RESTAURO MONUMENTALI
CHIESA MADRE
 

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Piano Regolatore Generale
(Legge n.1150 del 17 Agosto 1942 — Legge n.765/67 — L.R. n. 14/82 — L.R. n. 9/83)



Art.1)
(Disposizioni generali)

La presente normativa, è parte integrante del P.R.G. Essa detta norme di attuazione del piano in relazione alle tavole di zonizzazione. (Riferimenti leggi vigenti) Le norme che seguono sono state redatte in conformità alla legislazione vigente. Tra le altre, sono state osservate le seguenti leggi nazionali e regionali: legge urbanistica 17.08.1942 n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni; legge 28.01.1977 n.10; legge regionale 07.01.1983 n.9; legge regionale 16.10.1978 n.39 legge regionale 20.03.1982 n.14. La Regione Campania, con la legge regionale 9/83, ha emanato le norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, dette norme contengono le modalità per la vigilanza sulle nuove costruzioni, sulle sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dettati dalla L.n°64 del 02.02.1974 e D.M. 11.03.1988. Il Comune di Cicciano dichiarato sismico con D.M. 07.03.1981 (G.U. n°79 del 20.03.1981) con grado di sismicità s=9, rientra nella 2° Cat. Ed in conformità a quanto dettato dall’art.11 della L.R. n°9/83 ha predisposto in allegato agli elaborati di P.R.G. lo studio geologico ai fini della prevenzione dal rischio sismico.

Art.2)
(Attuazione del piano)

Il territorio comunale e le trasformazioni dello stesso sono regolate dal Piano Regolatore Generale e dalle presenti norme che, con i grafici della zonizzazione ed altro ne sono parte integrante e sostanziale. Le presenti norme disciplinano
• Gli interventi edilizi diretti,
• Gli interventi urbanistici preventivi,
• Piano di recupero PdR
• Piano di zona per gli interventi di edilizia economica e popolare PEEP
• Piano degli insediamenti produttivi PIP,
• Lottizzazioni convenzionate LC
• Piani particolareggiati PPE,
• Destinazione d’uso delle aree
• Limiti di intervento delle zone territoriali omogenee,
• Tipi edilizi delle varie zone.

Art.3)
(Edifici esistenti)

Gli edifici esistenti alla data di adozione del piano in contrasto con i tipi edilizi e le destinazioni d’uso previste dal P.R.G. potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle seguenti norme.

Art.4)
(Indici urbanistici)

L’edificazione e l’urbanizzazione nel territorio comunale, sono regolate dai seguenti indici:
• St = Superficie territoriale (mq.)
Per Superficie territoriale si intende la superficie minima di intervento riportata nel piano di lottizzazione o assegnata agli interventi urbanistici propedeutici, comprendente le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria e la superficie fondiaria.
• Sf = Superficie fondiaria (mq.)
Per superficie fondiaria si intende quella porzione di area risultante dalla superficie territoriale dedotta delle aree per urbanizzazione primaria, quelle per le opere di urbanizzazione secondaria e comunque tutte le superfici a destinazione pubblica.
La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti che rappresentano la minima unità di intervento.
• S1 = Superficie opere di urbanizzazione primaria
A norma della legge n.847 del 29.09.1964 e successive mod. ed integr. comprende le aree destinate:
- strade veicolari e pedonali
- spazi di sosta e parcheggi
- spazi di verde attrezzato
- S2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondarie
A norma della legge n.765 del 06.08.1967 e successive mod. ed integr. comprende le aree destinate ad attrezzature rionali:
- asilo nido e scuola materna
- scuole elementari e medie inferiori
- centro sociale
- centro sanitario
- aree attrezzate per l’infanzia
- chiese
- It = Indici di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
L’indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie territoriale,
- If = Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
L’indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria. Comprende i volumi esistenti già edificati ed i volumi di ulteriore edificazione
- Sc = Superficie coperta
Si intende la proiezione a terra del piano di maggior ingombro.
- Si = Superficie di intervento
È l’area richiesta per ogni intervento edilizio diretto e per ogni intervento urbanistico con l’obbligo dei piani particolareggiati o lottizzazioni.
- Rc = Rapporto di copertura (mq/mq)
Rappresenta il rapporto tra Sc/Si
- Su = Superficie utile (mq.)
Per superficie utile si intende la somma delle superfici lorde (inclusi scale e vani ascensore) di tutti i piani abitabili, delimitate dal perimetro esterno delle murature, escludendo le cantine, i depositi, e le autorimesse se interrate, i porticati di uso pubblico e condominiali, i servizi termici, locali per attrezzature tecnologiche, balconi aperti).
- Hf = Altezza del fronte di un edificio
Altezza di ciascun fronte dell’edificio è data dalla differenza tra le quote medie del marciapiede stradale ovvero del piano di campagna inteso quale sistemazione esterna e l’estradosso del soffitto dell’ultimo piano abitabile, sia orizzontale che inclinato.
- Ht = Altezza del fabbricato
L’altezza del fabbricato è data dalla media delle altezze dei fronti.
- V = Volume
Il volume è dato dalla somma delle superfici lorde di ogni piano abitabile per le relative altezze lorde ( misurate da pavimento a pavimento con esclusione dei volumi tecnici e dei porticati.

Art.5)
(Indici urbanistici)

L’indice di fabbricabilità territoriale It si applica nei casi ove è richiesto l’intervento urbanistico preventivo ai sensi delle presenti N.A., ovvero nelle zone ove si prevede l’obbligo dei PPE o LC. L’indice di fabbricabilità fondiaria If si applica per l’edificazione dei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di strumenti urbanistici preventivi approvati (LC) sia nel caso di interventi diretti.

Art.6)
( Linee di attuazione del piano )

Le linee generali di attuazione del piano prevedono l’intervento urbanistico preventivo e l’intervento diretto.
Il primo è richiesto nelle seguenti zone:
- Residenziale di ristrutturazione;
- Residenziale di espansione;
- Residenziale di completamento B3;
- Attività produttive
- Attrezzature pubbliche (ove sia specificamente richiesto);
- Recupero ambientale
Il secondo nei casi di intervento edilizio diretto.

Art.7)
( Intervento urbanistico preventivo)

Nelle zone di intervento urbanistico preventivo la presentazione di un progetto edilizio è subordinato alla approvazione dei progetti urbanistici esecutivi quali:
- Piano di Recupero P.d.R.
- Piano per l’Edilizia Economica e Popolare P.E.E.P.
- Piano Insediamenti Produttivi P.I.P.
- Piano di Lottizzazione Convenzionata L.C.
- Piani Particolareggiati P.P.E.
Gli ambiti di intervento sono considerati a tutti gli effetti di legge, comparti edificatori, i piani urbanistici preventivi e di iniziativa privata devono rispettare le destinazioni urbanistiche funzionali , gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni urbanistiche per le rispettive zone. Detti piani, oltre a rispettare le dimensioni imposte dalla normativa, devono comprendere tutti i suoli (ivi inclusi quelli indicati nel piano a destinazione di uso pubblico), delimitati da confini di zone omogenee, strade esistenti o di progetto, margini e barriere naturali.
L’autorizzazione alle L.C. ed ai P.P.E. è concessa con i modi e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia. Nei piani preventivi dovranno essere indicate le destinazioni d’uso e l’indice If di ogni lotto, in modo che la cubatura non risulti superiore a quella risultante dall’applicazione degli indici territoriali alla superficie totale dell’intera zona lottizzata.
La concessione edilizia è rilasciata solo ad avvenuta approvazione dei relativi piani. I proprietari dovranno cedere al Comune, entro termini stabiliti, le opere di urbanizzazione primaria con le relative aree, le aree per quelle secondarie, a parziale scomputo della quota di contributo di cui all’art.3 della L.10/77 relativa all’incidenza delle spese di urbanizzazione. Per ciascuna zona residenziale assoggettata a piano preventivo viene indicata, per ogni abitante insediato previsto, la volumetria unitaria a mc. V.P.P. di costruzione corrispondente, in essa compresa quella strettamente connessa alle residenze, quest’ultima da valutarsi nella misura di mc.80/ab. Per la quantizzazione degli standards. A tale volumetria si possono aggiungere eventualmente non più di 20 mc. VVP per le destinazioni non specificatamente residenziali, ma ad esse strettamente connesse (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali.) La dotazione di spazi pubblici è fissata secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n.14/82, in quantità non inferiore a mq.18/ab, ripartiti, salvo in casi esplicitamente indicati nella presente normativa, come segue:
1. Mq. 4.50 istruzione…..(asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo)
2. Mq. 2.00 attrezzature di interesse collettivo(religioso, culturale, sociale, assistenziale, sanitarie, amministrative)
3. Mq. 9.00 verde pubblico attrezzato e parchi per il gioco e lo sport
4. Mq. 2.50 parcheggi pubblici.
Nell’ambito di aree pubbliche nelle quali si integrano più attrezzature, ogni piano esecutivo dovrà prevedere l’organizzazione di massima delle funzioni relative a tutta l’area. In sede attuativa occorre prima della realizzazione dei progetti preventivi localizzare gli spazi pubblici necessari al soddisfacimento degli standards nelle zone di espansione.

 
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