pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che ha delegato il Governo a emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 concernente le prescrizioni minime da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
Visto l'articolo 45, comma 24, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 128 del 1998;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 novembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dei lavori pubblici e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis)
ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attivita' svolte in studi
teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino
riprese, purche' tali attivita' non implichino l'allestimento di un cantiere
temporaneo o mobile.".
Art. 2.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso
denominato "cantiere : qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco e' riportato all'allegato I;";
b) alla
lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di
opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa relativo alla gestione dell'appalto;";
c) la lettera c) e'
sostituita dalla seguente:
"c) responsabile dei lavori: soggetto che puo'
essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione
o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera
pubblica, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento
ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche;";
d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f)
coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 5.";
e) dopo la lettera f), sono aggiunte le
seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entita' presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter)
piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa
esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche.".
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494 del
1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di
progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere,
si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3
del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che
si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o
il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi
di lavoro.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il committente
o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta
i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";
c) il comma 3
e' sostituito dal seguente:
"3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza
di piu' imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei
lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa
il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei
cantieri la cui entita' presunta e' pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b)
nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato
II.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di cui al
comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei
lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.";
e) dopo il comma 4, e'
aggiunto il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si
applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu'
imprese.";
f) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il committente o
il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa:
a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche
attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b)
chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.".
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del
1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica
e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non e' predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.";
b) il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita' e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui
all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in
seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i
contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).".
2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 494 del 1996, e' adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del
1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) la lettera
a) e' sostituita dalla seguente:
"a) verificare, con opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;";
2) la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
"b) verificare l'idoneita' del piano operativo di
sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonche' verificare che
le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;";
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) verificare
l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al
miglioramento della sicurezza in cantiere;";
4) la lettera e) e' sostituita
dalla seguente:
"e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni
del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale
territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;";
5) la
lettera f) e' sostituita dalla seguente:
f) sospendere in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma
4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il
fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).";
c) i commi 2 e
3 sono soppressi.
Art. 6.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 494 del
1996, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Responsabilita' dei
committenti e dei responsabili dei lavori). - 1. Il committente e'
esonerato dalle responsabilita' connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La
designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per
l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle
responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".
Art. 7.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo
n. 494 del 1996 l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro
delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del
1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:".
Art. 8.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del
1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e'
sostituito dal seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o
con meno di dieci addetti:";
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente;
"c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter);";
c) il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
"2. L'accettazione da parte di ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 626 del 1994.".
Art. 9.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494 del
1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria, architettura,
geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonche' attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;";
b) al comma 1,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) diploma di geometra o perito
industriale o perito agrario o agrotecnico nonche' attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
c) il comma 2
e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere,
altresi', in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina
sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle universita', dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi
paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.".
Art. 10.
1. All'articolo 11 del citato decreto legislativo n.
494 del 1996, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda
unita' sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III
nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui
all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera
un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.".
Art. 11.
1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del
1996 e' sostituito del seguente:
"Art. 12 (Piano di sicurezza e di
coordinamento). 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori, nonche' la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso
nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresi' le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o
successiva di piu' imprese o dei lavoratori autonomi ed e' redatto anche al fine
di prevedere, quando cio' risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano e'
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita'
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del
cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalita' da seguire per la
recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o
misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente
esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di
sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e
condutture sotterranee;
e) viabilita' principale di cantiere;
f) impianti
di alimentazione e reti principali di elettricita', acqua, gas ed energia di
qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro
il rischio di annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare
contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrita'
dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilita'
delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di
sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le
modalita' tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p)
misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi
con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q)
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r)
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure
generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori puo' presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.".
Art. 12.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494 del
1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Obblighi di
trasmissione). - 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette
il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera
pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa
aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna
impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione.".
Art. 13.
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del
1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate
allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza puo' formulare proposte
al riguardo."; b) il comma 2 e' soppresso.
Art. 14.
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 494 del
1996, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sul rapporto di valutazione
di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va
riportata la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.".
Art. 15.
1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del
1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai
200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14
costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante
per la sicurezza.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni
lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a
quelli gia' visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese, puo' essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attivita' i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".
Art. 16.
1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494 del
1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Sanzioni relative agli
obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori). - 1. Il
committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre
a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma
2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera
a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma
1.".
Art. 17.
1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
n. 494 del 1996, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed
f), e comma 1-bis;".
Art. 18.
1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494 del
1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Sanzioni relative agli
obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti). - 1. I datori
di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attivita'
delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni
del presente decreto.
2. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione
dell'articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma
1, lettera a); 12, comma 3;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4;
13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 9, comma 1, lettera a), 12, comma 3.".
Art. 19.
1. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494 del
1996 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Contravvenzioni commesse dai
lavoratori autonomi). - 1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto
fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la
violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.".
Art. 20.
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n. 494
del 1996 e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis (Estinzione delle
contravvenzioni). - 1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma
1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma
1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758.".
Art. 21.
1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' sostituito dal seguente:
"Allegato I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA
CIVILE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
1. I lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in
legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali
degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di
sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria
civile".
2. All'allegato II, punto 4, dopo la parola: "elettriche" sono aggiunte le seguenti: "aeree a conduttori nudi in".
Art. 22.
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche.
Art. 23.
1. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita' e dei lavori
pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
modificati i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e
sono definiti:
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei
quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 494 del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione
alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;
b) i livelli di
formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per
l'esecuzione di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla
tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione
completati entro la data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
articolo.
Art. 24.
1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e' abrogato.
Art. 25.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
la fase di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti
pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri
casi, con la presentazione, alle autorita' competenti per il controllo dei
lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione
dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di
affidamento dei lavori stessi.
Art. 26.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.