Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ART. 45 (Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione
finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di
cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al
momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti
di sicurezza di cui all’allegato V.”;
b) al comma 2 le parole: “ad un datore di lavoro” sono soppresse; la parola: “conduttore” è
sostituita dalla seguente:”operatore” e dopo le parole: “disposizioni del presente titolo” sono
aggiunte, in fine, le seguenti: “e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano
in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”.
ART.46 (Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
All’articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Informazione, formazione e addestramento”;
b) al comma 1, le parole:“una formazione adeguata” sono sostituite dalle seguenti: “una
formazione e un addestramento adeguati,”;
c) al comma 4, le parole: “una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo” sono
sostituite dalle seguenti: “una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali
da consentire l’utilizzo”.
ART.47 ((Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto, la parola: “stradali” è soppressa.
ART.48
(Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Fino alla adozione del
decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1°
giugno 2001.”.
ART 49
(Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei
materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare,
da quelli derivanti da:”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:“3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure
necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed
attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali
d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di
quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”.
ART 50
(Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX” sono sostituite dalle
seguenti: “pertinenti norme tecniche”;
b) il comma 3 è abrogato.
ART 51
(Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole:“secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché” sono
sostituite dalla seguente: “o”;
b) al comma 1, lettera a), le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”;
c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per sistemi di categoria 0 e I purché
l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro
come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;”;
d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai
sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.”.”.
ART 52 (Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “in prossimità di linee elettriche” sono sostituite dalle seguenti: “non
elettrici in vicinanza di linee elettriche”;
b) al comma 2, le parole: “nella pertinente normativa di buona tecnica” sono sostituite dalle
seguenti: “nelle pertinenti norme tecniche”.
ART. 53
(Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 84, comma 1, del decreto, le parole:“di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente:
“tecniche” e le parole: “con sistemi di protezione” sono soppresse.
ART. 54
(Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: “nebbie” è inserita la seguente: “infiammabili” e dopo la parola:
“polveri” è inserita la seguente: “combustibili”;
b) al comma 2, le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”.
ART.55
(Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 86
(Verifiche e controlli)
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti
elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo
le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di
conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i
criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di
vigilanza.”.
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