DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1988
Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di concerto con
IL
MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante
provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone
sismiche;
Ritenuto che, in forza dell'art. 1 della citata legge
n.
64/1974, devono essere emanate norma tecniche per la disciplina
delle
costruzioni, norme che, ai sensi del secondo comma dello
stesso articolo,
possono essere modificate o aggiornate ogni
qual volta occorre;
Visto il
decreto ministeriale 21 gennaio 1981 pubblicato nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 7
febbraio 1981 relativo a Norme tecniche
riguardanti le indagini
sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per
la
progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di
sostegno delle
terre e delle opere di fondazione ;
Ritenuto che, le suddette norme tecniche
di cui al decreto
ministeriale 21 gennaio 1981 devono essere modificate
ed
aggiornate;
Visto il nuovo testo delle norme tecniche in
oggetto
predisposto dal servizio tecnico centrale, testo sul
quale,
sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, ha espresso
parere
favorevole l'assemblea generale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici
con il voto n. 188 del 26 settembre 1986;
Espletata la procedura di cui alla
legge 21 giugno 1986 n.
317 in attuazione alla direttiva CEE n.
83/189;
Decreta:
\AT 1. Sono approvate le norme tecniche riguardanti
le indagini
sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali
e
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per
la
progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di
sostegno
delle terre e delle opere di fondazione, di cui alla
legge 2 febbraio 1974 n.
64, predisposte dal servizio
tecnico centrale ed allegate al presente
decreto.
2. Le anzidette norme entrano in vigore sei mesi dopo
la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
3. In via transitoria continuano ad
applicarsi le norme di cui
al decreto ministeriale 21 gennaio 1981, per le
opere in
corso, per le opere per le quali sia stato stipulato
regolare
contratto, per le opere per le quali sia stato pubblicato
il
bando di gara per l'appalto, per le opere comprendenti
strutture
disciplinate dalla legge n. 1086/71 per le quali è stata
già
presentata la denuncia a sensi dell'art. 4 della legge stessa.
Norme
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilità dei
pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione,
l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle
terre
e delle opere di fondazione.
A. Disposizioni generali.
A.1.
Oggetto e scopo delle norme.
Con le presenti norme si stabiliscono i
principali criteri da
seguire:
per il progetto e per l'esecuzione di
indagini sui terreni,
intesi quali terre o rocce nella loro sede;
per il
progetto, per la costruzione e per il collaudo di
opere di fondazione, opere
di sostegno, manufatti di materiali
sciolti, manufatti sotterranei;
per lo
studio della stabilità dei pendii naturali;
per il progetto di
stabilizzazione dei pendii naturali e per
il progetto di scavi; per il
progetto delle discariche e delle
colmate; per il progetto degli interventi
di consolidamento di
ammassi di terreni e rocce; per il progetto degli
interventi di
ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture
di
fondazione e di sostegno; per lo studio di fattibilità di opere
e di
insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che
interessano grandi
aree o grandi volumi di terreno, nonché per
lo studio e la valutazione degli
effetti di emungimenti di
fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime
delle
pressioni interstiziali.
I principi ed i criteri hanno lo scopo di
garantire la
sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e
di
assicurare in generale la stabilità del territorio sul quale
si
inducono sollecitazioni e deformazioni.
Le presenti norme si applicano
a tutte le opere pubbliche e
private da realizzare nel territorio della
Repubblica, come
disposto dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
ivi
comprese le zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3,
titolo II,
della citata legge. Le presenti norme valgono anche
per le opere speciali di
cui al punto D dell'art. 1 della sopra
richiamata legge, salvo quanto
disposto dalle norme tecniche
relative alle singole categorie di opere
speciali.
Per quanto attiene al calcolo ed al dimensionamento
delle
strutture e dei manufatti considerati nelle presenti norme,
ai
relativi materiali, ai procedimenti e metodi costruttivi si
rimanda
alle vigenti norme specifiche e in particolare alle
norme emanate in
applicazione della legge 5 novembre 1971, n.
1086, salvo quanto diversamente
prescritto nelle sezioni
seguenti.
A.2. Prescrizioni generali.
Le
scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere
sempre basati
sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo
ottenuta per mezzo di
rilievi, indagini e prove.
I calcoli di progetto devono comprendere le
verifiche di
stabilità e le valutazioni del margine di sicurezza nei
riguardi
delle situazioni ultime che possono manifestarsi sia nelle
fasi
transitorie di costruzione sia nella fase definitiva per
l'insieme
manufatto-terreno. Le situazioni di esercizio tenendo
conto delle possibili
variazioni di sollecitazione e
deformazione, devono ugualmente essere
verificate con la dovuta
sicurezza. La scelta dei coefficienti di sicurezza
deve essere
motivata in rapporto al grado di approfondimento delle
indagini
sui terreni, all'affidabilità dalla valutazione delle
azioni
esterne, tenuto conto del previsto processo costruttivo e
dei
fattori ambientali. L'assunzione di valori inferiori a
quelli
prescritti nei capitoli successivi deve essere giustificata con
una
analisi documentata.
Il progetto deve comprendere anche una valutazione
dei
prevedibili spostamenti dell'insieme opera-terreno, nonché un
giudizio
sull'ammissibilità di tali spostamenti in rapporto alla
sicurezza e
funzionalità del manufatto e di quelli ad esso
adiacenti.
L'intensità e la
direzione delle azioni statiche e dinamiche
da considerare nei calcoli
geotecnici deve essere stabilita
sulla base di una analisi che tenga conto
della probabilità e
della frequenza di applicazione, del tempo di permanenza,
della
natura dei terreni presenti nel sottosuolo e del tipo di opera.
In
presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i
criteri di valutazione
del carico limite e del relativo
coefficiente di sicurezza prescritti dalle
norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche (D.R. 19 giugno
1984).
Nel progetto devono essere considerate le fasi e le
modalità
costruttive.
In corso d'opera si deve controllare la rispondenza
tra la
caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la
situazione
effettiva, differendo di conseguenza il progetto esecutivo.
Nel
caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla
stabilità globale
dell'insieme opera terreno, che ricadano in
zone già note, la
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo
può essere ottenuta per mezzo
della raccolta di notizie e dati
sui quali possa responsabilmente essere
basata la progettazione.
In questo caso i calcoli geotecnici di stabilità e
la
valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la
idoneità
delle soluzioni progettuali adottate deve essere
motivata con apposita
relazione.
A.3. Elaborati geotecnici e geologici.
I risultati delle
indagini, degli studi e dei calcoli
geotecnici devono essere esposti in una
relazione geotecnica,
parte integrante degli atti progettuali.
Nei casi in
cui le presenti norme prescrivano uno studio
geologico, deve essere redatta
anche una relazione geologica che
farà parte integrante degli atti
progettuali.
A.4. Collaudo.
Il collaudo dovrà accertare la rispondenza
delle opere
eseguite alle previsioni progettuali e la rispondenza
della
esecuzione alla presente normativa, tenendo conto di tutti i
dati
rilevati prima e durante la costruzione.
Ulteriori indagini e prove saranno
effettuate nel corso del
collaudo, se ritenute necessarie al fine di
accertare l'idoneità
dell'opera all'uso cui è destinata.
B. Indagini
geotecniche.
B.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme riguardano il
progetto e l'esecuzione delle
indagini geotecniche. Queste indagini hanno lo
scopo di
raccogliere tutti i dati qualitativi e quantitativi
occorrenti
per il progetto e per il controllo del comportamento
dell'opera
nel suo insieme ed in rapporto al terreno.
B.2. Indagini nelle
fasi di progetto e di costruzione.
Nelle fasi preliminari della progettazione
si potrà far
riferimento a informazioni di carattere geologico e a
dati
geotecnici deducibili dalla letteratura oppure noti
attraverso
indagini eseguite precedentemente sulla medesima area.
Per il
progetto di massima dovranno essere effettuate indagini
geologiche e
geotecniche per valutare la stabilità di insieme
della zona, prima ed a
seguito della costruzione dell'opera in
progetto, e per individuare i
problemi che la natura e le
caratteristiche geotecniche dei terreni pongono
nelle scelte
delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti
procedimenti
costruttivi anche per confrontare le soluzioni
possibili.
Nella fase di progetto esecutivo le indagini devono
essere
dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica
qualitativa
e quantitativa del sottosuolo per consentire la
scelta della soluzione
progettuale, di eseguire i calcoli di
verifica e definire i procedimenti
costruttivi.
Per i manufatti di materiali sciolti, l'indagine
deve
comprendere anche la ricerca e lo studio dei materiali da
impiegare
nella costruzione.
Le indagini, gli studi ed i rilievi devono essere portati
a
termine nei tempi utili alla compilazione del progetto, salvo
successivi
sviluppi in relazione alle esigenze della fase
costruttiva.
La validità
delle ipotesi di progetto dovrà essere controllata
durante la costruzione
considerando, oltre ai dati raccolti in
fase di progetto, anche quelli
ottenuti con misure ed
osservazioni nel corso dei lavori per adeguare,
eventualmente,
l'opera alle situazioni riscontrate.
B.3. Ampiezza
dell'indagine.
Lo studio geotecnico deve essere esteso alla parte
del
sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente,
dalla
costruzione del manufatto e che influenza il comportamento
del
manufatto stesso (volume significativo).
L'ampiezza dell'indagine deve
perciò essere proporzionata alle
dimensioni, al tipo, alle caratteristiche
strutturali,
all'importanza dell'opera, alla complessità del sottosuolo
ed
allo stato delle conoscenze sulla zona in esame.
B.4. Mezzi di
indagine.
Il programma delle indagini deve essere formulato in base
alla
prevedibile costituzione del sottosuolo, tenuto conto dei
problemi in
esame.
I mezzi di indagine devono essere scelti caso per caso in
relazione
alla natura ed alla successione dei terreni nel
sottosuolo, alle finalità ed
alle caratteristiche dell'opera.
Le indagini geotecniche comprendono tra
l'altro perforazioni
di sondaggi o scavi, prelievo di campioni, rilievo delle
falde
acquifere, prove in situ, prove in laboratorio,
prospezioni
geofisiche.
Il programma deve essere sufficientemente
flessibile per
consentire eventuali modifiche, conseguenti alle conoscenze
che
si otterranno nel corso delle indagini.
B.5. Relazioni sulle
indagini.
I risultati delle indagini devono essere oggetto di
apposite
relazioni, parte integrante del progetto. Queste
devono
comprendere ed illustrare tutti i dati obiettivi e sviluppare
le
elaborazioni ed i calcoli necessari al fine di giungere alle
scelte
progettuali ed alle verifiche prescritte al punto A.2 e
nelle sezioni
seguenti.
La relazione geologica è prescritta per le opere a cui
fanno
riferimento le sezioni E, F, G, H, I, L, M e O, della
presente
normativa e per le aree dichiarate sismiche o soggette a
vincoli
particolari.
Essa deve comprendere ed illustrare la
situazione
litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e
natura
dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e
della
loro degradabilità, i lineamenti geomorfologici della
zona, nonché gli
eventuali processi morfologici ed i dissesti in
atto o potenziali; deve
precisare inoltre i caratteri
geostrutturali generali, la geometria e le
caratteristiche delle
superfici di discontinuità e fornire lo schema
della
circolazione idrica superficiale e sotterranea.
La relazione
geotecnica sulle indagini è prescritta per tutte
le opere oggetto delle
presenti norme. Essa deve comprendere ed
illustrare la localizzazione della
area interessata, i criteri
di programmazione ed i risultati delle indagini
in sito e di
laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta
dei
parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche
della
costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori
indagini, che si
raccomandano per la successiva fase esecutiva.
Le relazioni devono essere
corredate degli elaborati grafici e
della documentazione delle indagini in
sito ed in laboratorio
necessari per la chiara comprensione dei
risultati.
La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione
geologica
devono essere reciprocamente coerenti. A tale riguardo
la
relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla
relazione
geologica e viceversa.
C. Opere di fondazione.
C.1. Oggetto delle
norme.
Le presenti norme riguardano le fondazioni di manufatti
di
qualsiasi tipo.
Per quanto attiene al calcolo delle strutture
costituenti la
fondazione, ai materiali impiegati, ai procedimenti e
metodi
costruttivi, valgono le vigenti norme specifiche.
Per le fondazioni
di manufatti ricadenti in zone sismiche
devono essere rispettate le
prescrizioni di cui al titolo II
della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Per
le fondazioni di opere speciali, le presenti norme devono
essere integrate
con quanto prescritto nelle norme specifiche.
C.2. Criteri di progetto.
Il
progetto delle fondazioni di un'opera deve essere
sviluppato congiuntamente
al progetto dell'opera in elevazione
tenendo conto delle modalità
costruttive.
L'opera di fondazione deve avere i seguenti requisiti:
lo
stato di tensione indotto nel terreno deve essere
compatibile con le
caratteristiche di resistenza del terreno
stesso, nella situazione iniziale
ed in quelle che potranno
presumibilmente verificarsi nel tempo;
gli
spostamenti delle strutture di fondazione devono essere
compatibili con i
prefissati livelli di sicurezza e con la
funzionalità delle strutture in
elevazione.
Deve essere tenuta in debito conto l'influenza che l'opera
in
progetto può avere su fondazioni e su costruzioni esistenti
nelle
vicinanze.
Il progetto deve comprendere i risultati delle
indagini,
rilievi, studi atti ad individuare e valutare i fattori
che
possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta
del
tipo di fondazione; la verifica di stabilità del
complesso
terreno-fondazione; la previsione dei cedimenti e del
loro
andamento nel tempo; la scelta dei procedimenti costruttivi;
le
verifiche delle strutture e delle opere di fondazione.
C.3.
Prescrizioni per le indagini.
I rilievi e le indagini da effettuare in
conformità alle
direttive riportate alla sezione B hanno lo scopo di
accertare
la costituzione del sottosuolo e la presenza di
acque
sotterranee a pelo libero ed in pressione e di misurare e
consentire
la valutazione delle proprietà fisico-meccaniche dei
terreni.
La
profondità da raggiungere con le indagini va computata
dalla quota più bassa
dell'opera di fondazione. Essa va
stabilita e giustificata caso per caso in
base alla forma, alle
dimensioni, alle caratteristiche strutturali del
manufatto, al
valore dei carichi da trasmettere in fondazione,
alle
caratteristiche degli stessi terreni di fondazione ed alla
morfologia
di un'area di adeguata estensione intorno alla opera,
nonché alla profondità
ed al regime della falda idrica.
Indagini di carattere speciale devono essere
eseguite nelle
aree dove per motivate ragioni geologiche o relative
al
precedente uso del territorio possono essere presenti
cavità
sotterranee, possono manifestarsi fenomeni di subsidenza ed
altri
fenomeni che condizionino il comportamento statico dei
manufatti.
Nel caso
di modesti manufatti che ricadono in zone già note,
le indagini in sito ed in
laboratorio sui terreni di fondazione
possono essere ridotte od omesse,
sempreché sia possibile
procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla
base di dati
e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite
su
terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso, dovranno
essere
specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla
caratterizzazione
fisico-meccanica del sottosuolo.
C.4. Fondazioni dirette.
C.4.1. Criteri
di progetto.
Il piano di posa deve essere situato al di sotto della
coltre
di terreno vegetale, nonché al di sotto dello strato
interessato
dal gelo e da significative variazioni di umidità
stagionali.
Una scelta diversa deve essere adeguatamente giustificata.
Le
fondazioni devono essere direttamente difese o poste a
profondità tale da
risultare protette dai fenomeni di erosione
del terreno superficiale.
Nel
progetto di una fondazione diretta si deve verificare che
il comportamento
della fondazione, tanto nei suoi elementi
quanto nel suo complesso, sia
compatibile con la sicurezza e con
la funzionalità dell'opera.
A tal fine
si devono determinare il carico limite del
complesso di fondazione-terreno ed
i cedimenti totali e
differenziali.
Limitatamente alle zone non sismiche,
nei casi in cui una
lunga e soddisfacente pratica locale indirizzi il
progettista
nella scelta del tipo di fondazioni, i calcoli di stabilità e
la
valutazione dei cedimenti possono essere omessi, ma le scelte
devono
essere documentate e giustificate in base ad un giudizio
globale con
esplicito riferimento alla situazione geotecnica del
sottosuolo.
C.4.2.
Carico limite e carico ammissibile del complesso
fondazione-terreno.
Il
carico limite del complesso fondazione-terreno, deve essere
calcolato sulla
base delle caratteristiche geotecniche del
sottosuolo e delle caratteristiche
geometriche della fondazione.
Nel calcolo devono essere considerate anche le
eventuali
modifiche che l'esecuzione dell'opera può apportare
alle
caratteristiche del terreno ed allo stato dei luoghi.
Nel caso di
manufatti situati su pendii od in prossimità di
pendii naturali ed
artificiali deve essere verificata anche la
stabilità globale del pendio
stesso, secondo quanto disposto
alla sezione G, considerando nelle verifiche
le forze trasmesse
dalla fondazione.
Il carico ammissibile deve essere
fissato come un'aliquota del
carico limite.
Il coefficiente di sicurezza
non deve essere inferiore a 3.
Valori più bassi, da giustificare
esplicitamente, potranno
essere adottati nei casi in cui siano state eseguite
indagini
particolarmente accurate ed approfondite per la
caratterizzazione
geotecnica dei terreni con riguardo anche alla
importanza e funzione
dell'opera, tenuto conto del grado di
affidabilità della valutazione delle
azioni esterne, nonché
dell'ampiezza del piano dei controlli da sviluppare
durante la
costruzione.
Per le verifiche in presenza di azioni indotte da
sismi si
adotteranno i criteri delle citate Norme Sismiche.
C.4.3.
Cedimenti.
I cedimenti assoluti e differenziali ed il loro decorso
nel
tempo devono essere compatibili con lo stato di
sollecitazione
ammissibile per la struttura e con la funzionalità
del
manufatto.
La previsione dei cedimenti deve essere basata sul
calcolo
riferito alle caratteristiche di deformabilità dei terreni e
delle
strutture, tenendo in conto i valori dei carichi
permanenti, il tipo e la
durata di applicazione dei
sovraccarichi.
Tale previsione può essere
limitata ad un giudizio qualitativo
se una lunga, documentata e soddisfacente
esperienza locale
consente di valutare il comportamento del
complesso
terreno-strutture.
C.4.4. Elemento strutturale di
fondazione.
Per le verifiche di resistenza delle singole membrature
o
elementi di una fondazione si deve tenere conto delle reazioni
del
terreno, delle spinte dovute all'acqua e dell'influenza di
sovraccarichi
direttamente applicati al terreno.
I carichi e le azioni sopracitati vanno
combinati in modo tale
da dar luogo, in ciascun elemento strutturale della
fondazione,
al più sfavorevole stato di sollecitazione.
Nella valutazione
degli stati di sollecitazione degli elementi
strutturali di fondazione si
deve tener conto della interazione
terreno-struttura di fondazione-struttura
in elevazione.
C.4.5. Scavi di fondazione.
Nell'esecuzione degli scavi per
raggiungere il piano di posa
della fondazione si deve tener conto di quanto
specificato al
punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G.
Il terreno di
fondazione non deve subire rimaneggiamenti e
deterioramenti prima della
costruzione della opera. Eventuali
acque ruscellanti o stagnanti devono
essere allontanate dagli
scavi.
Il piano di posa degli elementi
strutturali di fondazione deve
essere regolarizzato e protetto con
conglomerato magro o altro
materiale idoneo.
Nel caso che per eseguire gli
scavi si renda necessario
deprimere il livello della falda idrica si dovranno
valutare i
cedimenti del terreno circostante; ove questi non
risultino
compatibili con la stabilità e la funzionalità delle
opere
esistenti, si dovranno opportunamente modificare le
modalità
esecutive. Si dovrà, nel caso in esame, eseguire la verifica
al
sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà eseguire la verifica
di
stabilità nei riguardi delle rotture del fondo.
C.5. Fondazioni su
pali.
C.5.1. Criteri di progetto.
Il progetto di una fondazione su pali
comporta il
dimensionamento della palificata e delle relative strutture
di
collegamento; esso comprende la scelta del tipo di palo e
delle
relative modalità di esecuzione e lo studio del comportamento
del
complesso palificata-terreno.
Deve essere determinato il carico limite del
sinpalo e quello
della palificata e verificata l'ammissibilità dei
cedimenti
della palificata in relazione alle caratteristiche
delle
strutture in elevazione. In presenza di azioni indotte da sismi
si
adotteranno i criteri di verifica prescritti dalle norme
sismiche.
Devono
essere valutate le eventuali variazioni delle
caratteristiche del terreno e
le conseguenze che l'esecuzione
della palificata può provocare su manufatti
esistenti in zone
vicine.
Qualora sussistano le condizioni geotecniche per
cui possa
manifestarsi il fenomeno dell'attrito negativo, si deve
tener
conto del corrispondente effetto nella scelta del tipo di palo,
nel
dimensionamento e nelle verifiche.
C.5.2. Indagini specifiche.
Le indagini
devono essere eseguite in conformità con quanto
precisato nella sezione B e
devono essere dirette anche ad
accertare la fattibilità e l'idoneità del tipo
di palo in
relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque
del
sottosuolo.
Con le indagini si debbono accertare le caratteristiche
del
terreno di fondazione fino alla profondità interessata
da
significative variazioni tensionali.
C.5.3. Carico limite e carico
ammissibile del palo singolo.
La determinazione del carico limite del
complesso palo-terreno
deve essere effettuata con uno o più dei seguenti
procedimenti:
a) metodi analitici per la valutazione della resistenza
alla
base e lungo il fusto;
b) correlazioni basate sui risultati di prove in
sito;
c) sperimentazione diretta su pali di prova (vedi
punto
C.5.5.);
d) analisi del comportamento dei pali durante
la
battitura.
Nel progetto si deve giustificare la scelta dei
procedimenti
di calcolo adottati.
La valutazione del carico assiale sul
palo singolo deve essere
effettuata prescindendo dal contributo delle
strutture di
collegamento direttamente appoggiate sul terreno.
La
sperimentazione diretta con prove di carico su pali singoli
o gruppi di pali,
deve essere in ogni caso eseguita per opere di
notevole importanza e quando,
per le caratteristiche dei
terreni, i risultati delle indagini non consentono
di esprimere
giudizi affidabili sul comportamento del palo.
Il valore del
carico ammissibile del palo singolo rispetto al
carico assiale limite deve
essere fissato dividendo il
corrispondente carico limite per un coefficiente
di sicurezza da
stabilire in relazione alle caratteristiche del terreno, al
tipo
ed alle modalità costruttive del palo.
Il valore del coefficiente di
sicurezza non deve essere
inferiore a 2,5 nel caso che il carico limite sia
valutato con i
metodi teorici. Nei casi nei quali vengano anche eseguite
prove
di carico fino a rottura -- di cui al punto C.5.5. -- può
essere
accettato un coefficiente di sicurezza inferiore ma non minore
di
2, sempre che siano state eseguite approfondite e dettagliate
indagini per la
caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni.
Nel caso di pali di diametro
uguale o maggiore di 80 centimetri,
la scelta del valore del coefficiente di
sicurezza deve essere
adeguatamente motivata e deve tener conto dei
cedimenti
ammissibili.
Il palo dovrà essere verificato anche nei riguardi
di
eventuali forze orizzontali.
C.5.4. Carico ammissibile della
palificata.
Il carico ammissibile della palificata deve essere
determinato
tenendo conto del carico ammissibile del singolo palo
e
dell'influenza della configurazione geometrica della palificata,
del
tipo costruttivo di palo, della costituzione del sottosuolo
e del tipo di
struttura di collegamento orizzontale delle teste
dei pali.
Il carico
ammissibile della palificata deve essere stabilito
anche in relazione al
valore dei cedimenti assoluti e
differenziali compatibili con la sicurezza e
la funzionalità
dell'opera e di quelle adiacenti.
Quando i pali sono
disposti ad interasse minore di tre
diametri, sarà effettuata una ulteriore
verifica nella quale la
palificata sarà considerata una fondazione diretta di
profondità
pari alla lunghezza dei pali salvo più accurate analisi.
C.5.5.
Prove di carico.
Le prove per la determinazione del carico limite del
palo
singolo di cui al punto C.5.3. devono essere spinte fino a
valori del
carico assiale tali da portare a rottura il complesso
palo terreno o comunque
tali da essere adeguatamente superiori al
massimo carico di esercizio e
comunque tali da consentire di
ricavare significativi diagrammi dei cedimenti
della testa del
palo in funzione dei carichi e dei tempi.
Le prove di
carico dei pali di diametro inferiore a 80
centimetri devono essere spinte ad
almeno 1,5 volte il previsto
carico assiale massimo di esercizio.
Il
numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre alla prova di
carico devono
essere stabiliti in base all'importanza dell'opera
ed al grado di omogeneità
del sottosuolo. Per opere di notevole
importanza tale numero deve essere pari
ad almeno l'1 per cento
del numero totale dei pali, con un minimo di
due.
C.5.6. Elemento strutturale di collegamento.
Per le verifiche di
resistenza delle membrature o elementi
strutturali di collegamento tra i pali
si deve tener conto delle
reazioni dei singoli pali, delle spinte dovute
all'acqua e
dell'influenza di sovraccarichi direttamente applicati
al
terreno.
I carichi e le azioni sopracitati vanno combinati in modo
tale
da dar luogo in ciascun elemento strutturale della fondazione,
al più
sfavorevole stato di sollecitazione.
C.6. Relazione sulla fondazione.
I
risultati delle indagini e delle verifiche devono essere
illustrati in una
relazione apposita, facente parte integrante
degli atti progettuali.
D.
Opere di sostegno.
D.1. Oggetto delle norme
Le norme contenute nella
presente sezione si applicano ai muri
di sostegno, alle paratie, alle
palancolate ed alle armature per
il sostegno di scavi e ad opere di sostegno
costituite da terra
mista ad altri materiali.
D.2. Criteri di
progetto.
Il comportamento dell'opera di sostegno, intesa come
complesso
struttura-terreno, deve essere esaminato tenendo conto
della
successione e delle caratteristiche fisico-meccaniche dei
terreni di
fondazione e di eventuali materiali di riporto,
interessati dall'opera; dalle
falde idriche, del profilo della
superficie topografica del terreno prima e
dopo l'inserimento
dell'opera; dei manufatti circostanti; delle
caratteristiche di
resistenza e di deformabilità dell'opera; dei drenaggi
e
dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e
sotterranee e
delle modalità di esecuzione dell'opera e del
rinterro.
Deve essere
verificata la stabilità dell'opera di sostegno e
del complesso opera-terreno.
Le verifiche debbono essere
effettuate nelle condizioni corrispondenti alle
diverse fasi
costruttive ed al termine della costruzione, tenendo conto
delle
possibili oscillazioni di livello dell'acqua nel sottosuolo.
Quando
il terreno sia sede di moti di filtrazione l'opera deve
essere verificata nei
riguardi del sifonamento.
Nel caso di opere su pendio o prossime a pendii si
deve
esaminare anche la stabilità di questi secondo quanto indicato
alla
sezione G.
Il progetto deve comprendere inoltre il dimensionamento
delle
opere di drenaggio e di raccolta delle acque superficiali,
tenuto
conto anche di quanto indicato alla sezione N e con le
limitazioni prescritte
alla sezione L.
Nel caso di scavi armati o delimitati da pareti, deve
essere
verificata anche la stabilità del fondo nei riguardi della
rottura
per sollevamento.
D.3. Indagini specifiche.
Per i criteri generali di
indagine si fa riferimento alla
sezione B ed alla sezione C.
Nel caso di
modesti manufatti che ricadano in zone già note le
indagini in sito ed in
laboratorio sui terreni di fondazione
possono essere ridotte od omesse,
sempreché sia possibile
procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla
base di dati
e notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite
su
terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso devono
essere
specificate le fonti dalle quali si è pervenuti
alla
caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo.
Il volume
significativo di cui al punto B.3. deve contenere le
superfici di scorrimento
possibili relative alla stabilità
globale dell'opera, del terreno di
fondazione e del terrapieno.
In particolare, nei terreni sede di moti di
filtrazione tale
volume deve comprendere le zone dove possono aver luogo
fenomeni
di sifonamento.
D.4. Verifiche dei muri di sostegno con
fondazioni
superficiali.
D.4.1. Azioni sul muro di sostegno.
Le azioni
dovute al terreno, all'acqua, ai sovraccarichi ed al
peso proprio del muro
devono essere calcolate e composte in modo
da pervenire, di volta in volta,
alla condizione più sfavorevole
nei confronti delle verifiche di cui ai punti
seguenti.
Le ipotesi di calcolo delle spinte sui muri devono
essere
giustificate con considerazioni sui prevedibili
spostamenti
relativi del muro rispetto al terreno. In particolare la
spinta
attiva può essere adottata nei casi in cui questo valore
della
spinta sia compatibile con i possibili spostamenti del muro.
Ai fini
della verifica di cui al successivo punto D.4.2., non
si tiene conto, nel
calcolo, del contributo di resistenza del
terreno antistante il muro; in casi
particolari, da giustificare
con considerazioni relative alle caratteristiche
meccaniche dei
terreni ed ai criteri costruttivi del muro, se ne può
tener
conto con dei valori non superiori al 50 per cento della
resistenza
passiva.
D.4.2. Verifica alla traslazione sul piano di posa.
Per la
sicurezza lungo il piano di posa del muro, il rapporto
fra la somma delle
forze resistenti nella direzione dello
slittamento e la somma delle
componenti nella stessa direzione
delle azioni sul muro deve risultare non
inferiore a 1,3.
D.4.3. Verifica al ribaltamento del muro.
Il rapporto tra
il momento delle forze stabilizzanti e quello
delle forze ribaltanti rispetto
al lembo anteriore della base
non deve risultare minore di 1,5.
D.4.4.
Verifica al carico limite dell'insieme
fondazione-terreno.
Questa verifica
deve essere eseguita secondo quanto prescritto
alla sezione C, tenendo conto
dell'inclinazione ed eccentricità
della risultante delle forze trasmesse dal
muro al terreno di
fondazione. Il coefficiente di sicurezza non deve
risultare
minore di 2.
D.4.5. Verifica di stabilità globale.
Questa
verifica riguarda la stabilità del terreno nel quale è
inserito il muro, nei
confronti di fenomeni di scorrimento
profondo.
Il coefficiente di
sicurezza non deve risultare inferiore ad
1,3.
D.5. Verifiche di muri di
sostegno fondati su pali.
Le verifiche devono essere condotte come prescritto
al
paragrafo C.5.
D.6. Dispositivi di drenaggio per la riduzione delle
pressioni
neutre e modalità costruttive.
A tergo dei muri di sostegno deve
essere realizzato un
drenaggio in grado di garantire anche nel tempo un
adeguato
smaltimento delle acque piovane e di falda. Il progetto del
dreno
deve comprendere la scelta dei materiali (naturali od
artificiali) tenendo
conto dei requisiti richiesti per la
funzionalità e delle caratteristiche del
terreno con il quale il
dreno è a contatto, secondo i criteri per il
dimensionamento dei
filtri, di cui alla sezione N.
Il muro deve essere
interrotto da giunti trasversali, estesi
alla fondazione, quando lo
richiedano la lunghezza del manufatto
e la natura del terreno.
Nel caso in
cui alle spalle del muro debba essere eseguito un
rinterro, sono da eseguire
le norme del punto E.3.
Il costipamento del rinterro, quando previsto, deve
essere
eseguito secondo quanto prescritto alla sezione E.
D.7. Verifica
delle paratie.
D.7.1. Azioni sulla parete.
Le azioni dovute al terreno,
all'acqua ed ai sovraccarichi
anche transitori devono essere calcolate e
composte in modo da
pervenire di volta in volta alle condizioni più
sfavorevoli nei
confronti delle verifiche di cui al punto D.7.2.
Le
ipotesi per il calcolo delle spinte e delle resistenze del
terreno devono
essere giustificate sulla base di considerazioni
sui prevedibili spostamenti
relativi parete-terreno, in
relazione alla deformabilità dell'opera, alle sue
condizioni di
vincolo, alle modalità esecutive dell'opera e dello scavo
ed
alle caratteristiche del terreno.
Nel caso di paratie che debbano
essere incorporate nella
costruzione con funzione statica, le azioni sulle
paratie
dovranno essere calcolate con riferimento alle condizioni che
si
prevedono nelle diverse fasi di costruzione e in quella di
esercizio ad
opera finita.
D.7.2. Verifiche.
I calcoli di progetto devono comprendere
la verifica della
profondità di infissione e quella degli eventuali
ancoraggi,
puntoni o strutture di controventamento.
Deve essere verificata
la stabilità del fondo dello scavo, nei
riguardi anche di possibili fenomeni
di sifonamento.
Per opere che ricadano in prossimità di altri manufatti
devono
essere valutati gli spostamenti del terreno ed i loro effetti
sulla
stabilità e funzionalità dei manufatti.
Tale valutazione è prescritta anche
nei casi nei quali sia
necessario deprimere il livello della falda idrica per
poter
eseguire gli scavi.
I valori dei coefficienti di sicurezza saranno
assunti dal
progettista e giustificati sulla base del grado di
affidabilità
dei dati disponibili e del modello di calcolo adottato.
D.8.
Armature per il sostegno degli scavi.
La verifica deve essere eseguita per
scavi in trincea di
profondità superiore ai due metri, nei quali sia prevista
la
permanenza di operai e per scavi che ricadano in prossimità
di
manufatti esistenti.
Le azioni dovute al terreno, all'acqua ed ai
sovraccarichi
anche transitori devono essere calcolate e composte in modo
da
pervenire di volta in volta alle condizioni più sfavorevoli.
Le ipotesi
per il calcolo delle azioni del terreno
sull'armatura devono essere
giustificate con considerazioni
sulla deformabilità relativa del terreno e
dell'armatura sulla
modalità esecutiva dell'armatura e dello scavo e
sulle
caratteristiche meccaniche del terreno e sul tempo di
permanenza
dello scavo.
D.9. Relazione sulle opere di sostegno.
I
risultati delle indagini sui terreni, degli studi e delle
verifiche devono
essere raccolti nella relazione geotecnica
facente parte integrante degli
atti progettuali.
E. Manufatti di materiali sciolti.
E.1. Oggetto delle
norme.
Le presenti norme si applicano ai manufatti di materiali
sciolti ed
ai rinterri.
Le colmate e le discariche sono trattate alla sezione I.
Le
dighe di ritenuta di materiali sciolti sono oggetto di
norme tecniche
specifiche.
E.2. Indagini sui terreni e sui materiali da costruzione.
Le
indagini devono essere programmate e svolte secondo quanto
prescritto alla
sezione B e alla sezione C.3.
Nel caso di modesti manufatti che ricadano in
zone già note le
indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di
fondazione
possono essere ridotte od omesse, sempreché sia
possibile
procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di
dati
e notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su
terreni
simili ed in aree adiacenti. In tal caso devono essere
specificate le fonti
dalle quali si è pervenuti alla
caratterizzazione fisico-meccanica del
sottosuolo.
Nel progetto occorre considerare globalmente
l'insieme
manufatto-sottosuolo. A tal fine devono essere definite
la
stratigrafia, le proprietà fisico meccaniche dei terreni di
fondazione
e le caratteristiche di eventuali falde idriche.
Il progetto deve prevedere
la scelta dei materiali; questa
deve essere effettuata tenendo presenti le
risorse naturali
della zona, nel rispetto dei vincoli imposti dalla
vigente
legislazione.
A tal fine, dove si prevede l'apertura di cave di
prestito
devono essere effettuate indagini geologiche e geotecniche
per
accertare la disponibilità di materiali idonei e la possibilità
di
eseguire i lavori.
Sui materiali prescelti devono essere eseguite indagini
di
laboratorio per definire la classificazione geotecnica e
le
caratteristiche di costipamento e, quando necessario, le
proprietà
meccaniche e la permeabilità.
E.3. Criteri di progetto.
Il manufatto deve
essere progettato tenendo conto dei
requisiti richiesti per la sua funzione,
nonché delle
caratteristiche dei terreni di fondazione. Devono altresì
essere
indicate le fonti di approvvigionamento e le disponibilità
dei
materiali.
La stabilità dell'insieme manufatto-terreno di fondazione
deve
essere studiata nelle condizioni corrispondenti alle diverse
fasi
costruttive, al termine della costruzione e all'esercizio,
adottando i valori
delle caratteristiche fisico-meccaniche
determinate con le indagini di cui al
punto E.2.
Per i rilevati il coefficiente di sicurezza riferito
alla
stabilità del sistema manufatto-terreno di fondazione non
deve
risultare inferiore a 1,3. Per gli argini vale quanto previsto
dalle
norme tecniche per le dighe di ritenuta di materiali
sciolti.
Per le opere
costituite da terra mista ad altri materiali si
dovranno eseguire anche le
verifiche alla traslazione, al
ribaltamento, al carico limite, come indicato
ai punti
D.4.2.-D.4.3. - D.4.4. Il progetto dovrà essere integrato con
le
verifiche strutturali delle eventuali armature di rinforzo
del
rilevato.
Si deve verificare che i cedimenti, dovuti alle
deformazioni
dei terreni di fondazione e dei materiali costituenti
il
manufatto, siano compatibili con la funzionalità e la sicurezza
del
manufatto stesso.
Si deve inoltre valutare l'influenza del manufatto in
progetto
sui manufatti esistenti ed indicare gli interventi occorrenti
per
limitare gli effetti sfavorevoli.
Nel caso di manufatti su pendii si deve
esaminare anche
l'influenza che la realizzazione dei manufatti può avere
sulle
condizioni di stabilità generali del pendio.
L'analisi deve essere
sviluppata come indicato dal punto G.2.
Il progetto di opere modeste per
dimensioni e funzione, può
essere basato su stime cautelative delle
caratteristiche
fisico-meccaniche del materiale impiegato e del terreno
di
fondazione.
Il progetto deve considerare anche tutti gli interventi
per
proteggere il manufatto dagli agenti esterni.
E.4. Posa in opera dei
materiali.
I materiali costituenti i manufatti devono essere posti
in
opera a strati e costipati per ottenere
caratteristiche
fisico-meccaniche in accordo con i requisiti progettuali.
Al
riguardo devono essere indicati in progetto le prescrizioni
relative
alla posa in opera precisando i controlli da eseguire
durante la costruzione
ed i limiti di accettabilità dei
materiali.
La posa in opera senza
costipamento è consentita, oltre che
per manufatti di pietrame e nel caso di
opere subacquee quale
che sia il materiale impiegato, avuto riguardo
all'importanza
del manufatto.
Le modalità della posa in opera e del
costipamento devono
essere considerate in progetto, sia nella definizione
della
sezione tipo dell'opera, sia nella valutazione delle
proprietà
fisico-meccaniche dei materiali.
E.5. Relazione.
La relazione
geotecnica deve comprendere la caratterizzazione
fisico-meccanica dei terreni
di fondazione e dei materiali da
costruzione, la descrizione delle modalità
di coltivazione delle
cave di prestito e delle modalità di posa in opera
dei
materiali, le verifiche di stabilità della fondazione e del
corpo del
manufatto, la previsione dei cedimenti e del loro
andamento nel tempo, le
verifiche del manufatto nei riguardi
degli eventuali moti di rifiltrazione e
la giustificazione degli
eventuali accorgimenti costruttivi che da esse
scaturiscono.
In particolare, per i drenaggi ed i filtri deve
essere
motivata, la scelta dei materiali naturali o artificiali,
tenendo
conto dei requisiti di funzionalità e delle
caratteristiche granulometriche e
di permeabilità del terreno
con il quale essi si trovano a contatto.
F.
Gallerie e manufatti sotterranei.
F.1. Oggetto delle norme.
Le presenti
norme si applicano alle gallerie ed ai manufatti
completamente immersi nel
terreno che si realizzano mediante
scavo in sotterraneo.
F.2. Indagini
specifiche.
Le indagini per la scelta del tracciato del manufatto e per
la
raccolta dei dati da porre a base del progetto devono
essere
programmate e sviluppate secondo i criteri indicati nella
sezione
B, tenendo in debito conto la complessità della
situazione geologica,
geotecnica, morfologica ed idrogeologica,
la profondità e la lunghezza del
manufatto ed il livello di
progettazione (studio di fattibilità progetto di
massima,
progetto esecutivo).
I risultati delle indagini geologiche devono
essere
esaurientemente esposti e commentati in una relazione
geologica.
Qualora durante la realizzazione di un manufatto si
riscontrano
situazioni non evidenziate durante le indagini
precedentemente eseguite, i
risultati progettuali degli
interventi si devono basare anche sui dati
acquisiti in corso
d'opera.
Gli elaborati dei dati osservati ed il loro
monitoraggio, nei
predetti casi, devono essere parte integrante degli
atti
progettuali.
F.3. Progetto.
F.3.1. Criteri di progetto.
Nel
progetto di manufatti sotterranei devono essere
specificati ed adeguatamente
giustificati:
la scelta dell'ubicazione o del tracciato dell'opera
in
dipendenza dei risultati e delle indagini geologiche e delle
indagini
geotecniche;
la previsione dei metodi di scavo, delle opere
provvisionali
e dei mezzi occorrenti per l'aggottamento eventuale o per
la
intercettazione dell'acqua sotterranea e degli eventuali
procedimenti
speciali per il consolidamento temporaneo o
permanente del terreno;
la
previsione degli effetti che gli scavi e l'eventuale
aggottamento d'acqua
avranno sulla stabilità dei manufatti
ricadenti nella zona di influenza dello
scavo e degli eventuali
provvedimenti da adottare;
la previsione
sull'eventuale presenza di gas tossici od
esplosivi, sulle acque drenate dal
sottosuolo e sulla
ventilazione occorrente nel corso dei lavori ed in fase
di
esercizio;
la definizione delle caratteristiche geometriche
e
strutturali del manufatto;
il piano degli strumenti per il controllo del
comportamento
delle strutture e terreno durante il corso dei lavori
ed
eventualmente in fase di esercizio.
Nel progetto devono essere
chiaramente indicate le ipotesi
assunte per la valutazione delle componenti
di sollecitazione
che si destano nel sottosuolo nell'interno del manufatto ed
il
significato delle approssimazioni che ne conseguono.
F.4. Metodi di
scavo.
La scelta dei metodi di scavo deve effettuarsi tenendo conto
delle
proprietà geotecniche dei terreni che si prevede di
attraversare e
dell'eventuale presenza di falde idriche e di
altri manufatti indicati in
prossimità del tracciato.
Il materiale di risulta deve essere sistemato in
aree da
indicare in progetto, tenendo conto delle prescrizioni
della
sezione I.
F.5. Verifica del rivestimento.
Le ipotesi per la
verifica del rivestimento devono essere
compatibili con il metodo e con i
tempi di costruzione.
Nel progetto si deve tener conto della presenza di
altri
manufatti superficiali o sotterranei e si devono indicare
gli
eventuali vincoli da imporre per nuove costruzioni.
F.6. Controllo del
manufatto.
Le ipotesi assunte in progetto relativamente
alla
caratterizzazione meccanica dei terreni e delle rocce devono
essere
controllate sulla base delle osservazioni e dei dati
sperimentali che si
raccolgono nel corso dei lavori. Le
osservazioni e le misure devono essere
proseguite durante
l'esercizio per un congruo periodo di tempo, che sarà
indicato
in progetto.
G. Stabilità dei pendii naturali e dei fronti di
scavo
G.1. Oggetto delle norme.
Le presenti norme si applicano allo studio
della stabilità dei
pendii naturali, al progetto delle opere di
stabilizzazione di
pendii e frane, nonché al progetto di scavi non armati che
per
le loro dimensioni (ampiezza e profondità), per le
caratteristiche
meccaniche dei terreni, rappresentino pericolo
per la sicurezza.
G.2.
Pendii naturali.
G.2.1. Accertamenti di carattere generale.
L'accertamento
della stabilità richiede osservazioni e rilievi
di superficie, raccolta di
notizie storiche sull'evoluzione
dello stato del pendio e su eventuali danni
subiti dalle
strutture esistenti, la constatazione dei
movimenti
eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici
e
cinematici, la raccolta dei dati sulle precipitazioni
meteoriche, sui
caratteri idrogeologici della zona, su sismi e
su precedenti interventi di
consolidamento.
Le verifiche di stabilità, anche in relazione alle opere
da
eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con
indagini
specifiche.
G.2.2. Indagini specifiche.
I rilievi e le
indagini devono effettuarsi secondo le
prescrizioni della sezione B e secondo
i criteri particolari
seguenti:
la superficie del pendio deve essere
definita attraverso un
rilievo plano-altimetrico in scala adeguata ed esteso
ad una
zona sufficientemente ampia a monte e a valle del pendio stesso;
lo
studio geologico, anche con l'ausilio della fotogeologia,
deve precisare
l'origine e la natura dei terreni, il loro
assetto tettonico-strutturale, i
caratteri ed i fenomeni
geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione nel
tempo e lo
schema della circolazione idrica nel sottosuolo;
lo studio
geotecnico deve definire le caratteristiche
fisico-meccaniche dei terreni,
l'entità e la distribuzione delle
pressioni dell'acqua nel terreno e nelle
discontinuità, degli
eventuali spostamenti plano-altimetrici di punti in
superficie
ed in profondità.
La profondità e l'estensione delle indagini
devono essere
fissate in relazione alle caratteristiche geometriche
del
pendio, ai risultati dei rilievi indicati ai punti precedenti,
nonché
alla più probabile posizione della eventuale superficie
di
scorrimento.
Nel caso di pendii in frana le indagini devono consentire
di
accertare la forma e la posizione della superficie o delle
superfici di
scorrimento, in quanto possibile, e di definire le
caratteristiche
cinematiche della frana.
G.2.3. Calcoli di stabilità.
Il metodo di calcolo
per la verifica della stabilità deve
essere scelto tenendo conto della
posizione e della forma delle
possibili superfici di scorrimento,
dell'assetto strutturale,
delle caratteristiche meccaniche del terreno,
nonché della
distribuzione delle pressioni neutre.
Nel caso di pendii in
frana si devono adottare quei metodi --
in quanto applicabili -- che
permettono di eseguire la verifica
lungo le superfici di scorrimento che
meglio approssimano quella
riconosciuta con le indagini.
Negli altri casi
si esamineranno superfici di scorrimento
cinematicamente possibili in numero
sufficiente per ricercare la
superficie alla quale corrisponda, nel caso
considerato, il
coefficiente di sicurezza più basso.
Quando sussistano
condizioni tali da non consentire una
agevole valutazione delle pressioni
neutre i calcoli di verifica
devono essere effettuati assumendo le più
sfavorevoli condizioni
che ragionevolmente si possono prevedere.
Per i
pendii ricadenti in zona sismica, la verifica di
stabilità deve essere
eseguita tenendo conto delle azioni
sismiche, come prescritto dalle norme
sismiche.
Il valore del coefficiente di sicurezza sarà assunto
dal
progettista e giustificato sulla base delle considerazioni
relative al
livello di conoscenze raggiunto ed al grado di
affidabilità dei dati
disponibili, alla complessità della
situazione geologica e geotecnica, alla
esperienza locale su
pendii naturali in situazioni simili, nonché alle
conseguenze di
un'eventuale frana.
G.2.4. Interventi.
Il progetto degli
interventi di consolidamento di un pendio
deve essere giustificato dai
calcoli di stabilità sviluppati
secondo quanto indicato al punto
precedente.
Il piano dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti
deve
essere parte integrante degli elaborati progettuali
G.3. Fronti di
scavo.
G.3.1. Indagini specifiche.
Le indagini specifiche sono quelle
indicate al punto G.2.2.
Esse possono essere eseguite anche parzialmente e
diversamente
sviluppate a seconda delle condizioni locali, della
profondità,
dell'ampiezza, della destinazione e della durata dello
scavo.
G.3.2. Criteri di progetto e calcoli di stabilità.
Il progetto deve
definire un profilo di scavo tale che il
terreno sia stabile con adeguato
margine di sicurezza, da
valutarsi con i metodi di calcolo indicati al punto
G.2.3.
Nel caso di terreni omogenei e nei quali le pressioni neutre
siano
note con sufficiente attendibilità, il coefficiente di
sicurezza non deve
essere minore di 1,3.
Nelle altre situazioni il valore del coefficiente di
sicurezza
da adottare deve essere scelto caso per caso, tenuto
conto
principalmente della complessità strutturale del sottosuolo,
delle
conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle
conseguenze di un
eventuale fenomeno di rottura.
Si deve tener conto dell'esistenza di
manufatti e
sovraccarichi in prossimità del ciglio di scavo.
Nel progetto
deve essere esaminata l'eventuale influenza dello
scavo sul regime delle
acque superficiali e sotterranee
dell'area interessata.
H. Fattibilità
geotecnica di opere su grandi aree.
H.1. Oggetto delle norme.
Le presenti
norme comprendono i criteri di carattere
geotecnico da adottare
nell'elaborazione di piani urbanistici e
nel progetto di insiemi di manufatti
che interessano ampie
superfici e che possono comportare variazioni
significative
nelle condizioni del sottosuolo, quali:
a) nuovi
insediamenti urbani o civili o industriali;
b) ristrutturazione di
insediamenti già esistenti,
compresi quelli da consolidare e trasferire ai
sensi della legge
9 luglio 1980, n. 445, e successive modificazioni
ed
integrazioni;
c) reti idriche e fognarie urbane e reti di sotto
servizi
di qualsiasi tipo;
d) strade, ferrovie ed idrovie;
e) opere
marittime e difese costiere;
f) aeroporti;
g) bacini idrici artificiali e
sistemi di derivazione da
corsi d'acqua;
h) sistemi di impianti per
l'estrazione di liquidi o di
gas dal sottosuolo;
i) bonifiche e
sistemazione del territorio;
l) attività estrattive di materiali da
costruzione.
H.2. Indagini specifiche.
Gli studi geologici e la
caratterizzazione geotecnica devono
essere estesi a tutta la zona di
possibile influenza degli
interventi previsti.
Le indagini devono in
particolare accertare le condizioni di
stabilità dei pendii, tenuto conto
anche di eventuali effetti
derivanti dalla realizzazione delle
opere.
Saranno inoltre considerati i fenomeni di subsidenza prodotti
da
modifiche del regime delle acque superficiali e profonde,
nonché da
asportazioni o riporti di materiali terrosi.
Per l'elaborazione di piani
urbanistici in zone sismiche le
indagini devono essere finalizzate alla
caratterizzazione del
territorio per la ricerca dei parametri di progetto in
accordo
con quanto previsto dalle norme sismiche.
H.3. Verifiche di
fattibilità.
Prima della progettazione delle singole opere per le
quali
valgono le norme specifiche, occorre verificare e documentare
con
relazione tecnica la fattibilità dell'insieme dal punto di
vista geologico e
geotecnico e, se necessario, individuare i
limiti imposti al progetto dalle
caratteristiche del sottosuolo.
Per le zone sismiche si dovrà documentare il
rispetto dei
previsti vincoli.
I. Discariche e colmate.
La presente
norma si applica agli accumuli di materiali
sciolti di qualsiasi
natura.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme
vigenti
sulla protezione delle acque, sulla salvaguardia del paesaggio,
e
dell'igiene pubblica, la scelta delle aree da destinare a
discarica o colmata
va eseguita sulla base di studi geologici,
geotecnici e idrogeologici.
Le
discariche e le colmate devono essere realizzate sulla base
di un progetto
che ne stabilisca le dimensioni e le modalità di
posa in opera, indichi i
provvedimenti necessari per la
conservazione della stabilità nel tempo,
tenendo conto anche
della futura destinazione dell'area, esamini la
stabilità
dell'insieme terreno di fondazione discarica con
particolare
riguardo alla stabilità dei pendii e consideri l'influenza
sulle
opere presenti nei dintorni.
Lo studio dell'area da destinare a
discarica o colmata deve
prevedere tutte le opere di raccolta e
canalizzazione delle
acque superficiali e profonde, nonché delle eventuali
acque
drenate nel tempo dal corpo stesso della discarica.
L. Emungimenti
da falde idriche.
La presente norma si applica alle opere ed agli
interventi
riguardanti l'estrazione di acqua dal sottosuolo.
Nel progetto
delle opere di emungimento si deve accertare che
queste siano compatibili con
le caratteristiche dell'acquifero e
che eventuali conseguenti cedimenti della
superficie del suolo
siano compatibili con la stabilità e la funzionalità
dei
manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento.
Il
progetto deve stabilire anche i mezzi e le modalità di
estrazione, in modo da
evitare che con l'acqua venga anche
estratto il terreno o la sua frazione più
fina.
M. Consolidamento dei terreni.
La presente norma si applica agli
interventi di consolidamento
dei terreni e delle rocce aventi lo scopo di
modificare
permanentemente o temporaneamente le caratteristiche
meccaniche
per mezzo di procedimenti tecnologici di vario tipo.
Il
progetto degli interventi di consolidamento deve
comprendere:
a)
caratterizzazione del sottosuolo con particolare
riferimento all'analisi
delle condizioni che rendono necessario
l'intervento;
b) analisi del tipo
di intervento prescelto in relazione
alle opere da realizzare e con
riferimento a manufatti vicini;
c) dimensionamento esecutivo degli interventi
e
descrizione di dettaglio dei procedimenti costruttivi;
d) prescrizioni
sulla verifica dell'esito dell'intervento
attraverso indagini e controlli in
corso d'opera.
N. Drenaggi e filtri.
Le presenti norme si applicano ai
manufatti formati da uno o
più strati di materiale sabbioso-ghiaioso o di
materiali
sintetici, costruiti allo scopo di controllare e regolare
la
filtrazione e le pressioni neutre delle acque nel
sottosuolo,
nell'interno dei manufatti di materiali sciolti ed al
contatto
fra strutture e terreno.
Il progetto di drenaggi e filtri deve
comprendere la scelta
dei materiali tenendo conto dei requisiti richiesti per
la
funzionalità dei filtri stessi e delle caratteristiche del
terreno con
il quale essi sono a contatto.
O. Ancoraggi.
O.1. Oggetto delle
norme.
Le presenti norme si applicano a tutti i tipi di
armature
(ancoraggi), attive o passive, inserite in terreni od in
rocce
(tiranti, bulloni, chiodi) allo scopo di aumentare la resistenza
al
taglio, specie lungo superfici di discontinuità.
O.2. Indagini
specifiche.
Le indagini da eseguire in conformità alle direttive
riportate
nella sezione B, devono raccogliere i dati occorrenti per
il
progetto degli ancoraggi, per la verifica della stabilità
globale e per
il controllo del comportamento dell'insieme
costituito dall'eventuale
struttura ancorata, dagli ancoraggi e
dal terreno comunque interessato.
Le
indagini devono definire la composizione, le
caratteristiche strutturali e le
proprietà fisico meccaniche dei
terreni del sottosuolo interessato dal
complesso delle opere e
riconoscere se l'ambiente nel quale gli ancoraggi
ricadono sia
aggressivo per i materiali che li costituiscono.
O.3. Criteri
di progetto.
Nel progetto si deve tener conto del tipo e delle
finalità
dell'intervento (provvisorio, definitivo), delle
sollecitazioni
prevedibili, della natura e delle caratteristiche
del
sottosuolo, nonché dei problemi esecutivi per l'installazione
del
cantiere. In dipendenza occorre fissare la tecnologia di
esecuzione;
l'orientazione, la lunghezza, il numero degli
ancoraggi, lo sforzo
ammissibile.
O.3.1. Verifica al carico limite.
Questa verifica deve essere
eseguita per valutare la
resistenza a trazione dell'ancoraggio la quale
dipende, a
seconda dei casi, dalla resistenza allo sfilamento
della
connessione ancoraggio-terreno, dalla resistenza del
terreno
(sciolto o lapideo) nell'immediato intorno della connessione
o
dalla resistenza della barra.
Per la valutazione del carico limite, si
può procedere in
prima approssimazione con formule teoriche; è però
necessaria la
conferma sperimentale con prove di trazione in sito in fase
di
progetto e di collaudo.
O.3.2. Verifica al Creep.
Per gli ancoraggi
in terre coerenti o in terre incoerenti,
deve essere valutata la resistenza
allo sfilamento in funzione
del tempo, tenendo conto del comportamento
viscoso del terreno e
dei materiali che costituiscono l'ancoraggio.
O.3.3.
Prove di scarico.
Poiché la riuscita degli ancoraggi dipende in larga misura
da
dettagli tecnologici, il comportamento dell'insieme
ancoraggio-terreno
deve essere determinato con prove di carico
su ancoraggi di prova realizzati
nello stesso sito e con lo
stesso sistema costruttivo.
Le prove per la
determinazione del carico limite del singolo
ancoraggio devono essere spinte
a valori del carico tali da
portare a rottura il complesso
ancoraggio-terreno.
Le prove di collaudo, al fine di controllare gli
ancoraggi
eseguiti, devono essere in numero sufficiente per accertare
il
buon funzionamento dell'opera.
La prova consiste in un ciclo semplice
di carico e scarico
sottoponendo l'ancoraggio ad una forza pari ad 1,2 volte
la
prevista forza di esercizio.