DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1988

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche;
Ritenuto che, in forza dell'art. 1 della citata legge n.
64/1974, devono essere emanate norma tecniche per la disciplina
delle costruzioni, norme che, ai sensi del secondo comma dello
stesso articolo, possono essere modificate o aggiornate ogni
qual volta occorre;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1981 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 7
febbraio 1981 relativo a Norme tecniche riguardanti le indagini
sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione ;
Ritenuto che, le suddette norme tecniche di cui al decreto
ministeriale 21 gennaio 1981 devono essere modificate ed
aggiornate;
Visto il nuovo testo delle norme tecniche in oggetto
predisposto dal servizio tecnico centrale, testo sul quale,
sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, ha espresso
parere favorevole l'assemblea generale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici con il voto n. 188 del 26 settembre 1986;
Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986 n.
317 in attuazione alla direttiva CEE n. 83/189;
Decreta:

\AT 1. Sono approvate le norme tecniche riguardanti le indagini
sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione, di cui alla
legge 2 febbraio 1974 n. 64, predisposte dal servizio
tecnico centrale ed allegate al presente decreto.



2. Le anzidette norme entrano in vigore sei mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.



3. In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui
al decreto ministeriale 21 gennaio 1981, per le opere in
corso, per le opere per le quali sia stato stipulato regolare
contratto, per le opere per le quali sia stato pubblicato il
bando di gara per l'appalto, per le opere comprendenti strutture
disciplinate dalla legge n. 1086/71 per le quali è stata già
presentata la denuncia a sensi dell'art. 4 della legge stessa.
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre
e delle opere di fondazione.

A. Disposizioni generali.
A.1. Oggetto e scopo delle norme.
Con le presenti norme si stabiliscono i principali criteri da
seguire:
per il progetto e per l'esecuzione di indagini sui terreni,
intesi quali terre o rocce nella loro sede;
per il progetto, per la costruzione e per il collaudo di
opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di materiali
sciolti, manufatti sotterranei;
per lo studio della stabilità dei pendii naturali;
per il progetto di stabilizzazione dei pendii naturali e per
il progetto di scavi; per il progetto delle discariche e delle
colmate; per il progetto degli interventi di consolidamento di
ammassi di terreni e rocce; per il progetto degli interventi di
ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture di
fondazione e di sostegno; per lo studio di fattibilità di opere
e di insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che
interessano grandi aree o grandi volumi di terreno, nonché per
lo studio e la valutazione degli effetti di emungimenti di
fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime delle
pressioni interstiziali.
I principi ed i criteri hanno lo scopo di garantire la
sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e di
assicurare in generale la stabilità del territorio sul quale si
inducono sollecitazioni e deformazioni.
Le presenti norme si applicano a tutte le opere pubbliche e
private da realizzare nel territorio della Repubblica, come
disposto dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ivi
comprese le zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3,
titolo II, della citata legge. Le presenti norme valgono anche
per le opere speciali di cui al punto D dell'art. 1 della sopra
richiamata legge, salvo quanto disposto dalle norme tecniche
relative alle singole categorie di opere speciali.
Per quanto attiene al calcolo ed al dimensionamento delle
strutture e dei manufatti considerati nelle presenti norme, ai
relativi materiali, ai procedimenti e metodi costruttivi si
rimanda alle vigenti norme specifiche e in particolare alle
norme emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971, n.
1086, salvo quanto diversamente prescritto nelle sezioni
seguenti.
A.2. Prescrizioni generali.
Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere
sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo
ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove.
I calcoli di progetto devono comprendere le verifiche di
stabilità e le valutazioni del margine di sicurezza nei riguardi
delle situazioni ultime che possono manifestarsi sia nelle fasi
transitorie di costruzione sia nella fase definitiva per
l'insieme manufatto-terreno. Le situazioni di esercizio tenendo
conto delle possibili variazioni di sollecitazione e
deformazione, devono ugualmente essere verificate con la dovuta
sicurezza. La scelta dei coefficienti di sicurezza deve essere
motivata in rapporto al grado di approfondimento delle indagini
sui terreni, all'affidabilità dalla valutazione delle azioni
esterne, tenuto conto del previsto processo costruttivo e dei
fattori ambientali. L'assunzione di valori inferiori a quelli
prescritti nei capitoli successivi deve essere giustificata con
una analisi documentata.
Il progetto deve comprendere anche una valutazione dei
prevedibili spostamenti dell'insieme opera-terreno, nonché un
giudizio sull'ammissibilità di tali spostamenti in rapporto alla
sicurezza e funzionalità del manufatto e di quelli ad esso
adiacenti.
L'intensità e la direzione delle azioni statiche e dinamiche
da considerare nei calcoli geotecnici deve essere stabilita
sulla base di una analisi che tenga conto della probabilità e
della frequenza di applicazione, del tempo di permanenza, della
natura dei terreni presenti nel sottosuolo e del tipo di opera.
In presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i
criteri di valutazione del carico limite e del relativo
coefficiente di sicurezza prescritti dalle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche (D.R. 19 giugno 1984).
Nel progetto devono essere considerate le fasi e le modalità
costruttive.
In corso d'opera si deve controllare la rispondenza tra la
caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione
effettiva, differendo di conseguenza il progetto esecutivo.
Nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla
stabilità globale dell'insieme opera terreno, che ricadano in
zone già note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo
può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati
sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione.
In questo caso i calcoli geotecnici di stabilità e la
valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la
idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere
motivata con apposita relazione.
A.3. Elaborati geotecnici e geologici.
I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli
geotecnici devono essere esposti in una relazione geotecnica,
parte integrante degli atti progettuali.
Nei casi in cui le presenti norme prescrivano uno studio
geologico, deve essere redatta anche una relazione geologica che
farà parte integrante degli atti progettuali.
A.4. Collaudo.
Il collaudo dovrà accertare la rispondenza delle opere
eseguite alle previsioni progettuali e la rispondenza della
esecuzione alla presente normativa, tenendo conto di tutti i
dati rilevati prima e durante la costruzione.
Ulteriori indagini e prove saranno effettuate nel corso del
collaudo, se ritenute necessarie al fine di accertare l'idoneità
dell'opera all'uso cui è destinata.
B. Indagini geotecniche.
B.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme riguardano il progetto e l'esecuzione delle
indagini geotecniche. Queste indagini hanno lo scopo di
raccogliere tutti i dati qualitativi e quantitativi occorrenti
per il progetto e per il controllo del comportamento dell'opera
nel suo insieme ed in rapporto al terreno.
B.2. Indagini nelle fasi di progetto e di costruzione.
Nelle fasi preliminari della progettazione si potrà far
riferimento a informazioni di carattere geologico e a dati
geotecnici deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso
indagini eseguite precedentemente sulla medesima area.
Per il progetto di massima dovranno essere effettuate indagini
geologiche e geotecniche per valutare la stabilità di insieme
della zona, prima ed a seguito della costruzione dell'opera in
progetto, e per individuare i problemi che la natura e le
caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte
delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti
costruttivi anche per confrontare le soluzioni possibili.
Nella fase di progetto esecutivo le indagini devono essere
dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica
qualitativa e quantitativa del sottosuolo per consentire la
scelta della soluzione progettuale, di eseguire i calcoli di
verifica e definire i procedimenti costruttivi.
Per i manufatti di materiali sciolti, l'indagine deve
comprendere anche la ricerca e lo studio dei materiali da
impiegare nella costruzione.
Le indagini, gli studi ed i rilievi devono essere portati a
termine nei tempi utili alla compilazione del progetto, salvo
successivi sviluppi in relazione alle esigenze della fase
costruttiva.
La validità delle ipotesi di progetto dovrà essere controllata
durante la costruzione considerando, oltre ai dati raccolti in
fase di progetto, anche quelli ottenuti con misure ed
osservazioni nel corso dei lavori per adeguare, eventualmente,
l'opera alle situazioni riscontrate.
B.3. Ampiezza dell'indagine.
Lo studio geotecnico deve essere esteso alla parte del
sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla
costruzione del manufatto e che influenza il comportamento del
manufatto stesso (volume significativo).
L'ampiezza dell'indagine deve perciò essere proporzionata alle
dimensioni, al tipo, alle caratteristiche strutturali,
all'importanza dell'opera, alla complessità del sottosuolo ed
allo stato delle conoscenze sulla zona in esame.
B.4. Mezzi di indagine.
Il programma delle indagini deve essere formulato in base alla
prevedibile costituzione del sottosuolo, tenuto conto dei
problemi in esame.
I mezzi di indagine devono essere scelti caso per caso in
relazione alla natura ed alla successione dei terreni nel
sottosuolo, alle finalità ed alle caratteristiche dell'opera.
Le indagini geotecniche comprendono tra l'altro perforazioni
di sondaggi o scavi, prelievo di campioni, rilievo delle falde
acquifere, prove in situ, prove in laboratorio, prospezioni
geofisiche.
Il programma deve essere sufficientemente flessibile per
consentire eventuali modifiche, conseguenti alle conoscenze che
si otterranno nel corso delle indagini.
B.5. Relazioni sulle indagini.
I risultati delle indagini devono essere oggetto di apposite
relazioni, parte integrante del progetto. Queste devono
comprendere ed illustrare tutti i dati obiettivi e sviluppare le
elaborazioni ed i calcoli necessari al fine di giungere alle
scelte progettuali ed alle verifiche prescritte al punto A.2 e
nelle sezioni seguenti.
La relazione geologica è prescritta per le opere a cui fanno
riferimento le sezioni E, F, G, H, I, L, M e O, della presente
normativa e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli
particolari.
Essa deve comprendere ed illustrare la situazione
litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura
dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e
della loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della
zona, nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in
atto o potenziali; deve precisare inoltre i caratteri
geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle
superfici di discontinuità e fornire lo schema della
circolazione idrica superficiale e sotterranea.
La relazione geotecnica sulle indagini è prescritta per tutte
le opere oggetto delle presenti norme. Essa deve comprendere ed
illustrare la localizzazione della area interessata, i criteri
di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di
laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei
parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche
della costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori
indagini, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva.
Le relazioni devono essere corredate degli elaborati grafici e
della documentazione delle indagini in sito ed in laboratorio
necessari per la chiara comprensione dei risultati.
La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica
devono essere reciprocamente coerenti. A tale riguardo la
relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla
relazione geologica e viceversa.
C. Opere di fondazione.
C.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme riguardano le fondazioni di manufatti di
qualsiasi tipo.
Per quanto attiene al calcolo delle strutture costituenti la
fondazione, ai materiali impiegati, ai procedimenti e metodi
costruttivi, valgono le vigenti norme specifiche.
Per le fondazioni di manufatti ricadenti in zone sismiche
devono essere rispettate le prescrizioni di cui al titolo II
della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Per le fondazioni di opere speciali, le presenti norme devono
essere integrate con quanto prescritto nelle norme specifiche.
C.2. Criteri di progetto.
Il progetto delle fondazioni di un'opera deve essere
sviluppato congiuntamente al progetto dell'opera in elevazione
tenendo conto delle modalità costruttive.
L'opera di fondazione deve avere i seguenti requisiti:
lo stato di tensione indotto nel terreno deve essere
compatibile con le caratteristiche di resistenza del terreno
stesso, nella situazione iniziale ed in quelle che potranno
presumibilmente verificarsi nel tempo;
gli spostamenti delle strutture di fondazione devono essere
compatibili con i prefissati livelli di sicurezza e con la
funzionalità delle strutture in elevazione.
Deve essere tenuta in debito conto l'influenza che l'opera in
progetto può avere su fondazioni e su costruzioni esistenti
nelle vicinanze.
Il progetto deve comprendere i risultati delle indagini,
rilievi, studi atti ad individuare e valutare i fattori che
possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta
del tipo di fondazione; la verifica di stabilità del complesso
terreno-fondazione; la previsione dei cedimenti e del loro
andamento nel tempo; la scelta dei procedimenti costruttivi; le
verifiche delle strutture e delle opere di fondazione.
C.3. Prescrizioni per le indagini.
I rilievi e le indagini da effettuare in conformità alle
direttive riportate alla sezione B hanno lo scopo di accertare
la costituzione del sottosuolo e la presenza di acque
sotterranee a pelo libero ed in pressione e di misurare e
consentire la valutazione delle proprietà fisico-meccaniche dei
terreni.
La profondità da raggiungere con le indagini va computata
dalla quota più bassa dell'opera di fondazione. Essa va
stabilita e giustificata caso per caso in base alla forma, alle
dimensioni, alle caratteristiche strutturali del manufatto, al
valore dei carichi da trasmettere in fondazione, alle
caratteristiche degli stessi terreni di fondazione ed alla
morfologia di un'area di adeguata estensione intorno alla opera,
nonché alla profondità ed al regime della falda idrica.
Indagini di carattere speciale devono essere eseguite nelle
aree dove per motivate ragioni geologiche o relative al
precedente uso del territorio possono essere presenti cavità
sotterranee, possono manifestarsi fenomeni di subsidenza ed
altri fenomeni che condizionino il comportamento statico dei
manufatti.
Nel caso di modesti manufatti che ricadono in zone già note,
le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione
possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile
procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati
e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su
terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso, dovranno
essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla
caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.
C.4. Fondazioni dirette.
C.4.1. Criteri di progetto.
Il piano di posa deve essere situato al di sotto della coltre
di terreno vegetale, nonché al di sotto dello strato interessato
dal gelo e da significative variazioni di umidità stagionali.
Una scelta diversa deve essere adeguatamente giustificata.
Le fondazioni devono essere direttamente difese o poste a
profondità tale da risultare protette dai fenomeni di erosione
del terreno superficiale.
Nel progetto di una fondazione diretta si deve verificare che
il comportamento della fondazione, tanto nei suoi elementi
quanto nel suo complesso, sia compatibile con la sicurezza e con
la funzionalità dell'opera.
A tal fine si devono determinare il carico limite del
complesso di fondazione-terreno ed i cedimenti totali e
differenziali.
Limitatamente alle zone non sismiche, nei casi in cui una
lunga e soddisfacente pratica locale indirizzi il progettista
nella scelta del tipo di fondazioni, i calcoli di stabilità e la
valutazione dei cedimenti possono essere omessi, ma le scelte
devono essere documentate e giustificate in base ad un giudizio
globale con esplicito riferimento alla situazione geotecnica del
sottosuolo.
C.4.2. Carico limite e carico ammissibile del complesso
fondazione-terreno.
Il carico limite del complesso fondazione-terreno, deve essere
calcolato sulla base delle caratteristiche geotecniche del
sottosuolo e delle caratteristiche geometriche della fondazione.
Nel calcolo devono essere considerate anche le eventuali
modifiche che l'esecuzione dell'opera può apportare alle
caratteristiche del terreno ed allo stato dei luoghi.
Nel caso di manufatti situati su pendii od in prossimità di
pendii naturali ed artificiali deve essere verificata anche la
stabilità globale del pendio stesso, secondo quanto disposto
alla sezione G, considerando nelle verifiche le forze trasmesse
dalla fondazione.
Il carico ammissibile deve essere fissato come un'aliquota del
carico limite.
Il coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 3.
Valori più bassi, da giustificare esplicitamente, potranno
essere adottati nei casi in cui siano state eseguite indagini
particolarmente accurate ed approfondite per la
caratterizzazione geotecnica dei terreni con riguardo anche alla
importanza e funzione dell'opera, tenuto conto del grado di
affidabilità della valutazione delle azioni esterne, nonché
dell'ampiezza del piano dei controlli da sviluppare durante la
costruzione.
Per le verifiche in presenza di azioni indotte da sismi si
adotteranno i criteri delle citate Norme Sismiche.
C.4.3. Cedimenti.
I cedimenti assoluti e differenziali ed il loro decorso nel
tempo devono essere compatibili con lo stato di sollecitazione
ammissibile per la struttura e con la funzionalità del
manufatto.
La previsione dei cedimenti deve essere basata sul calcolo
riferito alle caratteristiche di deformabilità dei terreni e
delle strutture, tenendo in conto i valori dei carichi
permanenti, il tipo e la durata di applicazione dei
sovraccarichi.
Tale previsione può essere limitata ad un giudizio qualitativo
se una lunga, documentata e soddisfacente esperienza locale
consente di valutare il comportamento del complesso
terreno-strutture.
C.4.4. Elemento strutturale di fondazione.
Per le verifiche di resistenza delle singole membrature o
elementi di una fondazione si deve tenere conto delle reazioni
del terreno, delle spinte dovute all'acqua e dell'influenza di
sovraccarichi direttamente applicati al terreno.
I carichi e le azioni sopracitati vanno combinati in modo tale
da dar luogo, in ciascun elemento strutturale della fondazione,
al più sfavorevole stato di sollecitazione.
Nella valutazione degli stati di sollecitazione degli elementi
strutturali di fondazione si deve tener conto della interazione
terreno-struttura di fondazione-struttura in elevazione.
C.4.5. Scavi di fondazione.
Nell'esecuzione degli scavi per raggiungere il piano di posa
della fondazione si deve tener conto di quanto specificato al
punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G.
Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e
deterioramenti prima della costruzione della opera. Eventuali
acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli
scavi.
Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve
essere regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro
materiale idoneo.
Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario
deprimere il livello della falda idrica si dovranno valutare i
cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino
compatibili con la stabilità e la funzionalità delle opere
esistenti, si dovranno opportunamente modificare le modalità
esecutive. Si dovrà, nel caso in esame, eseguire la verifica al
sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà eseguire la verifica
di stabilità nei riguardi delle rotture del fondo.
C.5. Fondazioni su pali.
C.5.1. Criteri di progetto.
Il progetto di una fondazione su pali comporta il
dimensionamento della palificata e delle relative strutture di
collegamento; esso comprende la scelta del tipo di palo e delle
relative modalità di esecuzione e lo studio del comportamento
del complesso palificata-terreno.
Deve essere determinato il carico limite del sinpalo e quello
della palificata e verificata l'ammissibilità dei cedimenti
della palificata in relazione alle caratteristiche delle
strutture in elevazione. In presenza di azioni indotte da sismi
si adotteranno i criteri di verifica prescritti dalle norme
sismiche.
Devono essere valutate le eventuali variazioni delle
caratteristiche del terreno e le conseguenze che l'esecuzione
della palificata può provocare su manufatti esistenti in zone
vicine.
Qualora sussistano le condizioni geotecniche per cui possa
manifestarsi il fenomeno dell'attrito negativo, si deve tener
conto del corrispondente effetto nella scelta del tipo di palo,
nel dimensionamento e nelle verifiche.
C.5.2. Indagini specifiche.
Le indagini devono essere eseguite in conformità con quanto
precisato nella sezione B e devono essere dirette anche ad
accertare la fattibilità e l'idoneità del tipo di palo in
relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque del
sottosuolo.
Con le indagini si debbono accertare le caratteristiche del
terreno di fondazione fino alla profondità interessata da
significative variazioni tensionali.
C.5.3. Carico limite e carico ammissibile del palo singolo.
La determinazione del carico limite del complesso palo-terreno
deve essere effettuata con uno o più dei seguenti procedimenti:
a) metodi analitici per la valutazione della resistenza
alla base e lungo il fusto;
b) correlazioni basate sui risultati di prove in sito;
c) sperimentazione diretta su pali di prova (vedi punto
C.5.5.);
d) analisi del comportamento dei pali durante la
battitura.
Nel progetto si deve giustificare la scelta dei procedimenti
di calcolo adottati.
La valutazione del carico assiale sul palo singolo deve essere
effettuata prescindendo dal contributo delle strutture di
collegamento direttamente appoggiate sul terreno.
La sperimentazione diretta con prove di carico su pali singoli
o gruppi di pali, deve essere in ogni caso eseguita per opere di
notevole importanza e quando, per le caratteristiche dei
terreni, i risultati delle indagini non consentono di esprimere
giudizi affidabili sul comportamento del palo.
Il valore del carico ammissibile del palo singolo rispetto al
carico assiale limite deve essere fissato dividendo il
corrispondente carico limite per un coefficiente di sicurezza da
stabilire in relazione alle caratteristiche del terreno, al tipo
ed alle modalità costruttive del palo.
Il valore del coefficiente di sicurezza non deve essere
inferiore a 2,5 nel caso che il carico limite sia valutato con i
metodi teorici. Nei casi nei quali vengano anche eseguite prove
di carico fino a rottura -- di cui al punto C.5.5. -- può essere
accettato un coefficiente di sicurezza inferiore ma non minore
di 2, sempre che siano state eseguite approfondite e dettagliate
indagini per la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni.
Nel caso di pali di diametro uguale o maggiore di 80 centimetri,
la scelta del valore del coefficiente di sicurezza deve essere
adeguatamente motivata e deve tener conto dei cedimenti
ammissibili.
Il palo dovrà essere verificato anche nei riguardi di
eventuali forze orizzontali.
C.5.4. Carico ammissibile della palificata.
Il carico ammissibile della palificata deve essere determinato
tenendo conto del carico ammissibile del singolo palo e
dell'influenza della configurazione geometrica della palificata,
del tipo costruttivo di palo, della costituzione del sottosuolo
e del tipo di struttura di collegamento orizzontale delle teste
dei pali.
Il carico ammissibile della palificata deve essere stabilito
anche in relazione al valore dei cedimenti assoluti e
differenziali compatibili con la sicurezza e la funzionalità
dell'opera e di quelle adiacenti.
Quando i pali sono disposti ad interasse minore di tre
diametri, sarà effettuata una ulteriore verifica nella quale la
palificata sarà considerata una fondazione diretta di profondità
pari alla lunghezza dei pali salvo più accurate analisi.
C.5.5. Prove di carico.
Le prove per la determinazione del carico limite del palo
singolo di cui al punto C.5.3. devono essere spinte fino a
valori del carico assiale tali da portare a rottura il complesso
palo terreno o comunque tali da essere adeguatamente superiori al
massimo carico di esercizio e comunque tali da consentire di
ricavare significativi diagrammi dei cedimenti della testa del
palo in funzione dei carichi e dei tempi.
Le prove di carico dei pali di diametro inferiore a 80
centimetri devono essere spinte ad almeno 1,5 volte il previsto
carico assiale massimo di esercizio.
Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre alla prova di
carico devono essere stabiliti in base all'importanza dell'opera
ed al grado di omogeneità del sottosuolo. Per opere di notevole
importanza tale numero deve essere pari ad almeno l'1 per cento
del numero totale dei pali, con un minimo di due.
C.5.6. Elemento strutturale di collegamento.
Per le verifiche di resistenza delle membrature o elementi
strutturali di collegamento tra i pali si deve tener conto delle
reazioni dei singoli pali, delle spinte dovute all'acqua e
dell'influenza di sovraccarichi direttamente applicati al
terreno.
I carichi e le azioni sopracitati vanno combinati in modo tale
da dar luogo in ciascun elemento strutturale della fondazione,
al più sfavorevole stato di sollecitazione.
C.6. Relazione sulla fondazione.
I risultati delle indagini e delle verifiche devono essere
illustrati in una relazione apposita, facente parte integrante
degli atti progettuali.
D. Opere di sostegno.
D.1. Oggetto delle norme
Le norme contenute nella presente sezione si applicano ai muri
di sostegno, alle paratie, alle palancolate ed alle armature per
il sostegno di scavi e ad opere di sostegno costituite da terra
mista ad altri materiali.
D.2. Criteri di progetto.
Il comportamento dell'opera di sostegno, intesa come complesso
struttura-terreno, deve essere esaminato tenendo conto della
successione e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei
terreni di fondazione e di eventuali materiali di riporto,
interessati dall'opera; dalle falde idriche, del profilo della
superficie topografica del terreno prima e dopo l'inserimento
dell'opera; dei manufatti circostanti; delle caratteristiche di
resistenza e di deformabilità dell'opera; dei drenaggi e
dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e
sotterranee e delle modalità di esecuzione dell'opera e del
rinterro.
Deve essere verificata la stabilità dell'opera di sostegno e
del complesso opera-terreno. Le verifiche debbono essere
effettuate nelle condizioni corrispondenti alle diverse fasi
costruttive ed al termine della costruzione, tenendo conto delle
possibili oscillazioni di livello dell'acqua nel sottosuolo.
Quando il terreno sia sede di moti di filtrazione l'opera deve
essere verificata nei riguardi del sifonamento.
Nel caso di opere su pendio o prossime a pendii si deve
esaminare anche la stabilità di questi secondo quanto indicato
alla sezione G.
Il progetto deve comprendere inoltre il dimensionamento delle
opere di drenaggio e di raccolta delle acque superficiali,
tenuto conto anche di quanto indicato alla sezione N e con le
limitazioni prescritte alla sezione L.
Nel caso di scavi armati o delimitati da pareti, deve essere
verificata anche la stabilità del fondo nei riguardi della
rottura per sollevamento.
D.3. Indagini specifiche.
Per i criteri generali di indagine si fa riferimento alla
sezione B ed alla sezione C.
Nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone già note le
indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione
possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile
procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati
e notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su
terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso devono essere
specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla
caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.
Il volume significativo di cui al punto B.3. deve contenere le
superfici di scorrimento possibili relative alla stabilità
globale dell'opera, del terreno di fondazione e del terrapieno.
In particolare, nei terreni sede di moti di filtrazione tale
volume deve comprendere le zone dove possono aver luogo fenomeni
di sifonamento.
D.4. Verifiche dei muri di sostegno con fondazioni
superficiali.
D.4.1. Azioni sul muro di sostegno.
Le azioni dovute al terreno, all'acqua, ai sovraccarichi ed al
peso proprio del muro devono essere calcolate e composte in modo
da pervenire, di volta in volta, alla condizione più sfavorevole
nei confronti delle verifiche di cui ai punti seguenti.
Le ipotesi di calcolo delle spinte sui muri devono essere
giustificate con considerazioni sui prevedibili spostamenti
relativi del muro rispetto al terreno. In particolare la spinta
attiva può essere adottata nei casi in cui questo valore della
spinta sia compatibile con i possibili spostamenti del muro.
Ai fini della verifica di cui al successivo punto D.4.2., non
si tiene conto, nel calcolo, del contributo di resistenza del
terreno antistante il muro; in casi particolari, da giustificare
con considerazioni relative alle caratteristiche meccaniche dei
terreni ed ai criteri costruttivi del muro, se ne può tener
conto con dei valori non superiori al 50 per cento della
resistenza passiva.
D.4.2. Verifica alla traslazione sul piano di posa.
Per la sicurezza lungo il piano di posa del muro, il rapporto
fra la somma delle forze resistenti nella direzione dello
slittamento e la somma delle componenti nella stessa direzione
delle azioni sul muro deve risultare non inferiore a 1,3.
D.4.3. Verifica al ribaltamento del muro.
Il rapporto tra il momento delle forze stabilizzanti e quello
delle forze ribaltanti rispetto al lembo anteriore della base
non deve risultare minore di 1,5.
D.4.4. Verifica al carico limite dell'insieme
fondazione-terreno.
Questa verifica deve essere eseguita secondo quanto prescritto
alla sezione C, tenendo conto dell'inclinazione ed eccentricità
della risultante delle forze trasmesse dal muro al terreno di
fondazione. Il coefficiente di sicurezza non deve risultare
minore di 2.
D.4.5. Verifica di stabilità globale.
Questa verifica riguarda la stabilità del terreno nel quale è
inserito il muro, nei confronti di fenomeni di scorrimento
profondo.
Il coefficiente di sicurezza non deve risultare inferiore ad
1,3.
D.5. Verifiche di muri di sostegno fondati su pali.
Le verifiche devono essere condotte come prescritto al
paragrafo C.5.
D.6. Dispositivi di drenaggio per la riduzione delle pressioni
neutre e modalità costruttive.
A tergo dei muri di sostegno deve essere realizzato un
drenaggio in grado di garantire anche nel tempo un adeguato
smaltimento delle acque piovane e di falda. Il progetto del
dreno deve comprendere la scelta dei materiali (naturali od
artificiali) tenendo conto dei requisiti richiesti per la
funzionalità e delle caratteristiche del terreno con il quale il
dreno è a contatto, secondo i criteri per il dimensionamento dei
filtri, di cui alla sezione N.
Il muro deve essere interrotto da giunti trasversali, estesi
alla fondazione, quando lo richiedano la lunghezza del manufatto
e la natura del terreno.
Nel caso in cui alle spalle del muro debba essere eseguito un
rinterro, sono da eseguire le norme del punto E.3.
Il costipamento del rinterro, quando previsto, deve essere
eseguito secondo quanto prescritto alla sezione E.
D.7. Verifica delle paratie.
D.7.1. Azioni sulla parete.
Le azioni dovute al terreno, all'acqua ed ai sovraccarichi
anche transitori devono essere calcolate e composte in modo da
pervenire di volta in volta alle condizioni più sfavorevoli nei
confronti delle verifiche di cui al punto D.7.2.
Le ipotesi per il calcolo delle spinte e delle resistenze del
terreno devono essere giustificate sulla base di considerazioni
sui prevedibili spostamenti relativi parete-terreno, in
relazione alla deformabilità dell'opera, alle sue condizioni di
vincolo, alle modalità esecutive dell'opera e dello scavo ed
alle caratteristiche del terreno.
Nel caso di paratie che debbano essere incorporate nella
costruzione con funzione statica, le azioni sulle paratie
dovranno essere calcolate con riferimento alle condizioni che si
prevedono nelle diverse fasi di costruzione e in quella di
esercizio ad opera finita.
D.7.2. Verifiche.
I calcoli di progetto devono comprendere la verifica della
profondità di infissione e quella degli eventuali ancoraggi,
puntoni o strutture di controventamento.
Deve essere verificata la stabilità del fondo dello scavo, nei
riguardi anche di possibili fenomeni di sifonamento.
Per opere che ricadano in prossimità di altri manufatti devono
essere valutati gli spostamenti del terreno ed i loro effetti
sulla stabilità e funzionalità dei manufatti.
Tale valutazione è prescritta anche nei casi nei quali sia
necessario deprimere il livello della falda idrica per poter
eseguire gli scavi.
I valori dei coefficienti di sicurezza saranno assunti dal
progettista e giustificati sulla base del grado di affidabilità
dei dati disponibili e del modello di calcolo adottato.
D.8. Armature per il sostegno degli scavi.
La verifica deve essere eseguita per scavi in trincea di
profondità superiore ai due metri, nei quali sia prevista la
permanenza di operai e per scavi che ricadano in prossimità di
manufatti esistenti.
Le azioni dovute al terreno, all'acqua ed ai sovraccarichi
anche transitori devono essere calcolate e composte in modo da
pervenire di volta in volta alle condizioni più sfavorevoli.
Le ipotesi per il calcolo delle azioni del terreno
sull'armatura devono essere giustificate con considerazioni
sulla deformabilità relativa del terreno e dell'armatura sulla
modalità esecutiva dell'armatura e dello scavo e sulle
caratteristiche meccaniche del terreno e sul tempo di permanenza
dello scavo.
D.9. Relazione sulle opere di sostegno.
I risultati delle indagini sui terreni, degli studi e delle
verifiche devono essere raccolti nella relazione geotecnica
facente parte integrante degli atti progettuali.
E. Manufatti di materiali sciolti.
E.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme si applicano ai manufatti di materiali
sciolti ed ai rinterri.
Le colmate e le discariche sono trattate alla sezione I.
Le dighe di ritenuta di materiali sciolti sono oggetto di
norme tecniche specifiche.
E.2. Indagini sui terreni e sui materiali da costruzione.
Le indagini devono essere programmate e svolte secondo quanto
prescritto alla sezione B e alla sezione C.3.
Nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone già note le
indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione
possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile
procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati
e notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su
terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso devono essere
specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla
caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.
Nel progetto occorre considerare globalmente l'insieme
manufatto-sottosuolo. A tal fine devono essere definite la
stratigrafia, le proprietà fisico meccaniche dei terreni di
fondazione e le caratteristiche di eventuali falde idriche.
Il progetto deve prevedere la scelta dei materiali; questa
deve essere effettuata tenendo presenti le risorse naturali
della zona, nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente
legislazione.
A tal fine, dove si prevede l'apertura di cave di prestito
devono essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per
accertare la disponibilità di materiali idonei e la possibilità
di eseguire i lavori.
Sui materiali prescelti devono essere eseguite indagini di
laboratorio per definire la classificazione geotecnica e le
caratteristiche di costipamento e, quando necessario, le
proprietà meccaniche e la permeabilità.
E.3. Criteri di progetto.
Il manufatto deve essere progettato tenendo conto dei
requisiti richiesti per la sua funzione, nonché delle
caratteristiche dei terreni di fondazione. Devono altresì essere
indicate le fonti di approvvigionamento e le disponibilità dei
materiali.
La stabilità dell'insieme manufatto-terreno di fondazione deve
essere studiata nelle condizioni corrispondenti alle diverse
fasi costruttive, al termine della costruzione e all'esercizio,
adottando i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche
determinate con le indagini di cui al punto E.2.
Per i rilevati il coefficiente di sicurezza riferito alla
stabilità del sistema manufatto-terreno di fondazione non deve
risultare inferiore a 1,3. Per gli argini vale quanto previsto
dalle norme tecniche per le dighe di ritenuta di materiali
sciolti.
Per le opere costituite da terra mista ad altri materiali si
dovranno eseguire anche le verifiche alla traslazione, al
ribaltamento, al carico limite, come indicato ai punti
D.4.2.-D.4.3. - D.4.4. Il progetto dovrà essere integrato con le
verifiche strutturali delle eventuali armature di rinforzo del
rilevato.
Si deve verificare che i cedimenti, dovuti alle deformazioni
dei terreni di fondazione e dei materiali costituenti il
manufatto, siano compatibili con la funzionalità e la sicurezza
del manufatto stesso.
Si deve inoltre valutare l'influenza del manufatto in progetto
sui manufatti esistenti ed indicare gli interventi occorrenti
per limitare gli effetti sfavorevoli.
Nel caso di manufatti su pendii si deve esaminare anche
l'influenza che la realizzazione dei manufatti può avere sulle
condizioni di stabilità generali del pendio.
L'analisi deve essere sviluppata come indicato dal punto G.2.
Il progetto di opere modeste per dimensioni e funzione, può
essere basato su stime cautelative delle caratteristiche
fisico-meccaniche del materiale impiegato e del terreno di
fondazione.
Il progetto deve considerare anche tutti gli interventi per
proteggere il manufatto dagli agenti esterni.
E.4. Posa in opera dei materiali.
I materiali costituenti i manufatti devono essere posti in
opera a strati e costipati per ottenere caratteristiche
fisico-meccaniche in accordo con i requisiti progettuali. Al
riguardo devono essere indicati in progetto le prescrizioni
relative alla posa in opera precisando i controlli da eseguire
durante la costruzione ed i limiti di accettabilità dei
materiali.
La posa in opera senza costipamento è consentita, oltre che
per manufatti di pietrame e nel caso di opere subacquee quale
che sia il materiale impiegato, avuto riguardo all'importanza
del manufatto.
Le modalità della posa in opera e del costipamento devono
essere considerate in progetto, sia nella definizione della
sezione tipo dell'opera, sia nella valutazione delle proprietà
fisico-meccaniche dei materiali.
E.5. Relazione.
La relazione geotecnica deve comprendere la caratterizzazione
fisico-meccanica dei terreni di fondazione e dei materiali da
costruzione, la descrizione delle modalità di coltivazione delle
cave di prestito e delle modalità di posa in opera dei
materiali, le verifiche di stabilità della fondazione e del
corpo del manufatto, la previsione dei cedimenti e del loro
andamento nel tempo, le verifiche del manufatto nei riguardi
degli eventuali moti di rifiltrazione e la giustificazione degli
eventuali accorgimenti costruttivi che da esse scaturiscono.
In particolare, per i drenaggi ed i filtri deve essere
motivata, la scelta dei materiali naturali o artificiali,
tenendo conto dei requisiti di funzionalità e delle
caratteristiche granulometriche e di permeabilità del terreno
con il quale essi si trovano a contatto.
F. Gallerie e manufatti sotterranei.
F.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme si applicano alle gallerie ed ai manufatti
completamente immersi nel terreno che si realizzano mediante
scavo in sotterraneo.
F.2. Indagini specifiche.
Le indagini per la scelta del tracciato del manufatto e per la
raccolta dei dati da porre a base del progetto devono essere
programmate e sviluppate secondo i criteri indicati nella
sezione B, tenendo in debito conto la complessità della
situazione geologica, geotecnica, morfologica ed idrogeologica,
la profondità e la lunghezza del manufatto ed il livello di
progettazione (studio di fattibilità progetto di massima,
progetto esecutivo).
I risultati delle indagini geologiche devono essere
esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica.
Qualora durante la realizzazione di un manufatto si
riscontrano situazioni non evidenziate durante le indagini
precedentemente eseguite, i risultati progettuali degli
interventi si devono basare anche sui dati acquisiti in corso
d'opera.
Gli elaborati dei dati osservati ed il loro monitoraggio, nei
predetti casi, devono essere parte integrante degli atti
progettuali.
F.3. Progetto.
F.3.1. Criteri di progetto.
Nel progetto di manufatti sotterranei devono essere
specificati ed adeguatamente giustificati:
la scelta dell'ubicazione o del tracciato dell'opera in
dipendenza dei risultati e delle indagini geologiche e delle
indagini geotecniche;
la previsione dei metodi di scavo, delle opere provvisionali
e dei mezzi occorrenti per l'aggottamento eventuale o per la
intercettazione dell'acqua sotterranea e degli eventuali
procedimenti speciali per il consolidamento temporaneo o
permanente del terreno;
la previsione degli effetti che gli scavi e l'eventuale
aggottamento d'acqua avranno sulla stabilità dei manufatti
ricadenti nella zona di influenza dello scavo e degli eventuali
provvedimenti da adottare;
la previsione sull'eventuale presenza di gas tossici od
esplosivi, sulle acque drenate dal sottosuolo e sulla
ventilazione occorrente nel corso dei lavori ed in fase di
esercizio;
la definizione delle caratteristiche geometriche e
strutturali del manufatto;
il piano degli strumenti per il controllo del comportamento
delle strutture e terreno durante il corso dei lavori ed
eventualmente in fase di esercizio.
Nel progetto devono essere chiaramente indicate le ipotesi
assunte per la valutazione delle componenti di sollecitazione
che si destano nel sottosuolo nell'interno del manufatto ed il
significato delle approssimazioni che ne conseguono.
F.4. Metodi di scavo.
La scelta dei metodi di scavo deve effettuarsi tenendo conto
delle proprietà geotecniche dei terreni che si prevede di
attraversare e dell'eventuale presenza di falde idriche e di
altri manufatti indicati in prossimità del tracciato.
Il materiale di risulta deve essere sistemato in aree da
indicare in progetto, tenendo conto delle prescrizioni della
sezione I.
F.5. Verifica del rivestimento.
Le ipotesi per la verifica del rivestimento devono essere
compatibili con il metodo e con i tempi di costruzione.
Nel progetto si deve tener conto della presenza di altri
manufatti superficiali o sotterranei e si devono indicare gli
eventuali vincoli da imporre per nuove costruzioni.
F.6. Controllo del manufatto.
Le ipotesi assunte in progetto relativamente alla
caratterizzazione meccanica dei terreni e delle rocce devono
essere controllate sulla base delle osservazioni e dei dati
sperimentali che si raccolgono nel corso dei lavori. Le
osservazioni e le misure devono essere proseguite durante
l'esercizio per un congruo periodo di tempo, che sarà indicato
in progetto.
G. Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di scavo
G.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme si applicano allo studio della stabilità dei
pendii naturali, al progetto delle opere di stabilizzazione di
pendii e frane, nonché al progetto di scavi non armati che per
le loro dimensioni (ampiezza e profondità), per le
caratteristiche meccaniche dei terreni, rappresentino pericolo
per la sicurezza.
G.2. Pendii naturali.
G.2.1. Accertamenti di carattere generale.
L'accertamento della stabilità richiede osservazioni e rilievi
di superficie, raccolta di notizie storiche sull'evoluzione
dello stato del pendio e su eventuali danni subiti dalle
strutture esistenti, la constatazione dei movimenti
eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e
cinematici, la raccolta dei dati sulle precipitazioni
meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona, su sismi e
su precedenti interventi di consolidamento.
Le verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere da
eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con indagini
specifiche.
G.2.2. Indagini specifiche.
I rilievi e le indagini devono effettuarsi secondo le
prescrizioni della sezione B e secondo i criteri particolari
seguenti:
la superficie del pendio deve essere definita attraverso un
rilievo plano-altimetrico in scala adeguata ed esteso ad una
zona sufficientemente ampia a monte e a valle del pendio stesso;
lo studio geologico, anche con l'ausilio della fotogeologia,
deve precisare l'origine e la natura dei terreni, il loro
assetto tettonico-strutturale, i caratteri ed i fenomeni
geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione nel tempo e lo
schema della circolazione idrica nel sottosuolo;
lo studio geotecnico deve definire le caratteristiche
fisico-meccaniche dei terreni, l'entità e la distribuzione delle
pressioni dell'acqua nel terreno e nelle discontinuità, degli
eventuali spostamenti plano-altimetrici di punti in superficie
ed in profondità.
La profondità e l'estensione delle indagini devono essere
fissate in relazione alle caratteristiche geometriche del
pendio, ai risultati dei rilievi indicati ai punti precedenti,
nonché alla più probabile posizione della eventuale superficie
di scorrimento.
Nel caso di pendii in frana le indagini devono consentire di
accertare la forma e la posizione della superficie o delle
superfici di scorrimento, in quanto possibile, e di definire le
caratteristiche cinematiche della frana.
G.2.3. Calcoli di stabilità.
Il metodo di calcolo per la verifica della stabilità deve
essere scelto tenendo conto della posizione e della forma delle
possibili superfici di scorrimento, dell'assetto strutturale,
delle caratteristiche meccaniche del terreno, nonché della
distribuzione delle pressioni neutre.
Nel caso di pendii in frana si devono adottare quei metodi --
in quanto applicabili -- che permettono di eseguire la verifica
lungo le superfici di scorrimento che meglio approssimano quella
riconosciuta con le indagini.
Negli altri casi si esamineranno superfici di scorrimento
cinematicamente possibili in numero sufficiente per ricercare la
superficie alla quale corrisponda, nel caso considerato, il
coefficiente di sicurezza più basso.
Quando sussistano condizioni tali da non consentire una
agevole valutazione delle pressioni neutre i calcoli di verifica
devono essere effettuati assumendo le più sfavorevoli condizioni
che ragionevolmente si possono prevedere.
Per i pendii ricadenti in zona sismica, la verifica di
stabilità deve essere eseguita tenendo conto delle azioni
sismiche, come prescritto dalle norme sismiche.
Il valore del coefficiente di sicurezza sarà assunto dal
progettista e giustificato sulla base delle considerazioni
relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di
affidabilità dei dati disponibili, alla complessità della
situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su
pendii naturali in situazioni simili, nonché alle conseguenze di
un'eventuale frana.
G.2.4. Interventi.
Il progetto degli interventi di consolidamento di un pendio
deve essere giustificato dai calcoli di stabilità sviluppati
secondo quanto indicato al punto precedente.
Il piano dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti deve
essere parte integrante degli elaborati progettuali
G.3. Fronti di scavo.
G.3.1. Indagini specifiche.
Le indagini specifiche sono quelle indicate al punto G.2.2.
Esse possono essere eseguite anche parzialmente e diversamente
sviluppate a seconda delle condizioni locali, della profondità,
dell'ampiezza, della destinazione e della durata dello scavo.
G.3.2. Criteri di progetto e calcoli di stabilità.
Il progetto deve definire un profilo di scavo tale che il
terreno sia stabile con adeguato margine di sicurezza, da
valutarsi con i metodi di calcolo indicati al punto G.2.3.
Nel caso di terreni omogenei e nei quali le pressioni neutre
siano note con sufficiente attendibilità, il coefficiente di
sicurezza non deve essere minore di 1,3.
Nelle altre situazioni il valore del coefficiente di sicurezza
da adottare deve essere scelto caso per caso, tenuto conto
principalmente della complessità strutturale del sottosuolo,
delle conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle
conseguenze di un eventuale fenomeno di rottura.
Si deve tener conto dell'esistenza di manufatti e
sovraccarichi in prossimità del ciglio di scavo.
Nel progetto deve essere esaminata l'eventuale influenza dello
scavo sul regime delle acque superficiali e sotterranee
dell'area interessata.
H. Fattibilità geotecnica di opere su grandi aree.
H.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme comprendono i criteri di carattere
geotecnico da adottare nell'elaborazione di piani urbanistici e
nel progetto di insiemi di manufatti che interessano ampie
superfici e che possono comportare variazioni significative
nelle condizioni del sottosuolo, quali:
a) nuovi insediamenti urbani o civili o industriali;
b) ristrutturazione di insediamenti già esistenti,
compresi quelli da consolidare e trasferire ai sensi della legge
9 luglio 1980, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) reti idriche e fognarie urbane e reti di sotto servizi
di qualsiasi tipo;
d) strade, ferrovie ed idrovie;
e) opere marittime e difese costiere;
f) aeroporti;
g) bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da
corsi d'acqua;
h) sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o di
gas dal sottosuolo;
i) bonifiche e sistemazione del territorio;
l) attività estrattive di materiali da costruzione.
H.2. Indagini specifiche.
Gli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica devono
essere estesi a tutta la zona di possibile influenza degli
interventi previsti.
Le indagini devono in particolare accertare le condizioni di
stabilità dei pendii, tenuto conto anche di eventuali effetti
derivanti dalla realizzazione delle opere.
Saranno inoltre considerati i fenomeni di subsidenza prodotti
da modifiche del regime delle acque superficiali e profonde,
nonché da asportazioni o riporti di materiali terrosi.
Per l'elaborazione di piani urbanistici in zone sismiche le
indagini devono essere finalizzate alla caratterizzazione del
territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo
con quanto previsto dalle norme sismiche.
H.3. Verifiche di fattibilità.
Prima della progettazione delle singole opere per le quali
valgono le norme specifiche, occorre verificare e documentare
con relazione tecnica la fattibilità dell'insieme dal punto di
vista geologico e geotecnico e, se necessario, individuare i
limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo.
Per le zone sismiche si dovrà documentare il rispetto dei
previsti vincoli.
I. Discariche e colmate.
La presente norma si applica agli accumuli di materiali
sciolti di qualsiasi natura.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme vigenti
sulla protezione delle acque, sulla salvaguardia del paesaggio,
e dell'igiene pubblica, la scelta delle aree da destinare a
discarica o colmata va eseguita sulla base di studi geologici,
geotecnici e idrogeologici.
Le discariche e le colmate devono essere realizzate sulla base
di un progetto che ne stabilisca le dimensioni e le modalità di
posa in opera, indichi i provvedimenti necessari per la
conservazione della stabilità nel tempo, tenendo conto anche
della futura destinazione dell'area, esamini la stabilità
dell'insieme terreno di fondazione discarica con particolare
riguardo alla stabilità dei pendii e consideri l'influenza sulle
opere presenti nei dintorni.
Lo studio dell'area da destinare a discarica o colmata deve
prevedere tutte le opere di raccolta e canalizzazione delle
acque superficiali e profonde, nonché delle eventuali acque
drenate nel tempo dal corpo stesso della discarica.
L. Emungimenti da falde idriche.
La presente norma si applica alle opere ed agli interventi
riguardanti l'estrazione di acqua dal sottosuolo.
Nel progetto delle opere di emungimento si deve accertare che
queste siano compatibili con le caratteristiche dell'acquifero e
che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo
siano compatibili con la stabilità e la funzionalità dei
manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento.
Il progetto deve stabilire anche i mezzi e le modalità di
estrazione, in modo da evitare che con l'acqua venga anche
estratto il terreno o la sua frazione più fina.
M. Consolidamento dei terreni.
La presente norma si applica agli interventi di consolidamento
dei terreni e delle rocce aventi lo scopo di modificare
permanentemente o temporaneamente le caratteristiche meccaniche
per mezzo di procedimenti tecnologici di vario tipo.
Il progetto degli interventi di consolidamento deve
comprendere:
a) caratterizzazione del sottosuolo con particolare
riferimento all'analisi delle condizioni che rendono necessario
l'intervento;
b) analisi del tipo di intervento prescelto in relazione
alle opere da realizzare e con riferimento a manufatti vicini;
c) dimensionamento esecutivo degli interventi e
descrizione di dettaglio dei procedimenti costruttivi;
d) prescrizioni sulla verifica dell'esito dell'intervento
attraverso indagini e controlli in corso d'opera.
N. Drenaggi e filtri.
Le presenti norme si applicano ai manufatti formati da uno o
più strati di materiale sabbioso-ghiaioso o di materiali
sintetici, costruiti allo scopo di controllare e regolare la
filtrazione e le pressioni neutre delle acque nel sottosuolo,
nell'interno dei manufatti di materiali sciolti ed al contatto
fra strutture e terreno.
Il progetto di drenaggi e filtri deve comprendere la scelta
dei materiali tenendo conto dei requisiti richiesti per la
funzionalità dei filtri stessi e delle caratteristiche del
terreno con il quale essi sono a contatto.
O. Ancoraggi.
O.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme si applicano a tutti i tipi di armature
(ancoraggi), attive o passive, inserite in terreni od in rocce
(tiranti, bulloni, chiodi) allo scopo di aumentare la resistenza
al taglio, specie lungo superfici di discontinuità.
O.2. Indagini specifiche.
Le indagini da eseguire in conformità alle direttive riportate
nella sezione B, devono raccogliere i dati occorrenti per il
progetto degli ancoraggi, per la verifica della stabilità
globale e per il controllo del comportamento dell'insieme
costituito dall'eventuale struttura ancorata, dagli ancoraggi e
dal terreno comunque interessato.
Le indagini devono definire la composizione, le
caratteristiche strutturali e le proprietà fisico meccaniche dei
terreni del sottosuolo interessato dal complesso delle opere e
riconoscere se l'ambiente nel quale gli ancoraggi ricadono sia
aggressivo per i materiali che li costituiscono.
O.3. Criteri di progetto.
Nel progetto si deve tener conto del tipo e delle finalità
dell'intervento (provvisorio, definitivo), delle sollecitazioni
prevedibili, della natura e delle caratteristiche del
sottosuolo, nonché dei problemi esecutivi per l'installazione
del cantiere. In dipendenza occorre fissare la tecnologia di
esecuzione; l'orientazione, la lunghezza, il numero degli
ancoraggi, lo sforzo ammissibile.
O.3.1. Verifica al carico limite.
Questa verifica deve essere eseguita per valutare la
resistenza a trazione dell'ancoraggio la quale dipende, a
seconda dei casi, dalla resistenza allo sfilamento della
connessione ancoraggio-terreno, dalla resistenza del terreno
(sciolto o lapideo) nell'immediato intorno della connessione o
dalla resistenza della barra.
Per la valutazione del carico limite, si può procedere in
prima approssimazione con formule teoriche; è però necessaria la
conferma sperimentale con prove di trazione in sito in fase di
progetto e di collaudo.
O.3.2. Verifica al Creep.
Per gli ancoraggi in terre coerenti o in terre incoerenti,
deve essere valutata la resistenza allo sfilamento in funzione
del tempo, tenendo conto del comportamento viscoso del terreno e
dei materiali che costituiscono l'ancoraggio.
O.3.3. Prove di scarico.
Poiché la riuscita degli ancoraggi dipende in larga misura da
dettagli tecnologici, il comportamento dell'insieme
ancoraggio-terreno deve essere determinato con prove di carico
su ancoraggi di prova realizzati nello stesso sito e con lo
stesso sistema costruttivo.
Le prove per la determinazione del carico limite del singolo
ancoraggio devono essere spinte a valori del carico tali da
portare a rottura il complesso ancoraggio-terreno.
Le prove di collaudo, al fine di controllare gli ancoraggi
eseguiti, devono essere in numero sufficiente per accertare il
buon funzionamento dell'opera.
La prova consiste in un ciclo semplice di carico e scarico
sottoponendo l'ancoraggio ad una forza pari ad 1,2 volte la
prevista forza di esercizio.