DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n.626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (GU n. 265 del 12-11-1994
Suppl. Ordinario n.141)
Il testo che segue è trascritto come modificato dalle seguenti normative:
1 - Errata corrige in G.U. 21/11/1994 n. 272 (relativo all'art. 50).
2 - Il D.Lgs 19 dicembre 1994, n. 758 (in S.O. n. 9 relativo alla G.U. 26/1/1995
n. 21) ha modificato (con l'art. 27) l'art. 93.
3 - Il D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 (in G.U. 31/1/1995 n. 25), convertito in
legge 29 marzo 1995, n. 95, (in G.U. 1/4/1995, n. 77), ha disposto (con l'art.
6) che "l'applicazione delle disposizioni del presente d.lgvo aventi decorrenza
inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decerto,
e' fissata al 1 marzo 1995".
4 - Il D.Lgs 19 marzo 1996 , n. 242 (in S.O. n. 75 relativo alla G.U. 6/5/1996
n. 104) ha modificato (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30) gli artt. 1, 2,
4, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 43, 50, 51, 55, 58, 61, 63,
69, 70, 73, 78, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 96, allegato I, allegato IV, allegato
V e allegato VII.
5 - Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 (in G.U. 2/10/1996 n. 231), nel testo introdotto
dalla legge di conversione 28 novembre 1996, n. 608, (in S.O. n. 209 relativo
alla G.U. 30/11/1996 n. 281), ha disposto (con l'art. 9) la modifica dell'art.
1.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante
delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché
delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate,
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,della direttiva 89/391/CEE, successivamente
alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I - Disposizioni generali
1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute
e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti isettori di attività
privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile,
nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi
con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei
e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolarie
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato,
individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché
dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del
presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti
e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore
di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4,
lettera a), e 11, primo periodo.
2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore
di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative
o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati
presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari
e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei qualisi faccia uso
di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al
precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero
dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa,
ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva,
quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende
il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione
e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori
e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia
ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,
ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata
dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante
per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste
in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione
di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
3. Misure generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al
minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non
lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione
dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero
dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo
di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro
non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
4. Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva,
valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza
e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora
un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante
il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli
di sicurezza.
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno
o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le
regole di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, e in
particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave
e immediato, di salvataggio,
di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi
e produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione
al grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno
ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi
di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti
dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dà istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l'applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante
per la sicurezza di
accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art.
19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni
sul lavoro che
comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati
il nome, il cognome,
la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio,
nonché la data di
abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente
al modello approvato con
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva
permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e
successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell'organo di vigilanza. Fino
all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità
ai modelli già disciplinati dalle leggi
vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione
dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora
il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria
la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva,
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne fa richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi
entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda,
sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui
al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione
o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche,
agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più
decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è
possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in
aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore
a quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della
visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del
medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori,
allorché si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I,
il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta
effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad
essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per
la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3
le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti,
soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici
settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali
e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari
per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione
tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti
agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
5. Obblighi dei lavoratori.
1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria
salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili,
le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché
i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni
di pericolo di cui vengono a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di
controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli
obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare
la sicurezza e la salute dei
lavoratori durante il lavoro.
6. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i
princìpi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche
e scelgono macchine
nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali
di sicurezza previsti nelle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in
uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati
a forme di
certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi
siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici
devono attenersi alle norme di
sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti dei macchinari e
degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
7. Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da
affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla
propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
di cui al comma 2.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
Capo II - Servizio di prevenzione e protezione
8. Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero
dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica
persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da
lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui
il responsabile del servizio in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere
le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti
loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento
del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi
di persone esterne all'azienda
in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione
di prevenzione o
protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità
produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica, ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può
far ricorso a persone o servizi esterni
all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda,
ovvero unità produttiva, a
favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con
riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto
con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione
dei servizi, nonché il numero
minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non
è per questo liberato dalla
propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente
competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio
di prevenzione e
protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata
da una dichiarazione
nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
9. Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto
della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive
e i sistemi di cui all'art.
4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza
di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni
in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti
dei lavoratori per la
sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono
a conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione
e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione,
nei casi previsti nell'allegato I,
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ed alle condizioni di
cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui
all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare apposito
corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso
anche dalle
associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente
per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti
di prevenzione e protezione
dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1,
2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali
della propria azienda
elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in
mancanza dello stesso, di
analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza
e salute sul luogo di
lavoro.
11. Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di
15 dipendenti, il datore di lavoro,
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce
almeno una volta all'anno
una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza
e della protezione
della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove
tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti,
nelle ipotesi di cui al
comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere
la convocazione di una
apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, provvede alla
redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei
partecipanti per la sua
consultazione.
Capo III - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
12. Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore
di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui
all'art. 4, comma 5,
lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave
ed immediato circa le
misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché
i lavoratori possano, in
caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare
la loro attività, ovvero
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in
caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità
di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare
le conseguenze di
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro
tiene conto delle
dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono
essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle
dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi
dal chiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato.
13. Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577
, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione
al tipo di attività, al
numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più
decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si
verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
di cui all'art. 12,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai
Ministri dell'interno, del lavoro e
della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
14. Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può
essere evitato, si allontana dal
posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio
alcuno e deve essere
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità
di contattare il
competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza.
15. Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle
dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende
i provvedimenti necessari in
materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto
delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con
i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o
più lavoratori incaricati
dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti
del personale addetto e la
sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività,
al numero dei lavoratori occupati e
ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, della
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti
la commissione consultiva
permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
Capo IV - Sorveglianza sanitaria
16. Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa
vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente
e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni
al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione
specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici
e indagini diagnostiche
mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
17. Il medico competente.
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione
di cui all'art. 8, sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per
la tutela della salute e
dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di
cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso
il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari
cui sono sottoposti e,
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità
di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
di cui alla lettera b) e,
a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti
per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato
di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli
ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione
del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite
mediche richieste dal lavoratore
qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso di cui all'art.
15;
m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo
VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione
di medici specialisti
scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art.
16, comma 2 esprima un
giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore,
ne informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore .
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone,
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca
del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi
gli fornisce i mezzi e gli
assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività
di medico competente qualora
esplichi attività di vigilanza
.
Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori
18. Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato
il rappresentante per la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti
il rappresentante per la
sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle
aziende che occupano fino a 15
dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato
per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato
o eletto dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla
contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali
in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante
per la sicurezza, nonché il
tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni,
sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma
4, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto,
da emanarsi entro tre mesi
dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie
di cui al comma 4. Per le
amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite
le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è
il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a
1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante
per la sicurezza sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il
rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
19. Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda
ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione
dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e
i preparati pericolosi, le macchine,
gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista
dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della
sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico
senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio
delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno
a causa dello svolgimento della
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste
dalla legge per le
rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul
lavoro di cui all'art. 4, comma 5,
lettera o).
20. Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative
formative nei
confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento
in merito a controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme
vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, gli organismi di cui al
comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
Capo VI - Informazione e formazione dei lavoratori
21. Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa
in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività
svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione
dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a),
b), c), anche ai lavoratori di
cui all'art. 1, comma 3.
22. Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori
di cui all'art. 1, comma
3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di
salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni .
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero
all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare
in materia di salute e
sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi
specifici esistenti nel
proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle
principali tecniche di
controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati .
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma
4 deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario
di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
la commissione consultiva
permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori,
dei rappresentanti per
la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche
conto delle dimensioni e
della tipologia delle imprese .
Capo VII - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione
23. Vigilanza.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro è
svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza,
dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, e
per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali
delle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente
all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva
permanente, l'attività di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può
essere esercitata anche
dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione
e sicurezza
dell'unità sanitaria locale competente per territorio .
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle
disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle
autorità marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi
e di aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le
Forze armate e per le Forze di
polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate
o operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le
modalità di attuazione,
con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e
della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi
dei servizi istituiti per le Forze armate e di
polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché
dei servizi istituiti con riferimento
alle strutture penitenziarie .
24. Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno
tramite le
strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza sul
lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale,
per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, per il
settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere,
l'Istituto italiano di medicina
sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e gli enti di patronato
svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole
e medie imprese delle
rispettive associazioni dei datori di lavoro .
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti
che svolgono attività di controllo e di
vigilanza.
25. Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri
del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al
fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione
delle disposizioni in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione .
26. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro.
1. .
2. .
3. L'art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1995, n. 547 , è soppresso.
27. Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri
del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo
di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario
raccordo con la commissione
consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui
al comma 1, partecipano i
rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
28. Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza
e la salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza ;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro
della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica
e degli allegati al
presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
29. Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni
ed alle malattie
professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per assicurare
il necessario
coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs.
7 dicembre 1993, n. 517,
nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi,
e per studiare e
proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni
e delle malattie
professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti da
infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme
UNI, riguardanti i parametri per la
classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici
di frequenza e gravità e loro
successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi
di quelli di cui al
comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti dalle
malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche
eziologicamente collegate al
lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base
delle norme di buona tecnica.
TITOLO II
Luoghi di lavoro
30. Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si
intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda
ovvero unità produttiva comunque
accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori
dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza
e di salute per i luoghi di
lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso,
di eventuali lavoratori
portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le
docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da
lavoratori portatori di
handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1°
gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità
e l'utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale.
31. Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte
salve le disposizioni di cui
all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal
D.Lgs. 7 dicembre
1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata
in vigore del presente
decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui
al presente titolo entro il 1°
gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio
o autorizzatorio il
datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio
dell'atto ed
ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro,
previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono
un livello di sicurezza
equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al
comma 1, il datore di lavoro,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative
di cui al comma
3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo
di vigilanza competente
per territorio .
32. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite
di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione
in ogni evenienza;
b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati
che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione
dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
33. Adeguamenti di norme.
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TITOLO III
Uso delle attrezzature di lavoro
34. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere
usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa
ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto,
la riparazione, la
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di
una attrezzatura di lavoro nella
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso.
35. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate
al lavoro da svolgere
ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per
impedire che dette
attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per
le quali non sono adatte.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante
l'uso delle attrezzature di
lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende
in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei
guasti, dei disturbi e
delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature
di lavoro siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza
ai requisiti di cui
all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per
le altre persone,
assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili
e gli elementi fissi o
mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano
essere addotte o
estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature
di lavoro mobili, semoventi o non
semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature
di lavoro che
manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi
si trovino nella zona
di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate
per evitare che, qualora
la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei
lavori, essi subiscano danno
da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente
avvenga
esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono
effettuare lavori durante lo
spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate
nelle zone di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria
senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature
di lavoro destinate a sollevare
carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare,
dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché
tenendo conto del modo e
della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori
di sollevamento siano
contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne
le caratteristiche qualora
esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati
in modo tale da non
essere danneggiati o deteriorati;
b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento
di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione
si intersecano, siano prese
misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle
attrezzature di lavoro
stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia
o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza
e, in particolare, in
modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente
controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in
particolare, per un carico da
sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono
al sollevamento di carichi
non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il
buon coordinamento degli
operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati non possano
trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione
di energia, siano prese
misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i
carichi sospesi non devono
rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo
sia precluso e il carico
sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale
da mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione
all'aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia
sospesa e siano adottate
adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che
impediscano il ribaltamento
dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede
affinché le attrezzature di
cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di
successiva installazione e a
verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche",
al fine di assicurarne
l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti
a disposizione dell'autorità
di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione
o fino alla messa fuori
esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica
deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato
è qualificato in
maniera specifica per svolgere tali compiti.
36. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare
alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori stessi ad esse
applicabili.
2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime
giuridico corrispondente a
quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, stabilisce
modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma
2
4. .
5. .
6. .
7. .
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro
il 30 giugno 2001, le
attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione
dei lavoratori alla data del
5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive
comunitarie concernenti
disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura
di lavoro considerata un rischio
corrispondente .
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono
adeguate il datore di
lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente
.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma
2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione
delle disposizioni del
comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre
che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal
costruttore, non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del
predetto decreto.
37. Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro
a disposizione, i lavoratori
incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria
in rapporto alla
sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente
tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature
di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante
l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti
di tali attrezzature .
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
38. Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione
adeguata sull'uso
delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze
e responsabilità
particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato
e specifico che li metta in
grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione
ai rischi causati ad altre
persone.
39. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente
all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od
inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
Uso dei dispositivi di protezione individuale
40. Definizioni.
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più
rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato
a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati
a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze
di polizia e del personale
del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
41. Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati
o sufficientemente ridotti
da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
42. Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475 .
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé
un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più
DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia
nei confronti del rischio
e dei rischi corrispondenti.
43. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla
lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante
e delle norme
d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato
e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di
valutazione .
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45,
individua le condizioni in cui
un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in
funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti
dall'art. 42 e dal decreto
di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante
la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo
casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale
uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa
l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 , appartenga
alla terza
categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
44. Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato
dal datore di
lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g),
e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione
e alla
formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto qualsiasi
difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
45. Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento
per l'applicazione di
quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
tenendo conto della
natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità
delle misure di protezione collettiva,
si rende necessario l'impiego dei DPI.
46. Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono
essere impiegati:
a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre
1992, n. 475 ;
b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
prodotti conformemente alle
normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.
TITOLO V
Movimentazione manuale dei carichi
47. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano
la movimentazione manuale
dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori
durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno
di un carico ad
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o
spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello
dorso-lombare.
48. Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai
mezzi appropriati, in
particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei
carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad
opera dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi
appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta
la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico
ad opera del lavoratore
non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro
in modo che detta movimentazione
sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute
connesse al lavoro in
questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in
base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto
in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente
di lavoro e delle
esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle
attività di cui al presente
titolo.
49. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui
il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono
se queste attività non
vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato
VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare
in ordine a quanto
indicato al comma 1.
TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali
50. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative
che comportano l'uso di
attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti :
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da
parte del pubblico;
d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione
prolungata in un posto di
lavoro;
e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto
di tale attrezzatura;
f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
51. Definizioni.
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo
di procedimento di
visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente
con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia
uomo-macchina,
gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità
a dischi, il telefono, il modem,
la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché
l'ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale
in modo
sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte
le interruzioni di cui
all'art. 54, per tutta la settimana lavorativa .
52. Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art.
4, comma 1, analizza i posti di
lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati
in base alle
valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione
della incidenza
dei rischi riscontrati.
53. Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti
l'uso dei videoterminali
anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più
possibile la ripetitività e la
monotonia delle operazioni.
54. Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore
consecutive, ha diritto ad una
interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di
cui al comma 1, il
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello
individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio
ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa
della risposta da parte
del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di
lavoro, ove il lavoratore non
possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario
di lavoro e, come tale, non è
riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario
complessivo di lavoro.
55. Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori prima di essere addetti alle attività di cui al presente
titolo, sono sottoposti ad una visita
medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli
occhi e della vista
effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi
la necessità, il
lavoratore è sottoposto ad esami specialistici .
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che
abbiano compiuto il
quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita di controllo
con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetta una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell'attività svolta è a
carico del datore di lavoro.
56. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso
di cui all'art. 52;
b) le modalità di svolgimento dell'attività;
c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, stabilisce
con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
57. Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante
per la sicurezza dei
cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro,
in riferimento alle
attività di cui al presente titolo.
58. Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto
devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono
essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro il 1° gennaio 1997
.
59. Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente,
sono disposti, anche in
recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato
VII in funzione del
progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali
oppure delle conoscenze
nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
TITOLO VII
Protezione da agenti cancerogeni
Capo I - Disposizioni generali
60. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle
quali i lavoratori sono o possono
essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate
dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 ;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 ;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni
previste dal trattato che
istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
61. Definizioni.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è
attribuita la menzione R 45:
"Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione";
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della
direttiva 88/379/CEE deve
essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare
il cancro" o con la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per inalazione" ;
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché
una sostanza od un
preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
62. Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno
sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile,
con una sostanza o un preparato o
un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o
è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il
datore di lavoro provvede
affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga
in un sistema chiuso sempre
che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il
datore di lavoro provvede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile.
63. Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione
ad agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel documento
di cui all'art. 4, comma 2 .
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata
e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero
utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al
comma 1, adotta le misure
preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti
dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati
cancerogeni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi
per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti
come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale
utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni
e le sostanze e i preparati
eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1
in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute
sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma
4, fermo restando
l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
64. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative
sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità
delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio
di introduzione, non
sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità
predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono
essere esposti ad agenti
cancerogeni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste
di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare",
ed accessibili soltanto ai lavoratori
che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione. In dette aree è
fatto divieto di fumare (53/cost);
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti
cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione
degli agenti cancerogeni deve
avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto
dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere
dotato di un adeguato
sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia
delle misure di cui alla
lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da
un evento non prevedibile
o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato
VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 ;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature
e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati
in condizioni di
sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui
delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di
sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari
per quelle
categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni
presenta rischi
particolarmente elevati.
65. Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi
da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi
in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi,
prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di
cui all'art. 64, lettera b).
66. Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione,
i rischi per la salute
connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi
e dispositivi individuali di
protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare
per ridurre al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che
i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei
rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori,
gli imballaggi contenenti
agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile.
I contrassegni
utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge
29 maggio 1974, n. 256
, e successive modifiche ed integrazioni.
67. Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per
identificare e rimuovere la
causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto
gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti
protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro
disposizione dal datore di lavoro.
In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente
e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza
il verificarsi degli eventi di cui al
comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
68. Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione,
per le quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili,
è prevedibile
un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove
tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione
mediante appositi
contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale
che devono essere
indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è
in ogni caso ridotta al minimo
compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo III - Sorveglianza sanitaria
69. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato
un rischio per la salute sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e
protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici
e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le
procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti
in modo analogo ad uno
stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il
medico competente ne
informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente
in aria per
verificare l'efficacia delle misure adottate .
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza
sanitaria cui
sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell'attività lavorativa.
70. Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale sono
riportati, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente.
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne
cura la tenuta per il tramite del
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per
la prevenzione e
sicurezza sul lavoro ed all'organo di vigilanza competente per territorio e
comunica loro ogni 3 anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del
registro di cui al comma 1;
c) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori
di cui all'art. 69, con le
eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni
individuali
contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto superiore per
la prevenzione e sicurezza
sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio;
d) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro
di cui al comma 1 all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia dello stesso all'organo
di vigilanza
competente per territorio. Consegna all'Istituto superiore per la prevenzione
e sicurezza sul lavoro le
cartelle sanitarie e di rischio;
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività
con esposizione al
medesimo agente, richiede all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza
sul lavoro copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e
di rischio;
f) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio
ed al rappresentante per
la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma
1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio
sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto
di lavoro e dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni
dalla cessazione di ogni
attività che espone ad agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è custodita e trasmessa
con salvaguardia del segreto
professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e
delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro trasmette
annualmente al Ministero
della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di
cui al comma 1 .
71. Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti
previdenziali assicurativi
pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate
da esposizione lavorativa ad
agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio
nominativo dei casi di neoplasia di
cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi
che, in funzione del
tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione
e l'archiviazione,
nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità
di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione
CE, informazioni sulle utilizzazioni
dei dati del registro di cui al comma 1.
72. Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso di sostanze o preparati ai quali è attribuita
dalla direttiva comunitaria la
menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per
inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione
consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è aggiornato
periodicamente l'elenco
delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di
normative e specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti
cancerogeni.
TITOLO VIII
Protezione da agenti biologici
Capo I
73. Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative
nelle quali vi è rischio di
esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 91,
è soppresso .
74. Definizioni.
1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare
ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno,
in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate
da organismi pluricellulari.
75. Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda
del rischio di infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in
soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie
in soggetti umani e costituire
un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità;
sono di norma disponibili
efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare
un elevato rischio di propagazione
nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche
o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può
essere attribuito in modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel
gruppo di rischio più
elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi
2, 3, 4.
76. Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano
uso di agenti biologici dei gruppi 2
o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno 30
giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività
che comporta l'utilizzazione di un
agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma
1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni
mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute
sul posto di lavoro, o,
comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato
dal datore di lavoro in via
provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al
comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microorganismi
geneticamente
modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 91
, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per
i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione
di cui al comma 1
anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
77. Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria
attività, un agente biologico del
gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito
il parere dell'Istituto superiore di
sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento
del venir meno di una delle
condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa
il Ministero della sanità
di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni
avvenuta cessazione di impiego di
un agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti
di cui al comma
4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente
per territorio le autorizzazioni
concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici
del gruppo 4. Il Ministero
della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici
del gruppo 4 dei quali è stata
comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
78. Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma
1, tiene conto di tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico
e delle modalità lavorative, ed
in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare
un pericolo per la
salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata
dal datore di lavoro
stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art.
75, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore,
che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria
competente che possono influire
sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i princìpi di buona prassi microbiologica,
ed adotta, in relazione ai rischi
accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole
alle particolarità delle
situazioni lavorative .
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1
in occasione di modifiche
dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della
salute sul lavoro e, in ogni caso,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato
IX, che, pur non
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono
implicare il rischio di
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora
i risultati della
valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti
dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione
ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottati, nonché le misure preventive
e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione ad un
agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento
fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione
della valutazione di cui al
comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
79. Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni
esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività
lavorativa lo consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio
di agenti biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali
qualora non sia
possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri
segnali di avvertimento
appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di
origine umana ed
animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori
del contenimento fisico
primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento
dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo
idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di
sicurezza di agenti
biologici all'interno del luogo di lavoro.
80. Misure igieniche.
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78
evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce
con acqua calda e fredda,
nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima
dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano
tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente
dagli altri indumenti,
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in
cui c'è rischio di esposizione.
81. Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di
valutazione dei rischi, presta
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo
dei pazienti o degli
animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta
in relazione al tipo di
attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce
e provvede a che siano
applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare
senza rischi per
l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero
essere,
contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento
da attuare per
ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
82. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei
laboratori comportanti
l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o
diagnostici, e nei locali destinati ad
animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore
di lavoro adotta idonee
misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento,
se l'agente appartiene
al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento,
se l'agente appartiene al
gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento,
se l'agente appartiene al
gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione
da agenti biologici
patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili
portatori di tali agenti, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello
di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non
ancora classificati, ma il cui
uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità,
sentito l'Istituto superiore di
sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.
83. Misure specifiche per i processi industriali.
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei
processi industriali
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro
adotta misure
opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche
conto dei criteri di cui
all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno
a quelle del terzo livello di
contenimento.
84. Misure di emergenza.
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente
di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente
la zona interessata,
cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo
di usare gli idonei
mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente
competente, nonché i
lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che
lo hanno determinato e
delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio
alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente
o al preposto, qualsiasi
infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
85. Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori,
il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale ed il loro
corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo
4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare
per ridurne al minimo le
conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto
indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che
i lavoratori siano
adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni
qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla
natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui
sono riportate le procedure
da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III - Sorveglianza sanitaria
86. Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei
rischi ha evidenziato un rischio per la
salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
protettive particolari
per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di
protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono
già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art.
8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 .
2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti
in modo analogo ad uno
stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico
competente ne informa il
datore di lavoro .
2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua
una nuova valutazione
del rischio in conformità all'art. 78 .
2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni
sul controllo sanitario cui
sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti
biologici individuati nell'allegato XI,
nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.
87. Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo
3 ovvero 4 sono iscritti in un
registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente utilizzato e gli eventuali casi
di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1
e ne cura la tenuta tramite il
medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
e il rappresentante per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità,
all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente
per territorio,
comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno
richiesta, le variazioni
intervenute ;
b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza
competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori
di cui al comma 1 fornendo
al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo
Istituto le relative
cartelle sanitarie e di rischio ;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto
superiore di sanità e all'organo
di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1
e all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché
le cartelle sanitarie e di rischio
;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività
che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di
rischio ;
e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio
ed al rappresentante per
la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma
1 .
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio
di cui all'art. 86, comma 5, sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione
del rapporto di lavoro
e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti biologici. Nel
caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti
o latenti o che danno luogo
a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi
sequele a lungo
termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa
con salvaguardia del
segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e
delle cartelle sanitarie e di rischio
sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale sentita la
commissione consultiva permanente .
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi alle risultanze del
registro di cui al comma 1.
88. Registro dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di
decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che
refertano i casi di malattia, ovvero
di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione
consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro
di cui al comma 1, nonché le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni sull'utilizzazione
dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO IX
Sanzioni
89. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a otto
milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11,
primo periodo; 63, commi 1, 4
e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.
2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
otto milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7,
comma 2; 12, commi 1, lettere d)
ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi
3 e 4; 32; 35, commi 1,
2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 38; 41; 43, commi 3, 4, lettere
a), b), d) e g) e 5; 48;
49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma
3; 64; 65,
comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77,
comma 1; 78, comma
2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la
violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g),
i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9,
comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere
c), e) ed f); 49, comma 1;
56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e
3; 77, comma 4; 84,
comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera
o), e 8; 8, comma 11; 11; 70,
commi 2 e 3; 87, commi 3 e 4 .
90. Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7,
comma 2; 12, commi 1, lettere d)
ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi
1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-
quater e 5; 36, comma 8-ter, 38, 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48;
52, comma 2; 54; 55,
commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69,
commi 1 e 2; 78,
comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2 (66/a);
b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
un milione per la
violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi
1, lettera b), e 3; 9, comma 2;
12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49,
comma 1; 56, comma 1; 57;
66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4 .
91. Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori
.
1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a
sei mesi o con l'ammenda da lire
quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino
ad un mese o con l'ammenda da
lire seicentomila a lire due milioni.
92. Contravvenzioni commesse dal medico competente.
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 86, comma
2-bis ;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
tre milioni per la
violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché
del comma 3 .
93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire
un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo
periodo; 39; 44; 84,
comma 3 ;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire seicentomila per la
violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1 .
94. Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma
2, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire trecentomila.
TITOLO X
Disposizioni transitorie e finali
95. Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il
31 dicembre 1996 il
datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione
e protezione dai rischi è
esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art.
10, ferma restando
l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere
a), b) e c).
96. Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine
di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
96-bis. Attuazione degli obblighi.
1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui
all'art. 1 è tenuto a elaborare il
documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo
inizio dell'attività
.
97. Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della
sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro;
b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV;
c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni
dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.
98. Norma finale.
1. Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente
decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro.
SI OMETTONO GLI ALLEGATI