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- Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28-04-2000
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NOTE
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- Note alle
premesse:
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- - Si riporta il
testo dell'articolo 87, quinto comma della Costituzione:
- L'articolo 87,
comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
ed i regolamenti.
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- - La legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni recante: "Legge quadro in
materia di lavori pubblici" pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.
- Il testo dell'articolo
3 della legge sopracitata reca:
- "Art. 3 (Delegificazione).
- 1. demandata
alla potest regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalit di cui al presente articolo
e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici
con riferimento:
- a) alla programmazione,
alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivit
di supporto tecnico amministrativo con le annesse normative tecniche;
- b) alle procedure
di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonch
degli incarichi di progettazione;
- c) alle forme
di pubblicit e di conoscibilit degli atti procedimentali, anche mediante
informazione televisiva o trasmissione telematica, nonch alle procedure di
accesso a tali atti;
- d) ai rapporti
funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle
relative competenze.
- 2. Nell'esercizio
della potest regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre
1995 adotta apposito regolamento, di seguito cos denominato, che, insieme
alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori
pubblici, recando altres norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto
atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti
dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princpi
della libert di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente
legge, nonch, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia
e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente
nella materia di cui al comma 1. Il regolamento adottato su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per
i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonch delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello
schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altres alle
successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di
regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali, il regolamento emanato.
- 3. Il Governo,
nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche
al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al
comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
- 4. Sono abrogati,
con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi
indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle
norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi
dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale,
che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata
con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
- 5. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova
applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente
al regolamento. Con decreto dei Ministro dei lavori pubblici, emanato di concetto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o pi capitolati speciali
per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge
1 giugno 1939, n. 1089.
- 6. Il regolamento,
con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie
per le quali di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
- a) le modalit
di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) le sanzioni
previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei
compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento
e il direttore dei lavori;
- c) le forme di
pubblicit dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7;
- d) i requisiti
e le modalit per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi
stabili di cui all'articolo 12, nonch le modalit per la partecipazione dei
consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni
di lavori pubblici;
- e) la disciplina
delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori
ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
- f) i tempi e le
modalit di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 14;
- g) le ulteriori
norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi
a specifiche categorie di lavori;
- h) gli ulteriori
requisiti delle societ di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 7;
- i) lettera abrogata
dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
- l) specifiche
modalit di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge;
- m) le modalit
di espletamento dell'attivit delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo
21;
- n) lettera abrogata
dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 1995, n. 101;
- o) le procedure
di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
- p) l'ammontare
delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori
e le cause che le determinano, nonch le modalit applicative;
- q) le modalit
e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte
del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
- r) i lavori in
relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni
di qualit dell'opera e dei materiali e le relative modalit di rilascio;
le norme concernenti le modalit del collaudo di cui all'articolo 28 e il
termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori
casi nei quali obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le
condizioni di incompatibilit dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche
dei lavori;
- s) le forme di
pubblicit di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
- t) le modalit
di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni
generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonch le modalit
di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30;
le modalit di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti
di cui all'articolo 13;
- u) la disciplina
riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
- v) la quota subappaltabile
dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
- z) le norme riguardanti
la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al
fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi,
le modalit di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti
in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- aa) la disciplina
per la tenuta dei documenti contabili.
- 7. Ai fini della
predisposizione del regolamento, istituita, dal Ministro dei lavori pubblici,
apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari
pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento
della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, in riferimento all'attivit svolta, autorizzata la spesa di lire
500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
- 7-bis. Entro il
1 gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, adottato
apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge,
per la disciplina delle attivit del Genio militare, in relazione a lavori
connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti.
- 7-ter. Per assicurare
la compatibilit con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento
ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione
allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero
degli affari esteri, tengono conto della specialit delle condizioni per la
realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
-
- - Si riporta il
testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
- "Art. 17 (Regolamenti)
- 2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potest
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.
-
- - Il decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto
1997, n. 202.
- Note
al testo
-
- Note all'art.
1
- - Il testo dell'articolo
2, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
reca:
- "Art. 2. (Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge) 2. Le norme della presente
legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
- a) alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni
e consorzi nonch agli altri organismi di diritto pubblico;
- b) ai concessionari
di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio
di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed
ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, alle societ di cui all'articolo 22 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle societ con
capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto
della propria attivit la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonch ai concessionari
di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, qualora operino in virt di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento
di attivit che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8,
comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti
di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate
separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione
di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158;
- c) ai soggetti
privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, nonch ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari,
edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo
superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte
dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in
conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo
dei lavori.
- 3. Ai soggetti
di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori
pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e
2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui
al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge
ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti
di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altres, le disposizioni del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilit
dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
-
- - Il testo dell'articolo
117 della Costituzione reca:
- "Art. 117. La
Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprech le norme stesse
non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istituzione artigiana
e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche
di interesse regionale; viabilit, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere;
caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre
materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono
demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
-
- - Il testo dell'articolo
10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli
organi regionali) il seguente: "Art.10.(Adeguamento delle leggi regionali
alle leggi della Repubblica) Le leggi della Repubblica che modificano i principi
fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme
regionali che siano in contrasto con esse.
- I Consigli regionali
dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni
entro novanta giorni.
-
- Note all'art.
2
- - Per il testo
dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 1.
- - Per il testo
dell'artico 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 108.
-
- - Il testo dell'articolo
17, commi 4 e 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
reca:
- "Art. 17. (Effettuazione
delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie) 4. La
redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonch lo svolgimento
di attivit tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di
carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero
di difficolt di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere
le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessit
o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessit di predisporre
progetti integrali, cos come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto
di una pluralit di competenze, casi che devono essere accertati e certificati
dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le societ di cui al comma 1, lettera
f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere
affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi
siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere
di speciale complessit e che richiedano una specifica organizzazione.
- 13. Quando la
prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonch
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunit
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicit
previste dai commi 10 e 12"
-
- - Il testo dell'articolo
20, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
reca:
- "Art. 20. (Procedure
di scelta del contraente). 4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso
consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o
per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica,
la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta
tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16,
nonch di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni,
delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto
il progetto esecutivo ed il prezzo.
-
- - Il testo
dell'articolo 28, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni reca:
- "Art.28.(Collaudi
e vigilanza) 7. obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
- a) quando la direzione
dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e
c);
- b) in caso di
opere di particolare complessit;
- c) in caso di
affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi
individuati nel regolamento.
-
- - Il testo dell'articolo
7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni reca:
- "Art.7. (Misure
per l'adeguamento della funzionalit della pubblica amministrazione) 1. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 24, e successive modificazioni, un responsabile unico
del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma
triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento
e dell'esecuzione.
- 2. Il regolamento
determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile
del procedimento pu coincidere con il progettista o con il direttore dei
lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolt pu
essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi
tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento pu nominare un
responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
- 3. Il responsabile
del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi,
il controllo sui livelli di prestazione, di qualit e di prezzo determinati
in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma
oltrech al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altres
eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi
e accerta la libera disponibilit delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi
di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivit di coordinamento,
di indirizzo e di controllo di sua competenza.
- 4. Il regolamento
disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando
con esse i compiti, le funzioni e le responsabilit del direttore dei lavori
e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione
e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilit dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
- 5. Il responsabile
del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di
cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle
adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento
secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
del programma, i compiti di supporto all'attivit del responsabile del procedimento
possono essere affidati con le procedure e le modalit previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
o alle societ di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
- 6. Qualora si
renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta
del responsabile unico del procedimento, pu promuovere la conclusione di
un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni.
- 7. Per l'acquisizione
di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi,
comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca
una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve
essere comunicato, a cura del responsabile unico dei procedimento, il progetto
di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data
di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento
di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza
di servizi convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
- 8. In sede di
conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo,
successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in
ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa
vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel pi
breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui
al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione tenuta ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi pu
esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano
le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
le intese, i pareti, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla
osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.
- 9. Il regolamento
e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicit dei lavori della conferenza
di servizi, nonch degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da
ciascuna amministrazione interessata.
- 10. In sede di
conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario,
chiarimenti e documentazione.
- 11. Le amministrazioni
interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme
ordinamentali sulla formazione della loro volont e sono rappresentate da
soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente
competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata
in relazione all'oggetto del procedimento.
- 12. Qualora alla
conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia
risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la conferenza riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalit delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di
rappresentanza dei soggetti intervenuti.
- 13. Il dissenso
manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare,
a pena di inammissibilit, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell'assenso.
- 14. Le regioni
a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in
armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli, interventi di
competenza regionale e locale.
- 15. Il termine
per il controllo di legittimit sugli atti da parte delle Ragionerie centrali
dello Stato fissato in trenta giorni e pu essere interrotto per non pi
di due volte, per un.massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
-
- - Per il testo
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
-
- Note all'art.
3
- - Per il testo
dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 82.
-
- Note all'art.
4
- - Il testo dell'articolo
4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
reca:
- "Art. 4. (Autorit
per la vigilanza sui lavori pubblici) 6. Nell'ambito della propria attivit
l'Autorit pu richiedere alle amministrazioni aggiudicatrice, agli altri
enti aggiudicatoti o realizzatori, nonch ad ogni altra pubblica amministrazione
e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti
dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, pu
disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10
e della collaborazione di altri organi dello Stato; pu disporre perizie ed
analisi economiche e statistiche nonch la consultazione di esperti in ordine
a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie,
le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da
parte dell'Autorit sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria
medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorit, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio".
-
- Note all'art.
5
- - Per il testo
dell'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 4.
-
- - Il testo della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
-
- Note all'art.6
- - Il testo dell'articolo
4, comma 6 e 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
reca:
- "Art. 4. (Autorit
per la vigilanza sui lavori pubblici). 6. Nell'ambito della propria attivit
l'Autorit pu richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri,
enti aggiudicatori o realizzatori, nonch ad ogni altra pubblica amministrazione
e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti,
dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, pu
disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10
e della collaborazione di altri organi dello Stato; pu disporre perizie ed
analisi economiche e statistiche nonch la consultazione di esperti in ordine
a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie,
le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da
parte dell'Autorit sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria
medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
I funzionari dell'Autorit, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 17. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 ECU, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara
o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione
dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario
e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed
effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che
ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti sottoposto,
con provvedimento dell'Autorit, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione elevata fino a lire 100
milioni se sono forniti dati non veritieri".'
-
- - Per il testo
dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 99.
- - Il testo dell'articolo
4, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
reca:
- " Art. 4. (Autorit
per la vigilanza sui lavori pubblici) 8. Qualora i soggetti ai quali richiesto
di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni,
si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati
dello Stato".
-
- Note all'art.
7
- - Per il testo
dell'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 11.
-
- - Per il testo
dell'articolo 7, della legge l 1 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 2.
-
- Note all'art.
8
- Il testo dell'articolo
16, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
reca:
- "Art. 16 (Attivit
di progettazione). 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti,
secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare,
definitiva ed esecutiva in modo da assicurare:
- a) la qualit
dell'opera e la rispondenza alle finalit relative;
- b) la conformit
alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento
dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
- 2. Le prescrizioni
relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5
sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto
alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga
le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede
a integrarle ovvero a modificarle".
-
- - Per il testo
dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 2.
-
- - Il testo dell'articolo
28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
reca:
- "Art.28 (Collaudi
e vigilanza) 4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento
al tipo di lavori, alla loro complessit e all'importo degli stessi. I tecnici
sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture,
salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento".
-
- - Il testo dell'articolo
17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 17 (Effettuazione
delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 9. Gli
affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti
o alle concessioni di lavori pubblici, nonch agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivit di progettazione;
ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi
non pu partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento
si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico
ed ai loro dipendenti, nonch agili affidatari di attivit di supporto alla
progettazione ed ai loro dipendenti".
-
- Note all'art.
10
- - Il testo dell'articolo
24della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante: "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192 il seguente:
- "Art. 24 1. Il
diritto di accesso escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai
sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonch nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
- 2. Il Governo
autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o pi decreti intesi a disciplinare le modalit di esercizio
del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso
in relazione alla esigenza di salvaguardare:
- a) la sicurezza,
la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) la politica
monetaria e valutaria;
- c) l'ordine pubblico
e la prevenzione e repressione della criminalit;
- d) la riservatezza
di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati
la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
- 3. Con i decreti
di cui al comma 2 sono altres stabilite norme particolari per assicurare
che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
- 4. Le singole
amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o pi regolamenti
da,emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilit sottratti all'accesso
per le esigenze di cui al comma 2.
- 5. Restano ferme
le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione
nonch ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
- 6. I soggetti
indicati nell'articolo 23 hanno facolt di differire l'accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non comunque ammesso
l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti
di cui all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge".
-
- Note all'art.
11
- - Il testo dell'articolo
14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art. 14 (Programmazione
dei lavori pubblici). 1. L'attivit di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti
annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono
ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gi previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
- 2. Il programma
triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilit e di identificazione
e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono
nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto,
di concerto con altri soggetti, in conformit agli obiettivi assunti come
prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento
dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali
ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di
fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilit ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorit i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
- 3. Il programma
triennale deve prevedere un ordine di priorit tra le categorie di lavori,
nonch un ulteriore ordine di priorit all'interno di ogni categoria. In ogni
categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori gi iniziati, nonch gli
interventi per i quali ricorra la possibilit di finanziamento con capitale
privato maggioritario.
- 4. Nel programma
triennale sono altres indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto
previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione
anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali
beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e
ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
- 5. I soggetti
di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorit ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonch le modifiche dipendenti
da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
- 6. L'inclusione
di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 subordinata alla previa
approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
- 7. Un lavoro o
un tronco di lavoro a rete pu essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente
ad uno o pi lotti, purch con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata
la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In
ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto,
un soggetto idoneo a certificare la funzionalit, fruibilit e fattibilit
di ciascun lotto.
- 8. I progetti
dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere
conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali
siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno
dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione,
e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo
o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni
di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi
quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni,
e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 9. L'elenco annuale
predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente
al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione, o
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, gi stanziati
nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonch acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.
Un lavoro non inserito nell'elenco annuale pu essere realizzato solo sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse gi previste
tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta
o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni
previste,dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni
ed integrazioni.
- 10. I lavori non
ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma
5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da
parte di pubbliche amministrazioni.
- 11. I soggetti
di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi
annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi
all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne d pubblicit, ad eccezione di
quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e
da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altres trasmessi
al CIPE, per la verifica della loro compatibilit con i documenti programmatori
vigenti.
- 12. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo
qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
- 13. L'approvazione
del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale
a dichiarazione di pubblica utilit, indifferibilit ed urgenza dei lavori.
-
- Note all'art.12
- - Per il testo
dell'articolo 31 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 110.
-
- Note all'art.
14
- - Per il testo
dell'articolo 14, comma 11, della legge 1 1 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 11. ,
-
- Note all'art.
15
- - Per Per il testo
dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 8.
-
- Note all'art.
17
- - Il testo dell'articolo
26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 26. (Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). 4. Per i lavori di cui al
comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo
dei lavori ancora da eseguire per, ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale fissata, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente
la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della
presente legge, il decreto emanato entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa". .
-
- Note all'art.
22
- - Per il testo
dell'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 11.
-
- Note all'art.
25
- - Per il testo
dell'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
- Note all'art.
40
- - Per il testo
dell'articolo 16, comma2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 8.
-
- Note all'art.
45
- - Per il testo
dell'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 134.
-
- Note all'art.
46
- - Il testo dell'articolo
16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.16 (Attivit
di progettazione). 6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera,
il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori
e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione
e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei
vari livelli di progettazione".
-
- Note all'art.
48
- - Il testo dell'articolo
30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.30 (Garanzie
e coperture assicurative). 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento
dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le
modalit stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformit alla
normativa vigente. Tale verifica pu essere effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli
uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti".
-
- Note all'art.
49
- - Per il testo
dell'articolo 7, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 7.
-
- Note e
all'art. 50
- - Per il testo
dell'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 2.
- - Il testo dell'articolo
17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni il seguente:
- "Art. 17 (Effettuazione
delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
nonch alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attivit del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
- d) da liberi professionisti
singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815,
e successive modificazioni;
- e) dalle societ
di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
- f) dalle societ
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
- g) da raggruppamenti
temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili".
- Note all'art.
51
- - Il testo dell'articolo
18, comma 2 ter della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 18 (Incentivi
e spese per la progettazione). 2-ter: I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale
dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti
d'impiego".
-
- - Il testo dell'articolo
17, comma 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.17 (Effettuazione
delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 8. Indipendentemente
dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi
4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
nominativamente indicati gi in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalit
per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti
ai bandi per l'aggiudicazione".
-
- - Per il testo
dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
-
- Note all'art.
55
- - Il testo dell'articolo
18, comma 2 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 18. (Incentivi
e spese per la progettazione). 2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti
nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni
competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del
totale totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura
dei progetti preliminari, nonch dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse
indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni,
alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali
di sicurezza quando previsti ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e
agli studi per il finanziamento dei progetti, nonch all'aggiornamento ed
adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti gi esistenti d'intervento
di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome; qualora non vi abbiano gi provveduto, nonch i comuni
e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province
e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto
mutuante autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui
al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario".
-
- Note all'art.
57
- - Per il testo
dell'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11, febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
-
- Note all'art.
63
- - Il testo dell'articolo
30, comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.30 (Garanzie
e coperture assicurative). 5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione
del progetto, di una polizza di responsabilit civile professionale per rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivit di propria competenza, per tutta
la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre
alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori posti che l'amministrazione
deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d),
resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia prestata per un massimale
non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore ai 5 milioni di ECU,
IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori
di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione
da parte dei progettisti della polizza di garanzia, esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
- - Per il testo
dell'articolo 17, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 7.
-
- - Per il testo
dell'articolo 10, comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 99.
-
- Note all'art.
65
- - Per il testo
dell'articolo 17, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
-
- Note all'art.
70
- - Per il testo
dell'articolo 10, comma 1 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 99.
-
- Note all'art.
74
- - Per il testo
dell'articolo 13, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 108.
-
- Note all'art.
77
- - Il testo dell'articolo
2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni il seguente:
- "Art.2 (Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). 2. Le norme della presente
legge e del regolamento di cui all'articolo 3; comma 2, si applicano:
- a) alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni, locali, alle loro associazioni
e consorzi nonch agli altri organismi di diritto pubblico;
- b) ai concessionari
di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio
di infrastrutture destinate ai pubblico servizio, alle aziende speciali ed
ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, alle societ di cui all'articolo 22 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle societ con
capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto
della propria attivit la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonch ai concessionari
di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, qualora operino in virt di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento
di attivit che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8,
comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti
di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate
separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione
di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 1'7, marzo 1995,
n. 158".
-
- Note all'art.
80
- - Il testo dall'articolo
29, comma 1, lettere f), f bis e f ter) della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni il seguente:
- "Art.29 (Pubblicit).
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicit degli appalti e delle
concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici: f) prevedere che
le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui
l'aggiudicazione avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le
modalit di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto,
del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei
lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore
dei lavori designato, nonch, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo
finale del lavoro.
- f-bis) nei casi
in cui l'importo finale dei lavori superi di pi del 20 per cento l'importo
di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera
fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di
pubblicit, con le stesse modalit di cui alle lettere b) e c) del presente
comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere
note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
lavori;
- f-ter) nei casi
di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi
giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce
emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni
rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre
forme di pubblicit, a carico della parte soccombente, con le stesse modalit
di cui alle lettere b) e c) del presente comma".
-
- Note all'art.
82
- - Il testo dell'articolo
33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art.33 (Segretezza).
1. Le opere destinate ad attivit delle forze armate o dei corpi di polizia
per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformit a disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate
indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni
relative alla pubblicit delle procedure di affidamento dei lavori pubblici,
ai sensi del comma 2.
- 2. Nelle ipotesi
di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi
gare informali e le modalit delle stesse, i criteri di individuazione dei
concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonch
le relative procedure.
- 3. I lavori di
cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della
Corte dei conti, la quale si pronuncia altres sulla regolarit, sulla correttezza
e sull'efficacia della gestione. Dell'attivit di cui al presente comma
dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento".
-
- - Il testo del
R.D. 11 luglio 1941, n.1161 recante: "Norme relative al segreto militare"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1941, n. 257.
-
- - Il testo della
legge 24 ottobre 1997, n. 801 recante: "Istituzione e ordinamento dei servizi
per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n. 303.
-
- - Il testo dell'articolo
8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art.8 (Qualificazione).
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono
essere qualificati ed improntare la loro attivit ai principi della qualit,
della professionalit e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i
processi, i servizi e i sistemi di qualit aziendali impiegati dai medesimi
soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
- 2. Con apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema
di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU,
articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
- 3. Il sistema
di qualificazione , attuato da organismi di diritto, privato di attestazione,
appositamente autorizzati dall'Autorit di cui all'articolo 4, sentita un'apposita
commissione consultiva istituita presso l'Autorit medesima. Alle spese di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorit, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
- a) certificazione
di sistema di qualit conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO-9000
e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
- b) dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema
di qualit rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
- c) requisiti di
ordine generale nonch tecnico-organiziativi ed economico=finanziari conformi
alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
- 4. Il regolamento
di cui al comma 2 definisce in particolare:
- a) il numero e
le modalit di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma
3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli
organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
- b) le modalit
e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi
di attestazione, nonch i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari
e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi
devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori
pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla
sorveglianza dell'Autorit; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali
in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualit, su loro
richiesta sono autorizzati dall'Autorit, nel caso siano in possesso dei predetti
requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma
3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti
della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima
impresa;
- c) le modalit
di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione
del sistema di qualit o della dichiarazione della presenza di elementi del
sistema di qualit, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di
cui al comma 3, lettera c), nonch le modalit per l'eventuale verifica annuale
dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
- d) i requisiti
di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entit
e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione
dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quelli relativi alla regolarit contributiva e contrattuale, ivi compresi
i versamenti alle casse edili;
- e) la facolt
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo
non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonch
agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione
del sistema di qualit o della dichiarazione della presenza di elementi del
sistema di qualit di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolt ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualit
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000
ECU;
- f) i criteri per
la determinazione delle tariffe applicabili all'attivit di qualificazione;
- g) la durata dell'efficacia
della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni,
nonch le relative modalit di verifica;
- h) la formazione
di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione
di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorit,
che ne assicura la pubblicit per il tramite dell'Osservatorio dei lavori
pubblici di cui all'articolo 4.
- 5. (Abrogato)
- 6. Il regolamento
di cui al comma 2 disciplina le modalit dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato
generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al
sesto comma dell'articolo 6, L. 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze
gi attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
- 7. Fino al 31
dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone
la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24, primo comma, della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto
dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono
abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione
dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti
iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi
criteri.
- 8. A decorrere
dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente
da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo; e
non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla
data di entrata in vigore della presente legge, vietata, per l'affidamento
di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti
dai soggetti di cui all'art. 2.
- 9. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al
31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
3 accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunit europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative
vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
- 10. A decorrere
dal 1 gennaio 2000, abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano
ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni;
- 11. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo
9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure
di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente
legge, l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della
L. 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e,
della L. 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione
come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
- 11-bis. Le imprese
dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento
di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
- 11-ter. Il regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione
di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione
di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i
requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
- 11-quater. Le
imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualit conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
- a) la cauzione
e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma
2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate,
del 50 per cento;
- b) nei casi di
appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione
del sistema di qualit, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi
variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.
- 11-quinquies.
Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie
di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
- 11-sexies. Per
le attivit di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori".
-
- - Il testo dell'articolo
9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art.9 (Norme
in materia di partecipazione alle gare). 1. Fermo restando quanto disposto
dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle procedure
di affidamento dei lavori pubblici altres ammessa in base alle norme di
cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni,
e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- 2. Le disposizioni
di cui al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento
nonch alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati
per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici.
- 3. Il Ministro
dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato
centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema
di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole
ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni
in ordine ad un pi stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e
specifica capacit tecnico-operativa da individuarsi sulla base della idoneit
tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacit
finanziaria ed imprenditoriale.
- 4. Con il decreto
di cui al comma 3, istituita una apposita categoria per le attivit di scavo
archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi
della legge I giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
- 4-bis. Per le
iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori
non richiesto il parere consultivo del comitato regionale".
-
- Note all'art.
83
- - Il testo dell'articolo
828 del codice civile reca:
- "Art. 828 (Condizione
giuridica dei beni patrimoniali) I beni che costituiscono il patrimonio dello
Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che
li concernono e, in quanto non diversamente disposto, alle regole del presente
codice.
- I beni che fanno
parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro
destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano".
-
- Note all'art.
85
- - Il testo dell'articolo
2, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 1,09. e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 2 (Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). 4. I concessionari di
lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare
a terzi attraverso pubblico incanto o, licitazione privata i lavori pubblici,
non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere
espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche
delle rispettive quote, dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate
viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei
rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente
legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate,
nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il
concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento
dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire
i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini
del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate;
le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile".
-
- - Il testo dell'articolo
37 quinquies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.37 (Gestione
delle casse edili). 1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa
tra le parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse
edili, anche al fine di favorire i processi di mobilit dei lavoratori. Qualora
l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso
la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti
tutti i diritti, i versamenti, le indennit e le prestazioni che i lavoratori
hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti".
-
- Note all'art.
86
- - Per il testo
dell'articolo 2, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 85.
-
- Note all'art.
88
- - Il testo dell'articolo
19, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art. 19 (Sistemi
di realizzazione dei lavori pubblici). I lavori pubblici di cui alla presente
legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto
o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24,
comma 6.
- 1. I contratti
di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a
titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
- a) la sola esecuzione
dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) la progettazione
esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici
di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
- 1 ) riguardino
lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per pi del 50
per cento sul valore dell'opera;
- 2) riguardino
lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
- 1-bis. Per l'affidamento
dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara indetta sulla base
del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
- 2. Le concessioni
di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore
ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici,
o di pubblica utilit, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente
collegati, nonch la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione
a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente
e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione
siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati,
il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualit del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito
in sede di gara, che comunque noci pu superare il 50 per cento dell'importo
totale dei lavori. Il prezzo pu essere corrisposto a collaudo effettuato
in un'unica rata o in pi rate annuali, costanti o variabili.
- 2-bis. La durata
della concessione non pu essere superiore a trenta anni. I presupposti e
le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti della connessa, gestione, da richiamare nelle premesse del
contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione
aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonch norme legislative
e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l'esercizio delle attivit previste nella concessione, qualora determinino
una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione
da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in
mancanza della predetta revisione il concessionario pu recedere dalla concessione.
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino
favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovr essere effettuata
a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano
le disposizioni dell'articolo 37septies, comma 1, lettere a) e b), e comma
2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura
degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al
netto degli ammortamenti annuali, nonch l'eventuale valore residuo dell'investimento
non ammortizzato al termine della concessione.
- 3. Le amministrazioni
aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non
possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attivit di stazione appaltante di lavori pubblici.
Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono
tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
- 4. I contratti
di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dei
l'art. 326 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell'art. 329 della citata L. n. 2248 del 1865, allegato F;
in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b), numero 1), del presente
articolo, sono stipulati a corpo.
- 5. in facolt
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi
del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici.
- 5-bis. L'esecuzione
da patte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante
ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori pu prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti
di lavori di manutenzione o di scavi archeologici .
- 5-ter: In sostituzione
totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto,
il bando di gara pu prevedere il trasferimento all'appaltatore della propriet
di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gi indicati
nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono pi a funzioni
di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non
appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara pu
prevedere un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
- 5-quater. La gara
avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni,
la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori
e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore
offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione
dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente,
alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro
combinazione risulti pi conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice
rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta
qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalit per l'effettuazione
della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonch le modalit di aggiudicazione.
-
- - Il testo dell'articolo
20, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art.20 (Procedure
di scelta del contraente). 1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati
mediante pubblico incanto o licitazione privata.
- 2. Le concessioni
di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo
a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati
relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche
e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma
2, lettera b), nonch le eventuali proposte di varianti al progetto posto
a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione
del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 3. Gli appalti
possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata
esclusivamente nei casi e secondo le modalit previsti dalla presente legge.
- 4. L'affidamento
di appalti mediante appalto-concorso consentito ai soggetti appaltanti,
in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, per speciali lavori o per la.realizzazione di opere complesse
o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso
di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.
Lo svolgimento della gara effettuato sulla base di un progetto preliminare,
redatto ai sensi dell'articolo 16, nonch di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle . condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".
-
- Note all'art.
89
- - Il testo dell'articolo
21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.21 (Criteri
di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 1-bis. Nei casi di aggiudicazione
di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del
prezzo pi basso di cui al.comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare
l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino
un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unit superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di
quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione
prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicit
del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono
essere corredate, fin dalla loro, presentazione, da giustificazioni relativamente
alle voci di prezzo pi significative, indicate nel bando di gara o nella
lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75
per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di
lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione
interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione
automatica non esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque".
- Note all'art.
90
- - Per il testo
dell'articolo 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 88.
-
- - Il testo dell'articolo
21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.21 (Criteri
di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 1. L'aggiudicazione degli appalti
mediante pubblico incanto o licitazione privata effettuata con il criterio
del prezzo pi basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
- a) per i contratti
da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di
gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o
sub-sistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge
2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
- b) per i contratti
da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base
di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi.unitari;
- c) per i contratti
da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari".
-
- Note all'art.
91
- - Il testo dell'articolo
21, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 21 (Criteri
di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 2. L'aggiudicazione degli appalti
mediante appalto-concorso nonch l'affidamento di concessioni mediante licitazione
privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente pi vantaggiosa,
prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera
da realizzare:
- a) nei casi di
appalto-concorso:
- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico
ed estetico delle opere progettate;
- 3) il tempo di
esecuzione dei lavori;
- 4) il costo di
utilizzazione e di manutenzione;
- 5) ulteriori elementi
individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
- b) in caso di
licitazione privata relativamente alle concessioni:
- 1) il prezzo di
cui all'articolo 19, comma 2;
- 2) il valore tecnico
ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di
esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della
concessione;
- 6) le modalit
di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all'utenza;
- 7) ulteriori elementi
individuati in base al tipo di lavoro da realizzare".
-
- Note all'art.
92
- - Il testo dell'articolo
21, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 21 (Criteri
di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 4. Qualora l'aggiudicazione
o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione
affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal regolamento".
-
- - La legge 4gennaio
1968, n. 15 e successive modificazioni (Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione e autenticazione, di firme), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 gennaio 1968, n. 23. Il testo dell'articolo 4 della sopracitata
legge il seguente:
- "Art. 4 (Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notoriet).
- L'atto di notoriet
concernente fatti, stati o qualit personali che siano a diretta conoscenza
dell'interessato sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi
ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, altro funzionario incaricato
dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con
la osservanza delle modalit di cui all'art. 20.
- Quando la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notoriet resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione autenticata, con l'osservanza delle modalit
di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale
dell'impresa stessa".
-
- - Il testo dell'articolo
21 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- ''Art.21 (Criteri
di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici). 5. La commissione giudicatrice,
nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario
od affidatario dei lavori oggetto della procedura, composta da un numero
dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia
cui si riferiscono i lavori. La commissione presieduta da un dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto
n possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente
ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali
hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali
abbiano gi ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni
affidati nel medesimo territorio provinciale ove affidato l'appalto o la
concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data
della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che,
in qualit di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con
dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di
atti dichiarati conseguentemente illegittimi".
-
- Note all'art.
93
- - Per il testo
dell'articolo 13, comma 5 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 108.
-
- Note all'art.
95
- - Per il testo
dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
-
- Note all'art.
97
- - Per il testo
dell'articolo 10, comma 1, lettere c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 99.
-
- - Il testo dell'articolo
12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art. 12 (Consorzi
stabili). 1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma
dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore
dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- 2. Il regolamento
detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili
all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altres
le condizioni ed i limiti alla facolt del consorzio di eseguire i lavori
anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilit solidale
degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce
inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento
dello stesso, purch ci avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
- 3. Il regolamento
di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema
di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti
ai consorzi medesimi.
- 4. Ai consorzi
stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo
II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonch l'articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente
legge.
- 5. E' vietata
la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici
del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto
si applica l'articolo 353 del codice penale. vietato ai singoli partecipanti
ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni
temporanee ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettere b), d), e) ed e-bis), nonch
pi di un consorzio stabile.
- 6. Tutti gli atti
relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte
I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro;
ipotecarie e catastali in misura fissa. Non dovuta la tassa sulle concessioni
governative posta a carico delle societ ai sensi dell'articolo 3, commi 18
e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
L. 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
- 7. Le plusvalenze
derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1
non sono soggette alle imposte sui redditi.
- 8. I benefici
di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997".
-
- Note all'art.98
- - Per il testo
dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 82.
- - Per il testo
dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 82.
-
- Note all'art.
99
- - Il testo dell'articolo
37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il
seguente:
- "Art.37-bis (Promotore).
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito
denominati promotori, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici
proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilit, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma
2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione,
di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico
dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilit, un progetto preliminare,
una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio
e della gestione nonch l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle
opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo,
soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non
pu superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dal piano economico-finanziario.
- 2. Possono presentare
le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonch
i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi".
-
- - Il testo dell'articolo
10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art. 10 (Soggetti
ammessi alle gare). 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento
dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
- a) le imprese
individuali, anche artigiane, le societ commerciali, le societ cooperative,
secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
- b) i consorzi
fra societ cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni
di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
- c) i consorzi
stabili costituiti anche in forma di societ consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, societ
commerciali, societ cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 12 della presente legge;
- d) le associazioni
temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
si applicano al riguardo le disposizioni di cui, all'articolo l3;
- e) i consorzi
di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra
i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma
di societ ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile; si applicano
al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente legge;
- e-bis) i soggetti
che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano
al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
- 1-bis. Non possono
partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile;
- l-ter. I soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facolt, in
caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine
di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime
condizioni economiche gi proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare
il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
- 1-quater. I soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste
delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore
al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unit superiore,
scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data
della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacit economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando
la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorit per i provvedimenti
di cui all'articolo 4, comma 7, nonch per l'applicazione delle misure sanzionatorie
di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta , altres, inoltrata,
entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario
e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi
fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova
o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e
si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta
ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
-
- - Per il testo
dell'articolo 17, comma 1, lettera f), della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 50.
-
- Note all'art.
100
- - Il testo dell'articolo
30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.30 (Garanzie
e coperture assicurative). 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo
dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa
e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai
non aggiudicatari la cauzione restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione".
-
- Note all'art.
103
- - Il testo dell'articolo
30, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.30 (Garanzie
e coperture assicurative). 3. L'esecutore dei lavori altres obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilit civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio".
-
- Note all'art104
- - Il testo dell'articolo
30, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.30 (Garanzie
e coperture assicurative) 4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonch una polizza
per responsabilit civile verso terzi, della medesima durata, a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi".
-
- Note all'art.105
- - Per il testo
dell'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 63.
-
- Note all'art.
106
- - Per il testo
dell'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e successive modificazioni si veda in note all'articolo 134.
-
- Note all'art.
107
- - Il decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre
1993, n. 230.
-
- Note all'art.
108
- - Il testo dell'articolo
13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art. 13 (Riunione
di concorrenti). 1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e), ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonch
gli altri partecipanti, siano gi in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata
nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi
in conformit a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
- 2. L'offerta dei
concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro
responsabilit solidale nei confronti dell'Amministrazione nonch nei confronti
delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili
la responsabilit limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilit solidale del mandatario o del capogruppo.
- 3. Per le associazioni
temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre
che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo
per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per
il concorrente singolo.
- 4. fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in pi di un'associazione temporanea
o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in associazione o consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
- 5. consentita
la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta
deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo,
la quale stipuler il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
- 5-bis. vietata
l'associazione in partecipazione. vietata qualsiasi modificazione alla composizione
delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato
in sede di offerta.
- 6. L'inosservanza
dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione
o la nullit del contratto, nonch l'esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
- 7. Qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessit tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali,
e qualora ciascuna di tali opere superi altres in valore il 15 per cento
dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto
e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatavi. In tali casi, i soggetti
che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a
costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo
Verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altres l'elenco delle
opere di cui al presente comma.
- 8. Per associazione
temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili
si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e cos
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti".
- Note all'art.110
- - Il testo dell'articolo
31, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art.31 (Piani
di sicurezza). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanit e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia
di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformit alle direttive 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno
1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
- 1-bis. Entro trenta
giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore
od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2:
- a) eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale
di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494;
- b) un piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c) un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilit
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
- 2. Il piano di
sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonch il piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte
integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa
di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce
quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto
da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
- 2-bis. Le imprese
esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano
di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
- 3. I contratti
di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma
1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili
qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
- 4. Ai fini dell'applicazione
degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione
numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
nei cantieri di opere e lavori pubblici determinata dal complessivo numero
dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti
dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni
generali sulle rappresentanze sindacali.
- 4-bis. Ai fini
del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria
organizzazione di impresa equiparato all'appaltatore".
-
- Note all'art.
113
- - Si riporta il
testo dell'articolo 1282 del codice civile:
- "Art. 1282 (Interessi
nelle obbligazioni pecuniarie). I crediti liquidi ed esigibili di somme di
danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo
stabiliscano diversamente.
- Salvo patto contrario,
i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione
in mora.
- Se il credito
ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono
interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto
della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento".
-
- Note all'art.
115
- - Il testo
dell'articolo 26, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni il seguente:
- "Art.26 (Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici) 5. Le disposizioni di cui
alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici,
di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito
della realizzazione di lavori pubblici".
- Note all'art.
l16
- - Il testo dell'articolo
26, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.26 (Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici) 1. In caso di ritardo nella
emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale,
che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella
misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facolt, trascorsi i termini di cui sopra
o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga
il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere
il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto".
-
- - Il testo dell'articolo
28, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.28 (Collaudi
e vigilanza) 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile"
-
- Note all'art.118
- - La legge 27
dicembre 1956, n. 1423 recante: "misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. Il testo dell'articolo
3 della citata legge il seguente:
- "Art. 3 Alle persone
indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato nonostante l'avviso orale di
cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, pu
essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
- Alla sorveglianza
speciale pu essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il
divieto di soggiorno in uno o pi comuni, diversi da quelli di residenza o
di dimora abituale o in una o pi Province.
- Nei casi in cui
le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della
sicurezza pubblica pu essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale".
-
- Note all'art
121
- - Per il testo
dell'articolo 10, comma 1 ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 99.
-
- Note all'art
124
- - La legge 5 novembre
1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1971, n. 321. Il testo dell'articolo 3,
comma 2 della sopracitata legge il seguente:
- "Art. 3 (Responsabilit).
2. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilit della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni, di esecuzione del progetto, della qualit
dei materiali impiegati, nonch, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati,
della posa in opera".
-
- - Il testo dell'articolo
21 della sopracitata legge 5 novembre 1971, n. 1086 il seguente:
- "Art.21 (Emanazione
di norme tecniche). Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche, emaner
entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente,
ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni
di cui alla presente legge".
- Note all'art
127
- - Per il testo
dell'articolo 31, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 110.
-
- Note all'art
134
- - Il testo dell'articolo
25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "Art.25 (Varianti
in corso d'opera). 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse,
sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora
ricorra uno dei seguenti motivi:
- a) per esigenze
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste
e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
3, o per l'intervenuta possibilit di utilizzare materiali, componenti e tecnologie
non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualit dell'opera o di
sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- b-bis) per la
presenza di eventi inerenti la natura e specificit dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
- c) nei casi previsti
dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- d) per il manifestarsi
di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto
o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal
caso il responsabile del procedimento ne d immediatamente comunicazione all'Osservatorio
e al progettista.
- 2. I titolari
di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di
cui al comma 1, lettera d).
- 3. Non sono considerati
varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione
e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalit, semprech
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
dei contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pu superare
il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
- 4. Ove le varianti
di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario
del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione dei contratto
e indice una nuova gara alla quale invitato l'aggiudicatario iniziale.
- 5. La risoluzione
del contratto, ai sensi del presente articolo, d luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
- 5-bis. Ai fini
del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali".
-
- Note all'art
136
- - Il testo dell'articolo
26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e ,successive modificazioni
il seguente:
- "Art.26 (Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). 4. Per i lavori, di cui al
comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra, il tasso di inflazione reale i il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 percento, all'importo
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale fissata, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici da, emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale dei 2 per cento. In sede di prima applicazione
della presente legge, il decreto emanato entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge stessa".
-
- Note all'art
140
- Per il testo dell'articolo
25, comma 1, lettere a ), b) e c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 134.
- Note all'art
141
- Per il testo dell'articolo
18, commi 3, 5, 6, 9 e 12 , della legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda in note
all'articolo 227.
-
- Note all'art
149
- - Il testo dell'articolo
31 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art.31 bis (Norme
acceleratorie in materia di contenzioso). 1. Per i lavori pubblici affidati
dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di
appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui
i documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura
sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale,
il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata
del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito
l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione
dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, delibera
in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sottoscritto
dell'affidatario.
- 2. I ricorsi relativi
ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici, per la quale
sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo 21,
ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi
nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
- 3. Nei giudizi
amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici
in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza,
i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la
questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza
per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza gi fissata
per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio
fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro
sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino
a quindici giorni prima dell'udienza stessa.
- 4. Ai fini della
tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate
agli appalti.
- 5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori
appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge".
-
- Note all'art
150
- - Il testo dell'articolo
32, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni il seguente:
- "'Art.32 (Definizione
delle controversie). 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo
bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite
ad arbitri.
- 2. Qualora sussista
la competenza arbitrale, il giudizio demandato ad un collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
l'Autorit di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione
del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
- 3. Il regolamento
definisce altres, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della
presente legge, la composizione e le modalit di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale
dovr attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalit per
assumere l'incarico di arbitro, nonch la durata dell'incarico stesso, secondo
principi di trasparenza, imparzialit e correttezza.
- 4. Dalla data
di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli
42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49,50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla
medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della
normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto gi
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura
camerale secondo le modalit previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi
si svolgono secondo la disciplina da essi fissata".
-
- - Il testo dell'articolo
810, comma 2, del codice di procedura civile il seguente:
- "Art. 810 (Nomina
degli arbitri).2. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito pu chiedere,
mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella
cui circoscrizione la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora
determinato tale sede, il ricorso presentato al presidente del tribunale
del luogo in cui stato stipulato il compromesso o il contratto al quale
si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo all'estero,
al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre,
(altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile".
- Note all'art
151
- - Il testo dell'articolo
4, comma 10 quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 4 (Autorit
per la vigilanza sui lavori pubblici). 10-quinquies. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il
trasferimento delle risorse dal centro di responsabilit Ispettorato tecnico
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro
di responsabilit dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri".
-
- Note all'art
152
- - Il testo dell'articolo
26, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 26 (Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). 4. Per i lavori di cui al
comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo
dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale fissata, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente
la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della
presente legge, il decreto emanato entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge stessa".
-
- Note all'art.
183
- Il testo dell'articolo
2215 del codice civile il seguente:
- "Art. 2215 (Libro
giornale e libro degli inventari). Il libro giornale e il libro degli inventari,
prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni
pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o
da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.
- L'ufficio del
registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero
dei fogli che li compongono".
-
- Note all'art
187
- Per il testo dell'articolo
27, comma 2, lettere b) e c) della legge i l febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 224.
-
- - Per il testo
dell'articolo 19, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni si veda in note all'articolo 88.
-
- Note all'art
188
- - Per il testo
dell'articolo 16, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 46.
-
- - Per il testo
dell'articolo 30, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 48.
-
- Note all'art
205
- - Il testo dell'articolo
1669 del codice civile il seguente:
- "Art. 1669 (Rovina
e difetti di cose immobili). Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili
destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o
gravi difetti, l'appaltatore responsabile, nei confronti del committente
e dei suoi aventi causa, purch sia fatta la denunzia entro un anno dalla
scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".
- - Il testo dell'articolo
1666, secondo comma del codice civile il seguente:
- "Art. 1666 (Verifica
e pagamento di singole partite).
- Se si tratta di
opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti pu chiedere che la
verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore pu domandare
il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
- Il pagamento fa
presumere l'accettazione della patte di opera pagata; non produce questo effetto
il versamento di semplici acconti".
-
- Note all'art
207
- - Il testo dell'articolo
28, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 28 (Collaudi
e vigilanza). 6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare
complessit tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualit dell'opera e dei materiali".
-
- Note all'art
210
- - Il testo dell'articolo
18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 18 (Incentivi
e spese per la progettazione). 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento
dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente
sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, ripartita, per ogni
singola opera o lavoro, con le modalit ed i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra
il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del
progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza,
della direzione dei lavori, del collaudo nonch tra i loro collaboratori.
La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, stabilita
dal regolamento in rapporto all'entit e alla complessit dell'opera da realizzare.
La ripartizione tiene conto delle responsabilit professionali connesse alle
specifiche prestazioni da svolgere. Le quote patti della predetta somma corrispondenti
a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate
a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato
con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento
analoghi criteri".
- - Il testo dell'articolo
17, comma 14 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 17 (Effettuazione
delle attivit di progettazione, direzione dei lavori e accessorie). 14-quater.
I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonch ai sensi
del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni
patto contrario nullo".
-
- Note all'art
213
- - Il testo dell'articolo
16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 16 (Attivit
di progettazione). 2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere
i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella
fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi
3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle".
-
- Note all'art
223
- - Il testo dell'articolo
23, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art: 23 (Licitazione
privata e licitazione privata semplificata). 1-bis. Per i lavori di importo
inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettere a) e b), hanno la facolt di invitare a presentare offerta almeno
trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del
presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati
in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto".
- Note all'art
224
- - Il testo dell'articolo
27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 27 (Direzione
dei lavori). 2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare,
nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17 l'attivit di direzione dei lavori,
essa affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
- a) altre amministrazioni
pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) il progettista
incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4; c) altri soggetti scelti con
le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie in materia".
-
- - Per il testo
dell'articolo 8, comma 11 sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni si veda in note all'articolo 82.
-
- - Il testo dell'articolo
28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
il seguente:
- "Art. 28 (Collaudi
e vigilanza). 4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento
al tipo di lavori, alla loro complessit e all'importo degli stessi. I tecnici
sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture,
salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento".
-
- Note all'art
225
- - La legge 26
febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con
i Paesi in via di sviluppo) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1987, n.49. Il testo dell'art. 2 comma 2 della sopracitata
legge il seguente:
- "Art.2 (Attivit
di cooperazione) 2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale
attivit sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente
viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari
esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente
fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse
finanziarie, la scelta delle priorit delle aree geografiche e dei singoli
Paesi, nonch dei diversi settori nel cui ambito dovr essere attuata la cooperazione
allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento
discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva
di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3".
-
- Note all'art
227
- - La legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosit sociale)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1990, n.69. Il testo dell'art.
18 della sopracitata legge il seguente:
- "Art. 18. 1. Possono
presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere
o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale
dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi
della normativa vigente.
- 2. Le imprese,
le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio
le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non pu essere ceduto,
a pena di nullit.
- 3. Il soggetto
appaltante tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria
o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonch le ulteriori categorie,
relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con
il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni
che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata
a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per
cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo sottoposto alle seguenti
condizioni:
- 1) che i concorrenti
all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera,
all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) che l'appaltatore
provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni;
- 3) che al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore
trasmetta altres la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
- 4) che l'affidatario
del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente
ad uno Stato membro della Comunit europea, all'Albo nazionale dei costruttori
per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sufficiente per eseguire
i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
- 5) che non sussista,
nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
- 3-bis. Nel bando
di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provveder a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei
lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento
diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante
la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.
- 3-ter. (abrogato)
- 4. L'impresa aggiudicataria
deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento.
- 5. (abrogato).
- 6. Nei cartelli
esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici, nonch i dati di cui al comma 3, numero
3).
- 7. L'appaltatore
di opere pubbliche tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; , altres,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonch copia del piano di
cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonch di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- 8. Le stazioni
committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre,
prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure perla sicurezza fisica
dei lavoratori. Tale piano messo a disposizione delle autorit competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo
incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei favori.
- 9. L'impresa che
si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice
civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea, societ o consorzio. La stazione appaltante provvede
al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine pu essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa.
- 10. L'esecuzione
delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pu formare oggetto di
ulteriore subappalto.
- 11. Le disposizioni
dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni
temporanee di impresa e alle societ anche consortili, di cui agli articoli
22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili,
nonch alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti
pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano
altres alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
- 12. Ai fini del
presente articolo considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivit ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore
a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore
non pu subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa
in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento;
in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
pu avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 3, numero 5). fatto obbligo all'appaltatore
di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati
per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
- 13. Le disposizioni
dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui,
in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque
l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale
dei costruttori, consentita ad imprese la cui attivit non sia riconducibile
ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni
all'albo nazionale dei costruttori.
- 14. Le disposizioni
del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano
ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la
disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo
nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed
in cottimo pu essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo
restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma,
della legge 13 settembre 1982, n. 646".
-
- Note all'art
230
- - La legge 26
febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con
i Paesi in via di sviluppo) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49.
- Per il testo dell'articolo
26, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
si veda in note all'articolo 152.