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DECRETO 4 aprile 1997.
GU220797
Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, di attuazione della direttiva
92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose, ed in particolare l'art. 25, commi 1 e 2;
Vista la direttiva 91/155/CEE della Commissione del 5 marzo 1991 che definisce
e fissa, in applicazione dell'art. 10 della direttiva 88/379/CEE, le modalit
del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi;
Vista la direttiva 93/112/CEE della Commissione del 10 dicembre 1993 che modifica
la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'art. 10
della direttiva 88/379/CEE, le modalit del sistema di informazione specifica
concernente i preparati pericolosi;
Decreta:
Art. 1.
Il fabbricante, l'importatore e il distributore che immette sul mercato una
sostanza pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario della sostanza
stessa, su supporto cartaceo o magnetico, una scheda informativa di sicurezza
in occasione o anteriormente alla prima fornitura.
Art. 2.
La scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogniqualvolta
il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove
e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente;
esso tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.
Art. 3.
La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza
delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione
e dell'eventuale aggiornamento.
Il presente decreto sar pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 aprile 1997
(Seguono le firme)
ALLEGATO
GUIDA ALLA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA
Le note esplicative che seguono rappresentano una guida. Esse devono assicurare
che il contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie elencate nell'art. 3 consenta
agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per quanto
concerne la tutela della salute, la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione
dell'ambiente.
L'informazione deve essere redatta in modo chiaro e conciso.
Data la vasta gamma di propriet delle sostanze e dei preparati, in alcuni casi
possono essere necessarie informazioni supplementari. A volte superfluo o
pu essere tecnicamente impossibile fornire le informazioni relative a talune
propriet, ma i motivi devono essere chiaramente indicati.
Sebbene la sequenza delle voci non sia obbligatoria, si raccomanda quella indicata
nell'art. 3.
Se la scheda di dati di sicurezza viene riveduta, le modifiche devono essere
portate a conoscenza del destinatario.
1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della societ/impresa
1.1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato
La denominazione utilizza per l'identificazione deve essere identica a quella
figurante sull'etichetta conformemente all'allegato VI del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52.
Se esistono altri elementi identificativi, questi possono essere indicati.
1.2 Elementi identificativi della societ/impresa
- Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella
Comunit sia che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore.
- Indirizzo completo e numero di telefono del responsabile.
1.3 Per completare le informazioni summenzionate, indicare il numero telefonico
di chiamata urgente della societ e/o di un organismo ufficiale di consultazione,
conformemente all'art. 12 del decreto del Ministro della sanit 28 gennaio 1992.
2. Composizione/informazione sugli ingredienti
L'informazione fornita deve permettere al destinatario di identificare agevolmente
i rischi rappresentati dalla sostanza o dal preparato
Nel caso di un preparato:
a) non necessario indicare la composizione completa (natura degli ingredienti
e loro concentrazione);
b) tuttavia, le seguenti sostanze, insieme alla loro concentrazione o alla gamma
di concentrazioni saranno indicate qualora siano presenti in concentrazioni
pari o superiori a quelle stabilite nell'art. 3, comma 6 del decreto del Ministro
della sanit 28 gennaio 1992 (a meno che non sembri pi appropriato un limite
pi basso):
- le sostanze pericolose per la salute ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52 e
- almeno le sostanze per le quali esistono, in virt delle disposizioni comunitarie,
dei limiti di esposizione riconosciuti ma che non sono coperte dal decreto legislativo
suddetto;
c) nel caso delle sostanze summenzionate, occorre menzionarne la classificazione,
sia quella derivata dall'art. 7, sia dall'allegato II del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, vale a dire i simboli e le frasi R loro assegnate in
accordo ai loro pericoli per la salute;
d) se, ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro della sanit
28 gennaio 1992, l'identit di alcune sostanze deve essere considerata di carattere
riservato, si dovr descriverne la natura chimica al fine di garantirne una
manipolazione sicura.
Il nome da utilizzare deve essere quello che deriva dall'applicazione delle
disposizioni menzionate in precedenza.
3. Indicazione dei pericoli
Indicare in modo chiaro e succinto i rischi pi importanti che presenta la sostanza
o il preparato, in particolare i principali rischi per la salute e per l'ambiente.
Descrivere gli effetti dannosi, pi importanti per la salute dell'uomo ed i
sintomi che insorgono in seguito all'uso e al cattivo uso ragionevolmente prevedibile.
Queste informazioni devono essere compatibili con quelle che figurano effettivamente
sull'etichetta senza per ripeterle.
4. Misure di pronto soccorso
Descrivere le misure di pronto soccorso ricordando comunque di specificare se
necessaria un'immediata consultazione medica.
L'informazione sul pronto soccorso deve essere breve e di facile comprensione
per l'infortunato, per le persone a lui vicine e per coloro che prestano i primi
soccorsi. I sintomi e gli effetti devono essere descritti succintamente e le
istruzioni devono indicare cosa si debba fare subito in caso di infortunio e
quali effetti ritardi siano da attendersi a seguito dell'esposizione.
L'informazione deve essere ripartita in diversi paragrafi in funzione delle
varie vie di esposizione, vale a dire inalazione, contatto con la pelle e con
gli occhi e ingestione.
Indicare se necessaria o consigliabile la consultazione di un medico.
Per taluni prodotti pu essere importante sottolineare che devono essere messi
a disposizione sul posto di lavoro dei mezzi speciali per consentire il trattamento
specifico ed immediato.
5. Misure antincendio
Indicare le prescrizioni per la lotta contro gli incendi causati dal prodotto
chimico e che si sviluppano nelle vicinanze della sostanza o del preparato precisando:
- i mezzi di estinzione appropriati;
- i mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza;
- eventuali rischi fisici di esposizione derivanti dalla sostanza o dal preparato
stesso, dai prodotti di combustione, dai gas prodotti;
- l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli
incendi.
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale
A seconda della sostanza o del preparato in questione, possono essere necessarie
informazioni in merito:
- alle precauzioni individuali:
rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di un'adeguata ventilazione
o di una protezione respiratoria, lotta contro le polveri, prevenzione del contatto
con la pelle e con gli occhi;
- alle precauzioni ambientali:
tenere il prodotto/materiale chimico lontano da scarichi, dalle acque di superficie
e sotterranee e dal suolo, eventuale necessit di dare l'allarme al vicinato;
- ai metodi di pulizia:
uso di materiale assorbente (ad es. sabbia, farina fossile, legante acido, legante
universale, segatura, ecc.) riduzione di gas/fumi sviluppatisi mediante acqua,
diluzione.
Va inoltre tenuto conto dell'esigenza di indicazioni quali: "non usare mai,
neutralizzare con...".
N.B.: se del caso rinviare ai punti 8 a 13.
7. Manipolazione e stoccaggio
7.1. Manipolazione
Considerate le precauzioni per una manipolazione sicura comprendenti informazioni
sugli accorgimenti tecnici quali: la ventilazione locale e generale, le misure
per prevenire la formazione di aerosol e polveri nonch il fuoco e qualsiasi
altra prescrizione specifica o norma relativa alla sostanza o al preparato (ad
es. equipaggiamenti e procedure di impiego raccomandati o vietati), se possibile
con una breve descrizione.
7.2. Stoccaggio
Considerare le condizioni per uno stoccaggio sicuro fra cui la progettazione
specifica dei locali e dei contenitori (incluse le paratie di contenimento e
la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli
di temperatura e di umidit, luce, gas inerte, ecc.) impianto elettrico speciale,
prevenzione dall'accumulo di elettricit statica. All'occorrenza indicare i
limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio. Fornire in particolare eventuali
indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l'imballaggio ed i contenitori
della sostanza o del preparato.
8. Controllo dell'esposizione/protezione individuare
Nel contesto del presente documento s'intende per mezzo di controllo dell'esposizione
tutta la gamma di misure precauzionali da adottare durante l'uso onde ridurre
al minimo l'esposizione del lavoratore.
Prima che si renda necessario l'equipaggiamento di protezione individuale, dovrebbero
esser presi provvedimenti di natura tecnica. A tale fine occorre dare informazioni
in merito al progetto del sistema, ad esempio confinamento. Questa informazione
dovrebbe completare quella gi fornita al punto 7.1.
Indicare, con il loro riferimento, eventuali parametri specifici di controllo
quali valori limite o standard biologici. Fornire informazioni in merito ai
procedimenti di controllo raccomandati indicandone i riferimenti.
Nel caso in cui occorra una protezione individuale, specificare il tipo di equipaggiamento
in grado di fornire l'adeguata protezione:
- protezione respiratoria:
in caso di gas, vapori o polveri pericolosi, prevedere la necessit di adeguate
attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere e filtri adatti;
- protezione delle mani:
indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione del prodotto
chimico. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la
protezione della pelle o delle mani;
- protezione degli occhi:
specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi,
quali: occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale;
- protezione della pelle:
ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualit dell'equipaggiamento
di protezione richiesto, quale: grembiule, stivali, indumenti protettivi completi.
Se necessario, indicare le misure di igiene particolari.
Fare riferimento, ove sia necessario, alle relative norme CEN.
9. Propriet fisiche e chimiche
Questa voce comprende, ove applicabile, le seguenti informazioni sulla sostanza
o sul preparato:
Aspetto: indicare
lo stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore
della sostanza o del preparato all'atto della fornitura.
Odore: qualora sia percepibile, descrivere succintamente.
pH: indicare il pH della sostanza o del preparato al momento della
fornitura o di una soluzione acquosa; in quest'ultimo caso indicarne la
concentrazione.
Punto/intervallo di ebollizione:
Punto/intervallo di fusione:
Punto di infiammabilit:
Infiammabilit (solidi, gas):
Autoinfiammabilit:
Propriet esplosive: Ai sensi del decreto legislativo
Propriet comburenti: 3 febbraio 1997, n. 52.
Pressione di vapore:
Densit relativa:
Solubilit: - idrosolubilit
- liposolubilit (solvente grasso da precisare)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:
Altri dati: Indicare i parametri importanti per la sicurezza, come la
densit di vapore, la miscibilit, la velocit di evaporazione, la
conducibilit, la viscosit, ecc.
Le propriet suindicate sono determinate in base alle prescrizioni dell'allegato
V, parte A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 o con qualsiasi altro
metodo comparabile.
10. Stabilit e reattivit
Questa voce riguarda la stabilit della sostanza o del preparato chimico e la
possibilit che si verifichino reazioni pericolose in determinate circostanze.
Condizioni da evitare:
elencare le condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono
provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne una breve descrizione.
Materie da evitare:
elencare le materie quali acqua, aria, acidi, basi ossidanti o altre sostanze
specifiche che possono provocare una reazione pericolosa e, se possibile, darne
una breve descrizione.
elencare le sostanze pericolose prodotte in quantit pericolose in seguito a
decomposizione.
N.B.: Considerare in particolare:
- la necessit e la presenza di stabilizzanti;
- la possibilit di una reazione esotermica pericolosa;
- eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell'aspetto fisico della
sostanza o del preparato;
- eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con
acqua;
- possibilit di degradazione con formazione di prodotti instabili.
11. Informazioni tossicologiche
Questa voce tiene conto della necessit di una descrizione concisa ma completa
e comprensibile dei vari effetti tossicologici (sulla salute) che possono insorgere
qualora l'utilizzazione entri in contatto con la sostanza o il preparato.
Riportare gli effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione alla sostanza
o al preparato, sulla base dell'esperienza o di conclusioni tratte da esperimenti
scientifici. Riportare informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione,
ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione
dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche.
Riportate gli eventuali effetti ritardati e immediati in seguito a esposizione
breve o prolungata: ad esempio effetti sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni,
tossici per la riproduzione compresi gli effetti teratogeni, nonch narcotizzanti.
Tenuto conto dell'informazione gi fornita al punto 2 "Composizione/informazione
sugli ingredienti", pu essere necessario far riferimento agli effetti specifici
sulla salute di taluni componenti dei preparati.
12. Informazioni ecologiche
Identificare gli effetti, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente
della sostanza o del preparato a seconda della loro natura e dei relativi metodi
di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. Analoghe informazioni debbono
essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di sostanze
e preparati.
Esempi di informazioni rilevanti per l'ambiente sono qui di seguito elencati:
Mobilit:
- distribuzione per comparto ambientale nota o stimata,
- tensione superficiale,
- adsorbimento/deadsorbimento,
- altre propriet fisico-chimiche, cfr. sezione 9;
Degrabilit: - degradazione biotica e abiotica,
- degradazione aerobica e anaerobica,
- persistenza;
Accumulazione: - potenziale di bioaccumulazione,
- bioamplificazione;
Effetti a breve e a
lungo termine su:
Ecotossicit: - organismi acquatici,
- organismi del terreno,
- piante e animali terrestri;
Altri effetti negativi: - potenziale di riduzione dell'ozono,
- potenziale di creazione di ozono fotochimico,
- potenziale di riscaldamento globale,
- effetti sugli impianti per il trattamento delle acque reflue.
Osservazioni
Assicurare che le informazioni rilevanti per l'ambiente siano fornite in altre
sezioni della scheda informativa per la sicurezza, specialmente le avvertenze
per le fuoriuscite controllate, le misure in caso di fuoriuscita accidentale
e le considerazioni sullo smaltimento nelle sezioni 6, 7, 13 e 15.
Mentre sono in fase di sviluppo i criteri per la valutazione dell'impatto di
un preparato sull'ambiente, le informazioni relative ai fattori summenzionati
devono essere fornite per le sostanze presenti nel preparato e classificate
pericolose per l'ambiente.
13. Considerazione sullo smaltimento
Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenza o residui risultati
dall'utilizzazione prevedibile) comporta un rischio, fornire una descrizione
di detti residui e l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto l'aspetto
della sicurezza.
Indicare metodi di smaltimento idonei compresi quelli per i contenitori contaminati
(incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.).
Osservazioni
Fare riferimento ad eventuali normative comunitarie in merito ai residui. In
loro mancanza, opportuno ricordare all'utilizzatore che possono essere in
vigore disposizioni nazionali o regionali.
14. Informazioni sul trasporto
Indicare tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere
consapevole e che deve seguire per quanto concerne il trasporto o la movimentazione
all'interno o all'esterno dell'azienda.
Possono anche essere fornite informazioni complementari conformemente alla raccomandazione
delle Nazioni Unite e agli accordi internazionali concernenti il trasporto e
l'imballaggio di prodotti pericolosi.
15. Informazioni sulla regolamentazione
Riportare le informazioni che figurano sull'etichetta in applicazione delle
direttive sulla classificazione, sull'imballaggio e sull'etichettatura delle
sostanze e dei preparati pericolosi.
Se la sostanza o il preparato di cui alla presente scheda di sicurezza oggetto
di specifiche disposizioni comunitarie in relazione alla protezione dell'uomo
o dell'ambiente (ad. es. restrizioni di commercializzazione ed uso, valori limite
di esposizione negli ambienti di lavoro), tali disposizioni dovrebbero, se possibile,
essere indicate. Si dovrebbe ugualmente attirare l'attenzione del destinatario
sull'esistenza di legislazioni nazionali che mettono i applicazione le suddette
disposizioni.
E' inoltre raccomandato che la scheda di sicurezza ricordi al destinatario di
fare riferimento a ogni altra disposizione applicabile.
16. Altre informazioni
Indicare qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicurezza
e la salute e per la protezione dell'ambiente, ad esempio:
- indicazioni sull'addestramento;
- raccomandazioni per l'uso ed eventuali restrizioni;
- ulteriori informazioni (riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico);
- fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di dati.
Indicare inoltre la data dell'emissione della scheda di dati se non compare
altrove.
ALLEGATO
La scheda informativa di sicurezza deve comportare le seguenti voci obbligatorie:
1) Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della societ/impresa
2) Composizione/informazione sugli ingredienti
3) Indicazione dei pericoli
4) Misure di pronto soccorso
5) Misure antincendio
6) Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7) Manipolazione e stoccaggio
8) Controllo dell'esposizione/protezione individuale
9) Propriet fisiche e chimiche
10) Stabilit e reattivit
11) Informazioni tossicologiche
12) Informazioni ecologiche
13) Considerazioni sullo smaltimento
14) Informazioni sul trasporto
15) Informazioni sulla regolamentazione
16) Altre informazioni
La responsabilit delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla
persona responsabile dell'immissione della sostanza/preparato sul mercato. Le
informazioni saranno redatte conformemente alla "Guida alla redazione delle
schede di dati di sicurezza" di seguito riportata.