Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni.


G. U. n. 158 del 12/07/1955


Testo integrato con le modifiche apportate dal "D.Lgs. 626 bis", recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626"



I N D I C E  

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I - Campo di applicazione.

Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE. -
Art. 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO. -

Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.


Art. 4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI. -
Art. 5.
Art. 6. DOVERI DEI LAVORATORI. -

Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti.

Art. 7. PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO INTERNO.-

TITOLO II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 8. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.-

Art. 9. SOLAI. -
Art. 10. APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI. -
Art. 11. POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI. -
Art. 12. SCHERMI PARASCHEGGE. -
Art. 13. VIE E USCITE DI EMERGENZA. -
Art. 14. PORTE E PORTONI -
Art. 15. SPAZIO DESTINATO AL LAVORATORE. -

Capo II - Scale fisse.

Art. 16. SCALE FISSE A GRADINI.-
Art. 17. SCALE FISSE A PIOLI. -


Capo III - Scale e ponti sospesi .

Art. 18. SCALE SEMPLICI PORTATILI. -
Art. 19.
Art. 20. SCALA AD ELEMENTI INNESTATI. -
Art. 21. SCALE DOPPIE. -
Art. 22. SCALE AEREE E PONTI MOBILI SVILUPPABILI. -
Art. 23. PONTI E SEDIE SOSPESI. -
Art. 24. UTENSILI A MANO. -
Art. 25. VERIFICHE. -

Capo IV - Parapetti.

Art. 26. PARAPETTO NORMALE. -

Art. 27. PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI.-

Capo V - Illuminazione.

Art. 28. ILLUMINAZIONE GENERALE. -
Art. 29. ILLUMINAZIONE PARTICOLARE. -
Art. 30. DEROGHE PER ESIGENZE TECNICHE. -
Art. 31. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA. -
Art. 32.

Capo VI - Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche.

Art. 33. DIFESA CONTRO GLI INCENDI.-

Art. 34. DIVIETI. -
Art. 35.
Art. 36. LAVORAZIONI PERICOLOSE E CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO.-
Art. 37.
Art. 38. SCARICHE ATMOSFERICHE. -
Art. 39.
Art. 40.

TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine .

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 41. PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE.-
Art. 42. PARTI SALIENTI DEGLI ORGANI DELLE MACCHINE. -

Art. 43. MANOVELLISMI.-
Art. 44. TRATTI TERMINALI SPORGENTI DEGLI ALBERI. -
Art. 45. PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA DI MACCHINE. -
Art. 46. SCUOTIMENTI E VIBRAZIONI DELLE MACCHINE.-
Art. 47. RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA. -
Art. 48. DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO. -
Art. 49. DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE SU ORGANI IN
MOTO.-


Capo II - Motori

Art. 50. SEGREGAZIONE DEI MOTORI. -
Art. 51. REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ. -
Art. 52. MESSA IN MOTO E ARRESTO DEI MOTORI.-
Art. 53.
Art. 54.

Capo III - Trasmissioni e ingranaggi.

Art. 55. ORGANI ED ELEMENTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO.-
Art. 56. ALBERI, CINGHIE E FUNI DI TRASMISSIONE. -
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59. INGRANAGGI.-

Art. 60. CONTI E CILINDRI DI FRIZIONE. -
Art. 61. CATENE DI TRASMISSIONE. -
Art. 62. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CINGHIE.-
Art.  63. GANCIPORTACINGHIE.-
Art. 64. GIUNZIONE DELLE CINGHIE. -
Art. 65. COPPIE DI PULEGGE FISSA E FOLLE. -
Art. 66. DISINNESTI DI SEZIONAMENTO DELLE TRASMISSIONI ESTESE.-
Art. 67. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI TRASMISSIONI. -

Capo IV - Macchine operatrici e varie.


Art. 68. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI E DELLE ZONE DI OPERAZIONE
DELLE MACCHINE.-
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72. BLOCCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE. -
Art. 73. APERTURE DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELLE MACCHINE. -
Art. 74. FISSAGGIO DEGLI ORGANI LAVORATORI A VELOCITÀ ELEVATE.-
Art. 75. PROTEZIONE CONTRO LE PROIEZIONI DI MATERIALI.-
Art. 76. ORGANI DI COMANDO PER LA MESSA IN MOTO DELLE MACCHINE. -

Art. 77.
Art. 78. COMANDO A PEDALE DELLE MACCHINE. -
Art. 79.INNESTO E DISINNESTO DELLE MACCHINE COMANDATE DA TRASMISSIONE.-
Art. 80. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI MACCHINE COMPLESSE.-
Art. 81. COMANDO CON DISPOSITIVO DI BLOCCO MULTIPLO.-
Art. 82. BLOCCO DELLA POSIZIONE DI FERMO DELLA MACCHINA.-
Art. 83. SPAZIO LIBERO OLTRE I LIMITI DI CORSA DEGLI ORGANI A MOVIMENTO
ALTERNATIVO. -

TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine


Capo I - Mole abrasive .

Art. 84. COLLAUDO, VELOCITÀ D'USO, COEFFICIENTE DI SICUREZZA
Art. 85. MOLE ABRASIVE ARTIFICIALI
Art. 86.
Art. 87. MOLATRICI A PIÙ VELOCITÀ.-
Art. 88. FLANGE ED ALTRI MEZZI DI FISSAGGIO DELLE MOLE. -
Art. 89. CUFFIE DI PROTEZIONE. -
Art. 90.
Art. 91. POGGIAPEZZI. -
Art. 92. PROTEZIONE CONTRO LE SCHEGGE.-
Art. 93. MOLE NATURALI. -
Art. 94. PULITRICI E LEVIGATRICI.-


Capo II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili.

Art. 95. BOTTALI E MACCHINE SIMILI.-
Art. 96.
Art. 97. IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E SIMILI.-
Art. 98.

Capo III - Macchine di fucinatura e stampaggio per urto.

Art. 99. BLOCCO DELLA TESTA PORTASTAMPO.-
Art. 100. SCHERMI DI DIFESA. -

Capo IV - Macchine utensili per metalli.

Art. 101. TORNI. -

Art. 102.
Art. 103. PIALLATRICI. -
Art. 104. TRAPANI. -
Art. 105. SEGHE PER METALLI. -
Art. 106.

Capo V - Macchine utensili per legno e materiali affini.

Art. 107. SEGHE ALTERNATIVE. -
Art. 108. SEGHE A NASTRO. -
Art. 109. SEGHE CIRCOLARI. -
Art. 110.
Art. 111. PIALLE A FILO.-
Art. 112. PIALLE A SPESSORE. -
Art. 113. FRESATRICI DA LEGNO. -

Art. 114. LAVORAZIONI DI PICCOLI PEZZI. -

Capo VI - Presse e cesoie.

Art. 115. DISPOSITIVI PER LE PRESSE IN GENERE -
Art. 116.
Art. 117.
Art. 118.
Art. 119. PRESSE A BILANCIERE AZIONATE A MANO.-
Art. 120. CESOIE A GHIGLIOTTINA. -
Art. 121. GRANDI CESOIE A GHIGLIOTTINA.-
Art. 122. CESOIE A COLTELLI CIRCOLARI. -
Art. 123. CESOIE A TAMBURO PORTACOLTELLI E SIMILI.-


Capo VII - Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori.

Art. 124. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI.-
Art. 125. MOLINI A PALLE E MACCHINE SIMILI. -
Art. 126. FRANTOI, DISINTEGRATORI E MACCHINE SIMILI. -
Art. 127. MOLAZZE. -
Art. 128. BERTE A CADUTA LIBERA. -

Capo VIII - Macchine per centrifugare e simili.

Art. 129. LIMITI DI VELOCITÀ E DI CARICO.-
Art. 130. COPERCHIO E FRENO. -

Art. 131. VERIFICHE PERIODICHE.-

Capo IX - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri.

Art. 132. LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI IN GENERE. -
Art. 133. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LAMINATOI E CALANDRE MOLTO PERICOLOSI.
-
Art. 134. LAMINATOI SIDERURGICI E SIMILI.-

Capo X - Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili.

Art. 135. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI DAL CONTATTO ACCIDENTALE.-

Art. 136.
Art. 137. APERTURE DI CARICO E SCARICO. -
Art. 138. ZONA DI IMBOCCO DEI CILINDRI ALIMENTATORI. -

Capo XI - Macchine per filare e simili.

Art. 139. INGRANAGGI DELLE MACCHINE PER FILARE IN GENERE.-
Art. 140. IMBOCCO DEI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI.-
Art. 141. MONTAGGIO DELLE FUNICELLE SUI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI.-
Art. 142. FILATOI AUTOMATICI INTERMITTENTI. -
Art. 143.


Capo XII - Telai meccanici di tessitura.

Art. 144. DIFESA CONTRO IL SALTO DELLA NAVETTA. -
Art. 145. APPARECCHI GUIDANAVETTA. -
Art. 146.
Art. 147.
Art. 148. RETI PARANAVETTA.-
Art. 149. TRATTENUTA DEI PESI DEL SUBBIO. -
Art. 150. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SUBBI.-
Art. 151. TELAI PER TELE E TESSUTI METALLICI O DI MATERIE DIVERSE.-

Capo XIII - Macchine diverse.


Art. 152. AMMORBIDATRICI E DISTENDITRICI.-
Art. 153. MACCHINE PER LA ROTTURA DELLE MANNELLE DI CANAPA E JUTA.-
Art. 154. MACCHINE CORDATRICI.-
Art. 155. MACCHINE PER CUCIRE CON FILO. -
Art. 156. MACCHINE PER CUCIRE CON GRAFFE. - Le macchine a motore
Art. 157. MACCHINE PER TRAFILARE FILI METALLICI. -
Art. 158. MACCHINE CON CILINDRO A LAME ELICOIDALI.-
Art. 159. TREBBIATRICI.-
Art. 160.

Art. 161.
Art. 162.
Art. 163.
Art. 164. MACCHINE PER IMBOTTIGLIARE LIQUIDI SOTTO PRESSIONE. -
Art. 165. MACCHINE TIPOGRAFICHE A PLATINA E MACCHINE SIMILI. -
Art. 166. FUSTELLE. -
Art. 167. COMPRESSORI. -

TITOLO V - Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di  trasporto  e di immagazzinamento

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 168. MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO. -

Art. 169. STABILITÀ DEL MEZZO E DEL CARICO. -
Art. 170. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO.-
Art. 171. INDICAZIONE DELLA PORTATA. -
Art. 172. GANCI. -
Art. 173. FRENO. -
Art. 174. ARRESTO AUTOMATICO IN CASO DI IMPROVVISA MANCANZA DELLA FORZA
MOTRICE. -
Art. 175. DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE. -
Art. 176. ORGANO DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE.-
Art. 177. SEDI DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE. -

Art. 178. RAPPORTO TRA I DIAMETRI DELLE FUNI E QUELLE DEI TAMBURI E DELLE
PULEGGE DI AVVOLGIMENTO. -
Art. 179. COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE. -
Art. 180. ATTACCHI ED ESTREMITÀ LIBERE DELLE FUNI. -
Art. 181. IMBRACATURA DEI CARICHI. -
Art. 182. POSTI DI MANOVRA. -
Art. 183. ORGANI DI COMANDO. -
Art. 184. SOLLEVAMENTO E TRASPORTO PERSONE.-
Art. 185. AVVISI PER LE MODALITÀ DELLE MANOVRE. -


Capo II - Gru, argani, paranchi e simili.

Art. 186. PASSAGGI E POSTI DI LAVORO SOTTOPOSTI A CARICHI SOSPESI.-
Art. 187.
Art. 188. PIANI DI SCORRIMENTO DELLE GRU A PONTE. -
Art. 189. STABILITÀ E ANCORAGGIO DELLE GRU.-
Art. 190. ARRESTO DI FINE CORSA DELLE GRU A PONTE ED A PORTALE.-
Art. 191.
Art. 192. DIVIETO DELLA DISCESA LIBERA DEI CARICHI. -
Art. 193. DIFESA DELLE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI CARICHI.-

Art. 194.

Capo III - Ascensori e montacarichi.

Art. 195. CAMPO DI APPLICAZIONE. -
Art. 196. DIFESA DEL VANO. -
Art. 197. ACCESSI AL VANO. -
Art. 198. PORTE DI ACCESSO AL VANO. -
Art. 199. INSTALLAZIONI PARTICOLARI.-
Art. 200. PARETI E PORTE DELLA CABINA. -
Art. 201. SPAZI LIBERI AL FONDO ED ALLA SOMMITÀ DEL VANO. -
Art. 202. POSIZIONE DEI COMANDI. -
Art. 203. APPARECCHI PARACADUTE. -

Art. 204. ARRESTI AUTOMATICI DI FINE CORSA.-
Art. 205. DIVIETO DI DISCESA LIBERA PER APPARECCHI AZIONATI A MOTORE. -
Art. 206. CARICO E SCARICO DEI MONTACARICHI A GRAVITÀ. -
Art. 207. REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI MONTACARICHI.-

Capo IV - Elevatori e trasportatori a piani mobili.  a tazze, a coclea, a nastro e simili.

Art. 208. VANI DI CORSA. -
Art. 209. DISPOSITIVI DI ARRESTO. -
Art. 210. ARRESTO PER IMPROVVISA MANCANZA DI FORZA MOTRICE.-

Art. 211. CONDOTTI DEI TRASPORTATORI A COCLEA.-
Art. 212. APERTURE DI CARICO E SCARICO DEI TRASPORTATORI.-
Art. 213. APERTURA DI CARICO E PERCORSO DEI PIANI INCLINATI (SCIVOLI).-
Art. 214. SPAZIO SOTTOSTANTE AI TRASPORTATORI.-

Capo V - Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici.

Art. 215. VELOCITÀ E PERCORSO. -
Art. 216. DIFESE TERMINALI DEI BINARI. -
Art. 217. ATTACCO E DISTACCO DEI MEZZI DI TRASPORTO.-

Art. 218. BLOCCO DEGLI ORGANI DI COMANDO DEI MOTORI ELETTRICI AZIONANTI I
MEZZI DI TRASPORTO. -
Art. 219. DIFESE NEI PIANI INCLINATI.-
Art. 220.
Art. 221. SISTEMAZIONE DEI RECIPIENTI DEI COMBUSTIBILI SUI MEZZI DI
TRASPORTO. -
Art. 222. MANIGLIE PER MEZZI DI TRASPORTO MECCANICI. -
Art. 223. SCARICO MEDIANTE RIBALTAMENTO DEI VEICOLI.-
Art. 224. BARRIERE E SEGNALAZIONI NELLE VIE DI TRANSITO. -
Art. 225. ILLUMINAZIONE DEI SEGNALI.-

Art. 226.LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NELLE VIE DI TRANSITO. -
Art. 227.
Art. 228. CAUTELE PER SPOSTAMENTI NON CONTROLLABILI. -
Art. 229. TELEFERICHE. -
Art. 230.
Art. 231. IMPIANTI FUNICOLARI A LUNGO PERCORSO.-
Art. 232.

TITOLO VI - Impianti ed apparecchi vari

Capo I. - Disposizioni di carattere generale.

Art. 233. ORGANI DI COMANDO E DI MANOVRA.-

Art. 234. STRUMENTI INDICATORI. -
Art. 235. APERTURE DI ENTRATA NEI RECIPIENTI. -
Art. 236. LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E SIMILI NEI
QUALI POSSONO ESSERVI GAS E VAPORI TOSSICI OD ASFISSIANTI. -
Art. 237. LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI E SIMILI NEI QUALI POSSONO
ESSERVI GAS, VAPORI, POLVERI INFIAMMABILI OD ESPLOSIVI.-
Art. 238. ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI. -
Art. 239. PORTE DEI FORNI, DELLE STUFE, DELLE TRAMOGGE E SIMILI.-

Art. 240. PROTEZIONE DELLE PARETI ESTERNE A TEMPERATURA ELEVATA.-

Capo II - Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione.

Art. 241. REQUISITI DI RESISTENZA E DI IDONEITÀ. -

Capo III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.

Art. 242. DISPOSIZIONI COMUNI.-
Art. 243.
Art. 244. DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI.
-

Art. 245.
Art. 246. DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERBATOI TIPO SILOS CONTENENTI MATERIE
CAPACI DI SVILUPPARE GAS O VAPORI INFIAMMABILI O NOCIVI.-
Art. 247. RECIPIENTI, SERBATOI, VASCHE E CANALIZZAZIONI PER LIQUIDI E
MATERIE TOSSICHE, CORROSIVE O COMUNQUE DANNOSE. -
Art. 248. RECIPIENTI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI O MATERIE INFIAMMABILI,
CORROSIVE, TOSSICHE E COMUNQUE DANNOSE.-
Art. 249.

Capo IV - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e
simili.


Art. 250. LAVORI DI SALDATURA IN CONDIZIONI DI PERICOLO.-
Art. 251. SALDATURA OSSIACETILENICA, OSSIDRICA E SIMILI.-
Art. 252.
Art. 253.
Art. 254.
Art. 255. SALDATURA ELETTRICA ED OPERAZIONI SIMILI.-
Art. 256.
Art. 257.
Art. 258.
Art. 259. MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI.-

Capo V - Forni e stufe di essiccamento o di maturazione.

Art. 260. PAVIMENTI, PIATTAFORME, PASSERELLE E SCALE DEI FORNI.-

Art. 261. ECCESSO DI TEMPERATURA DEI POSTI DI LAVORO E DI MANOVRA DEI
FORNI. -
Art. 262. BOCCHE E APERTURE DEI FORNI. -
Art. 263. SPRUZZI ED INVESTIMENTI DI MATERIALI INCANDESCENTI.-
Art. 264.
Art. 265. STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE.-
Art. 266.

TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi vari

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 267. REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.-

Art. 268. DEFINIZIONE DI « ALTA » E «BASSA» TENSIONE.-
Art. 269. INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DEGLI
APPARECCHI ELETTRICI. -
Art. 270. ISOLAMENTO ELETTRICO. -
Art. 271. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA.-
Art. 272.
Art. 273. TAPPETI E PEDANE ISOLANTI. -
Art. 274. LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE. -

Capo II - Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione.


Art. 275. IMPIEGO DEI CONDUTTORI NUDI AD « ALTA»TENSIONE.-
Art. 276. DIFESE. -
Art. 277.
Art. 278.
Art. 279.
Art. 280.
Art. 281. RIVESTIMENTO E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI ED ELEMENTI NUDI A
BASSA TENSIONE. -
Art. 282.
Art. 283. PRESCRIZIONI SPECIALI PER I CONDUTTORI FLESSIBILI.-

Capo III - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente e le scariche
atmosferiche.


Art. 284. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI.-
Art. 285. PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI. -
Art. 286.

Capo IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative.

Art. 287. QUADRI DI DISTRIBUZIONE E DI MANOVRA. -
Art. 288. INTERRUTTORE GENERALE.-
Art. 289. SEZIONAMENTO DELLE PARTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.-
Art. 290. INTERRUTTORE ELETTRICI E SIMILI.-
Art. 291.

Art. 292. PULSANTI. -
Art. 293. SEPARATORI PER ALTA TENSIONE. -
Art. 294.
Art. 295. VALVOLE FUSIBILI. -
Art. 296. INTERRUTTORI AUTOMATICI. -

Capo V -Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori  elettrici.

Art. 297. COPERTURA DELLE PARTI NUDE IN TENSIONE. -
Art. 298. SEGREGAZIONE DELLE MACCHINE, DEI TRASFORMATORI E DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE A TENSIONE ELEVATA.-
Art. 299.

Art. 300. POZZETTO PER RACCOLTA OLIO DEI TRASFORMATORI.-
Art. 301. PROTEZIONE DEI CONDENSATORI. -
Art. 302. ACCUMULATORI ELETTRICI. -
Art. 303.

Capo VI - Impianti di illuminazione elettrica.

Art. 304. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ELETTRICA.-
Art. 305. LAMPADE E PORTALAMPADE ELETTRICI. -
Art. 306.
Art. 307.IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A TUBI LUMINESCENTI O FLUORESCENTI.-

Art. 308.

Capo VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili.

Art. 309. DERIVAZIONE A SPINA. -
Art. 310.
Art. 311.
Art. 312. ESCLUSIONE DELLA CORRENTE AD ALTA TENSIONE. -
Art. 313. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE. -
Art. 314. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA. -
Art. 315. ISOLAMENTO DEGLI UTENSILI.-
Art. 316. INTERRUTTORI DI COMANDO INCORPORATO.-

Art. 317. LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI.-
Art. 318.

Capo VIII - Linee di contatto per trazione elettrica.

Art. 319. DIVIETO DEI SISTEMI DI TRAZIONE CON TERZA ROTAIA.-
Art. 320. ALTEZZA MINIMA DELLE LINEE ELETTRICHE.-
Art. 321. SOSTEGNI DI SOSPENSIONE DEI CONDUTTORI. -
Art. 322. CAUTELE CONTRO IL CONTATTO DELLE LINEE AEREE CON MEZZI DI
TRASPORTO ORDINARI.-
Art. 323. INTERRUZIONE DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE. -


Capo IX - Collegamenti elettrici, a terra.

Art. 324. SEZIONE, CONNESSIONE E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI DI TERRA. -
Art. 325.
Art. 326. DISPERSORE PER LA PRESA DI TERRA. -
Art. 327. PRESE DI TERRA DEGLI SCARICATORI. -
Art. 328. VERIFICHE PERIODICHE. -

Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio.

Art. 329. DIVIETO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE. -

Art. 330. INSTALLAZIONI ELETTRICHE « ANTIDEFLAGRANTI » E DI TIPO STAGNO. -
Art. 331.
Art. 332. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI LUOGHI PERICOLOSI.-
Art. 333. INTERRUTTORE GENERALE. -
Art. 334. LAVORI SULLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE DEI LUOGHI PERICOLOSI.-
Art. 335. SCARICHE ELETTROSTATICHE. -
Art. 336. VERIFICHE. -

Capo XI - Schemi dell'impianto.

Art. 337. ESPOSIZIONE SCHEMA DELL'IMPIANTO.-

Art. 338. COLORAZIONE DEI CONDUTTORI E INDICAZIONE DELLE LORO TENSIONI.-
Art. 339. DIVIETO DI INGRESSO E AVVISO DI PERICOLO.-
Art. 340. CHIUSURA DELLE OFFICINE E DELLE CABINE NON PRESIDIATE. -
Art. 341. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA. -
Art. 342. DEPOSITO DI MATERIALI NEI LOCALI DESTINATI ALLE MACCHINE ED
APPARECCHIATURE ELETTRICHE.-
Art. 343. ISTRUZIONI SUI SOCCORSI AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA.-
Art. 344. LAVORI SU PARTI IN TENSIONE. -

Art. 345. LAVORI SU MACCHINE, APPARECCHI E CONDUTTURE ELETTRICI AD ALTA
TENSIONE. -
Art. 346.
Art. 347.
Art. 348. ESECUZIONE DELLE MANOVRE O PARTICOLARI OPERAZIONI.-
Art. 349.
Art. 350.

TITOLO VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 351. CAMPO DI APPLICAZIONE. -
Art. 352. AFFISSIONI DI NORME DI SICUREZZA. -

Art. 353. ISOLAMENTO DELLE OPERAZIONI.-
Art. 354. CONCENTRAZIONI PERICOLOSE - SEGNALATORI AUTOMATICI.-
Art. 355. INDICAZIONI PER I RECIPIENTI -
Art. 356. SCARTI E RIFIUTI. -
Art. 357. PAVIMENTI E PARETI. -

Capo II - Materieeprodottiinfiammabilioesplodenti.

Art. 358. RISCALDAMENTI PERICOLOSI E SCINTILLE. -
Art. 359. LUBRIFICAZIONE. -
Art. 360. RISCALDAMENTO DEI LOCALI E DIFESA CONTRO I RAGGI SOLARI.-

Art. 361. VALVOLE DI ESPLOSIONE NEI LOCALI PERICOLOSI. -
Art. 362. PRODUZIONE DI DIVERSE QUALITÀ DI GAS PERICOLOSI. -
Art. 363. DEPOSITI DI DIVERSE QUALITÀ DI MATERIE O PRODOTTI PERICOLOSI-
Art. 364.
Art. 365.

Capo III - Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose.

Art. 366. TRASPORTO ED IMPIEGO. -
Art. 367. INVESTIMENTI DA LIQUIDI CORROSIVI. -
Art. 368. SPANDIMENTI DI LIQUIDI CORROSIVI.-


Capo IV - Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti.

Art. 369. MASCHERE ED APPARECCHI RESPIRATORI. -
Art. 370. ISOLAMENTO LOCALI. -
Art. 371. PULIZIA LOCALI ED ATTREZZATURE. -
Art. 372. ACCESSO AI LUOGHI CON PRESENZA DI GAS, FUMI O VAPORI ASFISSIANTI
O TOSSICI.-

Capo V - Materie o prodotti taglienti o pungenti.

Art. 373. FABBRICAZIONE, MANIPOLAZIONE O IMPIEGO.-


TITOLO IX - Manutenzione e riparazione

Capo unico.

Art. 374. EDIFICI, OPERE, IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE. -
Art. 375. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE.-
Art. 376. ACCESSO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A PUNTI
PERICOLOSI.-

TITOLO X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 377. MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE. -


Capo II - Abbigliamento e indumenti di protezione.

Art. 378. ABBIGLIAMENTO. -
Art. 379. INDUMENTI DI PROTEZIONE. -

Capo III - Protezioni particolari.

Art. 380. PROTEZIONE DEI CAPELLI. -
Art. 381. PROTEZIONE DEL CAPO. -
Art. 382. PROTEZIONE DEGLI OCCHI.-
Art. 383.PROTEZIONE DELLE MANI.-
Art. 384. PROTEZIONE DEI PIEDI. -
Art. 385. PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO.-

Art. 386. CINTURE DI SICUREZZA. -
Art. 387. MASCHERE RESPIRATORIE. -

Capo IV - Soccorsi d'urgenza.

Art. 388. DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E SOCCORSI D'URGENZA.-

TITOLO XI - Norme penali

Capo unico.

Art. 389. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI. -
Art. 390. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COSTRUTTORI E DAI COMMERCIANTI.-
Art. 391. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI. -

Art. 392. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI. -

TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro.

Art. 393. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE. -
Art. 394. COMPITI DELLA COMMISSIONE. -

Capo II - Deroghe.

Art. 395. DEROGHE DI CARATTERE GENERALE. -
Art. 396. DEROGHE PARTICOLARI.-

Art. 397. TOLLERANZE. -

Capo III - Verifiche e controlli.

Art. 398. ATTRIBUZIONE DEI COMPITI. -
Art. 399. DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI.-
Art. 400. DETERMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO. -

Capo IV - Applicazione delle norme.

Art. 401.VIGILANZA.-
Art. 402. RICORSI. -
Art. 403. REGISTRO INFORTUNI. -
Art. 404. STATISTICA DEGLI INFORTUNI. -


Capo V - Disposizioni finali.

Art. 405. COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI IN MATERIA. -
Art. 406. DECORRENZA. -

Tabella A




TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I - Campo di applicazione.

Art. 1. ATTIVITÀ SOGGETTE. -
Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art.3, comprese quelle esercitate dallo Stato,
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e
di beneficenza.

Art. 2. ATTIVITÀ ESCLUSE. -

Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà
regolata da opposti provvedimenti:

a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.


Art. 3. DEFINIZIONE DI LAVORATORE SUBORDINATO. -
Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio
domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza
retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:

a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi;
b)gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine,
attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.


Capo II - Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 4. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI. -
I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle
attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza
le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti
delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i
mezzi di protezione messi a loro disposizione.


Art. 5.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei
rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi dell'attività professionale o del
mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso in cui dal datore di
lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori
di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di
sicurezza previsti dal presente decreto.


Art. 6. DOVERI DEI LAVORATORI. -
I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai
fini della sicurezza individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti
dal datore di lavoro;
c)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza
averne ottenuta l'autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro
competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.


Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti.

Art. 7. PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO INTERNO.-
Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili
e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti,
che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.

Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi
indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso .
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di
omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è
punita ai sensi del successivo articolo 390.

TITOLO II - Ambienti, posti di lavoro e di passaggio


Capo I - Disposizioni di carattere generale.


Art. 8. VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI. -

1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono
essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente
in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle
vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi
sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista
per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da
porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
5. Nella misura in cui l'uso e attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei
lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e
presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono
essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a
dette zone.

7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad
accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono
presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la
normale circolazione.

11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle
zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli
che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".


Art. 9. SOLAI. -
I locali destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la
chiara indicazione del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi per metro quadrato
di superficie.
I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini
della stabilità del solaio.

Art. 10. APERTURE NEL SUOLO E NELLE PARETI. -
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di
passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di
parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano
attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano
pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida
barriera o munite di parapetto normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione
al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.


Art. 11. POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI. -
1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o
cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od
occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la
circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

4. Le disposizioni di cui allart. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dellimpresa, alle vie di circolazione che portano a posti di
lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza
degli impianti dellimpresa, nonchè alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui allart. 8, commi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale
quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati,
per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere
soccorsi rapidamente;

d) non possono scivolare o cadere.


Art. 12. SCHERMI PARASCHEGGE. -
Nelle operazioni di scalpellata, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti
mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di
schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare
che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Art. 13. VIE E USCITE DI EMERGENZA. -

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti
determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto
dellingombro dellanta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di
apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il
più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in
piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono
essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro
destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone
che possono essere presenti in detti luoghi.

5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel
verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed
immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di
emergenza. Lapertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dellesodo non è
richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta
salva ladozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi
specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite
di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su
asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno
accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni
momento senza impedimenti.

10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica,
conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto
dell'impianto elettrico.

12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni, che presentano
pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque
lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto
prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà
provvedere in conformità, quando non ne esista limpossibilità accertata dallorgano di
vigilanza: in questultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le
deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dellorgano di
vigilanza.

13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione
contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite
di emergenza.


Art. 14. PORTE E PORTONI. -

1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di
realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni e i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici
rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5
lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed
avere larghezza minima di m 1,20.

3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la
larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale
deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;
b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di
m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di
m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso
dell'esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero
superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di
almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni
50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati
limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la
loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una
tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza
minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).

6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5,
coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13,
comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli,
le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte
apribili verso l'esterno del locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli
devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei
pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di
pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da
materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura
di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di
uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza
che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di
infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la
loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in
maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse
devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte
di uscita che, per numero e ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono
agevolmente apribili dallinterno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere
adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di
lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei
commi 2, 3, 4, 5, 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte
di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione
edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.


Art. 15. SPAZIO DESTINATO AL LAVORATORE. -
Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il
normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

Capo II - Scale fisse.

Art. 16. SCALE FISSE A GRADINI.-
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono
essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi

massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I
gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle
esigenze del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto
normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere
munite di almeno un corrimano.

Art. 17. SCALE FISSE A PIOLI. -
Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi
una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal
pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture
di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale
la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti
notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di
sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.


Capo III - Scale e ponti sospesi .

Art. 18. SCALE SEMPLICI PORTATILI. -
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli
elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia
necessario per assicurare la stabilità della scala.

Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su
guide, non sono richiestele misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).

Art. 19.
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra
persona.

Art. 20. SCALA AD ELEMENTI INNESTATI. -
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o
simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) dell'art. 18, si devono osservare le seguenti
disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze,
nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la
freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza della scala.


Art. 21. SCALE DOPPIE. -
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di
adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.

Art. 22. SCALE AEREE E PONTI MOBILI SVILUPPABILI. -
Le scale aeree ad inclinazione variabile, montate su carro e comunque azionate, devono
essere munite di dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per la elevazione
massima e minima della volata, nonché di calzatoie o di alti dispositivi per assicurare in ogni
caso la stabilità del carro.

Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome del costruttore, il luogo e
l'anno di costruzione e la portata massima.

Art. 23. PONTI E SEDIE SOSPESI. -
I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che perle
modalità di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve essere
effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante.

I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo in modo che ne sia assicurata
la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che impediscano la
caduta del lavoratore.

Art. 24. UTENSILI A MANO. -
Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono
adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta.

Art. 25. VERIFICHE. -
Le scale aeree ad inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti
di argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per accertarne lo stato di
efficienza in relazione alla sicurezza.


Capo IV - Parapetti.

Art. 26. PARAPETTO NORMALE. -
Agli effetti del presente decreto è considerato «normale» un parapetto che soddisfi alle
seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
b) abbia un'altezza utile di almeno un metro;

c)sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza
fra quello superiore ed il pavimento;

d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al
massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della
sua specifica funzione.

È considerato «parapetto normale con arresto al piede» il parapetto definito al comma
precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno
15 centimetri.
È considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione,
quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta
verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate
dai parapetti stessi.

Art. 27. PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI.-

Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di
passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con
arresto al piede o di difesa equivalenti.
Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse
fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare
cadute di persone o materiali verso l'esterno.


Capo V - Illuminazione.

Art. 28. ILLUMINAZIONE GENERALE. -
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o
artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.

Art. 29. ILLUMINAZIONE PARTICOLARE. -
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di
osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e
ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di
una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.


Art. 30. DEROGHE PER ESIGENZE TECNICHE. -
Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia
possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati negli articoli 28 e
29, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza
o dalla insufficienza della illuminazione.

Art. 31. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA. -
Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione
sussidiaria da impiegare in caso di necessità.

Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati incostante efficienza
ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessità del loro impiego.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurità
non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo
delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli
impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, la
illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare
immediatamente in funzione in caso di necessità e a garantire una illuminazione sufficiente
per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali
la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo.

Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i
dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei
mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia
necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della
illuminazione sussidiaria.

Art. 32.

Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in mancanza della illuminazione
artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a
consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità.

Capo VI - Difesa contro gli incendi e le scariche atmosferiche.

Art. 33. DIFESA CONTRO GLI INCENDI.-
In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee
misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei lavoratori in caso di incendio.


Art. 34. DIVIETI. -
Mezzi di estinzione -Allontanamento dei lavoratori. -Nelle aziende o lavorazioni in cui
esistono pericoli specifici di incendio:
a) è vietato fumare;

b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno
che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni
in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo
intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta
ogni sei mesi da personale esperto;
d) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei
lavoratori dai luoghi pericolosi.


Art. 35.
L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali
verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o
da svolgere gas infiammabili o nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze
conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi
elettrici sotto tensione.
I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.


Art. 36. LAVORAZIONI PERICOLOSE E CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO.-
Le aziende e le lavorazioni:

a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti;

b)che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi
pericoli per la incolumità dei lavoratori;

sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei
vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con
decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno .

Art. 37.
I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al
preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta
la visita di collaudo ad impianto o costruzione, ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.

Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei vigili del fuoco deve
essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto
presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 38. SCARICHE ATMOSFERICHE. -
Devono essere protetti contro le scariche atmosferiche con mezzi idonei:

a) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni, di cui all'art. 36;
b) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e all'altezza, possano costituire
pericolo.


Art. 39.
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante
conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire
la dispersione delle scariche atmosferiche.

Art. 40.
Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere
periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo
stato di efficienza .


TITOLO III - Norme generali di protezione delle macchine .

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 41. PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE MACCHINE.-
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o
segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.

Art. 42. PARTI SALIENTI DEGLI ORGANI DELLE MACCHINE. -
Gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili
esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in
movimento delle macchine non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli
elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o
allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici
esterne perfettamente lisce.


Art. 43. MANOVELLISMI.-
Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i
corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti.
La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili e salvo, che
sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in
posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la
velocità non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.


Art. 44. TRATTI TERMINALI SPORGENTI DEGLI ALBERI. -
I tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro
diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con custodia fissata a parti
non soggette a movimento.

Art. 45. PROTEZIONE IN CASO DI ROTTURA DI MACCHINE. -
Le macchine che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura dei materiali di cui
questi sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro, presentano fondati
pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in
lavorazione, devono essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere
all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano adattate altre
idonee misure di sicurezza.

Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non sono ammessi.

Art. 46. SCUOTIMENTI E VIBRAZIONI DELLE MACCHINE.-
Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti
o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la
stabilità degli edifici.
Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica
della macchina, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinché ciò non sia di
pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi danno alle persone.


Art. 47. RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI E DEI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA. -
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non
per necessità di lavoro.
Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte
a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena
siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.


Art. 48. DIVIETO DI PULIRE, OLIARE O INGRASSARE ORGANI IN MOTO. -
È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine,
ameno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere
fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili.

Art. 49. DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE SU ORGANI IN
MOTO.-

È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa della incolumità del lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi
chiaramente visibili.

Capo II - Motori

Art. 50. SEGREGAZIONE DEI MOTORI. -
Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo
avvicina, deve essere o  installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.

Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i relativi organi di
trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili devono essere protetti in conformità delle
disposizioni del Capo III del presente Titolo.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti
ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.

Art. 51. REGOLATORE AUTOMATICO DI VELOCITÀ. -
I motori soggetti a variazioni di velocità le quali possono costituire un pericolo devono essere
provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti
prestabiliti.

Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.

Art. 52. MESSA IN MOTO E ARRESTO DEI MOTORI.-
Gli organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere facilmente
manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere
azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che
impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di avviamento
diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare automaticamente per
evitare il contraccolpo.

Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di
arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munta di un dispositivo di arresto di
emergenza.

Art. 53.
Quando un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi
siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti dispositivi
supplementari, facilmente accessibili per poterne conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi ottici, per la
trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di arresto dei
motori non azionati da energia elettrica.

In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione devono essere
chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori.
Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme essi devono
essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore.

Art. 54.
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un segnale
acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e
macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico.

Un cartello indicatore richiamante l'obbligo stabilito dal presente articolo e le relative
modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.

Capo III - Trasmissioni e ingranaggi.

Art. 55. ORGANI ED ELEMENTI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO.-
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di frizione,
gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni
qualvolta possono costituire un pericolo.


Art. 56. ALBERI, CINGHIE E FUNI DI TRASMISSIONE. -
Gli alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonché le relative pulegge motrici
e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a m.2 dal pavimento o
dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non siano già in posizione inaccessibile,
devono essere protetti sin a tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una barriera
distanziatrice, della altezza di almeno un metro, purché:

a) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti più sporgenti degli organi ed
elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30 se gli organi in movimento da proteggere non
superano l'altezza della barriera;
b) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre, l'accesso nello
spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.

Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a 2 cavalli-
vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una velocità inferiore ai 2 metri al
minuto secondo, l'obbligo della protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione alle
condizioni di impianto e di uso, può costituire pericolo.
Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in relazione alla velocità ed
alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni pericolo.


Art. 57.
Le cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di lavoro devono avere,
sotto il tratto inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso di rottura.
Tale protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza della cinghia in
centimetri per la sua velocità in metri al minuto secondo sia minore di 80.

Art. 58.
Quando le cinghie o le funi di trasmissione aventi notevoli dimensioni o velocità, sovrastino o
sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le protezioni di cui agli articoli 56 e
57 devono essere costruite in modo da resistere alla violenta proiezione della cinghia o della
fune in caso di rottura, oppure essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni e
resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.


Art. 59. INGRANAGGI.-
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi
completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena, protetti
con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.
Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di imbocco, quando, in
relazione a particolari caratteristiche della macchina o della installazione, quali la ridottissima
velocità degli ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni
offrano sufficiente garanzia di sicurezza.

In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi, lateralmente, sino
alla base della dentatura e devono avere le estremità periferiche libere foggiate in modo da
evitare il pericolo di tranciamento fra il riparo e la corona dentata.

Art. 60. CONTI E CILINDRI DI FRIZIONE. -
Le coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superiore a m.2 dal
pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco protetta,
a meno che non siano in posizione inaccessibile.


Art. 61. CATENE DI TRASMISSIONE. -
Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in
posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa.
Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia può essere limitata alle ruote dentate con
appendice adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo restando l'obbligo di
proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 56 nei
riguardi delle cinghie e delle funi di trasmissione.


Art. 62. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE CINGHIE.-
Le operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate
a personale esperto.
È consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo quando si disponga e
si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi monta cinghie.
L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando il prodotto della
larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al secondo sia non minore di
80.


Art.  63. GANCI PORTACINGHIE.-
Le cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per riparazioni,
giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di trasmissione, né trovarsi a
contatto con elementi in moto, ma devono essere appese a ganci portacinghie predisposti in
prossimità delle pulegge.

Art. 64. GIUNZIONE DELLE CINGHIE. -
Le giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte in modo da non presentare
sporgenze o elementi salienti, a meno che questi non siano raccordati alla cinghia con
smussi a lievissima inclinazione o che la cinghia non sia completamente protetta.


Art. 65. COPPIE DI PULEGGE FISSA E FOLLE. -
Le coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e mantenute in modo che:

a) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra causa, trasmettere il
movimento a quella fissa o trascinare in moto l'albero su cui è montata;
b) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e viceversa sia eseguito per
mezzo di apposito sposta cinghia meccanico, munito di dispositivo di fermo, che assicuri la
posizione di disinnesto del sistema contro spostamenti accidentali della cinghia. Tale
dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione di folle quando la trasmissione o la
macchina comandata sono ferme.


Art. 66. DISINNESTI DI SEZIONAMENTO DELLE TRASMISSIONI ESTESE.-
Non sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero esteso a più
ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti a ciascun
ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di facile e rapida manovra, provvisti di dispositivo
di fermo, per impedire l'accidentale trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi per il sezionamento degli alberi che, anche
nell'ambito di uno stesso locale, muovono masse rotanti di entità tale da rendere difficile il
loro rapido arresto.


Art. 67. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI TRASMISSIONI. -
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore
che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale acustico
convenuto.

Capo IV - Macchine operatrici e varie.


Art. 68. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI E DELLE ZONE DI OPERAZIONE
DELLE MACCHINE.-

Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono
costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o
segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.

Art. 69.
Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una
efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione
pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo,
quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della
macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.


Art. 70.
Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in
modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle macchine, la
parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo
indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il
pericolo.

Art. 71.
Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori non protetti o non
completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole
inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a
immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore deve comprendere
anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.


Art. 72. BLOCCO DEGLI APPARECCHI DI PROTEZIONE. -
Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e
degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di
eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco
collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della macchina tale che:

a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in moto, o provochi
l'arresto della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;

b) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di chiusura.

Art. 73. APERTURE DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO DELLE MACCHINE. -
Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei
ripari costituiti, a secondo delle varie esigenze tecniche, da parapetti, griglie, tramogge e
coperture atti per forma, dimensioni e resistenza, ad evitare che il lavoratore od altre
persone possano venire in contatto con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori,
introduttori o scaricatori pericolosi.

La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando
la macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici ogni qualvolta
gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili
durante il lavoro.

Art. 74. FISSAGGIO DEGLI ORGANI LAVORATORI A VELOCITÀ ELEVATE.-
Gli organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati agli alberi o altri
elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi tali da evitare l'allentamento
dei loro mezzi il fissaggio e, in ogni caso, la loro proiezione o la loro fuoriuscita.


Art. 75. PROTEZIONE CONTRO LE PROIEZIONI DI MATERIALI.-
Le macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o
particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere provviste di
chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti.

Art. 76. ORGANI DI COMANDO PER LA MESSA IN MOTO DELLE MACCHINE. -
Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben
riconoscibili e a facile portata del lavoratore.

Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa in moto sia fuori
portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie
misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi in seguito ad un
tempestivo movimento di questa.

Art. 77.
I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare
avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso
scopo.


Art. 78. COMANDO A PEDALE DELLE MACCHINE. -
I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto,
devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure essere muniti di altro
dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilità di azionamento
accidentale del pedale.

Art. 79. INNESTO E DISINNESTO DELLE MACCHINE COMANDATE DA TRASMISSIONE.-
Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni principali o
secondarie, devono essere provviste di dispositivi di innesto, spostacinghie o simili, che
consentano di azionare e di arrestare la macchina indipendentemente dalla trasmissione e
dalle altre macchine da questa azionate.

Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma precedente per i gruppi di
macchine situate in uno stesso locale, purché l'arresto dell'intero gruppo possa effettuarsi dal
posto di lavoro di ciascuna macchina e la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un
punto situato in posizione tale che chi compie la manovra possa vedere distintamente tutte le
macchine.

Art. 80. PREAVVISO DI AVVIAMENTO DI MACCHINE COMPLESSE.-
Ogni avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori dislocati in
posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di mettere in moto la
macchina, deve essere preceduto da un segnale acustico convenuto.


Art. 81. COMANDO CON DISPOSITIVO DI BLOCCO MULTIPLO.-
Quando la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate nell'articolo precedente
richieda o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani o altre parti
del corpo fra organi che con l'avviamento della macchina entrano in movimento, le macchine
stesse devono essere provviste di un sistema di comando con dispositivo di blocco multiplo,
che ne consenta la messa in moto solo dopo che ciascun lavoratore addetto alla macchina
abbia disinserito il proprio dispositivo di blocco particolare.


Art. 82. BLOCCO DELLA POSIZIONE DI FERMO DELLA MACCHINA.-
Le macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia,
riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga
qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere
provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina
e dei suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni.

Devono altresì adottarsi le necessarie misure e cautele affinché la macchina o le sue parti
non siano messe in moto da altri.

Art. 83. SPAZIO LIBERO OLTRE I LIMITI DI CORSA DEGLI ORGANI A MOVIMENTO
ALTERNATIVO. -
Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento alternativo
devono essere installate in modo che fra l'estremità di corsa delle stesse parti od organi
mobili, tenuto conto anche della eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le
pareti o altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm.50 nel senso del movimento
alternativo.

Qualora sia minore di cm.50, esso deve essere reso inaccessibile mediante chiusura.

TITOLO IV - Norme particolari di protezione per determinate macchine

Capo I - Mole abrasive .

Art. 84. COLLAUDO, VELOCITÀ D'USO, COEFFICIENTE DI SICUREZZA
[ Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 3024 ]
[Le mole abrasive artificiali, prima di essere usate devono risultare già, a cura dello stesso
costruttore, collaudate ad una velocità superiore di almeno il 40 a quella d'uso .

Per mole di diametro superiore a 300 millimetri, il collaudo di velocità deve essere effettuato
per ogni singola mola.
Ogni mola deve portare un'etichetta con l'indicazione del tipo, della qualità, del diametro e
della velocità massima di uso, espressa in numero di giri al minuto primo - velocità angolare
- riferita a mola nuova ed in metri al minuto secondo - velocità periferica - nonché il nome
della sede del costruttore.
La velocità di cui al comma precedente deve essere esclusivamente indicata con la dizione
"velocità massima di uso".

È vietato far menzione della velocità di collaudo.
La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo che il coefficiente di sicurezza
rispetto alla velocità limite di rottura per forza centrifuga non sia inferiore a 5.]

Art. 85. MOLE ABRASIVE ARTIFICIALI
[ Questo articolo è stato ABROGATO dall'art. 8 della L.N. 320 del 5 novembre 1990 ].
[Le mole abrasive artificiali non devono essere usate ad una velocità superiore a quella
garantita dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo precedente .

Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia possibile rilevare i dati in
essa indicati, la velocità d'uso per minuto secondo non deve superare:

a) per le mole a disco normale: m.20 se ad impasto magnesiaco o silicato, m. 25 se ad
impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine sintetiche o con gomma vulcanizzata o
con gommalacca;
b) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere: m.15,
20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o
con resine sintetiche] .


Art. 86.
Sulla incastellatura o in prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura
dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro massimo della mola che può
essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.

Art. 87. MOLATRICI A PIÙ VELOCITÀ.-
Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che
impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in
rapporto al diametro della mola montata.


Art. 88. FLANGE ED ALTRI MEZZI DI FISSAGGIO DELLE MOLE. -
Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di
fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del
diametro della mola, salvo quanto disposto dall'art.90. L'aggiustaggio tra dette flange e la
mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante
interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.

Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono
essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire
la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in
moto.

Art. 89. CUFFIE DI PROTEZIONE. -
Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che
circondino la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto
strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce
laterali della mola ed essere il più vicino possibile alle superfici di questa.

Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita, ed i suoi attacchi alle parti
fisse della macchina devono essere tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di
rottura.
In deroga a quanto disposto al secondo comma dell'art.45, le cuffie di protezione di ghisa
possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non
abbiano velocità periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo, e purché lo spessore
della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.


Art. 90.
La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nell'articolo precedente, può,
per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure
essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non
ne sporga più di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30
centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole
di diametro maggiore.

Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli «sporti» della mola dai dischi
possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purché siano adottate altre idonee
misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.

Art. 91. POGGIAPEZZI. -
Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere
superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve
essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non più di 2 millimetri dalla mola, a
meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità di
questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.


Art. 92. PROTEZIONE CONTRO LE SCHEGGE.-
Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni
di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile
e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di
protezione in dotazione personale.

Art. 93. MOLE NATURALI. -
Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio
aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m.1, e
non devono funzionare ad una velocità periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.

Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola
e quando la velocità periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere
provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi
della mola in caso di rottura.

Art. 94. PULITRICI E LEVIGATRICI.-
Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli a disco, operanti con smeriglio o
altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nella operazione,
protetta contro il contatto accidentale.


Capo II - Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili.

Art. 95. BOTTALI E MACCHINE SIMILI.-
Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione alla
esistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli
per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte
ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.


Art. 96.
I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente durante le
operazioni di carico e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la
posizione di fermo.

Art. 97. IMPASTATRICI, GRAMOLATRICI E SIMILI.-
Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare
che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco
previsto nell'art. 72.

Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni e i dispositivi di cui
ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il
pericolo.

Art. 98.
Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:

a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole, mediante una
griglia disposta anteriormente al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da
dispositivo volta pasta;
b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della vasca contro il pericolo
di trascinamento e cesoiamento delle mani;
c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente all'imbocco, quando
la distanza tra la parte mobile e quella fissa è inferiore a 6 centimetri.


Capo III - Macchine di fucinatura e stampaggio per urto.

Art. 99. BLOCCO DELLA TESTA PORTASTAMPO.-
Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere
provviste di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa
portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.

Art. 100. SCHERMI DI DIFESA. -
Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e
di stampaggio, essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino
esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.

Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al
particolare sistema di lavoro, sia da esludersi la possibilità che i lavoratori siano colpiti da
dette proiezioni.

Capo IV - macchine utensili per metalli.

Art. 101. TORNI. -
Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette
con apposito manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli
indumenti del lavoratore durante la rotazione.

Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è montato mediante
briglia che presenta gli stessi pericoli.
Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere
protetta mediante sostegno tubolare.

Art. 102.
I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, sulla quale i lavoratori possono
salire per sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti di un
dispositivo di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla
piattaforma.


Art. 103. PIALLATRICI. -
I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi
allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del
bancale e le estremità della piattaforma scorrevole portapezzi.

Art. 104. TRAPANI. -
I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta
dell'utensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.


Art. 105. SEGHE PER METALLI. -
Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a quanto disposto
nell'art. 108.

Art. 106.
Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di protezione in lamiera dello
spessore di almeno 3 millimetri per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.

Capo V - Macchine utensili per legno e materiali affini.

Art. 107. SEGHE ALTERNATIVE. -
Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una solida protezione
della biella atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura, nonché di un robusto paracolpi
verticale per trattenere, dalla parte opposta, il telaio sfuggente.

Le seghe alternative a movimento verticale devono essere munite di un dispositivo che
assicuri in modo assoluto il cilindro superiore di avanzamento nella sua posizione più alta.

Art. 108. SEGHE A NASTRO. -
Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La
protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in
caso di rottura.
Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo percorso che non
risulta compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente
necessario per la lavorazione.


Art. 109. SEGHE CIRCOLARI. -
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la
lama e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo,
applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per
mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in
modo da impedirne il contatto.

Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla lettera
a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

Art. 110.
Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di
protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto
attivo del disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo di
sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore
in caso di rottura dell'organo tirante.


Art. 111. PIALLE A FILO.-
Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature di
larghezza non superiore a 12 millimetri per la eliminazione dei trucioli.
La distanza fra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo tagliente delle lame deve
essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile a mano o di altro
idoneo dispositivo per la copertura del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la
zona di lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.


Art. 112. PIALLE A SPESSORE. -
Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del
pezzo o dei pezzi in lavorazione.

Art. 113. FRESATRICI DA LEGNO. -
Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti ad evitare che le
mani del lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con l'utensile. Tali mezzi
debbono essere adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in
quelli senza guida.


Art. 114. LAVORAZIONI DI PICCOLI PEZZI. -
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano
provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee
attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.

Capo VI - Presse e cesoie.

Art. 115. DISPOSITIVI PER LE PRESSE IN GENERE -
Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari o dispositivi atti ad
evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri
organi mobili lavoratori.

Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione,
possono essere costituiti da:

a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma
non quello delle mani del lavoratore;
b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il
movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura;
c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina;
d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo
dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.

I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due
organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti
sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore.
I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia
provvista di apparecchi automatici o semi-automatici di alimentazione.

Art. 116.
Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni, qualora l'applicazione di
uno dei dispositivi indicati nell'articolo precedente o di altri dispositivi di sicurezza non risulti
praticamente possibile, i lavoratori, per le operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi in
lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a
mantenere le mani fuori della zona di pericolo.


Art. 117.
L'applicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformità a quanto stabilisce l'articolo
115, può essere omessa per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona
che le usa, senza intervento diretto o indiretto di motori nonché per le presse comunque
azionate a movimento lento, purché le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate
mediante altri dispositivi o accorgimenti.

Art. 118.
Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo antiripetitore
del colpo.


Art. 119. PRESSE A BILANCIERE AZIONATE A MANO.-
Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un
pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette mediante schermo
circolare fisso o anello di guardia solidale con le masse stesse.

Art. 120. CESOIE A GHIGLIOTTINA. -
Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di dispositivo atto ad
impedire che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere
offesi dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che
non richieda l'introduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo.


Art. 121. GRANDI CESOIE A GHIGLIOTTINA.-
Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o più lavoratori
debbono essere provviste di dispositivi di comando che impegnino ambo le mani degli stessi
per tutta la durata della discesa della lama, a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi
di sicurezza.

Art. 122. CESOIE A COLTELLI CIRCOLARI. -
Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi, debbono
essere provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte
di coltello soprastante il banco di lavoro ed estendentesi quanto più vicino possibile alla
superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco debbono
essere protette.


Art. 123. CESOIE A TAMBURO PORTACOLTELLI E SIMILI.-
Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi di protezione,
che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto.

Capo VII - Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori.

Art. 124. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI.-
Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine simili, i
quali non siano completamente chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e che
presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere
costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.


Art. 125. MOLINI A PALLE E MACCHINE SIMILI. -
I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti
posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi,
durante la rotazione a meno di metri due di altezza dal pavimento.

Art. 126. FRANTOI, DISINTEGRATORI E MACCHINE SIMILI. -
Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e
delle macchine simili, non possano essere provviste di protezioni fisse complete in
conformità a quanto stabilito nell'art.73, possono essere adottate protezioni rimovibili o
spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena
sia cessata la esigenza che ne ha richiesto la rimozione.

In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere sistemato o protetto in
modo da evitare cadute entro l'apertura di alimentazione o offese da parte degli organi in
moto.

Art. 127. MOLAZZE. -
Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare
possibili offese dagli organi lavoratori in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in modo da impedire
che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con gli organi mobili della macchina.


Art. 128. BERTE A CADUTA LIBERA. -
Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri
materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la
proiezione all'esterno di frammenti di materiale.
Anche l'accesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso
scopo.
La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del recinto o
comunque da posto idoneamente protetto.


Capo VIII - Macchine per centrifugare e simili.

Art. 129. LIMITI DI VELOCITÀ E DI CARICO.-
Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocità e di
carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile
applicata sulla macchina e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per l'uso,
affisso presso la macchina.

Art. 130. COPERCHIO E FRENO. -
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza
centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco
previsto nell'art. 72 e di freno adatto ed efficace.

Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile
applicare il coperchio, il bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri
verso l'interno rispetto a quello del paniere.

Art. 131. VERIFICHE PERIODICHE.-
Gli idroestrattori a forza centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta
all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento, quando il diametro
esterno del paniere sia superiore a 5 centimetri .


Capo IX - Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri.

Art. 132. LAMINATOI, RULLATRICI, CALANDRE E CILINDRI IN GENERE. -
Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro
contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a
cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non
sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione, con riparo
per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.

Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di imbocco, le
macchine di cui al primo comma debbono essere provviste di un dispositivo che, in caso di
pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente possibile, il lavoratore
deve essere fornito e fare uso di appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le
operazioni senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui, in relazione alla
potenza, alla velocità, alle caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine, sia da
escludersi il pericolo previsto dal primo comma.

Art. 133. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LAMINATOI E CALANDRE MOLTO PERICOLOSI.
-
I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre
condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori)
per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un
dispositivo per l'arresto immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e
disposto in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera
pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con
le mani dai cilindri in moto.

Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche
un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto
definitivo.

Art. 134. LAMINATOI SIDERURGICI E SIMILI.-
Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i
laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale
investa i lavoratori.
Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile
predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la
sicurezza del lavoro.


Capo X - Apritoi, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili.

Art. 135. PROTEZIONE DEGLI ORGANI LAVORATORI DAL CONTATTO ACCIDENTALE.-
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici
e delle altre macchine pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie
tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie di
cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e disposte in modo da rendere
impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre del parti del corpo dei lavoratori.

Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno fisso della
macchina, devono, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, essere fissate mediante
viti, bulloni o altro idoneo mezzo.

Art. 136.
Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate all'articolo precedente e le loro
parti, che, durante il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste
del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture di visita, di
pulitura e di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano
essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.


Art. 137. APERTURE DI CARICO E SCARICO. -
Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma dell'art.135 devono
avere una forma tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non possano, anche
accidentalmente, venire in contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli organi
lavoratori o di movimento interni della macchina.

Art. 138. ZONA DI IMBOCCO DEI CILINDRI ALIMENTATORI. -
La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma dell'art.
135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o
custodia chiusa anche lateralmente, estendentesi fino a metri uno di distanza dall'imbocco
dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del
corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.

Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere provvista del dispositivo di blocco
previsto nell'art. 72.

Capo XI - Macchine per filare e simili.

Art. 139. INGRANAGGI DELLE MACCHINE PER FILARE IN GENERE.-
Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di movimento
pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre
macchine tessili simili, nonché gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi
eventualmente ricavate nell'involucro esterno della macchina, devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72, qualora debbano essere aperte o rimosse durante il
lavoro e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.


Art. 140. IMBOCCO DEI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI.-
L'imbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei filatoi e dei ritorcitoi
continui ad anello ad aletta ed a campana, deve essere protetto, alle due estremità,
mediante schermo, e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della macchina o con un
riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.

Art. 141. MONTAGGIO DELLE FUNICELLE SUI TAMBURI DI COMANDO DEI FUSI.-

Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell'articolo precedente delle funicelle di
comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
È tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l'osservanza delle
disposizioni di cui al predetto articolo, a condizione che all'operazione sia adibito personale
esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.

Art. 142. FILATOI AUTOMATICI INTERMITTENTI. -
I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:

a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di 6 millimetri dalle rotaie, allo scopo di
evitare lo schiacciamento dei piedi fra la ruota e la rotaia;
b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad evitare lo schiacciamento degli
arti inferiori tra il carro ed il tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al
disotto del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui non risultino facilmente
accessibili;
c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non risultino già
inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento delle funi;

d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo scopo di evitare lo
schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e l'albero della controbacchetta.


Art. 143.
Il lavoratore che ha la responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente,
prima di mettere in moto la macchina deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il
carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.
È vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri
alimentatori durante il funzionamento del filatoio. È altresì vietato introdursi nello stesso
spazio a macchina ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro Capo
responsabile.

Le disposizioni del presente articolo, integrate con il richiamo all'obbligo di assicurare la
posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso,
devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.

Capo XII - Telai meccanici di tessitura.

Art. 144. DIFESA CONTRO IL SALTO DELLA NAVETTA. -
I telai meccanici di tessitura devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta applicato
alla cassa battente, atto ad impedire la fuoriuscita della navetta dalla sua sede di corsa.

Quando l'applicazione del quidanavetta può riuscire dannosa per il prodotto, come nei casi di
fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con l'ordito molto debole, o quanto la velocità della
navetta è molto limitata, l'apparecchio guidanavetta può essere sostituito da reti intelaiate,
poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoriuscita.

Art. 145. APPARECCHI GUIDANAVETTA. -
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere
applicato:

a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più di 80 colpi al minuto primo o aventi
una luce-pettine maggiore di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre
fibre o misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia,
per i quali l'applicazione del guidanavetta è facoltativa;
b) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto primo o aventi luce-pettine maggiore
di m. 2, anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.


Art. 146.
L'apparecchio guidanavetta di cui al primo comma dell'articolo 144, deve essere tale che:

a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di protezione)
non appena il telaio è messo in moto;
b) le due estremità laterali non distino dalla scatola delle navette più di mezza lunghezza di
navetta.

L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante ed
accurata manutenzione.

Art. 147.
Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica barra avente un diametro
inferiore a:

a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza superiore a 75
centimetri;
b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza compresa tra i 75 centimetri
e un metro;
c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza superiore a un metro.

Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni devono essere tali
da offrire resistenza e rigidità corrispondenti.

Art. 148. RETI PARANAVETTA.-
Le reti paranavetta, di cui al secondo comma dell'art. 144, devono avere le seguenti
dimensioni minime:

a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 120 di luce-pettine;
b) cm. 40 x 60 per telai con luce-pettine da m. 1,21, a m.1,60;
c) cm. 70 x 70 per telai con luce-pettine superiore a m.1,60.

Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile alle due testate del telaio,
immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine e davanti a questo quando si
trovi nella sua posizione estrema posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai prospicienti pareti cieche,
purché non vi sia possibilità di passaggio.

Art. 149. TRATTENUTA DEI PESI DEL SUBBIO. -
I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio dell'ordito
devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.


Art. 150. MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SUBBI.-
Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in
modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio
dell'ordito.

Art. 151. TELAI PER TELE E TESSUTI METALLICI O DI MATERIE DIVERSE.-
Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai telai meccanici per la fabbricazione
di tele o tessuti metallici o di altre materie.

Capo XIII - Macchine diverse.


Art. 152. AMMORBIDATRICI E DISTENDITRICI.-
Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta, l'imbocco dei cilindri deve
essere protetto lateralmente con ripari fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70
dall'imbocco stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso atto ad impedire
che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore possano essere prese dai cilindri.

Art. 153. MACCHINE PER LA ROTTURA DELLE MANNELLE DI CANAPA E JUTA.-

Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta, alimentate a mano
devono avere la caviglia fissa e l'albero a sezione quadrata di avvolgimento disposti a
sbalzo, con gli assi normali al fronte di lavoro.
Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto e di facile azionamento.

Art. 154. MACCHINE CORDATRICI.-
Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di corde
metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione che impediscano la
fuoriuscita delle bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.

Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la protezione può
essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza, forma e resistenza atti ad impedire il
contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.

Art. 155. MACCHINE PER CUCIRE CON FILO. -
Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste, compatibilmente con le
esigenze tecniche della lavorazione, di una protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita
del lavoratore.


Art. 156. MACCHINE PER CUCIRE CON GRAFFE. - Le macchine a motore
per cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione automatica, devono essere
provviste di un riparo che impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.

Art. 157. MACCHINE PER TRAFILARE FILI METALLICI. -
Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un dispositivo,
azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta l'arresto immediato della macchina in
caso di necessità.


Art. 158. MACCHINE CON CILINDRO A LAME ELICOIDALI.-
Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e le
distenditrici, devono essere provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro
portalame, la quale lasci scoperto il tratto strettamente necessario per la lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di blocco previsto nell'art.
72.

Art. 159. TREBBIATRICI.-
Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il vano d'imbocco del
battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un
coperchio cernierato che abbia nella parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti
l'ampiezza necessaria per la normale introduzione del covone.


Art. 160.
Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende posto l'imboccatore, deve
essere completata da un robusto parapetto provvisto di un dispositivo di blocco, che
permetta di spostare la traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi
fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri.

Art. 161.
Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi di sponde alte
almeno 50 centimetri.

L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di ganci di trattenuta
e aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.

Art. 162.
Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti e di calzatoie di legno per
assicurarne la stabilità durante il lavoro.

Art. 163.
Il datore di lavoro deve fornire occhiali di protezione all'operaio imboccatore e ai suoi aiutanti
e adatto copricapo a tutto il personale addetto alla trebbiatrice.


Art. 164. MACCHINE PER IMBOTTIGLIARE LIQUIDI SOTTO PRESSIONE. -
Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono essere
provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura delle bottiglie
quando per queste operazioni esistono fondati pericoli di scoppio.

Art. 165. MACCHINE TIPOGRAFICHE A PLATINA E MACCHINE SIMILI. -

Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di alimentatore
automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare l'arresto automatico
della macchina per semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi
in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di
altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.

Art. 166. FUSTELLE. -
Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre
devono essere attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo
sporgente, allo scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani.

La disposizione di cui al primo comma non è obbligatoria quando l'applicazione delle fustelle
sul materiale in lavorazione è effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni
non pericolose.

Art. 167. COMPRESSORI. -
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione
massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione
al raggiungimento della pressione massima d'esercizio.


TITOLO V - Mezzi ed apparecchi di sollevamento, di  trasporto  e di immagazzinamento

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 168. MEZZI ED APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DI TRASPORTO. -
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati per quanto riguarda la
sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e
di arresto.

Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche.

Art. 169. STABILITÀ DEL MEZZO E DEL CARICO. -
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie
misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo
stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle
caratteristiche del percorso.

Art. 170. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO.-

Le operazioni di carico e di scarico dei mezzi di sollevamento e di trasporto quando non
possono essere eseguite a braccia o amano devono essere effettuate con l'ausilio di
attrezzature o dispositivi idonei.

Art. 171. INDICAZIONE DELLA PORTATA. -
Sui mezzi di sollevamento, esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima
ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo, quali l'inclinazione e
lunghezza dei bracci di leva delle gru a volata, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi
supplementari e la variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere
indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso, mediante apposita
targa.

I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la
chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

Art. 172. GANCI. -
I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura
dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione
dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e
degli altri organi di presa.


Art. 173. FRENO. -
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti
ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è
necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto.
Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle
dimensioni, struttura, portata, velocità e condizioni di uso, la mancanza del freno non
costituisca causa di pericolo.



Art. 174. ARRESTO AUTOMATICO IN CASO DI IMPROVVISA MANCANZA DELLA FORZA
MOTRICE. -

Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le
persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino
l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonché il
sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilità del carico.

Art. 175. DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE. -
I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo
devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di
avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra.


Art. 176. ORGANO DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE.-
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi
di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite,
devono essere muniti di dispositivi che impediscano:

a) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le
posizioni limite prestabilite ai fine della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso
dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico corsa);
b) la fuoruscita delle funi o catene dalle sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale
funzionamento.

Sono esclusi dalla applicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi
per i quali in relazione alle loro dimensioni, potenza velocità e condizioni di uso, la
mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo
.

Art. 177. SEDI DI AVVOLGIMENTO DELLE FUNI O CATENE. -
I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati nell'articolo 176 devono avere le
sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale
avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni
anormali.

Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da
quelle previste dal comma precedente devono essere impiegate funi o catene aventi
dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere
sottoposte.


Art. 178. RAPPORTO TRA I DIAMETRI DELLE FUNI E QUELLE DEI TAMBURI E DELLE
PULEGGE DI AVVOLGIMENTO. -

I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nell'art. 176 sui quali si
avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un
diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi e da 300 volte il diametro dei fili
elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore
rispettivamente a 20 e a 250 volte .

Art. 179. COEFFICIENTI DI SICUREZZA PER FUNI E CATENE. -
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo
quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e
allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.

Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali .

Art. 180. ATTACCHI ED ESTREMITÀ LIBERE DELLE FUNI. -
Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni
pericolose, nonché impigliamenti o accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste
di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e
dei fili elementari.


Art. 181. IMBRACATURA DEI CARICHI. -
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta
del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio.

Art. 182. POSTI DI MANOVRA. -
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:

a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e
la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.

Qualora per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare dal
posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di
segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.

Art. 183. ORGANI DI COMANDO. -
Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in
posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle
manovre a cui servono.

Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da impedire la messa in moto
accidentale.

Art. 184. SOLLEVAMENTO E TRASPORTO PERSONE.-
I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora vengano
adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al
sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi di
sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di
idonee

misure precauzionali.

Art. 185. AVVISI PER LE MODALITÀ DELLE MANOVRE. -
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e di segnali prestabiliti
per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente
leggibili.

Capo II - Gru, argani, paranchi e simili.

Art. 186. PASSAGGI E POSTI DI LAVORO SOTTOPOSTI A CARICHI SOSPESI.-
Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo.

Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il
sollevamento-trasporto dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con
apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile,
l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del
carico.

Art. 187.
Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di sollevamento-trasporto, provvisti di
elettromagneti per la presa del carico, deve essere delimitato con barrire e ove ciò, per
ragioni di spazio non sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti di cui al secondo
comma dell'articolo precedente.


Art. 188. PIANI DI SCORRIMENTO DELLE GRU A PONTE. -
I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro
ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative all'esercizio delle gru medesime
devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di
circa un metro dagli stessi piani, e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri
dalla sagoma di ingombro del carro ponte.

Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la sagoma di ingombro
della gru .

Art. 189. STABILITÀ E ANCORAGGIO DELLE GRU.-
La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situate all'aperto devono essere
assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle sollecitazioni derivanti dalle manovre
dei carichi che da quelle derivanti dalla massima presumibile azione del vento.

Art. 190. ARRESTO DI FINE CORSA DELLE GRU A PONTE ED A PORTALE.-

Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie
devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi
di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla
massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.

Art. 191.
Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati
nell'art. 190, devono essere provvisti di dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto
automatico del carro alle estremità della sua corsa.


Art. 192. DIVIETO DELLA DISCESA LIBERA DEI CARICHI. -
Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore
innestato anche nella discesa .

Art. 193. DIFESA DELLE APERTURE PER IL PASSAGGIO DEI CARICHI.-
Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei
carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture
per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di
sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti
normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.

I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli
derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il
carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia
possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una
solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante
chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano
eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.


Art. 194.
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi
quelli azionati a mano e quelli, già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere
sottoposti a verifica, una volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di
conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori .

Capo III - Ascensori e montacarichi.

Art. 195. CAMPO DI APPLICAZIONE. -
Le disposizioni del presente Capo si applicano agli ascensori e montacarichi comunque
azionati non soggetti a disposizioni speciali.


Art. 196. DIFESA DEL VANO. -
Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei
montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano
dagli organi mobili meno di 70 centimetri.
Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal piano di calpestio dei
ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da
traforati metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le
parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili
distino 4 o più centimetri.

Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o
lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in conformità alle disposizioni dei commi
precedenti.

Art. 197. ACCESSI AL VANO. -
Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte
apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la
cabina è accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano
quando questa è inferiore a m. 1,80.

Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con
maglie di larghezza non superiore ad un centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non
superiore a 3 centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la distanza della soglia
della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5 centimetri.
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purché tra le aste costituenti le porte stesse non si
abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.


Art. 198. PORTE DI ACCESSO AL VANO. -
Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere munite di un
dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano
corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono
chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i montacarichi azionati a mano,
a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza.

Art. 199. INSTALLAZIONI PARTICOLARI.-

Le protezioni ed i dispositivi di cui agli artt. 196, 197 e 198, non sono richiesti quando la
corsa della cabina o della piattaforma non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non
presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.

Art. 200. PARETI E PORTE DELLA CABINA. -
Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone
devono avere pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a
scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80.

Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza non
superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono presentare fra le aste
costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri.
Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse quando il vano
entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è limitato per tutta la corsa da difese
continue, costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano
una apertura superiore a un centimetro, purché queste difese non presentino sporgenze
pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della
piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilità del carico.

Per i montacarichi per il trasporto di sole cose è sufficiente che le cabine o piattaforme
abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.

Art. 201. SPAZI LIBERI AL FONDO ED ALLA SOMMITÀ DEL VANO. -
Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m² 0,25 di sezione deve
esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la
parte più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di
garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.

Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere garantito, con mezzi
analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo più alto livello di corsa.

Art. 202. POSIZIONE DEI COMANDI. -
I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra posti
all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da persona che
si trovi in cabina.

Art. 203. APPARECCHI PARACADUTE. -
Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed i
montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e
scarico, nonché i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e
scarico purché di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a
funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti
di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle
funi o delle catene di sospensione.

Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute non è richiesto
quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta della cabina non
presenta pericoli per le persone.

Art. 204. ARRESTI AUTOMATICI DI FINE CORSA.-
Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono essere
provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del movimento agli
estremi inferiore e superiore della corsa.


Art. 205. DIVIETO DI DISCESA LIBERA PER APPARECCHI AZIONATI A MOTORE. -
Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa deve
avvenire a motore inserito.

Art. 206. CARICO E SCARICO DEI MONTACARICHI A GRAVITÀ. -
Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravità accessibili ai piani devono essere munite
di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico.

Art. 207. REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DEI MONTACARICHI.-

I montacarichi azionati a mano e quelli a gravità devono essere provvisti di un dispositivo di
frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere
velocità pericolosa.

Capo IV - Elevatori e trasportatori a piani mobili.  a tazze, a coclea, a nastro e simili.

Art. 208. VANI DI CORSA. -
I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere sistemati entro
vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.


Art. 209. DISPOSITIVI DI ARRESTO. -
Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve essere
predisposto un dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.

Art. 210. ARRESTO PER IMPROVVISA MANCANZA DI FORZA MOTRICE.-
I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili, ed i trasportatori a nastro e simili
aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo automatico
per l'arresto dell'apparecchio quando per l'interruzione improvvisa della forza motrice si
possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.


Art. 211. CONDOTTI DEI TRASPORTATORI A COCLEA.-
I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro aperture di
carico e scarico devono essere efficacemente protette.

Art. 212. APERTURE DI CARICO E SCARICO DEI TRASPORTATORI.-
Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere protette contro
la caduta delle persone  o contro il contatto con organi pericolosi in moto.

Art. 213. APERTURA DI CARICO E PERCORSO DEI PIANI INCLINATI (SCIVOLI).-

Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da parapetti alti
almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario per l'introduzione del
carico, purché il ciglio superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno
cm. 50 dal piano del pavimento.
Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoriuscita del carico in
movimento e di difese frontali terminali per evitare la caduta del carico.


Art. 214. SPAZIO SOTTOSTANTE AI TRASPORTATORI.-
Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile,
quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire
pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non
siano adottate altre misure contro detti pericoli.

Capo V - Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici.

Art. 215. VELOCITÀ E PERCORSO. -

La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche
del percorso, la natura del carico e le possibilità di arresto del mezzo.
Il percorso nell'interno delle aziende deve essere predisposto al fine di ridurre i rischi
derivanti dal traffico, in relazione al tipo dei veicoli, allo spazio disponibile ed all'ubicazione
delle altre vie di transito e loro attraversamenti.
Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.


Art. 216. DIFESE TERMINALI DEI BINARI. -
Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in
pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare
danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoriuscite dei veicoli.

Art. 217. ATTACCO E DISTACCO DEI MEZZI DI TRASPORTO.-
I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da
rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da
garantire la stabilità del collegamento.

È vietato procedere durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno
che questi non siano provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il
personale addetto sia esperto.

Art. 218. BLOCCO DEGLI ORGANI DI COMANDO DEI MOTORI ELETTRICI AZIONANTI I
MEZZI DI TRASPORTO. -
I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia dell'interruttore
principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o
armadio chiudibili a chiave.

I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono asportare o bloccare la
maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la cabina.

Art. 219. DIFESE NEI PIANI INCLINATI.-
I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del percorso in pendenza alla
stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti
o di convogli liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano inclinato, in relazione
alle condizioni di impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.

Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a
meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e
sistemazioni tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.

Art. 220.
I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto
arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione,
quando ciò sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla
velocità di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano
usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone .

Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto o del suo esercizio,
non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione e di
attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in
tal caso è vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza devono
essere sottoposti a verifica mensile .


Art. 221. SISTEMAZIONE DEI RECIPIENTI DEI COMBUSTIBILI SUI MEZZI DI
TRASPORTO. -
I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati all'azionamento dei
veicoli devono essere sistemati in modo sicuro o protetti contro le sorgenti di calore e contro
gli urti.

Art. 222. MANIGLIE PER MEZZI DI TRASPORTO MECCANICI. -
I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi direttamente
dai lavoratori devono essere provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra
sicura.


Art. 223. SCARICO MEDIANTE RIBALTAMENTO DEI VEICOLI.-
I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essere provvisti di
dispositivi che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire la
manovra in modo sicuro.

Art. 224. BARRIERE E SEGNALAZIONI NELLE VIE DI TRANSITO. -
Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in
una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare
investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.


Art. 225. ILLUMINAZIONE DEI SEGNALI.-
I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei
trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante
il servizio notturno.

Art. 226. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE NELLE VIE DI TRANSITO. -
Le vie di transito che, per lavoro di riparazione o manutenzione in corso o per guasti
intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.

Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

Art. 227.
Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie
percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è sbarrata, una
o più persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori
l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.

Art. 228. CAUTELE PER SPOSTAMENTI NON CONTROLLABILI. -
Quando uno o più veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può,
direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i
veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie
segnalazioni per assicurare l'incolumità delle persone.


Art. 229. TELEFERICHE. -
È vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree
costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione
e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura
di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la
predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.

Art. 230.

All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche
devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso
di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di
manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.

Art. 231. IMPIANTI FUNICOLARI A LUNGO PERCORSO.-
Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso devono
avere in ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che consenta la
trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione principale.


Art. 232.
L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti simili deve essere
effettuata automaticamente mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.

TITOLO VI - Impianti ed apparecchi vari

Capo I. - Disposizioni di carattere generale.

Art. 233. ORGANI DI COMANDO E DI MANOVRA.-
Gli organi e di dispositivi di comando o di manovra degli impianti ed apparecchi in genere,
come pure i relativi dispositivi accessori, devono essere disposti in modo che:

a) riesca sicuro il loro azionamento;
b) siano accessibili senza pericolo e difficoltà;
c) il personale addetto possa controllare per visione diretta il funzionamento dell'impianto o
della parte di esso comandato, a meno che ciò non sia possibile in relazione alle particolari
condizioni dell'impianto, nel qual caso devono però adottarsi altre misure di sicurezza.

Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e portare l'indicazione relativa al loro
funzionamento, quali chiusura e apertura, direzione della manovra, comando graduale
rispetto alle varie posizioni.

Art. 234. STRUMENTI INDICATORI. -
Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono
essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al
personale addetto all'impianto o all'apparecchio.


Art. 235. APERTURE DI ENTRATA NEI RECIPIENTI. -
Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano
entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi
dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture
di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm. 40.

Art. 236. LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, RECIPIENTI E SIMILI NEI
QUALI POSSONO ESSERVI GAS E VAPORI TOSSICI OD ASFISSIANTI. -

Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui all'art. 235, chi sovraintende ai lavori
deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa
e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi ventilazione o altre misure idonee.
Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli
altri dispositivi dei condotti di comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di
tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui
dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da
altro lavoratore, situato nell'esterno presso l'apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando
l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere
muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di
apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.


Art. 237. LAVORI ENTRO TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI E SIMILI NEI QUALI POSSONO
ESSERVI GAS, VAPORI, POLVERI INFIAMMABILI OD ESPLOSIVI.-
Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o
polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono
adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di
fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con
chiodi. Se necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.


Art. 238. ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI. -
Prima di accendere il fuoco nei focolari delle caldaie o nelle camere di combustione dei forni
riscaldati con carburanti liquidi, con oli o gas combustibili o con carbone polverizzato, il
lavoratore addetto alla operazione deve:

a) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare o della camera di combustione e, in
ogni caso, ad assicurarsi, con mezzi idonei, che in essi e nelle loro immediate vicinanze non
vi siano vapori, gas o miscele capaci di provocare esplosioni;
b) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c) accertare che non vi sia spandimento di carburante o di olio nel focolare o nella camera di
combustione attorno ai bruciatori o sul pavimento antistante;
d) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una impugnatura sufficientemente
lunga per impedire ustioni o altre offese da fiamma, salvo il caso che il bruciatore sia munito
di un dispositivo di accensione.

Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate da altre istruzioni sulla
condotta degli apparecchi, devono essere richiamate mediante avviso collocato in prossimità
dei posti di accensione.

Art. 239. PORTE DEI FORNI, DELLE STUFE, DELLE TRAMOGGE E SIMILI.-
Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo che le
manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere
assicurata la stabilità della posizione di apertura.


Art. 240. PROTEZIONE DELLE PARETI ESTERNE A TEMPERATURA ELEVATA.-
Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte, che
possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie contenute o di
quello dell'ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di materiale
termicamente isolante o protette contro il contatto accidentale.
I lavoratori, se sono esposti al rischio di ustioni, devono essere provvisti e fare uso di idonei
mezzi di protezione individuale.


Capo II - Impianti, apparecchi e recipienti soggetti a pressione.

Art. 241. REQUISITI DI RESISTENZA E DI IDONEITÀ. -
Gli impianti, le parti di impianto, gli apparecchi, i recipienti e le tubazioni soggetti a pressione
di liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque esclusi o esonerati dalla applicazione delle
norme di sicurezza previste dalle leggi e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti ed i
recipienti soggetti a pressione, devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di
idoneità all'uso cui sono destinati.


Capo III - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.

Art. 242. DISPOSIZIONI COMUNI.-
Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a li vello o ad altezza inferiore a cm. 90
dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie
contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm.90, a
parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle
vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.

Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile
applicare il parapetto di cui al comma precedente, le aperture superiori dei recipienti devono
essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei
lavoratori entro di essi.
Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne
limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e
scarico, la difesa di cui al primo comma deve avere altezza non minore di un metro.

Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i
recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o
materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.

Art. 243.
Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano
provvisti di apertura di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa
per l'accesso al fondo dei suddetti

recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.

Art. 244. DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI.
-
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono
essere costruite e collocate in modo che:

a) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne
derivi danno ai lavoratori;
b) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.

Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di
diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad
opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve
essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

Art. 245.
Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono
ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti,
saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di
necessità.


Art. 246. DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERBATOI TIPO SILOS CONTENENTI MATERIE
CAPACI DI SVILUPPARE GAS O VAPORI INFIAMMABILI O NOCIVI.-
I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono,
per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti
accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

Art. 247. RECIPIENTI, SERBATOI, VASCHE E CANALIZZAZIONI PER LIQUIDI E
MATERIE TOSSICHE, CORROSIVE O COMUNQUE DANNOSE. -

I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose,
compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

a) di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli
altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a
contatto con il contenuto;
b) di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui alla lettera a) non siano attuabili, devono
adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

Art. 248. RECIPIENTI PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI O MATERIE INFIAMMABILI,
CORROSIVE, TOSSICHE E COMUNQUE DANNOSE.-
I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o
comunque dannose devono essere provvisti:

a) di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e
svuotamento;
c) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole
il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
d) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.


Art. 249.
I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in
posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono
evidenti.
Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono,
subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti
adottando le necessarie cautele.
In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o
suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi
diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica
del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o
prodotti secondari di trasformazione.


Capo IV - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e
simili.

Art. 250. LAVORI DI SALDATURA IN CONDIZIONI DI PERICOLO.-
È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle
seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materiale quali sotto l'azione del calore possono
dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o
gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni
pericolose.

È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o fosse
che non siano efficacemente ventilati.
Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente articolo si possono
eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e
dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e
taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo
comma, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua
diretta sorveglianza.


Art. 251. SALDATURA OSSIACETILENICA, OSSIDRICA E SIMILI.-
Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori e gasometri di acetilene o
costruire depositi di recipienti contenenti gas combustibili.

Art. 252.
Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori o gasometri di
acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in
cui i generatori o gasometri siano protetti contro le scintille e l'irradiamento del calore o usati
per lavori all'esterno.

Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti
a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.

Art. 253.
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di
saldatura deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che
risponda ai seguenti requisiti:

a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni del gas
combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di
fiamma.


Art. 254.
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura
al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei
gassogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere
efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.

Art. 255. SALDATURA ELETTRICA ED OPERAZIONI SIMILI.-

Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di
interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

Art. 256.
Quando la saldatura od altra operazione simile non è effettuata con saldatrice azionata da
macchina rotante di conversione, è vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica con
derivazione diretta della corrente dalla normale linea di distribuzione senza l'impiego di un
trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario.


Art. 257.
Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma
restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.250, devono essere predisposti mezzi
isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia
difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione.
Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un
esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente.


Art. 258.
Nelle installazioni elettriche per saldatura e taglio dei metalli devono essere osservate, per
ciò che non è contemplato specificatamente nel presente Capo, le disposizioni del Titolo VII.

Art. 259. MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI.-
I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere forniti di guanti
isolanti, di schermi di protezione per il viso e, quando sia necessario ai fini della sicurezza, di
pedane o calzature isolanti.

La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere protetta con schermi di
intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli
altri lavoratori.

Capo V - Forni e stufe di essiccamento o di maturazione.

Art. 260. PAVIMENTI, PIATTAFORME, PASSERELLE E SCALE DEI FORNI.-
Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di
materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei
casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca
pericolo.

Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonché le relative
scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.

Art. 261. ECCESSO DI TEMPERATURA DEI POSTI DI LAVORO E DI MANOVRA DEI
FORNI. -
I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni, quando la temperatura può
raggiungere limiti tali da costituire un pericolo, devono essere protetti con mezzi idonei
contro le irradiazioni di calore. Ove il processo tecnologico non lo permetta i lavoratori
devono essere provvisti di mezzi di protezione individuale.


Art. 262. BOCCHE E APERTURE DEI FORNI. -
Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti dei forni, quando, per le loro
posizioni e dimensioni, costituiscono pericolo nell'interno, devono essere provviste di solide
difese.

Art. 263. SPRUZZI ED INVESTIMENTI DI MATERIALI INCANDESCENTI.-
I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di
metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o
con altri mezzi.


Art. 264.
Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati
del pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i
lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso nonché per permettere il loro rapido
allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul
pavimento.

Art. 265. STUFE DI ESSICCAMENTO O DI MATURAZIONE.-
Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le operazioni connesse con il loro
esercizio, devono essere provviste di porte apribili anche dall'interno.


Art. 266.
Le stufe di essiccamento o di maturazione, nelle quali, in relazione al procedimento adottato
o alla natura dei materiali o prodotti in lavorazione, possono svilupparsi gas, vapori o polveri
esplosivi o nocivi, devono essere provviste di un efficace impianto o di mezzi per la
aspirazione di tali gas, vapori o polveri e per il loro convogliamento in un luogo in cui non
possono costituire danno.

TITOLO VII - Impianti macchine ed apparecchi vari


Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 267. REQUISITI GENERALI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.-
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e
mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi
sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si
verifichino nel loro esercizio.

Art. 268. DEFINIZIONE DI « ALTA » E «BASSA» TENSIONE.-

Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la
tensione, del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600
Volta per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione .

Art. 269. INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE E DEGLI
APPARECCHI ELETTRICI. -
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione,
dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie
per l'uso.


Art. 270. ISOLAMENTO ELETTRICO. -
In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra,
un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.

Art. 271. COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA.-
Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che
per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere
collegate a terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati in
luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi masse
metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50
Volta verso terra per corrente continua.

Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a protezione
contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta tensione, od
anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma.

Art. 272.
Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a
particolari condizioni ambientali, le necessarie garanzie di efficienza oppure quando non sia
consigliabile in relazione alla particolarità dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi
di protezione di sicura efficacia.


Art. 273. TAPPETI E PEDANE ISOLANTI. -
Ferma restando l'osservanza delle norme relative alla protezione dei conduttori contro il
contatto accidentale, all'isolamento dei conduttori e ai collegamenti elettrici a terra, qualora
sia necessario ai fini della sicurezza del personale, in relazione a particolari caratteristiche
dell'impianto o ambientali, i quadri di distribuzione e di manovra e le apparecchiature e le
macchine elettriche accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane che abbiano un
isolamento adeguato.

I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da consentire la sicura esecuzione
delle manovre e da evitare i ribaltamenti.

Art. 274. LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE. -
Le norme approvate con R.D. 25 novembre 1940, n. 1969, per l'esecuzione delle linee
elettriche aeree esterne, e successive modifiche, sono estese agli impianti posti negli
stabilimenti od aziende soggette al presente decreto.

Capo II - Protezione contro il contatto accidentale con conduttori ed elementi in tensione.


Art. 275. IMPIEGO DEI CONDUTTORI NUDI AD « ALTA»TENSIONE.-
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi soltanto nelle officine e cabine
elettriche, nelle sale di prova e per le linee esterne.
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì ammessi in ogni altro locale, purché
siano completamente racchiusi, singolarmente od assieme alle relative apparecchiature in
cunicoli in armatura, in armadi o custodie metalliche collegate a terra.

Sono altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio sino a 1000 Volta per i
sistemi di sbarre per elettrolisi, per le linee di contatto per gru a ponte scorrevole ed impianti
simili e per i raccordi ferroviari, purché siano adottate adeguate ed efficaci misure di
sicurezza; per i raccordi ferroviari sono ammesse tensioni anche superiori.

Art. 276. DIFESE. -
I conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere protetti contro il
contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale isolante non igroscopico, o
metallici collegati a terra, solidamente fissati a parti stabili anche se smontabili.

Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in tensione di almeno cm.
7 più cm.0,7 per ogni migliaia di Volta, con un minimo, in ogni caso, di cm. 15.

Art. 277.
Per la difesa frontale e laterale i ripari di cui all'articolo precedente devono essere estesi,
verso l'alto, sino ad almeno m. 2 dal pavimento e, verso il basso sino al pavimento o sino ad
una distanza da questo per cui non sia possibile, in relazione alle condizioni dell'impianto, il
contatto accidentale con i conduttori o con gli elementi in tensione.

Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete piena, le maglie o aperture
devono avere dimensioni tali da non permettere il passaggio della mano.
Nelle officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale dei conduttori può anche essere
costituita da un parapetto di altezza non inferiore a m. 1,20 e formato da almeno due robusti
correnti rigidi e solidamente fissati alle parti stabili, posto ad una distanza in senso
orizzontale dai conduttori non inferiore a m. 0,60 più cm. 1 ogni migliaia di Volta con un
minimo, in ogni caso, di m. 1.

Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in vista un avviso indicante il divieto
di accedere allo spazio compreso fra il parapetto ed i conduttori prima di avere tolto la
tensione.

Art. 278.
Quando i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione corrono al di sopra del
pavimento o di una piattaforma di lavoro o di passaggio ad una altezza inferiore a m.3 più un
centimetro ogni migliaia di Volta di tensione, si devono applicare al di sotto di essi i ripari di
cui all'articolo precedente costituiti da schermi pieni o con maglie di piccola dimensione.


Art. 279.
Le norme di cui agli artt. 276, 277 e 278 relative alla protezione dei conduttori e degli
elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere osservate anche nei riguardi dei
cavi e dei conduttori rivestiti con isolanti in genere, fatta eccezione per quelli provvisti di
armatura metallica continua collegata a terra.

Art. 280.
Nelle cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo art.340, sono tenute
chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di distribuzione di energia elettrica,
ove non sia possibile adottare le misure di cui agli artt. 276 a 279, le distanze e le altezze ivi
indicate potranno essere congruamente ridotte, sempreché la difesa del personale addetto
contro il pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione sia comunque assicurata.


Art. 281. RIVESTIMENTO E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI ED ELEMENTI NUDI A
BASSA TENSIONE. -
In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori e gli elementi a bassa
tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a corrente alternata, e a 50 Volta verso terra, se
a corrente continua, devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla
tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di
temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente, oppure essere protetti contro il contatto delle
persone ancorché siano fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile.

Per le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente continua di cui al primo
comma è elevato a 70 Volta, purché siano adottate idonee misure di sicurezza. Qualora tale
contatto non sia evitabile per esigenze di lavorazione, le persone devono essere
convenientemente isolate.

Art. 282.
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro
posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa
meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento.


Art. 283. PRESCRIZIONI SPECIALI PER I CONDUTTORI FLESSIBILI.-
I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di
apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante
atto a resistere anche alla usura meccanica.
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.

Capo III - Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi di corrente e le scariche
atmosferiche.


Art. 284. PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI.-
Allo scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione subiscano
accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto di conduttori, trasformatori o
apparecchi a tensione superiore, devono essere adottate idonee misure, quali il
collegamento a terra del neutro, l'applicazione di valvole di tensione o di altri dispositivi
equivalenti.
Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare contatti fra sistemi di
distribuzione a diverse tensioni.


Art. 285. PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI. -
I circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili, interruttori automatici o simili, atti
ad impedire che nelle condutture e negli apparecchi elettrici abbiano a riscontrarsi correnti di
intensità tale da far loro assumere temperature pericolose o eccessive.
Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto, l'interruzione automatica
della corrente possa determinare condizioni di pericolo, i circuiti devono essere protetti
contro i sovraccarichi di corrente mediante altri idonei dispositivi.


Art. 286.
Gli impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto
tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di protezione contro gli effetti
delle scariche atmosferiche.

Capo IV - Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative.

Art. 287. QUADRI DI DISTRIBUZIONE E DI MANOVRA. -
Le disposizioni relative alla protezione contro il contatto accidentale si applicano anche ai
conduttori ed elementi in tensione nei quadri di distribuzione e di manovra, compresi quelli
esistenti nella parte posteriore dei quadri stessi.

Può derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i quadri a bassa tensione
delle officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi in cui essa sia ritenuta necessaria in
relazione a particolari condizioni di impianto e sempre ché siano adottate altre idonee misure
e cautele.
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono portare una
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.

Art. 288. INTERRUTTORE GENERALE.-

Gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di
alimentazione, di un interruttore onnipolare.

Art. 289. SEZIONAMENTO DELLE PARTI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.-
Quando sia necessario sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna delle relative
derivazioni deve essere inserito un separatore.

Art. 290. INTERRUTTORE ELETTRICI E SIMILI.-
Gli interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza arresto di posizione
intermedia;
b) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad arco
permanente, né a corto circuito o messa a terra dell'impianto;
c) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito controllato, esclusi gli
eventuali conduttori di messa a terra ed eventualmente il neutro. È fatta eccezione per gli
interruttori ad apertura cosiddetta «fase per fase» al servizio degli impianti di trasmissione e
di distribuzione di energia elettrica;

d) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine elettriche chiuse
e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art.287, in modo da rendere
impossibili contatti accidentali con le parti in tensione, quando questa è superiore a 25 Volta
verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua;
e) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della posizione di apertura e
chiusura;
f) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di inserimento. È fatta
eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampere.


Art. 291.
Gli interruttori unipolari ,sui circuiti a corrente alternata, sono ammessi solo su circuiti bipolari
a bassa tensione per impianti di illuminazione installati in locali asciutti e per potenze non
superiori a 1000 Watt.

Art. 292. PULSANTI. -
I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono essere costruiti ed
installati in modo che non sia possibile l'accidentale azionamento degli stessi.
Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e di distacco.

Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di pulsanti, deve essere
provveduto alla indicazione del distacco e dell'inserimento.

Art. 293. SEPARATORI PER ALTA TENSIONE. -
Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la continuità metallica di tutti i
conduttori che fanno capo alla officina o cabina, esclusi i conduttori di terra, deve poter
essere interrotta in modo evidente in corrispondenza agli arrivi o partenze dei conduttori
stessi mediante l'uso di separatori.

I separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa fuori circuito di
macchinari o ed apparecchiature.
In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante separatori posti a monte o
a valle, o da entrambe le parti e visibili da un luogo di facile accesso.
Per gli interruttori, muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel circuito, azionabili ad
interruttore disinserito tali dispositivi tengono luogo del separatore, purché ne sia palese
l'avvenuta manovra.


Art. 294.
I separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare agevolmente
senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o comando meccanico.
I separatori devono essere:

a) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli non siano in tensione a
separatore aperto;
b) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi casualmente da loro
stessi.

Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto necessario, i separatori
devono essere di tipo a comando simultaneo per tutte le fasi del circuito.

Art. 295. VALVOLE FUSIBILI. -
Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da soddisfare oltre che ai
requisiti indicati nell'art.285, anche alle seguenti condizioni:

a) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili sotto tensione senza
pericolo per i lavoratori;
b) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli interruttori;
c) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad eccezione del conduttore
neutro.


Art. 296. INTERRUTTORI AUTOMATICI. -
Gli interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono soddisfare alle condizioni
stabilite dagli artt. 290 e 291.
In deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art.290, gli interruttori automatici
devono poter funzionare anche per scatti limitati a singoli conduttori.

Capo V -Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori  elettrici.

Art. 297. COPERTURA DELLE PARTI NUDE IN TENSIONE. -

Le macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a tensione superiore a 25 Volta
verso terra se a corrente alternata, ed a 50 Volta verso terra se a corrente continua, ove non
abbiano le parti nude in tensione in posizione inaccessibile o non siano protette a norma
degli articoli 276 e 281 devono avere le stesse parti nude, chiuse nell'involucro esterno o
protette mediante copertura o ripari solidamente fissati.
Sono esclusi dalla applicazione della presente norma i collettori ad anelli e le relative
spazzole delle macchine elettriche.


Art. 298. SEGREGAZIONE DELLE MACCHINE, DEI TRASFORMATORI E DELLE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE A TENSIONE ELEVATA.-
Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature elettriche in
genere funzionanti a tensione superiore a 1000 Volta, devono essere installati in locali
appositi od in recinti che possono essere anche a ciclo aperto, muniti di porte di accesso
chiudibili a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati a macchine operatrici.

Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o possono transitare
persone diverse da quelle addette alle stesse macchine ed apparecchi, esse devono tenersi
chiuse a chiave.
Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati nel presente articolo
devono essere costruite con materiale incombustibile; può tuttavia derogarsi per le cabine
elettriche provvisorie non annesse ad altri edifici.

Art. 299.
La segregazione in locale apposito non è obbligatoria per i trasformatori, i reattori ed
apparecchi simili a tensione non superiore a 15.000 Volta e di potenza non superiore a 1500
Watt, utilizzati per usi speciali compresa l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo,
purché collocati fuori della portata di mano, chiusi entro armadi o custodie o protetti in
conformità delle disposizioni del presente Titolo.


Art. 300. POZZETTO PER RACCOLTA OLIO DEI TRASFORMATORI.-
I trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio superiore ai 500 chilogrammi,
quando non siano installati in cabine isolate, devono essere provvisti di pozzetti o vasche o
di altre opere atte ad impedire il dilagare dell'olio infiammato all'esterno delle cabine o dei
recinti.

Art. 301. PROTEZIONE DEI CONDENSATORI. -
I condensatori di potenza superiore a 1 kVA devono essere provvisti di dispositivi atti ad
eliminare la carica residua, quando il condensatore è disinserito; tali dispositivi non sono
richiesti quando il condensatore rimane stabilmente collegato elettricamente alla macchina
rifasata, anche dopo che il complesso è disinserito dalla rete.


Art. 302. ACCUMULATORI ELETTRICI. -
Le batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta devono
essere:

a) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore un contatto accidentale
con elementi aventi una differenza di potenziale superiore a tale limite;
b) contornate da una pedana isolante, se fisse.


Art. 303.
I locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla capacità e tipo
delle batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli di esplosione delle miscele
gassose, devono:

a) essere ben ventilati;
b) non contenere macchine di alcun genere né apparecchi elettrici o termici;
c) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il divieto di fumare e di
introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.


Capo VI - Impianti di illuminazione elettrica.

Art. 304. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
ELETTRICA.-
È vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di illuminazione a
incandescenza.
È tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta per l'illuminazione all'esterno dei
fabbricati e nelle officine elettriche.
Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse tensioni sino a 6000
Volta.

Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno purché i conduttori
di alimentazione siano adeguatamente isolati e protetti a norma dell'art.279 ed il ricambio
delle lampade sia effettuato a circuito disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura
isolata da terra.

Art. 305. LAMPADE E PORTALAMPADE ELETTRICI. -
Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in
modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti
in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità di contatto con le dette parti.


Art. 306.
Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate:

a) in locali bagnati o molto umidi;
b) presso tubazioni o grandi masse metalliche;
c) a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere devono, oltre che
soddisfare al requisito dell'articolo precedente, avere il portalampade con le parti esterne di
materiale isolante non igroscopico.


Art. 307. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A TUBI LUMINESCENTI O FLUORESCENTI.-
Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti
di collegamento fra i vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla
tensione del circuito o collocati fuori della portata di mano.
I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione devono
essere completamente protetti mediante custodia di materiale isolante.


Art. 308.
Gli impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a catodo freddo devono essere
provvisti di interruttore onnipolare sulla linea primaria di alimentazione del trasformatore.

Capo VII - Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili.

Art. 309. DERIVAZIONE A SPINA. -
Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere
costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia
inserita nella propria sede (femmina) possa risultare sotto tensione.


Art. 310.
Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le parti in tensione
della sede (femmina) della presa;
b) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante
l'inserzione e la disinserzione.


Art. 311.
Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore
ai 100 Watt devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore, nonché di valvole
onnipolari, escluso il neutro, per permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a
circuito aperto.

Art. 312. ESCLUSIONE DELLA CORRENTE AD ALTA TENSIONE. -
Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti
a bassa tensione.

Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine
mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro
specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.

Art. 313. LIMITAZIONE DELLA TENSIONE PER L'ALIMENTAZIONE. -
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente
decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a
220 Volta verso terra.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse
metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta verso
terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente articolo e fornita da
una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti,
primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano
dell'avvolgimento secondario collegato a terra.


Art. 314. COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA. -
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico
incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta
verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra.
L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo
supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di
collegamento .


Art. 315. ISOLAMENTO DEGLI UTENSILI.-
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento
supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.

Art. 316. INTERRUTTORI DI COMANDO INCORPORATO.-
Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella
incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto.


Art. 317. LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI.-
Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:

a) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
b) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti,
completamente protette in modo da evitare ogni possibilità di contatto accidentale;
c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno
alla impugnatura isolante;
d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente
fissate all'impugnatura.


Art. 318.
Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di
grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni dell'articolo precedente, devono
essere alimentate a tensione non superiore a 25 Volta verso terra ed essere provviste di un
involucro di vetro.
Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un trasformatore,
questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra di loro.


Capo VIII - Linee di contatto per trazione elettrica.

Art. 319. DIVIETO DEI SISTEMI DI TRAZIONE CON TERZA ROTAIA.-
Nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al presente decreto sono vietati sistemi di
trazione elettrica con presa da terza rotaia.

Art. 320. ALTEZZA MINIMA DELLE LINEE ELETTRICHE.-
Le linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle attività soggette al
presente decreto, salvo disposizioni più restrittive delle altre leggi o regolamenti speciali,
devono essere poste ad altezza dal suolo o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti:

a) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di edifici, salvo quanto è
disposto dalla successiva lettera b);
b) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano efficacemente protette
contro i contatti accidentali mediante ripari a canale o simili di materiale isolante non
igroscopico o metallici collegati a terra;
c) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a seconda che le linee
siano o meno protette contro il contatto accidentale in conformità a quanto è stabilito dalla
precedente lettera b).


Art. 321. SOSTEGNI DI SOSPENSIONE DEI CONDUTTORI. -
I sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica devono
essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro attacchi alle parti stabili che,
in caso di rottura di una sospensione, i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione
non possano abbassarsi a meno di m.3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni
di impianto di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle
condizioni di impianto di cui alla lettera c) dello stesso articolo.


Art. 322. CAUTELE CONTRO IL CONTATTO DELLE LINEE AEREE CON MEZZI DI
TRASPORTO ORDINARI.-
Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei loro carichi con le linee
aeree elettriche di contatto, devono essere adottati appropriati provvedimenti e cautele, quali
l'applicazione di barriere, la delimitazione di attraversamenti protetti e di banchine di transito
per i mezzi ordinari.

Art. 323. INTERRUZIONE DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE. -

I circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per trazione elettrica devono
essere provvisti di interruttori automatici per massima corrente, atti ad interrompere
l'alimentazione della linea qualora si stabilisca una intensità di corrente pericolosa.

Capo IX - Collegamenti elettrici, a terra.

Art. 324. SEZIONE, CONNESSIONE E PROTEZIONE DEI CONDUTTORI DI TERRA. -
Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti nell'art. 271 e negli altri
articoli del presente decreto devono essere usati conduttori di sezione adeguata alla intensità
della corrente verso terra e comunque non inferiore a 16 millimetri quadrati, se di rame, ed a
50 millimetri quadrati, se di ferro o acciaio zincato.

Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terra in rame, sezioni inferiori a
16 millimetri quadrati purché non inferiori alla sezione dei conduttori del circuito elettrico,
sino ad un minimo in ogni caso di 5 millimetri quadrati.

Art. 325.
I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il deterioramento.
Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere
eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.


Art. 326. DISPERSORE PER LA PRESA DI TERRA. -
Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma,
dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da
garantire, per il complesso delle derivazioni a terra una resistenza non superiore a 20 Ohm
per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le cabine
ed officine elettriche il dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza
adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti.

Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria
compressa e simili. Sono invece ammesse, per impianti a tensione non superiori a 1000
Volta, le tubazioni di acqua, purché facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di
terra sia riportato a monte delle eventuali derivazioni.
Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le
necessarie condizioni di sicurezza.

Art. 327. PRESE DI TERRA DEGLI SCARICATORI. -

Per le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni degli artt. 324 a 326 relative
alla comune messa a terra delle masse metalliche.
Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza possibile,
percorsi senza brusche svolte, ed essere protetti contro il contatto accidentale. La loro
sezione non deve essere inferiore a 25 millimetri quadrati.
Devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, particolari accorgimenti in
relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti
dal passaggio della corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.


Art. 328. VERIFICHE PERIODICHE. -
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e
periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di accertarne la stato di
efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono
essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra
artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due anni .


Capo X - Installazioni elettriche in luoghi dove esistono pericoli di esplosione o di incendio.

Art. 329. DIVIETO DI INSTALLAZIONI ELETTRICHE. -
Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli artt. 330 e 331, nei
luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in dipendenza:

a) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili;
b) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.

Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni elettriche costituenti parti
integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione sempre che siano adottate le
necessarie misure di sicurezza .

Art. 330. INSTALLAZIONI ELETTRICHE « ANTIDEFLAGRANTI » E DI TIPO STAGNO. -
Nei luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in
relazione alle esigenze del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle particolari
condizioni dell'impianto, possono essere installati motori elettrici, purché questi, le relative
apparecchiature ed i relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto
l'insieme della installazione, di tipo «antideflagrante», dichiarati come tali dal costruttore .


Art. 331.
Nei luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti pericoli di
esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche per forza motrice di
tipo «antideflagrante» o di tipo stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli
esplosivi, ed installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo seguente
.

Art. 332. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA DI LUOGHI PERICOLOSI.-

Nei luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può essere effettuata solo
dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso l'interno del luogo da
illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente illuminazione
elettrica con lampade  collocate in nicchie chiuse e nei luoghi indicati nell'art.331 è ammesso
l'impiego di lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica,
comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di
alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e
protetti con guaine resistenti.

Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono essere di
tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno
o chiuso per i luoghi indicati nell'art.331.

Art. 333. INTERRUTTORE GENERALE. -
Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329
e 331 devono essere provviste all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona
pericolosa, di interruttori onnipolari.


Art. 334. LAVORI SULLE INSTALLAZIONI ELETTRICHE DEI LUOGHI PERICOLOSI.-
È vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche
contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto gli interruttori onnipolari esterni di
alimentazione del circuito ed averne assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei.

Art. 335. SCARICHE ELETTROSTATICHE. -
Nei luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la possibilità di scariche
elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza:

a) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei tetti, delle
incastellature, delle macchine e delle trasmissioni:
b) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le cariche elettrostatiche
che si possono produrre nelle cinghie di cuoio delle trasmissioni. Essi debbono però essere
tali da non dare luogo alla produzione di scintille;
c) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per tutta l'estensione
della rete degli elementi delle tubazioni metalliche per il trasporto o la circolazione delle
polveri e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni;

d) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi infiammabili con le
strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e
scarico, e collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di
pneumatici.


Art. 336. VERIFICHE. -
Le installazioni elettriche previste dagli articoli 330 e 332 devono essere sottoposte a verifica
almeno una volta ogni due anni .

Capo XI - Schemi dell'impianto.

Art. 337. ESPOSIZIONE SCHEMA DELL'IMPIANTO.-
Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema
dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature
essenziali.

Art. 338. COLORAZIONE DEI CONDUTTORI E INDICAZIONE DELLE LORO TENSIONI.-

Nei locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a valori diversi o conduttori sia ad
alta che a bassa tensione, essi devono essere contraddistinti con particolari colorazioni, il cui
significato (valore della tensione) deve essere reso evidente mediante apposita tabella.
Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in prossimità dei
conduttori.

Art. 339. DIVIETO DI INGRESSO E AVVISO DI PERICOLO.-
Nei luoghi ove esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata con apposita targa la
esistenza del pericolo di morte con il contrassegno del teschio.

Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve essere esposto un avviso
indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.

Art. 340. CHIUSURA DELLE OFFICINE E DELLE CABINE NON PRESIDIATE. -
Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate, oltre ad avere le
indicazioni di cui all'articolo precedente, devono essere tenute chiuse a chiave.

Art. 341. ILLUMINAZIONE SUSSIDIARIA. -
Nei locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di
illuminazione sussidiaria indipendente.

Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi prontamente
reperibili in caso di bisogno e noti al personale.

Art. 342. DEPOSITO DI MATERIALI NEI LOCALI DESTINATI ALLE MACCHINE ED
APPARECCHIATURE ELETTRICHE.-
È vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche ove esistano elementi
dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi che non siano attinenti all'esercizio
dell'impianto stesso.

Art. 343. ISTRUZIONI SUI SOCCORSI AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA.-

Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una
tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica.
Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di lavoro in genere
dove è utilizzata corrente ad alta tensione o dove la corrente, in relazione al suo uso ed alle
condizioni locali, può costituire pericolo.

Art. 344. LAVORI SU PARTI IN TENSIONE. -
È vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la
tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50 Volta verso terra, se
continua.

Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purché:

a) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;
b) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori .


Art. 345. LAVORI SU MACCHINE, APPARECCHI E CONDUTTURE ELETTRICI AD ALTA
TENSIONE. -
È vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione e
nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo
precedente senza avere prima:

a) tolta la tensione;
b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui
vengono eseguiti i lavori;
c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione «lavori in
corso, non effettuare manovre»;
d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui
immediate vicinanze sono eseguiti i lavori .


Art. 346.
Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione sono eseguiti
in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei comma b)e c) dell'articolo precedente,
non sono direttamente controllabili dai lavoratori addettivi, questi, prima di intraprendere i
lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di
sicurezza sopra indicate.
In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi non abbiano
ottemperato alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso articolo.

La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei lavori, se
non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto dal
capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono
stati ultimati e che la tensione può essere applicata.

Art. 347.
Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o conduttori elettrici
la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra
persona.


Art. 348. ESECUZIONE DELLE MANOVRE O PARTICOLARI OPERAZIONI.-
I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che comunque possono eseguire
lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o apparecchiature elettrici, devono avere
a disposizione o essere individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o
tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture
e ramponi.

Art. 349.

I fioretti costruiti con materiale non sufficientemente isolante devono essere muniti di un
isolatore intermedio, collocato in posizione tale che il lavoratore possa eseguire le manovre
senza dover afferrare il fioretto con una o con entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore
opposto alla impugnatura.
I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti, ma appesi ad appositi ganci.

Art. 350.
Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono essere adibiti almeno due
lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole per la
sicurezza personale in relazione alla ubicazione o alle speciali condizioni delle installazioni o
alla particolare pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio.


TITOLO VIII - Materie e prodotti pericolosi o nocivi

Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 351. CAMPO DI APPLICAZIONE. -
Agli effetti dell'applicazione delle norme del presente Titolo, si intendono pericolosi  o nocivi i
prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti,
irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti.

Art. 352. AFFISSIONI DI NORME DI SICUREZZA. -
Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione,
manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di cui all'articolo
precedente, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di
sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle
lavorazioni che sono eseguite.

Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che
presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni
concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

Art. 353. ISOLAMENTO DELLE OPERAZIONI.-
Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o
tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente
difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.


Art. 354. CONCENTRAZIONI PERICOLOSE - SEGNALATORI AUTOMATICI.-
Nei locali o luoghi di lavoro, o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile
impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas vapori o
polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere
provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas che possono
svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori
automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni
pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni
.


Art. 355. INDICAZIONI PER I RECIPIENTI -
I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi devono, allo scopo
di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto, portare indicazioni e
contrassegni di cui all'allegata Tabella A.

Art. 356. SCARTI E RIFIUTI. -
Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche,
infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati
frequentemente con mezzi appropriati,

collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

Art. 357. PAVIMENTI E PARETI. -
I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione,
all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o
infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione
delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.

Capo II - Materie e prodotti infiammabili o esplodenti.


Art. 358. RISCALDAMENTI PERICOLOSI E SCINTILLE. -
Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od
esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas,
vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i
meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a
produzione di scintille.
Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi
nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla
distanza dalle sorgenti di calore.

Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.

Art. 359. LUBRIFICAZIONE. -
Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie
esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo
a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.

Art. 360. RISCALDAMENTO DEI LOCALI E DIFESA CONTRO I RAGGI SOLARI.-

Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi indicati
nell'art.358 deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi
generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature capaci di accendere le
materie pericolose ivi esistenti.
Nei casi indicati al primo comma le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali
devono essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.

Art. 361. VALVOLE DI ESPLOSIONE NEI LOCALI PERICOLOSI. -

Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere predisposte nelle pareti o nei solai
adeguate valvole di esplosione atte a limitare gli effetti esplosivi.
Dette valvole possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri
cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
In ogni caso le valvole di esplosione devono essere disposte in modo che il loro eventuale
funzionamento non possa arrecare danno alle persone.


Art. 362. PRODUZIONE DI DIVERSE QUALITÀ DI GAS PERICOLOSI. -
Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né infiammabili di
per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che
servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati,
sufficientemente distanziati fra loro.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando i diversi gas sono prodotti
contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché siano adottate idonee misure per
evitare la formazione di miscele pericolose.


Art. 363. DEPOSITI DI DIVERSE QUALITÀ DI MATERIE O PRODOTTI  PERICOLOSI-
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o
miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali
sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

Art. 364.
I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se
predisposti in applicazione dell'art. 354, quanto se costituenti elementi degli impianti di
produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da
non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;
b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato
elettricamente a terra;
c) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle
polveri esplosive o infiammabili;
d) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di
pericolo.


Art. 365.
Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a
miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualità di
gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

Capo III - Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose.

Art. 366. TRASPORTO ED IMPIEGO. -
Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose
devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto
contatto.

Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano la attuazione della norma di cui
al comma precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di
protezione, in conformità a quanto è stabilito nel Titolo X.

Art. 367. INVESTIMENTI DA LIQUIDI CORROSIVI. -
Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere
predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti
contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.

Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei
locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura
adeguata.

Art. 368. SPANDIMENTI DI LIQUIDI CORROSIVI.-
In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci,
segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con
materie idonee.


Capo IV - Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti.


Art. 369. MASCHERE ED APPARECCHI RESPIRATORI. -
Nei luoghi dove si compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto
delle materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonché nei depositi o luoghi
in cui possono svilupparsi e diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti,
deve essere tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di maschere
respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso di emergenza.


Art. 370. ISOLAMENTO LOCALI. -
I locali ed i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente
devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi di lavoro o di
passaggio.

Art. 371. PULIZIA LOCALI ED ATTREZZATURE. -
I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti
indicati nell'art. 269, nonché, i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere
impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.


Art. 372. ACCESSO AI LUOGHI CON PRESENZA DI GAS, FUMI O VAPORI ASFISSIANTI
O TOSSICI.-
Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'articolo 236 devono essere osservate, nella
parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne,
pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o
asfissianti.

Capo V - Materie o prodotti taglienti o pungenti.

Art. 373. FABBRICAZIONE, MANIPOLAZIONE O IMPIEGO.-

Nella fabbricazione manipolazione o impiego di materie o prodotti taglienti o pungenti quali
lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere adottati mezzi, sistemi meccanici
o attrezzature, atti ad evitare il contatto diretto delle stesse materie o prodotti con le mani od
altre parti scoperte del corpo o comunque a ridurre al minimo la pericolosità della
manipolazione.

TITOLO IX - Manutenzione e riparazione

Capo unico.

Art. 374. EDIFICI, OPERE, IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE. -

Gli edifici, le opere destinate ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori,
devono essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di conservazione e di
efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, compresi
gli appartenenti di difesa, devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del
lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di
conservazione e di efficienza.

Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre
prevedere l'aggiornamento di questo libretto.


Art. 375. LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE.-
Per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di manutenzione devono essere adottate misure,
usate attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da consentire l'effettuazione dei lavori
in condizioni il più possibile di sicurezza.
I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti
fermi.
Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa
delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessità di esecuzione per evitare
pericoli o maggiori danni, devono essere adottate misure e cautele supplementari atte a
garantire la incolumità sia dei lavoratori addettivi che delle altre persone.


Art. 376. ACCESSO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A PUNTI
PERICOLOSI.-
L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di
impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante
l'impiego di mezzi appropriati quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o
altri idonei dispositivi.

TITOLO X - Mezzi personali di protezione e soccorsi d'urgenza


Capo I - Disposizioni di carattere generale.

Art. 377. MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE. -
Il datore di lavoro fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del
presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione
appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o
siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione.
I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di
idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione.


Capo II - Abbigliamento e indumenti di protezione.

Art. 378. ABBIGLIAMENTO. -
I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in
relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano
pericolo per la incolumità personale.

Art. 379. INDUMENTI DI PROTEZIONE. -
Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di
condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del
Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di
protezione.


Capo III - Protezioni particolari.

Art. 380. PROTEZIONE DEI CAPELLI. -
Le lavoratrici che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di
impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere
provviste di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in
modo completo.

Art. 381. PROTEZIONE DEL CAPO. -
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per
contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato.

Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere,
senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.

Art. 382. PROTEZIONE DEGLI OCCHI.-
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali
roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o
schermi appropriati.

Art. 383. PROTEZIONE DELLE MANI.-
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni,
causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti o altri
appropriati mezzi di protezione.


Art. 384. PROTEZIONE DEI PIEDI. -
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di
causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di
calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.
Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Art. 385. PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO.-
Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori
devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli,
pettorali, gambali o uose.


Art. 386. CINTURE DI SICUREZZA. -
I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare
la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di
adatta cintura di sicurezza.

Art. 387. MASCHERE RESPIRATORIE. -
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi
devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in
luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.


Capo IV - Soccorsi d'urgenza.

Art. 388. DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E SOCCORSI D'URGENZA.-
I lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore sono tenuti a segnalare subito al
proprio datore di lavoro od ai propri capi gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità,
loro occorsi in occasione di lavoro.
Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità,
siano immediatamente prestati all'infortunato i soccorsi d'urgenza.


TITOLO XI - Norme penali

Capo unico.

Art. 389. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI DATORI DI LAVORO E DAI DIRIGENTI. -
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115,120, 121, 132, 133, 159, 160, 188,
193, 276 primo comma, 319.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni
per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109,
113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246,
247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345,
346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;

c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per
la inosservanza di tutte le altre norme .



Art. 390. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI COSTRUTTORI E DAI COMMERCIANTI.-
I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di
attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonché gli installatori di impianti, che non
osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

Art. 391. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI PREPOSTI. -
I preposti sono puniti:

a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire due milioni per
la inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345, 346, ultimo
comma, nonché per non avere esercitato ai sensi dell'art.4, la dovuta vigilanza sui lavoratori
per la osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire un milione
per l'inosservanza della norma di cui all'art.5, primo comma, nonché per non avere
esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per la osservanza da parte di
questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.


Art. 392. CONTRAVVENZIONI COMMESSE DAI LAVORATORI. -
I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire trecentomila a lire
unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere d) ed
e), 34, lettere a) e b), 47, primo comma, 218, secondo comma, 238, 334 e 346, primo e
secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, lettere a), b) e c), 19, 20,
lettere a), b) e c), 24, 47, ultimo comma, 217, ultimo comma e 388 primo comma .


TITOLO XII - Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro.

Art. 393. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE. -

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è
presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della
Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui
tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in
chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;

d) Il direttore generale competente del ministero della sanità e un funzionario per ciascuno
dei seguenti ministeri: industria, commercio e artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse
agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;

e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-
regioni;

f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul
lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI;
Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;

g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dellartigianato e della piccola e
media impresa  maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello
nazionale.

2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei
quali determina la composizione e la unzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone
particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi
competenti e durano in carica tre anni. Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di
lavoro non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del presidente della repubblica 11
gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.


Art. 394. COMPITI DELLA COMMISSIONE. -

1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto
di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il
suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute
dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di
controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;

d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa
CEE da attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;
g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;

i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro
nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati,
individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n.
142, secondo le modalità di cui all'art.402;
l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del
Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro
e alla protezione della salute dei lavoratori.

2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle
commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere
indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
effettuare sopralluoghi.


Capo II - Deroghe.

Art. 395. [DEROGHE DI CARATTERE GENERALE. -
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 393, per gli edifici locali, macchine, impianti e loro parti,
preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo
relativamente alle attività produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze
tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate
idonee misure di sicurezza.

Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della suddetta deroga,
determina le attività produttive ed i settori industriali per i quali si applica la deroga
medesima e riconosce l'idoneità delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive
l'adozione.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro
parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di
adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli
prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi è
effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393.]


Art. 396. DEROGHE PARTICOLARI.-
Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facoltà d concedere alle singole ditte
che ne facciano apposita richiesta deroghe temporanee per l'attuazione di determinate
norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o in macchine preesistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme stesse, per
riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che
siano adottate opportune misure di prevenzione o idonei dispositivi di sicurezza.


Art. 397. TOLLERANZE. -
Negli edifici, ed impianti preesistenti e nelle macchine e loro parti già installate alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono consentiti piccoli scostamenti rispetto ai valori
numerici minimi o massimi indicati dal decreto stesso, che, in relazione a particolari
circostanze di fatto ,siano ritenuti compatibili con la sicurezza.

Capo III - Verifiche e controlli.

Art. 398. ATTRIBUZIONE DEI COMPITI. -
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà, con proprio decreto, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, di affidare le verifiche e i controlli
prescritti per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle
attrezzature e dei dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220,328 e 336 del
presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale per la prevenzione degli
infortuni, in relazione, alla natura particolare delle verifiche e dei controlli stessi.

Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il Ministro ha facoltà, sentita la
Commissione consultiva permanente sopra indicata, di disporre con proprio decreto, che i
controlli e le verifiche siano esercitate da personale specializzato dipendente o scelto dagli
stessi datori di lavoro.
I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresì le modalità per l'esercizio delle
verifiche e dei controlli .

Art. 399. DOCUMENTAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI.-

Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono
essere redatti verbali su foglio libretti conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o i controlli sono stati
effettuati e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.

Art. 400. DETERMINAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO. -
I luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331
del presente decreto saranno determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393.


Capo IV - Applicazione delle norme.

Art. 401. VIGILANZA.-
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
I fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro devono essere tenuti sul luogo di lavoro ed
esibiti su richiesta nelle successive visite di ispezione.

Art. 402. RICORSI. -
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono
esecutive.

Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale entro il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle
disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite
l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal Capo
dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.

È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine e
con le modalità di cui al secondo comma avverso le determinazioni adottate dagli Ispettorati
dei lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396.

Art. 403. REGISTRO INFORTUNI. -
Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati
cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, che comportino
un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento.

Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'art.393, devono essere
indicati oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le
circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro sul luogo di
lavoro .

Art. 404. STATISTICA DEGLI INFORTUNI. -

L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche
sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, secondo i criteri che saranno fissati
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei termini e con le
modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni e le malattie
professionali verificatisi, nonché a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari
corrisposti ed ogni altro elemento necessario allo studio del fenomeno infortunistico.


Capo V - Disposizioni finali.

Art. 405. COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI SPECIALI VIGENTI IN MATERIA. -
Le disposizioni di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nelle vigenti leggi e
regolamenti speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente
decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente disciplinati.

Art. 406. DECORRENZA. -
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1956.

A decorrere da tale data il R.D 18 giugno 1899, n.230 , è abrogato.

Tabella A - CONTRASSEGNI TIPICI AVVISANTI PERICOLO ADOTTATI DALL'UFFICIO
INTERNAZIONALE DEL LAVORO

 Immagini omesse . Segnali indicanti Pericolo d'esplosione, Pericolo d'infiammabilità,
Pericolo d'intossicazione, Pericolo di corrosione, Radiazioni pericolose.



NOTA

Il D.P.R. 547/1955 è stato emanato ai sensi della L.12 febbraio 1955, n. 51 : il testo è quello
vigente dopo le modifiche introdotte da:

1) art. unico della L. 2 maggio 1983, n. 178, recante Interpretazione autentica dell'art. 7 del
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.;
2) avviso di rettifica pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1956, n. 142;
3) art. 58 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 ;
4) art. 8 della L. 5 novembre 1990, n. 320.

5) Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: «Attuazione delle direttive 89/391CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro».
6) Decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante Modificazioni alla disciplina
sanzionatoria in materia di lavoro.

Sono riportate in dettaglio le modifiche apportate dagli ultimi tre Decreti
legislativi (626/94, 758/94, 626 bis) :

Art. 8: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 3 del D. Lgs. 19
settembre 1994, n. 626.

Art. 11: l'articolo è stato dapprima così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 13 del
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626; successivamente i commi 4 e 5 sono stati sostituiti
dall'art. 16, comma 1 del "D.Lgs. 626 bis".

Art. 13: l'articolo è stato così sostituito, titolo compreso, dall'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 19
settembre 1994, n. 626; successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 2 del
"D.Lgs. 626 bis".


Art. 14: l'articolo è stato dapprima così sostituito dall'art. 33, comma 2 del D. Lgs. 19
settembre 1994, n. 626; ; successivamente è stato modificato dall'art. 16, comma 3 del
"D.Lgs. 626 bis"..

Art. 52: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626.

Art. 53: l'articolo è stato dapprima così modificato dall'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 19
settembre 1994, n. 626; successivamente è stato modificato dall'art. 17, comma 2 del
"D.Lgs. 626 bis"..


Art. 374: l'articolo è stato così modificato dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 19 settembre
1994, n. 626.

Art. 389, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 4 del D. Lgs. 19
dicembre 1994, n.
758.

Art. 390, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 5 del D. Lgs. 19
dicembre 1994, n. 758.

Art. 391, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 19
dicembre 1994, n. 758.

Art. 392, comma 1: il comma è stato così modificato dall'art. 26, comma 7 del D. Lgs. 19
dicembre 1994, n. 758.


Art. 393: l'articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 19 settembre
1994, n. 626;
successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 del "D.Lgs. 626
bis".

Art. 394: l'articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 26, comma 2 del D. Lgs. 19 settembre
1994, n. 626;
successivamente il comma 1 è stato modificato dall'art. 13, comma 5 del "D.Lgs. 626 bis".

Art. 395: l'articolo è stato abrogato dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n.
626.

La misura delle ammende previste dagli articoli 389, 390, 391, 392 è stata elevata di cinque
volte rispetto alla misura originariamente stabilita ai sensi dell'art. 113, secondo comma, L.
24 novembre 1981, n.689 . Inoltre le sanzioni previste dai suddetti articoli sono escluse dalla
depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma e dell'art.34, primo comma, lettera n),
della L. 24 novembre 1981,n. 689 .

Esistono inoltre  alcuni Decreti Ministeriali che prevedono deroghe
esplicite a quanto letteralmente prescritto dal presente D.P.R.:

a) il D.M. 17 marzo 1980 (G. U. 10 aprile 1980, n.99) ha disposto:«Articolo unico. È
riconosciuta l'efficacia del sistema di sicurezza per le insegne pubblicitarie luminose
alimentate in bassa tensione con una tensione alternata superiore a 25 Volts verso terra -
comprese quelle situate nell'ambito aziendale - rispondente alle prescrizioni tecniche di cui
all'allegato A, in luogo di quanto previsto dall'art. 271 del D.P.R. 27 aprile
1955,n.547».(Segue allegato tecnico);
b) il D.M. 9 giugno 1980 (G. U. 7 luglio 1980, n. 184) ha riconosciuto l'efficacia di un sistema
di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'ENEL;
c) il D.M. 13 luglio 1990, n. 442 (G. U. 29 gennaio 1991, n. 24) contiene il regolamento per il
riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su
impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio
compresa tra 1.000 e 30.000 Volts.

 - Sul tema specifico della prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni si veda il
Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 7 gennaio 1956
 - Si vedano le norme integrative dettate dal Decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956 n. 302