Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ART. 1 (Attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato:”decreto”, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e le parole: “Ministero della salute”,
ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali”; le parole: “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” e le parole: “Ministro della
salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali”;
b) le parole: “Ministero delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti:
“Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e le parole:“Ministro delle infrastrutture”, ovunque
presenti, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.
ART.2 (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “il volontario, come definito dalla legge
11 agosto 1991, n. 266” e le parole: “il volontario che effettua il servizio civile” sono soppresse”.
ART.3 (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266” sono sostituite dalle seguenti: “degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” e le parole: “particolari esigenze connesse al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti:
“particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese
quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività
condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia
e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio
nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400”;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi
compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e
speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività,
individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.”.
c) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 18
dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”;
d) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono
sostituite dalle seguenti: “dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli
commercianti”.
e) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che
effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui
all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio
civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo.
Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre
attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.”.
ART.4
(Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: “formativi e di orientamento”, le parole: “di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” sono soppresse;
b) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “l-bis) i lavoratori in prova.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si
computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa
comunitaria.”.
ART 5
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,” sono
inserite le seguenti: “è istituito”;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) tre rappresentanti del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;”;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “ b) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;”.
ART 6
(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali che la presiede;”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;”.
2. All’articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte, infine, le seguenti:
“m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei
rischi di cui all’articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le
quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti
irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato.”.
ART 7
(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche in un’ottica di genere”;
b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e delle lavoratrici”;
c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia
indennizzabile dall’INAIL.”.
ART 8
(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme eventualmente riversate
all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio
finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;
b)dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo
accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito
l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”.
2. All’articolo 9, comma 6, lettera i), del decreto, la parola: “svolge” è sostituta dalle seguenti:
“può svolgere”.
3.All’articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ Le
somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di
gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”.
ART 9 (Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: “finanziamento” sono inserite le seguenti: “, da parte
dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, ”;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte
dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, “;
c) al comma 1, lettera c), dopo la parola: “finanziamento”, sono inserite le seguenti: “, da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie
risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, “;
d) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a
favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti
bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo
3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o
organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.”;
e) al comma 5, le parole: “Nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l’INAIL” sono sostituite dalle seguenti: “L’INAIL
finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali
e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,” ed è aggiunto infine il seguente
periodo: “L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.”;
f) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e
tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e
privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.”.
ART. 10
(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 13 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le
predette amministrazioni.”;
b) al comma 2, dopo le parole: “previdenza sociale” sono inserite le seguenti: “, ivi compresa
quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile
1974, n. 191,”; le parole: “lo stessi personale può esercitare” sono sostituite dalle seguenti: “lo
stesso personale esercita” e le parole: “informandone preventivamente il servizio di
prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio” sono sostituite
dalle seguenti: “nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7”.
ART. 11
(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e
irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui
all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività
imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non
risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha reiterazione
quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione
dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza
definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa
indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in
attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I. L’adozione del
provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine
dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la
percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al
50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di
reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata
della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del
periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di
non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua
emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali
successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito
dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo
non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla
sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione
incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco
territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche
rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente
Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.”;
b) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzioni incendi” sono inserite le seguenti: “in
ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46”;
c) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva
rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro
irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.
d) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle
ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle
ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”;
e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso
in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione
nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle
ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso
che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”.
ART. 12
(Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 16, comma 3, del decreto, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “L’obbligo di
cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”.
2. All’articolo 16, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Il soggetto delegato può, a sua
volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al
primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto
espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al
presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
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