Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del Patrimonio esistente, per la mitigazione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa
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ART. 1 ( Obiettivi della Legge)
1. La presente legge è finalizzata:
a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio
delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13
(Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;
b) a favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio
edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e
idrogeologico;
c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare
disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche
attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e
sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e
culturale;
d) all’abbattimento delle barriere architettoniche.
2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti
di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all’articolo
7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell’igiene e
della sicurezza dei luoghi di lavoro.
ART.2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:
a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di
naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in
coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;
b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente
nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;
c) la prevalenza dell’uso residenziale fuori dall’ambito delle zone agricole e produttive è determinata
nella misura minima del settanta per cento dell’utilizzo dell’intero edificio;
d) per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal
perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’ altezza media interna netta
non inferiore a metri 2,40;
e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel
termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni
tecnologiche in edilizia;
g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;
h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti
urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6
agosto 1967, n.765).
ART.3 (Casi di esclusione)
1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento
delle presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a
costruire risultano:
a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;
b) collocati all’interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell’articolo 2 del decreto
ministeriale n.1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici
comunali;
c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), dagli atti di governo del territorio o dagli
strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;
d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi
compreso il decreto legislativo n.42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle
coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;
e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i
limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;
f) collocati all’interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a
pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n.183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o
dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo
del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;
g) collocati all’interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n.21 (Norme
urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell’area Vesuviana).
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 7 non si
applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti
produttivi (PIP).
ART.4
(Interventi straordinari di ampliamento)
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’ampliamento fino al venti per cento della
volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di volumetria non
superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre
all’eventuale piano sottotetto.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso degli edifici interessati, fatta eccezione
per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b);
c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati;
d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;
f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e
comunque non successivamente frazionabili.
3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all’ampliamento della
volumetria esistente, la modifica di destinazione d’uso da volumetria esistente non residenziale a
volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.
4. Per la realizzazione dell’ampliamento sono obbligatori:
a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che
garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di
indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto
degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore
dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati
da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di
regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l’agibilità, ai
sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell’intervento
realizzato;
b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;
c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno
1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche), al fine del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’ampliamento ai sensi
della presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque
anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
6. L’ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento
ovvero per i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di
accatastamento. L’ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni
provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da
esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso, non connessi a trasformazioni
fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del
proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell’azienda agricola.
ART 5
( Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione)
1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l’aumento, entro il limite del trentacinque per
cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione,
all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.
2. L’aumento di cui al comma 1 è consentito:
a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante
parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;
b) per interventi che non modificano la destinazione d’uso prevalente degli edifici interessati;
c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze
massime dei fabbricati;
d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità
idraulica e da frana elevata o molto elevata;
e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.
3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le
eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta
metri quadrati.
4. E’ consentito, nella realizzazione dell’intervento di cui al comma 1, l’incremento dell’altezza
preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all’articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Per la realizzazione dell’aumento è obbligatorio:
a) l’utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano
prestazioni energetico- ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo
regionali e dalla normativa vigente. L’utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici
di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con
la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con
iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti
non è certificata l’agibilità, ai sensi dell’articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica
n.380/2001, dell’intervento realizzato;
b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n.236/1989, attuativo della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati);
c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.
6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l’aumento ai sensi della
presente legge, non può essere modificata la destinazione d’uso se non siano decorsi almeno cinque anni
dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
7. L’aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per
i quali al momento della richiesta dell’ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento.
L’aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti
urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere
urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
ART 6
( Prima casa)
1. In deroga alla previsione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e 5
della presente legge possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a prima
casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata
rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del
Decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini
previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto,
e siano state versate le somme prescritte.
ART 7
( Riqualificazione aree urbane degradate)
1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualificazione del patrimonio edilizio e
urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n.13/2008, può essere
attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione
del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e
l’integrazione sociale.
2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei
proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici
vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei
proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili
da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale
n.1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono
verificate occupazioni abusive.
3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualificare di cui al
comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l’aumento, entro il limite del
cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e
ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all’inserimento, nella
programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni
stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle
fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.
4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali,
anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2
contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani
coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.
5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a
quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti
urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di
volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una
quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dell’obbligo
di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità
europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia
abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se
l’intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali,
artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte
nell’immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da
almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi
individuati all’articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad
uffici, è consentito il mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi con una previsione a edilizia
convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell’edificio, nel rispetto delle
caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell’articolo 4 ovvero del comma 5 dell’articolo 5.
7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del
consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti
gli interventi di cui al comma 5.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare
riguardo all’uso dei materiali per l’edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del
disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo
specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART 8
( Misure di semplificazione in materia di governo del territorio )
1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio) e successive
modificazioni, è così modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 7 le parole “nei patti territoriali e nei contratti d'area.” sono sostituite con
le seguenti “nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.”;
b) il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti
dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti.
Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell’articolo 39 della presente legge.”;
c) al comma 9 dell’articolo 23 dopo le parole “il territorio comunale” sono aggiunte le seguenti “ove
esistenti”;
d) al comma 6 dell’articolo 25 le parole “di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14,”
sono sostituite dalle seguenti “così come previsto dalla normativa nazionale vigente,”;
e) il comma 1 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:
“1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed
attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.”;
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 30 sono abrogati;
g) al comma 1 dell’articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole “Tale scadenza si applica anche per
le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di
interesse pubblico.”;
h) al comma 4 dell’articolo 38 le parole “entro il termine di sei mesi” sono sostituite con le seguenti
“entro il termine di tre mesi”;
i) al comma 1 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono
sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
l) al comma 3 dell’articolo 39 le parole “entro il termine perentorio di sessanta giorni” sono
sostituite con le seguenti “entro il termine perentorio di quaranta giorni”;
m) all’articolo 39 è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l’adozione del
provvedimento finale.”;
n) al comma 1 dell’articolo 40 le parole “degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e
dell'urbanistica” sono sostituite con le seguenti “presenti presso l’AGC 16 Governo del Territorio.
2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a
decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre
2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19
(Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi -
Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani
attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma
pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale
28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).
3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all’interno delle aree
destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all’articolo 1 della
legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n.14, recante: “Indirizzi
programmatici e direttive fondamentali relative all’esercizio delle funzioni delegate in materia di
urbanistica ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981, n.65) e
all’articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50 a 0.60.
4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n.9
(Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART 9 ( Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato )
1. L’efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all’articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione
della sicurezza dell’intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve
essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve
essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio,che ne dà
comunicazione al comune.
2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve
dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli
esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono
altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico
riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato.
3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità
per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove
previsto.
ART. 10
( Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9)
1. L’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali
in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è così modificato:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono
realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l’obbligo di
acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque
denominati, previsti dalla vigente normativa per l’esecuzione dei lavori.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi
strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le
dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.” ;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi
obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non
comporta l’esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio
Civile competente per territorio. Nelle more dell’attestazione dell’avvenuta presentazione,
la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile.”;
c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
“8. Per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del
comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con
deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori
necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).
9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto
nell’ambito dell’UPB 11.81.80 finalizzato a garantire, anche in outsourcing, lo
svolgimento delle attività di cui alla presente legge.
10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l’autorizzazione sismica ovvero il
deposito sismico, di cui all’articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il
competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un’istruttoria riguardante la
correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla
autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in
relazione alle norme tecniche vigenti.
11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio
Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell’emanazione del
regolamento di attuazione della presente legge.”.
2. L’articolo 4 della legge regionale n.9/1983, è sostituito dal seguente:
“Art. 4 – Autorizzazione sismica e deposito sismico.
1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività
di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono
sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale,
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile;
b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere
rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908,
n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);
d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001; l’autorizzazione, in tal caso, ha valore ed
efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto
n. 380/2001;
e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell’articolo 2.
2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori è
subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica.
3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori
possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del
procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati
controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle
impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.
4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in
particolare l’attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei
controlli di cui al comma 3.”
3. All’articolo 5 della legge regionale n.9/1983, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
“3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:
a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all’articolo 2 sia in possesso della autorizzazione
sismica, ovvero del deposito sismico;
b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 3,
comma 5;
c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal
comma 4.
4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla
realizzazione dei lavori, nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di
cui all’articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità
a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche,
come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori”.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
ART. 11
(Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell’Area sorrentino-agerolese)
1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell’area di
produzione del formaggio “Provolone del Monaco DOP”, indicati nel relativo disciplinare di produzione,
realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n.35
(Piano urbanistico territoriale dell’Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli
strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive
n.91/629/CEE e n.98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme
igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale
n.35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell’attività zootecnica, da comprovare con
certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di
atto notorio resa dall’allevatore interessato.
2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di
adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo
stato brado.
3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai
contenuti del presente articolo.
ART. 12
(Norma finale e transitoria)
1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire,
richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si
concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.
3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti
eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.
4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati
alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania
l’oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee
guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge stessa.
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