Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
(abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011)
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina
il sistema unico di qualificazione di cui allarticolo 8
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque
esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
successive modificazioni, dalle Regioni anche a statuto speciale e dalle Provincie
Autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 Euro.
(comma dichiarato
costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e
annullato nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano)
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 3, commi 6 e 7,
l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dellesistenza dei requisiti
di capacità tecnica e finanziaria ai fini dellaffidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la
dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli
previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV.
Art. 2. (Definizione)
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per :
a) "Legge": la legge 14 febbraio
1994 n. 109 e successive modificazioni;
b) "Stazioni appaltanti": i soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, della
Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
(lettera dichiarata
costituzionalmente illegittima da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e
annullata nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano)
c) "Regolamento generale": il regolamento di cui allarticolo 3, comma 2 della Legge;
d) "Regolamento": il presente regolamento;
e) "Procedimento di qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati delle
norme del Regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il
possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per
realizzare lavori pubblici;
f) "Autorità": lAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita
ai sensi dellarticolo 4 della Legge;
g) "Organismo di autorizzazione": lAutorità;
h) "Organismi di accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o
internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli
organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
i) "Organismi di attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo
denominati SOA, che accertano ed attestano lesistenza nei soggetti esecutori di
lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui allarticolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a), b)
della Legge;
l) "Organismi di certificazione": gli organismi di diritto privato che
rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del
sistema di qualità;
m) "Autorizzazione": latto conclusivo del procedimento mediante il quale
lAutorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui
alla lettera i);
n) "Accreditamento": latto conclusivo della procedura mediante il quale
gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le
attività di cui alla lettera l);
o) "Commissione": la Commissione consultiva prevista dallarticolo 8, comma 3, della Legge del cui parere si avvale lAutorità ai fini
dellautorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui
alle lettere i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui
devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio
dellattestazione di qualificazione;
p) "Attestazione": il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui
allarticolo
8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a), b) della Legge;
q) "Certificazione": il documento che dimostra il possesso del certificato di
sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
disciplina nazionale;
r) "Dichiarazione": il documento che dimostra la presenza di elementi
significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
b), della Legge;
s) "Osservatorio": lOsservatorio dei lavori pubblici di cui
allarticolo 4, comma 10, lettera c), e all'articolo 14,
comma 11, della Legge;
t) "Imprese": i soggetti di cui allarticolo
10, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge;
u) "Impresa assegnataria": limpresa cui i consorzi previsti
allarticolo 10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o
totalmente, lesecuzione dei lavori;
v) "Casse Edili": gli organismi paritetici istituiti attraverso la
contrattazione collettiva di cui allarticolo 37 della
Legge.
Art. 3. (Categorie e
classifiche)
1. Le imprese sono qualificate per categorie di
opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola
costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito
delle categorie a loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita
limpresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la
medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un
quinto dellimporto dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono specificate nellallegato
A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti
livelli di importo:
I |
fino a Lire |
500.000.000 |
|
euro |
258.228 |
II |
fino a Lire |
1.000.000.000 |
|
euro |
516.457 |
III |
fino a Lire |
2.000.000.000 |
|
euro |
1.032.913 |
IV |
fino a Lire |
5.000.000.000 |
|
euro |
2.582.284 |
V |
fino a Lire |
10.000.000.000 |
|
euro |
5.164.569 |
VI |
fino a Lire |
20.000.000.000 |
|
euro |
10.329.138 |
VII |
fino a Lire |
30.000.000.000 |
|
euro |
15.493.707 |
VIII |
oltre Lire |
30.000.000.000 |
|
euro |
15.493.707 |
5. Limporto della classifica VIII (illimitato)
ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito
pari a lire quaranta miliardi (Euro 20.658.276).
6. Per gli appalti di importo a base di gara
superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), limpresa, oltre alla
qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra daffari, ottenuta con
lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte
limporto a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto
allarticolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo
larticolo 10, comma 1-quater, della Legge.
7. Per le imprese stabilite in altri Stati
aderenti allUnione Europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è
condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici,
nonché per laffidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dellarticolo 8,
comma 11-bis, della Legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti allUnione
europea lesistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle
stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli
Stati aderenti alla Unione Europea.
8. Le imprese che non possiedono la
qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle
relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui allarticolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.
Art. 4. (Sistema di
qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità
aziendale)
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi
dellarticolo 8, comma 3, lettere a) e b), della Legge, le imprese devono possedere il
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati
del suddetto sistema, nella misura prevista dallallegato C, secondo la cadenza temporale prevista dallallegato B.
2. La certificazione del
sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite
agli aspetti gestionali dellimpresa nel suo complesso, con riferimento alla
globalità delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della
certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza
di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione
nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
TITOLO II - Autorizzazione
degli organismi di attestazione
Art. 5. (Commissione consultiva)
1. La Commissione è composta dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni
di Presidente, designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal
Ministro competente;
c) un rappresentante del Ministero dellindustria, del commercio e dell'artigianato
designato dal Ministro competente;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal
Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero dellambiente designato dal Ministro competente;
f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal
Ministro competente;
g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
h) due rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
(lettera dichiarata
costituzionalmente illegittima da Corte costituzionale, n. 302 del 2003, e
annullata nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano)
i) due rappresentanti dei Comuni designati dallAssociazione nazionale dei
comuni italiani;
l) un rappresentante delle Province designato dallUnione delle province
dItalia;
m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate,
designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di
lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;
n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria
che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle
imprese edili ed affini o di comparto.
2. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte da
personale dellAutorità.
3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i),
l), m) e n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo
ostativo al funzionamento della Commissione.
4. La Commissione è convocata dal Presidente dellAutorità, con
preavviso di almeno quindici giorni e con lindicazione delle questioni da trattare.
5. I pareri della Commissione sono assunti, in prima convocazione, con
la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
6. Per la partecipazione alle attività della Commissione è stabilito
un compenso nella misura determinata dallAutorità nei limiti delle risorse
disponibili.
Art. 6. (Nomina dei
componenti della Commissione)
1. I membri della Commissione sono nominati
dallAutorità e durano in carica per un triennio.
2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione
dallincarico per qualsiasi altro motivo, lAutorità provvede alla loro
sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in
cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
Art. 7. (Requisiti
generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli)
1. Le Società Organismi di Attestazione sono
costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve
espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede
legale deve essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire
interamente versato.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento
dell'attività di attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione dei
connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese
di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve
assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento,
individuate secondo quanto previsto dallarticolo 2359 del codice civile, il rispetto
del principio di indipendenza di giudizio e lassenza di qualunque interesse
commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15
giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di
interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria
delle SOA e sulla persistenza del requisito dellindipendenza lAutorità può
richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle
stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni
informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di
controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
7. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti
dalla vigente legislazione;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o
indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
sussista una delle cause ostative previste dellarticolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori
tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità
morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) che nell'esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore
professionale grave formalmente accertato;
g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste.
8. Le SOA comunicano allAutorità leventuale
sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata risposta a richieste dellAutorità nel termine di
trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la
comunicazione di informazioni non veritiere implicano lapplicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 4, comma 7, della Legge e possono nei casi più gravi comportare la
revoca dell'autorizzazione.
Art. 8.
(Partecipazioni azionarie)
1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo,
direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti
indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della
Legge, nonché le regioni e le province autonome.
(comma
dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, n. 302 del
2003, e annullato nella parte in cui si riferisce alle Regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano)
2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui allarticolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative
delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo
complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura
massima del 10%. Al fine di garantire il principio delluguale partecipazione delle
parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle
associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in
uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere,
direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne
preventiva comunicazione all'Autorità.
4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni
azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o
comunque tramite interposta persona.
5. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare
il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della
gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma
dell'articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun
provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.
6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è
comunicato all'Autorità e alla SOA.
Art. 9. (Requisiti
tecnici delle SOA)
1. L'organico minimo delle SOA è costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura,
abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento
dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo
indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori
pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo
tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di
valutazione della capacità economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro
portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo
direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non
svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno
in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza
professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a
tempo indeterminato.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo
7, comma 7.
3. Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica;
essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del
fatto.
4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la
comunicazione delle informazioni allOsservatorio conforme al tipo definito
dallAutorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento.
Art. 10.
(Concessione e revoca della autorizzazione)
1. Lo svolgimento da parte delle SOA
dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente Regolamento è
subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti
documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di
controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle
vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo
7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o
direttori tecnici;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali
rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto
stabilito dallAutorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, saranno utilizzate per lesercizio dellattività di
attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura del rischio cui si riferisce lobbligo, per la copertura delle
responsabilità conseguenti allattività svolta, avente massimale non inferiore a
sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni
ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario
allAutorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una
nuova istanza.
5. L'autorizzazione è revocata dall'Autorità quando sia accertato il
venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando
sia accertato il mancato inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla
autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi.
L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione dell'obbligo di
rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia
accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle
disposizioni della Legge, del presente Regolamento e nel rispetto delle procedure
contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).
6. Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato
dufficio, quando lAutorità viene a conoscenza dellesistenza, anche a
seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui
al comma 5. A tal fine lAutorità contesta alla SOA gli addebiti accertati,
invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine
perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta
giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.
8. In via istruttoria lAutorità può disporre tutte le audizioni
e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con
la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con
lassegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni
per controdeduzioni. In tal caso, il termine per le pronuncia da parte dellAutorità
rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dellistruttoria ed alle
presentazione delle controdeduzioni.
9. In caso di revoca dellautorizzazione, ovvero di fallimento e
di cessazione della attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti
gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della
comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla
quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nelleventualità di
inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dallAutorità.
10. In caso di revoca dellautorizzazione, ovvero di fallimento e
di cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il
rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite dufficio ad altre SOA
scelte dalle imprese contraenti.
Art. 11. (Elenco
delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate)
1. L'Autorità iscrive in apposito elenco le società
autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il
tramite dell'Osservatorio.
2. L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai
sensi dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede
legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la
qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art. 12. (Svolgimento
dell'attività di qualificazione e relative tariffe)
1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da
assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal Regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e
delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare lattestato.
2. Per lespletamento delle loro attività le SOA non possono
ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo
nonché tutte
le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al
pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo
ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere
qualificati, secondo le formule di cui all''allegato E.
(comma così modificato dall'articolo 1 del d.P.R. n. 93
del 2004)
4. Gli importi determinati ai sensi del comma 3 sono
considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto
il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto
contrario è nullo. Il
corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio
dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori
a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e
comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.)
per l'intero corrispettivo.
(comma così modificato dall'articolo 1 del d.P.R. n. 93
del 2004)
5. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro
rilascio, copia degli attestati.
Art. 13.
(Autorizzazione di organismi di certificazione)
1. Gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione
dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono
soggetti alla autorizzazione da parte dell'Autorità.
2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento della sussistenza
dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per
ciò che attiene alla denominazione sociale e allunicità delloggetto sociale.
Art. 14. (Vigilanza
dellAutorità)
1. LAutorità, ai sensi dellarticolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul
sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo
qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate
in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dallAutorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nellarticolo 4, e nel titolo III;
d) applichino le tariffe di cui allallegato E.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dellAutorità ai fini di
quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata
istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza
dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dellattestazione, sempre che vanti un
interesse concreto ed attuale. Sullistanza di verifica lAutorità, disposti i
necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita limpresa sottoposta
a verifica, provvede entro sessanta giorni.
3. LAutorità provvede periodicamente alla verifica a campione di
un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa
Autorità.
TITOLO III - Requisiti per la
qualificazione
Art. 15. (Domanda di qualificazione)
1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono
possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della
presenza di elementi significativi di cui all'articolo 8,
comma 3, lettere a) e b), della Legge secondo la cadenza temporale prevista nellallegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve
stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla
verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture
aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dellattestazione
entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o
integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta
giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo
complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la
SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio
della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di novanta giorni
decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(comma così modificato dall'articolo 1 del d.P.R. n. 93
del 2004)
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio
dellattestazione la SOA informa lAutorità nei successivi trenta giorni.
5. La durata dell'efficacia
dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento
dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale
di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni già rilasciate alla
data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, è prorogata a
cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che
intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo
contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
5-bis. L'efficacia
delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto
2002, n. 166, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati dal suddetto
regolamento.
(i commi 5 e 5-bis sostituiscono il precedente comma 5 ad opera dell'articolo 1
del d.P.R. n. 93 del 2004)
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della
scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell'attestazione già
acquisita.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le
stesse modalità previste per il rilascio dellattestazione; dalla data della nuova
attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono
conseguenze sulla durata di efficacia dellattestazione le variazioni che non
producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa
qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati
dallAutorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il
trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la
qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
Art. 15-bis.
(Verifica triennale)
(articolo introdotto
dall'articolo 1 del d.P.R. n. 93 del 2004)
1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del
previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di
mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione
oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie
l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica
triennale sono quelli previsti dall'articolo 17.
3. I requisiti di capacità
strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo
4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7;
commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in
lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di
cui all'articolo 18, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra
costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale
e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di
attestazione, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell'articolo 18, comma 15, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra
d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per
cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in
cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5.
Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa
e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando
l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità
dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa. L'efficacia
della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di
rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza
predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione
da parte della Impresa.
6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a
inserire l'esito della verifica nel casellario informatico.
Art. 16. (Reclami)
1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti
stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo
dellAutorità qualora limpresa interessata ne faccia richiesta entro il
termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.
2. LAutorità, sentita limpresa richiedente e la SOA e
acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA
le eventuali condizioni da osservarsi nellesecuzione del contratto stipulato.
Linottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dellAutorità costituisce
comportamento valutabile ai sensi dellarticolo 10, comma 5 del
presente Regolamento.
Art. 17. (Requisiti
d'ordine generale)
(articolo
implicitamente abrogato dall'art.
40, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n.
163 del 2006 e sostituito dall'art. 38 del
predetto decreto)
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione
sono:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato
appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori
ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati
che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a
carico del titolare, del legale rappresentante, dellamministratore o del direttore
tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese
di provenienza;
f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività;
h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di errore grave nellesecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti losservanza
delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
lammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.
2. LAutorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti
che intendono qualificarsi dimostrano lesistenza dei requisiti richiesti per la
qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra
SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative
e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico
e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a
tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore
tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di
società o di consorzio.
Art. 18. (Requisiti
di ordine speciale)
1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la
qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto allarticolo
22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore
al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto,
costituito dal totale della lettera A del passivo di cui allarticolo 2424 del codice
civile, riferito allultimo bilancio approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è
comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di
cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la
presentazione delle dichiarazioni annuali IVA; da parte delle società di capitale con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della
relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in
proporzione alle quote di partecipazione dellimpresa richiedente, è comprovata con
la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e
della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui allarticolo
10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della Legge, e delle società fra imprese riunite
dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente
alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di
soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto
dallarticolo 26;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
limporto è determinato secondo quanto previsto dallarticolo 22;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 40% dellimporto della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di
importo complessivo non inferiore al 55% dellimporto della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo, non inferiore al 65% dellimporto della qualificazione richiesta; gli
importi sono determinati secondo quanto previsto dallarticolo 22.
6. Lesecuzione dei lavori è documentata dai certificati di
esecuzione dei lavori previsti dallarticolo 22, comma 7.
7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici
affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui
allarticolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della
Legge, oppure affidati in concessione, il requisito dellidoneità tecnica è
altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati
assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno
la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla
terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta
classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura
tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio,
dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.Detta dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2,
lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell’ultimo
quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o
canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra
d’affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di
locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano
di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di
ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il
piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà
della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del
metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento
concluso.
(comma così modificato dall'articolo 1 del d.P.R. n. 93
del 2004, poi dall'art. 1, lettera a), d.P.R. n. 74 del 2007)
9. Lammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali
e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi
corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da
parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di
affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno
il 40% per personale operaio. In alternativa ladeguato organico medio annuo può
essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a
tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno
l80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la
retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le
imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare
e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata
ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa
nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione
sulla consistenza dellorganico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la
corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali
attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10
concorre, in proporzione alle quote di competenza dellimpresa, anche
lammortamento ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società
di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i
consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche
mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti
possono dimostrare il requisito relativo allorganico medio annuo attraverso il costo
del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo,
i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati
dallimpresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo
nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto
di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi
del Regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre
consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato
con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei
certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato
responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo
limporto complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore
tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non
siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve
produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dellattrezzatura tecnica di cui al
comma 8 ed il rapporto di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente e la cifra daffari di cui al comma 2, lettera b), è inferiore
alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra daffari stessa è
figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali
richieste; la cifra daffari così figurativamente rideterminata vale per la
dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità della cifra d'affari
dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto
alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la
SOA informa dell'esito della procedura di verifica la Direzione provinciale del
lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
(comma così
modificato dall'articolo 1 del d.P.R. n. 93 del 2004)
Art. 19.
(Incremento convenzionale premiante)
1. Qualora limpresa, oltre al possesso di
uno dei requisiti del sistema di qualità di cui allarticolo 4,
presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo
dello stato patrimoniale di cui allarticolo 2424 del codice civile dellultimo
bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta
ai fini di cui allarticolo 18, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti
dellultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le
rimanenze per lavori in corso alla fine dellesercizio;
c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della
produzione di cui allarticolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno
due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui allarticolo 18, comma 1, lettere c) e d), di
valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10;
i valori
degli importi di cui allarticolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c),
posseduti dallimpresa sono figurativamente incrementati in base alla percentuale
determinata secondo quanto previsto dallallegato F; gli
importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei
suddetti commi dellarticolo 18.
Art. 20. (Consorzi
stabili)
(articolo così sostituito
dall'articolo 1 del d.P.R. n. 93 del 2004)
1. Il
consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad
una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione
per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI.
Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché
per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera
e), della legge, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui all'articolo 3, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 21.
(Rivalutazione dellimporto dei lavori eseguiti)
1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a
tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A,
vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dallISTAT relative al costo
di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei
lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei
lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui
allarticolo 2, comma1, lettera b) del presente Regolamento.
Art. 22.
(Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e
certificati)
1. La cifra daffari in lavori e gli importi
dei lavori previsti rispettivamente allarticolo 18, comma 2, lettera
b), e allarticolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
2. Fino al 31 dicembre 2005 per la qualificazione nelle categorie OG5,
OG9 e OG10, gli importi previsti allarticolo 18, comma 5, lettera b),
sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la SOA.
(termine così prorogato
dall'articolo 1-bis della legge n 162 del 2004)
3. I lavori di cui allarticolo 18, comma 5, lettera
c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA.
4. Fino al 31 dicembre 2005 per la qualificazione nelle categorie OG5,
OG9 e OG10, i lavori di cui allarticolo 18, comma 5, lettera c),
sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA.
(termine così prorogato
dall'articolo 1-bis della legge n 162 del 2004)
5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon
esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui al precedente comma 1, ovvero la parte di
essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il
caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la
SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
6. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al
netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dellappaltatore diverse
da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.
7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità
allo schema di cui allallegato D e contengono la espressa
dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e
con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene
indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la
certificazione deve contenere lattestato dellautorità preposta alla tutela
del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i
certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento.
8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono
trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'Autorità
provvede ai necessari riscontri a campione.
Art. 23. (Criteri
di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti allestero)
1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese
con sede legale in Italia, il richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti allUnione Europea, la certificazione
rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato
competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro
ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti
regolarmente e con buon esito;
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
Art. 24. (Lavori
eseguiti dallimpresa aggiudicataria e dallimpresa subappaltatrice)
1. Ai fini della qualificazione delle imprese che
hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in
regime di subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili
ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; limpresa
subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni
eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare limporto complessivo dei lavori se
l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell'importo complessivo
ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui allallegato A per le quali è prescritta la qualificazione
obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della
quota eccedente quella anzidetta; limporto dei lavori così determinato può essere
utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di
beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto
dallimpresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o
subappaltatrice.
Art. 25. (Criteri
di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi)
1. L'attribuzione alle categorie di
qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e
relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti
comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene
effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione
delle leggi sui lavori pubblici, limporto e la categoria dei lavori sono desunti dal
contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella
corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all'allegato
A.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa
riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di
prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo
totale dellintervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti
secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato
del 25%.
5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono
corredate dalla seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta,
con allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al
consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è
attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed
eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dallarticolo 24, comma 1, lettera b).
Art. 26. (Direzione
tecnica)
1. La direzione tecnica è l'organo cui competono
gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei
lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente
coincidente con il legale rappresentante dellimpresa, o da più soggetti,
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico
sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla
IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma
universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di
perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso
anche il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile o di equivalente titolo di studio
tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel
settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a
cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale
condizione.
(comma così modificato dall'articolo 65, comma 5,
della legge n. 388 del 2000)
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono
rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una
dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa
dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dallamministratore e dal
socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera
professionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili
soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in
conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche
inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei
suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da
comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione
rilasciati dallautorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti
professionali equivalenti.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dellarticolo
18, comma 14, è collegata al direttore tecnico che lha consentita. La
stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica
valutazione se limpresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei
direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5. Se limpresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori
tecnici uscenti, si dispone:
a) la revoca della qualificazione nelle categorie
ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) a conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, nel caso in cui limpresa dimostri di aver eseguito lavori
rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla
direzione tecnica.
6. Se la variazione della direzione tecnica è influente per
liscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona,
limpresa provvede a darne comunicazione alla SOA che lha qualificata e
allOsservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta
variazione.
7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico,
possono conservare lincarico presso la stessa impresa.
Art. 27.
(Casellario informatico)
1. Presso lOsservatorio per i lavori
pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il casellario
è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dellarticolo
12, comma 5, del presente Regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti
previste dal Regolamento generale.
2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa
qualificata i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di
iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dellefficacia dellattestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato lattestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data
dellultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dellultima
qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale
operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi e dei canoni
per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dellultima
qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente
lultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle
stazioni appaltanti;
l) elenco dellattrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati allINPS, allINAIL e alle Casse Edili in
ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali procedure concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di grave negligenza nellesecuzione di lavori ovvero gravi
inadempienze contrattuali, anche in riferimento allosservanza delle norme in materia
di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni
appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dellarticolo 444 del
codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori
delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione,
lordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dellarticolo 8, comma
7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura
di cui allarticolo 10, comma 1-quater, della Legge;
t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dallesecuzione dei lavori, sono dallOsservatorio ritenute utili ai fini della
tenuta del casellario.
3. Le imprese sono tenute a comunicare allOsservatorio, entro
trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine
generale previsti dallarticolo 17.
4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione
dettagliata sul comportamento dellimpresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo
definita dallAutorità e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni
dallentrata in vigore del presente Regolamento.
5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura
dellOsservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per
lindividuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle
procedure di affidamento di lavori pubblici.
6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese
contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente
fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.
Art. 28. (Requisiti
per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro)
1. Fermo restando quanto previsto dal
Regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare
agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro qualora in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore allimporto
del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dellimporto dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e limporto dei lavori
sia inferiore a quanto richiesto, limporto dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; limporto
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui beni immobili soggetti
alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e
per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello
dei lavori che si intendono eseguire, e presentare lattestato di buon esito degli
stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si
riferiscono i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono determinati e documentati
secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di
partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante
secondo le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO IV - Norme transitorie
Art. 29. (Disciplina
transitoria)
(articolo la cui efficacia è cessata al 1° gennaio
2002)
Art. 30. (Categoria
prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)
(articolo la cui efficacia è cessata al 1° gennaio
2002)
Art. 31. (Appalti
di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
(articolo la cui efficacia è cessata al 1° gennaio
2002)
Art. 32. (Appalti
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
(articolo la cui efficacia è cessata al 1° marzo 2001)
Art. 33. (Disposizioni finali)
(articolo la cui efficacia è cessata al 1° gennaio
2001)
Art. 34. (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
ALLEGATO A
PREMESSE
- Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera"
o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di
esplicare funzioni economiche e tecniche.
- La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali,
individuate con lacronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di
svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo lattività di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in
ogni loro parte e pronti alluso da parte dellutilizzatore finale, siano
necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone
effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica
competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione
economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che
disciplinano lesecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali
individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
- La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate,
individuate con lacronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di
eseguire in proprio lattività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di
specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di
unopera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e
professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed
organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione
ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste
dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
- La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di
quelle previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita
qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino
lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.
- Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie
specializzate per le quali nellallegata tabella "corrispondenze nuove e
vecchie categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano
indicate nei bandi di gara come parti dellintervento da realizzare, non possono
essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate
qualificazioni.
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana,
diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici,
elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali
opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli
uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le
stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto
speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili,
cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari
caratteristiche e complessità.
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare,
ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico
soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere
connesse, complementari e accessorie.
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma",
"ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi
di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo
armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici,
elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon
servizio allutente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni
speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a
raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e
locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica
tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i
ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o
precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: OPERE DARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione,
mediante limpiego di specifici mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo
che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma" e su "ferro,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare
o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza,
svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di
armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio allutente in termini
di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: DIGHE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare
per qualsiasi motivo, localizzati su corsi dacqua e bacini interni, complete di
tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari allefficienza e allefficacia degli interventi nonché delle opere o
lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI
IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi a rete che siano necessari per attuare il "servizio idrico integrato"
ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di
ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli
impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a
fornire un buon servizio allutente in termini di uso, funzionamento, informazione,
sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di
potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i
serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione allutente finale, i
cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con
qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel
ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono
terminali per la mobilità su "acqua" ovvero opere di difesa del territorio
dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o
accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio allutente in termini
di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme,
i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico
nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro
lerosione delle acque dolci o salate.
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di
interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di
corsi dacqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai
suddetti corsi dacqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria,
nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici
necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le
sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei
torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica
delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per
derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli
interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di
ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in
termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA
TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli
interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per
la trasformazione e distribuzione a bassa tensione allutente finale di potenza
elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o
a rete.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa
in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la
fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e
condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas
ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili,
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi
congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già
realizzati o siano in corso di costruzione.
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE
AMBIENTALE
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la
realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, limpermeabilizzazione con
geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale
per qualsiasi modifica dellequilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché
gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire
un buon servizio allutente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: OPERE DI INGENERIA NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere
o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed
al ripristino della compatibilità fra "sviluppo sostenibile" ed ecosistema,
comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e
faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei
bacini idrografici, leliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di
piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i
lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali,
ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1: LAVORI IN TERRA
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati
con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare:
vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE
STORICO ED ARTISTICO
Riguarda lesecuzione del restauro, della manutenzione ordinaria e
straordinaria di superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse
storico, artistico ed archeologico.
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed
antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già
realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione dimpianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e
di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che
siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI,
PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e
ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di
rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di
altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature
e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura,
verniciatura, e simili.
OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la
ristrutturazione di isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco,
impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA
SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o
ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del
traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle
informazioni e lelaborazione delle medesime.
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o
ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale,
orizzontale e complementare.
OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o
ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di
dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti
stradali e ferroviari.
OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione
dei dispositivi quali guard rail, new jersey, attenuatori d'urto,
barriere paramassi e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del
flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
(declaratoria così
modificata dall'art. 1 del d.P.R. n. 93 del 2004, poi dall'art. 1, lettera b),
d.P.R. n. 74 del 2007)
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda, nei limiti specificati
all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento
industriale, la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in
opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI
RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di
impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di
recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e
produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi
tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti
norme.
OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti
ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta
frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di
altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di
strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi
modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI
TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o
interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su
cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici,
televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di
importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano
state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda lesecuzione di rilevamenti topografici speciali
richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di
manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a
conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere
stabili limposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisimiche le strutture esistenti e funzionanti nonché lesecuzione di
indagini geognostiche.
Comprende in via esemplificativa, lesecuzione di pali di qualsiasi tipo, di
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per
ripristinare la funzionalità statica delle strutture, lesecuzione di indagini ed
esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da
analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché lesecuzione di prove
di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni
speciali per il prosciugamento, limpermeabilizzazione ed il consolidamento di
terreni.
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti
di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero
del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione
completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di
strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali
di risulta, la loro separazione e leventuale riciclaggio nellindustria dei
componenti.
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della
città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di
pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto
sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle
piste aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o
ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia,
metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci
necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera
dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e
posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima,
qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri
impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di
costruzione.
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o
ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria
nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,
RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la
ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di
reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare
o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano
stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA SOSPESA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni
connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie,
teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in
situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.
OS 33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari
comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle
copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI
MOBILITA
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la
verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria
quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente,
biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di
contenimento terreno o di pareti di gallerie.
TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE
|
|
CATEGORIE NUOVE |
Qualificazione obbligatoria |
CATEGORIE
d.m. 15/05/98, n. 304 |
CATEGORIE
d.m. 25/02/82, n. 770 |
|
OG 1 |
Edifici civili e industriali |
SI |
G1 |
2 |
|
OG 2 |
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
. |
SI |
G2 |
3A - 3B |
G |
OG 3 |
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane .... |
SI |
G3 |
4 - 6 - 8 |
E |
OG 4 |
Opere darte nel sottosuolo |
SI |
G4 |
15 |
N |
OG 5 |
Dighe |
SI |
G5 |
14 |
E |
OG 6 |
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione |
SI |
G6 |
10A - 10C - 19E |
R |
OG 7 |
Opere marittime e lavori di dragaggio |
SI |
G7 |
13A - 13B |
A |
OG 8 |
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
SI |
G8 |
10B |
L |
OG 9 |
Impianti per la produzione di energia elettrica |
SI |
G9 |
16A - 16B - 16C - 16D |
I |
OG 10 |
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua |
SI |
G 10 |
9D - 16F - 16G - 16H - 16L |
|
OG 11 |
Impianti tecnologici |
SI |
G 11 |
5A - 5C |
|
OG 12 |
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale |
SI |
|
|
|
OG 13 |
Opere di ingegneria naturalistica |
SI |
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
OS 1 |
Lavori in
terra |
|
S 1 |
1 |
|
OS 2 |
Superfici
decorate e beni mobili di interesse storico e artistico |
SI |
S 2 |
|
|
OS 3 |
Impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
SI |
S 3 |
5A1 - 5B |
|
OS 4 |
Impianti
elettromeccanici trasportatori |
SI |
S 4 |
5D - 5D1
- 20 |
|
OS 5 |
Impianti
pneumatici e antintrusione |
SI |
S 5 |
5E |
|
OS 6 |
Finiture
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
|
S 6 |
5F1 - 5F3 |
|
OS 7 |
Finiture
di opere generali di natura edile |
|
S 7 |
5F2 - 5G |
|
OS 8 |
Finiture
di opere generali di natura tecnica |
|
S 8 |
5H |
S |
OS 9 |
Impianti
per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
SI |
S 9 |
9A - 9B -
9C -9E |
P |
OS 10 |
Segnaletica
stradale non luminosa |
SI |
S 10 |
7 |
E |
OS 11 |
Apparecchiature
strutturali speciali |
SI |
S 11 |
|
C |
OS 12 |
Barriere
e protezioni stradali (introdotta la parola «SI» ad
opera del d.P.R. n. 93 del 2004) |
SI |
S 12 |
|
I |
OS 13 |
Strutture
prefabbricate in cemento armato |
SI |
S 13 |
|
A |
OS 14 |
Impianti
di smaltimento e recupero rifiuti |
SI |
S 14 |
12B |
L |
OS 15 |
Pulizia
di acque marine, lacustri, fluviali |
SI |
S 15 |
13C |
I |
OS 16 |
Impianti
per centrali produzione energia elettrica |
SI |
S 16 |
16E - 16I |
Z |
OS 17 |
Linee
telefoniche ed impianti di telefonia |
SI |
S 17 |
16M |
Z |
OS 18 |
Componenti
strutturali in acciaio o metallo |
SI |
S 18 |
17 |
A |
OS 19 |
Impianti
di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
. |
SI |
S 19 |
18 |
T |
OS 20 |
Rilevamenti
topografici |
SI |
S 20 |
19A - 19B |
E |
OS 21 |
Opere
strutturali speciali |
SI |
S 21 |
19C - 19D
- 19F |
|
OS 22 |
Impianti
di potabilizzazione e depurazione |
SI |
S
23 |
12A |
|
OS 23 |
Demolizione
di opere |
|
S
1 |
|
|
OS 24 |
Verde e
arredo urbano |
SI |
S 1 |
11 |
|
OS 25 |
Scavi
archeologici |
SI |
G 2 |
3B |
|
OS 26 |
Pavimentazioni
e sovrastrutture speciali |
|
G 3 |
8 |
|
OS 27 |
Impianti
per la trazione elettrica |
SI |
G 10 |
9D |
|
OS 28 |
Impianti
termici e di condizionamento |
SI |
G 11 |
5A |
|
OS 29 |
Armamento
ferroviario |
SI |
S 9 |
9A - 9B -
9C - 9E |
|
OS 30 |
Impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
SI |
G 11 |
5C |
|
OS 31 |
Impianti
per la mobilità sospesa |
SI |
S 18 |
17 |
|
OS 32 |
Strutture
in legno |
|
G 1 |
2 |
|
OS 33 |
Coperture
speciali |
SI |
G 1 |
2 |
|
OS 34 |
Sistemi
antirumore per infrastrutture di mobilità |
|
S 8 |
5H |
ALLEGATO B
TABELLA REQUISITO QUALITA
Requisito |
Classifica I e II
( da 0 a 1 mld.) |
Classifica III, IV e V
(da 1 a 10 mld.) |
Classifica VI e VII
( da 10 a 30 mld.) |
Classifica VIII
(illimitato) |
Elementi del sistema di qualità |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - sì
anno 2004 - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - sì
anno 2004 - // |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - //
anno 2004 - // |
Sistema di qualità |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - no |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - sì
regime - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 no
anno 2003 sì
anno 2004 sì
regime - sì |
ALLEGATO C
ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI
SISTEMA QUALITA
1. ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA' E MANUALE DELLA
QUALITA
La presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema qualità si considera raggiunta in una impresa quando sono presenti
in essa le caratteristiche organizzative e le modalità operative specificate nel presente
documento.
L'impresa dimostra di avere acquisito elementi
significativi e tra loro correlati del sistema qualità, che sono riassunti in un manuale
della qualità; questo costituisce anche strumento operativo per la loro applicazione e
aggiornamento.
Il manuale della qualità, e quindi gli elementi di
sistema qualità al quale esso corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti
gestionali delle attività di impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano
tali aspetti.
La dichiarazione di esistenza di elementi di sistema
qualità da parte degli organismi di certificazione è relativa ai suddetti aspetti
gestionali dell'impresa, che li applicherà ai lavori delle diverse categorie per le quali
l'impresa stessa intende qualificarsi.
Gli aspetti gestionali dell'attività di impresa
vengono esaminati nel presente documento raggruppati per aree omogenee dal punto di vista
organizzativo/operativo.
Si tratta di elementi tratti dalle norme UNI-EN-ISO
9000, riproposti in modo da corrispondere a un sistema qualità semplificato e facendo
riferimento alle fasi organizzative e operative di una impresa di costruzioni.
2. ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, ELEMENTI DI SISTEMA
QUALITA' E LORO CONTROLLO
Principio generale
L'impresa è dotata di una organizzazione che è
funzionale alla sua attività, ed ha un sistema qualità semplificato, basato su elementi
significativi e tra loro correlati tra quelli indicati nelle norme UNI EN ISO 9000, così
come riproposti nel seguente documento.
Elementi da prendere in considerazione:
2.1 il vertice dell'impresa ha espresso e diffuso la
volontà di operare in qualità, in un documento "Politica della qualità", che
fa riferimento agli obiettivi e agli strumenti per ottenere lo scopo; la politica della
qualità è contenuta nel manuale della qualità;
2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità mediante un
organigramma funzionale ed una descrizione delle principali figure professionali che
intervengono nel processo produttivo. con ruoli e responsabilità;
2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità che ha
competenza autorità e responsabilità per quanto concerne il funzionamento e
l'applicazione dei sistema qualità aziendale; questo ruolo può essere assunto da una
persona che abbia anche altre mansioni all'interno dell'impresa;
2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura per tenere sotto controllo i
documenti relativi al sistema qualità; il responsabile della qualità ha concordato il
contenuto dei documenti con le persone coinvolte ed ha organizzato circolazione,
archiviazione e aggiornamento dei documenti stessi;
2.5 L'impresa ha messo a punto ed applica procedure per il reclutamento dei personale e
per la formazione dei personale stesso, laddove necessaria;
2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità per effettuare
ispezioni interne finalizzate a verificare se le procedure sono seguite, se sono congrue
con gli obiettivi prefissati, se ci sono possibilità di migliorarle.
L'impresa deve perciò:
Avere ed applicare un manuale della qualità che
contenga:
- la politica della qualità (vedi 2.1);
- gli elementi organizzativi dell'impresa (organigramma funzionale,
ruoli competenze e responsabilità) (vedi 2.2);
- l'indicazione del responsabile per la qualità (vedi 2.3);
- le procedure adottate, articolate secondo il seguente schema: scopo,
responsabilità personali, procedura, documentazione;
- le modalità di controllo e revisione dei sistema;
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo
sono:
Controllo della documentazione (vedi 2,4)
Descrive come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia le
corrette informazioni
Reclutamento del personale e formazione (vedi 2.5)
Descrive le procedure da seguire per il reclutamento
dei personale necessario, per la individuazione e pianificazione delle eventuali
necessità di formazione
Ispezioni interne (vedi 2.6)
Descrive le modalità da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne dei sistema
qualità.
3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE,
VERIFICHE IN CASO Di AGGIUDICAZIONE, AVVIO E PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA
Principio generale
L'impresa deve seguire delle metodologie
prestabilire per garantirsi di avere, in ogni fase della gara e della gestione della
commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i requisiti dell'opera da costruire e i
tempi contrattuali.
Elementi da prendere in considerazione:
3.1. in fase di formulazione dell'offerta, il
dossier dei documenti di gara deve essere esaminato sotto tutti gli aspetti tecnici,
temporali, economici, di qualità e di sicurezza; se l'impresa intende partecipare,
l'offerta è studiata e formulata comprendendo una parte tecnica, una parte economica e
una parte relativa alla gestione della qualità, per ciascuna delle quali si è verificata
la capacità dell'impresa a soddisfare il contratto;
3.2. in caso di aggiudicazione, l'impresa deve verificare la relativa documentazione, per
risolvere con il committente gli eventuali aspetti che differissero da quelli dei
documenti di gara; l'impresa deve anche verificare le modalità di comunicazione con il
committente e i suoi rappresentanti e verificare le garanzie sulle modalità di pagamento;
3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la pianificazione della commessa,
che prevedano la distribuzione di ruoli e responsabilità, la pianificazione dei lavori,
la preparazione, se necessario, di alcune istruzioni di lavoro
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo
sono:
Formulazione delle offerte (vedi 3.1)
Descrive le attività da intraprendere per esaminare e verificare le richieste dei
committenti e per partecipare alle gare.
Aggiudicazione di un lavoro (vedi 3.2)
Descrive le attività da intraprendere per verificare dettagliatamente le richieste dei
Committente ed accertarsi della disponibilità delle risorse necessarie per portare a
termine il lavoro
Avvio della commessa (vedi 3.3)
Descrive le attività necessarie per iniziare un lavoro
4. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI, COMPONENTI E
SUBAPPALTI
Principio generale
L'impresa deve garantirsi che i prodotti
approvvigionati siano conformi ai requisiti richiesti nelle specifiche di progetto e di
capitolato.
L'impresa deve garantirsi che i subappaltatori dei
quali possa servirsi operino in modo da non creare problemi nella gestione di una
commessa.
Tali subappaltatori dovranno perciò essere tali da
fornire garanzie di affidabilità per quanto riguarda i requisiti della parte di opera
loro assegnata, i tempi di realizzazione, il rispetto delle norme tecniche e le normative
sul lavoro.
Elementi da prendere in considerazione:
4.1. definizione dei requisiti dei materiali e
prodotti da approvvigionare : tali requisiti devono essere chiaramente individuati in
funzione dì quanto richiesto dalla normativa tecnica nazionale, dagli elaborati
progettuali e dal capitolato speciale tecnico di appalto;
4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di acquisto devono contenere
espressamente la richiesta dei requisiti individuati e tutti gli elementi utili per
definire chiaramente i prodotti.
4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono essere selezionati secondo criteri volti
a garantire la loro affidabilità e quella dei loro prodotti; l'impresa è libera di
scegliere i criteri di selezione da adottare, purché questi facciano riferimento alla
qualità di forniture precedenti, al rapporto costo qualità, al rispetto dei tempi di
consegna, agli aspetti organizzativi dei fornitore, alle sue eventuali forme di
certificazione di prodotto o di azienda; la presenza di procedure di selezione dei
fornitori e la loro applicazione sono sufficienti ai fini della dichiarazione
dell'organismo di certificazione, anche se una selezione storica non è stata ancora
portata a termine;
4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e componenti approvvigionati devono
essere verificati, accettati e immagazzinati in modo da garantire la loro rispondenza
all'ordine e la loro successiva corretta utilizzazione;
4.5. i potenziali subappaltatori devono essere individuati sulla base di parametri di tipo
commerciale, esaminati congiuntamente ad aspetti relativi alla garanzia del loro operare
(eventuale certificazione di sistema qualità o dichiarazione di esistenza di elementi di
sistema qualità, dati storici sulle loro prestazioni, accertamenti diretti da parte
dell'impresa);
4.6. l'impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei potenziali subappaltatori in
fase di offerta e per la loro selezione quando un lavoro è stato aggiudicato.
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo
sono:
Approvvigionamento di materiali e componenti (vedi
4.1, 4.2 e 4.3)
Descrive le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e componenti
relativi ai lavori dell'impresa
Accettazione e immagazzinamento di
materiali e
componenti (vedi 4.4)
Descrive le modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono consegnati in
cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego.
Subappalti (vedi 4.5 e 4.6)
Descrive i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per garantirsi
che essi operino conformemente a requisiti prestabiliti.
5. ESECUZIONE DEI LAVORI E LORO
CONTROLLO
Principio generale
L'impresa deve essere in grado di garantire il
risultato dei lavori in ogni singola commessa, programmando, pianificando e controllando i
lavori stessi in modo da raggiungere sistematicamente gli obiettivi prefissati.
Elementi da prendere in considerazione:
5.1 Ogni nuova commessa viene preceduta dalla
redazione di un piano di qualità, tramite il quale si applicano alla commessa i principi
e le regole dei sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra l'altro elementi di
carattere organizzativo-funzionale del cantiere, il programma dei lavori, le istruzioni di
lavoro, identifica quando e come effettuare controlli, individua eventuali parti delle
lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza; le
istruzioni di lavoro vengono redatte per ogni commessa, anche in conformità delle
prescrizioni dei capitolato tecnico di appalto, solo per quelle attività ritenute
critiche o per attività frutto di azioni correttive;
5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la verifica
della competenza della manodopera impiegata, una periodica verifica della chiarezza e
conformità delle eventuali istruzioni date alla manodopera, la registrazione delle
istruzioni verbali della Direzione dei Lavori, la revisione periodica delle istruzioni di
lavoro, la verifica dei programmi di lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori, le
modalità di protezione delle parti di lavoro completate;
5.3. l'impresa deve predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla base di
quanto previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali ispezioni e
verifiche e predisponendo la modulistica necessaria;
5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo, con un livello di precisione proporzionato
alla loro natura e al loro impiego, gli strumenti di misura e di prova che sono
correntemente impiegati; i controlli devono essere individuati e pianificati e possono
consistere in controlli interni o, laddove necessario, in controlli presso strutture
esterne (ad es. il costruttore dello strumento);
5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una prova, rilevano la non corrispondenza di
una lavorazione o di una fase di essa alle specifiche, l'impresa deve aver predisposto
modalità operative che prevedano di contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a
seconda dei tipo di difetto da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire;
quando si verifica il ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere previsto
un esame della relativa fase produttiva per individuare le cause dei difetto e la loro
eliminazione (azione correttiva).
Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo
sono:
Piani di qualità per i lavori aggiudicati (vedi 5.1.)
Descrive come preparare e utilizzare i piani di qualità per i lavori aggiudicati
Controllo della attività di costruzione (vedi 5.2.)
Descrive come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'accertamento
dell'idoneità della manodopera, il controllo dei processi di costruzione e la protezione
del prodotto finito.
Verifiche e prove (vedi 5.3.)
Descrive come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie siano
correttamente eseguite e registrate.
Controllo delle attrezzature di ispezione,
misura e prova (vedi 5.4.)
Descrive le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire la precisione
delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova.
Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione
(vedi 5.5.)
Descrive le azioni da intraprendere quando una lavorazione non è conforme alle
specifiche.
SCHEMA DI MANUALE DI QUALITA'
CORRISPONDENTE AD
ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA QUALITA'
1 . Politica della qualità
2. Elementi organizzativi dell'impresa: organigramma
funzionale, ruoli, competenze e responsabilità
3. Responsabile della qualità
4. Procedure
4.1 Controllo della documentazione
4.2 Reclutamento dei personale e formazione Ispezioni interne
4.3 Ispezioni interne
4.4 Formulazione delle offerte
4.5 Aggiudicazione di un lavoro
4.6 Avvio della commessa
4.7 Approvvigionamento di materiali e componenti
4.8 Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti
4.9 Subappalti
4.10 Piani di qualità per i lavori aggiudicati
4.11 Controllo della attività di costruzione
4.12 Verifiche e prove
4.13 Controllo delle attrezzature di ispezione, verifica e prova
4.14 Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione
5. Controllo e revisione dei sistema
ALLEGATO D
CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
QUADRO A: DATI DEL
BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE:
.............................................. CODICE:.................................
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
.............................. INDIRIZZO....................................
OGGETTO DELLAPPALTO: .....................................
....................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IMPORTO COMPLESSIVO DELLAPPALTO : lire......(in
cifre e lettere)............... euro.................
CATEGORIA PREVALENTE: ......................................
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE LINTERVENTO:
Lavorazione |
categoria |
Importo |
(cifre) |
(lettere) |
(euro) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO
A |
Impresa singola (articolo 10, comma 1, lettera a, legge 109/94) |
|
B |
Consorzio (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94) |
|
C |
Consorzio stabile (articolo 10, comma 1, lettera b), legge 109/94) |
|
D |
Associazione orizzontale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94) |
|
F |
Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94) |
|
E |
Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94) |
|
F |
GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge 109/94 |
|
COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO
Impresa |
Sede |
mandataria |
mandante |
percentuale di partecipazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTO DEL CONTRATTO (al netto del
ribasso) : lire.................................................................
QUADRO C: ESECUZIONE
DEI LAVORI
DATA DI INIZIO DEI LAVORI :
..................................... I LAVORI SONO INCORSO .... ............
DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI...............
IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA
...........................: lire ...............................................
IMPORTO REVISIONE PREZZI:
lire................................................
RISULTANZE DEL CONTENZIOSO:
lire................................................
IMPORTO TOTALE:
lire................................................
RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI
LAVORI: .........................................................
IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE
Lavorazione |
Importo |
Categoria |
Impresa |
Sede |
Subappalto |
Assegnazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPORTO AL NETTO DEI
SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: lire ..........................
DICHIARAZIONE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI:
..............................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
DATA
...................................................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI LAUTORITA PREPOSTA ALLA TUTELA DEL
BENE
ALLEGATO E
(così sostituito dall'articolo 1
del d.P.R. n. 93 del 2004)
CB - |
Corrispettivo Base
Il corrispettivo spettante
alle SOA per l'attività di attestazione è determinato in Euro con la
seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) *
413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede
la qualificazione
R = Coefficiente ISTAT dei pressi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall'anno 2005 con base
la media dell'anno 2001 |
CR - |
Corrispettivo Revisione
Il corrispettivo spettante
alle SOA per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente
formula:
P = CB * 3 / 5
dove:
CB = Corrispettivo Base applicato per l'attestazione in corso di validità
comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo Base
definito con il presente allegato |
CNC - |
Corrispettivo Nuova Categoria
Il corrispettivo deve essere
pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla
nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia
attestazione:
P = CBna - CBva
dove:
CBna = Corrispettivo Base calcolato per la nuova attestazione
CBva = Corrispettivo Base calcolato per la vecchia attestazione |
CIC - |
Corrispettivo Incremento Classifica
Il corrispettivo da
applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente
ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:
P = CB * 1 / 3
dove:
CB = Corrispettivo Base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza
tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C |
ALLEGATO F
Lincremento percentuale è dato da:
C1 = (30/3)* { [(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
ovvero
C2 = (30/3)* { [(r-0,10)/0,05]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
dove:
p = |
il
valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
calcolato secondo larticolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra
daffari in lavori richiesta ai sensi dellarticolo 18, comma 2, lettera b);
per p => O,225 si assume p = 0,225; |
r = |
il
valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
calcolato secondo larticolo 18, comma 8, secondo periodo, e la cifra daffari
in lavori richiesta ai sensi dellarticolo 18, comma 2, lettera b);
per r => 0,15 si assume r = 0,15; |
a = |
il
valore del rapporto tra il costo dellattrezzatura tecnica calcolato secondo
larticolo 18, comma 7, e la cifra daffari in lavori richiesta ai sensi
dellarticolo 18, comma 2, lettera b);
per a => 0,03 si assume a = 0,03. |
q = |
1 in
presenza di certificazione del sistema di qualità aziendale; |
q = |
0 in
assenza di certificazione del sistema di qualità aziendale. |
|