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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 , n. 106
(G.U. n. 180 del 5 agosto 2009)

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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ART. 45
(Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 72 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.”;
b) al comma 2 le parole: “ad un datore di lavoro” sono soppresse; la parola: “conduttore” è sostituita dalla seguente:”operatore” e dopo le parole: “disposizioni del presente titolo” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista”.

 

ART.46
(Modifiche all’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All’articolo 73 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Informazione, formazione e addestramento”;
b) al comma 1, le parole:“una formazione adeguata” sono sostituite dalle seguenti: “una formazione e un addestramento adeguati,”;
c) al comma 4, le parole: “una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo”.

 

ART.47
((Modifiche all’articolo 74 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 74, comma 2, lettera d), del decreto, la parola: “stradali” è soppressa.

 

ART.48
(Modifiche all’articolo 79 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 79 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.”.

 

ART 49
(Modifiche all’articolo 80 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 80 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente:“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:”;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:“3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”.

 

ART 50
(Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX” sono sostituite dalle seguenti: “pertinenti norme tecniche”;
b) il comma 3 è abrogato.

 

ART 51
(Modifiche all’articolo 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 82 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole:“secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché” sono sostituite dalla seguente: “o”;
b) al comma 1, lettera a), le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”;
c) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;”;
d) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) per sistemi di II e III categoria purchè:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.”.”.

 

ART 52
(Modifiche all’articolo 83 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 83 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “in prossimità di linee elettriche” sono sostituite dalle seguenti: “non elettrici in vicinanza di linee elettriche”;
b) al comma 2, le parole: “nella pertinente normativa di buona tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “nelle pertinenti norme tecniche”.

 

ART. 53
(Modifiche all’articolo 84 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 84, comma 1, del decreto, le parole:“di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente:
“tecniche” e le parole: “con sistemi di protezione” sono soppresse.

 

ART. 54
(Modifiche all’articolo 85 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 85 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: “nebbie” è inserita la seguente: “infiammabili” e dopo la parola: “polveri” è inserita la seguente: “combustibili”;
b) al comma 2, le parole: “di buona tecnica” sono sostituite dalla seguente: “tecniche”.

 

ART.55
(Modifiche all’articolo 86 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 86 del decreto è sostituito dal seguente:  

“ART. 86
(Verifiche e controlli)

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.”.


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