Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28-04-2000

NOTE
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 87, quinto comma della Costituzione:
L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.
Il testo dell'articolo 3 della legge sopracitata reca:
"Art. 3 (Delegificazione).
1. demandata alla potest regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalit di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivit di supporto tecnico amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonch degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicit e di conoscibilit degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonch alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potest regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito cos denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altres norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princpi della libert di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonch, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonch delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altres alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali, il regolamento   emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, adottato, ai sensi dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto dei Ministro dei lavori pubblici, emanato di concetto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o pi capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalit di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di pubblicit dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalit per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonch le modalit per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalit di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societ di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7;
i) lettera abrogata dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
l) specifiche modalit di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalit di espletamento dell'attivit delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) lettera abrogata dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonch le modalit applicative;
q) le modalit e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualit dell'opera e dei materiali e le relative modalit di rilascio; le norme concernenti le modalit del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilit dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicit di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t) le modalit di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonch le modalit di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalit di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalit di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attivit svolta, autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivit del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilit con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialit delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 17 (Regolamenti)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potest regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.

 

Note al testo
Note all'art. 1
- Il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca:
"Art. 2. (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge) 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonch agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle societ di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle societ con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivit la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonch ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virt di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attivit che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonch ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altres, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilit dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione reca:
"Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprech le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilit, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
- Il testo dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) il seguente: "Art.10.(Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica) Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.
Note all'art. 2
- Per il testo dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni si veda in note all'articolo 1.
- Per il testo dell'artico 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
- Il testo dell'articolo 17, commi 4 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 17. (Effettuazione delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie) 4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonch lo svolgimento di attivit tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficolt di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessit o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessit di predisporre progetti integrali, cos come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralit di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le societ di cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessit e che richiedano una specifica organizzazione.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonch tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunit di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicit previste dai commi 10 e 12"
- Il testo dell'articolo 20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 20. (Procedure di scelta del contraente). 4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonch di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
-  Il testo dell'articolo 28, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art.28.(Collaudi e vigilanza) 7. obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessit;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
- Il testo dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art.7. (Misure per l'adeguamento della funzionalit della pubblica amministrazione) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento pu coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolt pu essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento pu nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualit e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltrech al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altres eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilit delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivit di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilit del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilit dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attivit del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalit previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle societ di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, pu promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico dei procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel pi breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi pu esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareti, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicit dei lavori della conferenza di servizi, nonch degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volont e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalit delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilit, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli, interventi di competenza regionale e locale.
15. Il termine per il controllo di legittimit sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato fissato in trenta giorni e pu essere interrotto per non pi di due volte, per un.massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
Note all'art. 3
- Per il testo dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
Note all'art. 4
- Il testo dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 4. (Autorit per la vigilanza sui lavori pubblici) 6. Nell'ambito della propria attivit l'Autorit pu richiedere alle amministrazioni aggiudicatrice, agli altri enti aggiudicatoti o realizzatori, nonch ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, pu disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; pu disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonch la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorit sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorit, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio".
Note all'art. 5
- Per il testo dell'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 4.
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Note all'art.6
- Il testo dell'articolo 4, comma 6 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 4. (Autorit per la vigilanza sui lavori pubblici). 6. Nell'ambito della propria attivit l'Autorit pu richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri, enti aggiudicatori o realizzatori, nonch ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti, dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, pu disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; pu disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonch la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorit sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorit, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti sottoposto, con provvedimento dell'Autorit, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri".'
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
- Il testo dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
" Art. 4. (Autorit per la vigilanza sui lavori pubblici) 8. Qualora i soggetti ai quali richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato".
 
Note all'art. 7
- Per il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 11.
- Per il testo dell'articolo 7, della legge l 1 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
Note all'art. 8
Il testo dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art. 16 (Attivit di progettazione). 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva in modo da assicurare:
a) la qualit dell'opera e la rispondenza alle finalit relative;
b) la conformit alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle".
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge   11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
"Art.28 (Collaudi e vigilanza) 4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessit e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento".
- Il testo dell'articolo 17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonch agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivit di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non pu partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonch agili affidatari di attivit di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti".
Note all'art. 10
- Il testo dell'articolo 24della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192 il seguente:
"Art. 24 1. Il diritto di accesso escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonch nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi decreti intesi a disciplinare le modalit di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalit;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altres stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o pi regolamenti da,emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilit sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione nonch ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facolt di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge".
Note all'art. 11
- Il testo dell'articolo 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). 1. L'attivit di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gi previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilit e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformit agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilit ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorit i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorit tra le categorie di lavori, nonch un ulteriore ordine di priorit all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gi iniziati, nonch gli interventi per i quali ricorra la possibilit di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altres indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorit ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonch le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete pu essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o pi lotti, purch con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalit, fruibilit e fattibilit di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione, o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gi stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonch acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.  310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale pu essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gi previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste,dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne d pubblicit, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altres trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilit con i documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilit, indifferibilit ed urgenza dei lavori.
Note all'art.12
- Per il testo dell'articolo 31 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 110.
Note all'art. 14
- Per il testo dell'articolo 14, comma 11, della legge 1 1 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 11. ,
Note all'art. 15
- Per Per il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 8.
Note all'art. 17
- Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 26. (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per, ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa". .
Note all'art. 22
- Per il testo dell'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 11.
Note all'art. 25
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
Note all'art. 40
- Per il testo dell'articolo 16, comma2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 8.
Note all'art. 45
- Per il testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 134.
Note all'art. 46
- Il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.16 (Attivit di progettazione). 6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione".
Note all'art. 48
- Il testo dell'articolo 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalit stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformit alla normativa vigente. Tale verifica pu essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti".
Note all'art. 49
- Per il testo dell'articolo 7, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 7.
Note e all'art. 50
- Per il testo dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 2.
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonch alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivit del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e) dalle societ di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle societ di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili".

 

Note all'art. 51
- Il testo dell'articolo 18, comma 2 ter della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). 2-ter: I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego".
- Il testo dell'articolo 17, comma 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.17 (Effettuazione delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili nominativamente indicati gi in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalit per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione".
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
Note all'art. 55
- Il testo dell'articolo 18, comma 2 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 18. (Incentivi e spese per la progettazione). 2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonch dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonch all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gi esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome; qualora non vi abbiano gi provveduto, nonch i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario".
Note all'art. 57
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11, febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
Note all'art. 63
- Il testo dell'articolo 30, comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilit civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attivit di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori posti che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore ai 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia, esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 7.
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
Note all'art. 65
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
Note all'art. 70
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
Note all'art. 74
- Per il testo dell'articolo 13, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
Note all'art. 77
- Il testo dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). 2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3; comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni, locali, alle loro associazioni e consorzi nonch agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate ai pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle societ di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle societ con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivit la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonch ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virt di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attivit che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 1'7, marzo 1995, n. 158".
Note all'art. 80
- Il testo dall'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis e f ter) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.29 (Pubblicit). 1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicit degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici: f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalit di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori designato, nonch, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro.
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di pi del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicit, con le stesse modalit di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicit, a carico della parte soccombente, con le stesse modalit di cui alle lettere b) e c) del presente comma".
Note all'art. 82
- Il testo dell'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.33 (Segretezza). 1. Le opere destinate ad attivit delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformit a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicit delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalit delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonch le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altres sulla regolarit, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attivit di cui al presente comma dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento".
- Il testo del R.D. 11 luglio 1941, n.1161 recante: "Norme relative al segreto militare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1941, n. 257.
- Il testo della legge 24 ottobre 1997, n. 801 recante: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n. 303.
- Il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.8 (Qualificazione). 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attivit ai principi della qualit, della professionalit e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualit aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione , attuato da organismi di diritto, privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorit di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorit medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorit, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualit conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO-9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualit rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonch tecnico-organiziativi ed economico=finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalit di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalit e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonch i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorit; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualit, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorit, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalit di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualit o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualit, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonch le modalit per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entit e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarit contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facolt ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonch agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualit o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualit di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolt ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualit non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attivit di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonch le relative modalit di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorit, che ne assicura la pubblicit per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5. (Abrogato)
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalit dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze gi attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo; e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunit europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della L. 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e, della L. 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualit conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualit, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attivit di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori".
- Il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.9 (Norme in materia di partecipazione alle gare). 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici altres ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonch alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un pi stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacit tecnico-operativa da individuarsi sulla base della idoneit tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacit finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, istituita una apposita categoria per le attivit di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge I giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non richiesto il parere consultivo del comitato regionale".
Note all'art. 83
- Il testo dell'articolo 828 del codice civile reca:
"Art. 828 (Condizione giuridica dei beni patrimoniali) I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".
Note all'art. 85
- Il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 1,09. e successive modificazioni il seguente:
"Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). 4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o, licitazione privata i lavori pubblici, non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote, dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile".
- Il testo dell'articolo 37 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.37 (Gestione delle casse edili). 1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilit dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennit e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti".
Note all'art. 86
- Per il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 85.
Note all'art. 88
- Il testo dell'articolo 19, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici). I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1 ) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per pi del 50 per cento sul valore dell'opera;
2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilit, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonch la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualit del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque noci pu superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo pu essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in pi rate annuali, costanti o variabili.
2-bis. La durata della concessione non pu essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti della connessa, gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonch norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attivit previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario pu recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovr essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonch l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attivit di stazione appaltante di lavori   pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dei l'art. 326 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della citata L. n. 2248 del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. in facolt dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
5-bis. L'esecuzione da patte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori pu prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici .
5-ter: In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara pu prevedere il trasferimento all'appaltatore della propriet di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gi indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono pi a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara pu prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti pi conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalit per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonch le modalit di aggiudicazione.
- Il testo dell'articolo 20, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.20 (Procedure di scelta del contraente). 1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonch le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalit previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la.realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonch di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle . condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".
Note all'art. 89
- Il testo dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo pi basso di cui al.comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unit superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicit del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro, presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo pi significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque".
Note all'art. 90
- Per il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
- Il testo dell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata effettuata con il criterio del prezzo pi basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi.unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari".
Note all'art. 91
- Il testo dell'articolo 21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonch l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente pi vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalit di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare".
Note all'art. 92
- Il testo dell'articolo 21, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento".
- La legge 4gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione, di firme), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo dell'articolo 4 della sopracitata legge il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet).
L'atto di notoriet concernente fatti, stati o qualit personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalit di cui all'art. 20.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione autenticata, con l'osservanza delle modalit di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
- Il testo dell'articolo 21 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
''Art.21 (Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto n possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano gi ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualit di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi".
Note all'art. 93
- Per il testo dell'articolo 13, comma 5 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 108.
Note all'art. 95
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
Note all'art. 97
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1, lettere c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
- Il testo dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 12 (Consorzi stabili). 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altres le condizioni ed i limiti alla facolt del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilit solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purch ci avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonch l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis), nonch pi di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro; ipotecarie e catastali in misura fissa. Non dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle societ ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997".
Note all'art.98
- Per il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
- Per il testo dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
Note all'art. 99
- Il testo dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.37-bis (Promotore). 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati promotori, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilit, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilit, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonch l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non pu superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonch i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi".
- Il testo dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 10 (Soggetti ammessi alle gare). 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le societ commerciali, le societ cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra societ cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di societ consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societ commerciali, societ cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui, all'articolo l3;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di societ ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile;
l-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facolt, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche gi proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unit superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacit economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorit per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonch per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta , altres, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
- Per il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
Note all'art. 100
- Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione".
Note all'art. 103
- Il testo dell'articolo 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative). 3. L'esecutore dei lavori altres obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilit civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio".
Note all'art104
- Il testo dell'articolo 30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.30 (Garanzie e coperture assicurative) 4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonch una polizza per responsabilit civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi".
Note all'art.105
- Per il testo dell'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 63.
Note all'art. 106
- Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 134.
Note all'art. 107
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230.
Note all'art. 108
- Il testo dell'articolo 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 13 (Riunione di concorrenti). 1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonch gli altri partecipanti, siano gi in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformit a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilit solidale nei confronti dell'Amministrazione nonch nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilit limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilit solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in pi di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5. consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipuler il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. vietata l'associazione in partecipazione. vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullit del contratto, nonch l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altres in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatavi. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo Verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altres l'elenco delle opere di cui al presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cos definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti".
Note all'art.110
- Il testo dell'articolo 31, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.31 (Piani di sicurezza). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanit e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformit alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilit nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonch il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa equiparato all'appaltatore".
Note all'art. 113
- Si riporta il testo dell'articolo 1282 del codice civile:
"Art. 1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie). I crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario, i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento".
Note all'art. 115
- Il testo dell'articolo 26, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici) 5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici".
Note all'art. l16
- Il testo dell'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici) 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolt, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto".
- Il testo dell'articolo 28, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.28 (Collaudi e vigilanza) 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile"
Note all'art.118
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 recante: "misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. Il testo dell'articolo 3 della citata legge il seguente:
"Art. 3 Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, pu essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale pu essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o pi comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o pi Province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica pu essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".
Note all'art 121
- Per il testo dell'articolo 10, comma 1 ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
Note all'art 124
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321. Il testo dell'articolo 3, comma 2 della sopracitata legge il seguente:
"Art. 3 (Responsabilit). 2. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilit della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni, di esecuzione del progetto, della qualit dei materiali impiegati, nonch, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera".
 
- Il testo dell'articolo 21 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086 il seguente:
"Art.21 (Emanazione di norme tecniche). Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emaner entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge".

 

Note all'art 127
- Per il testo dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 110.
Note all'art 134
- Il testo dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.25 (Varianti in corso d'opera). 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilit di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualit dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificit dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c) nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne d immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalit, semprech non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula dei contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pu superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione dei contratto e indice una nuova gara alla quale invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, d luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali".
Note all'art 136
- Il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ,successive modificazioni il seguente:
"Art.26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). 4. Per i lavori, di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra, il tasso di inflazione reale i il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 percento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da, emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale dei 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa".
Note all'art 140
Per il testo dell'articolo 25, comma 1, lettere a ), b) e c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 134.
Note all'art 141
Per il testo dell'articolo 18, commi 3, 5, 6, 9 e 12 , della legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda in note all'articolo 227.
Note all'art 149
- Il testo dell'articolo 31 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art.31 bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso). 1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui i documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sottoscritto dell'affidatario.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza gi fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Note all'art 150
- Il testo dell'articolo 32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"'Art.32 (Definizione delle controversie). 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorit di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altres, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalit di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovr attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalit per assumere l'incarico di arbitro, nonch la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialit e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49,50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gi stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalit previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata".
- Il testo dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile il seguente:
"Art. 810 (Nomina degli arbitri).2. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito pu chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso presentato al presidente del tribunale del luogo in cui stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, (altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile".
Note all'art 151
- Il testo dell'articolo 4, comma 10 quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 4 (Autorit per la vigilanza sui lavori pubblici). 10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilit Ispettorato tecnico dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilit dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Note all'art 152
- Il testo dell'articolo 26, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa".
Note all'art. 183
Il testo dell'articolo 2215 del codice civile il seguente:
"Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono".
Note all'art 187
Per il testo dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c) della legge i l febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 224.
- Per il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
Note all'art 188
- Per il testo dell'articolo 16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 46.
- Per il testo dell'articolo 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 48.
Note all'art 205
- Il testo dell'articolo 1669 del codice civile il seguente:
"Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore responsabile, nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purch sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".
- Il testo dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile il seguente:
"Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite).
Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti pu chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore pu domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della patte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti".
Note all'art 207
- Il testo dell'articolo 28, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). 6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessit tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualit dell'opera e dei materiali".
Note all'art 210
- Il testo dell'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalit ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonch tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, stabilita dal regolamento in rapporto all'entit e alla complessit dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilit professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote patti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".
- Il testo dell'articolo 17, comma 14 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonch ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario nullo".
Note all'art 213
- Il testo dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 16 (Attivit di progettazione). 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle".
Note all'art 223
- Il testo dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art: 23 (Licitazione privata e licitazione privata semplificata). 1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facolt di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto".
Note all'art 224
- Il testo dell'articolo 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 27 (Direzione dei lavori). 2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17 l'attivit di direzione dei lavori, essa affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4; c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia".
- Per il testo dell'articolo 8, comma 11 sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 82.
- Il testo dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). 4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessit e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento".
Note all'art 225
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n.49. Il testo dell'art. 2 comma 2 della sopracitata legge il seguente:
"Art.2 (Attivit di cooperazione) 2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attivit sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorit delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonch dei diversi settori nel cui ambito dovr essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3".
Note all'art 227
- La legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosit sociale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n.69. Il testo dell'art. 18 della sopracitata legge il seguente:
"Art. 18. 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non pu essere ceduto, a pena di nullit.
3. Il soggetto appaltante tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonch le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altres la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunit europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provveder a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.
3-ter. (abrogato)
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. (abrogato).
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonch i dati di cui al comma 3, numero 3).
7. L'appaltatore di opere pubbliche tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; , altres, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonch copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonch di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure perla sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano messo a disposizione delle autorit competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei favori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societ o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pu essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pu formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle societ anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonch alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altres alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12. Ai fini del presente articolo considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivit ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non pu subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pu avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, consentita ad imprese la cui attivit non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo pu essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646".
Note all'art 230
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49.

- Per il testo dell'articolo 26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 152.