LEGGE 27 marzo 1992 n. 257
Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Artt.
Capo I - Disposizioni generali .
. . . . . . . . 1 - 3
Capo II - Istituzione della commissione
di
valutazione e norme di attuazione . . . 4 - 7
Capo III - Tutela
dell'ambiente e della salute . . 8 - 12
Capo IV - Misure di sostegno per
i lavoratori . . 13
Capo V - Sostegno alle imprese . . . . . . . . .
14
Capo VI - Sanzioni. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Capo VII -
Disposizioni finanziarie . . . . . . . 16
Tabella
Capo I -
Disposizioni Generali
1. Finalità. -- 1. La presente legge concerne
l'estrazione,
l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione,
la
commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel
territorio
nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei
prodotti che lo
contengono e detta norme per la dismissione
dalla produzione e dal commercio,
per la cessazione
dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione
e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo
contengono, per la
realizzazione di misure di decontaminazione e
di bonifica delle aree
interessate dall'inquinamento da amianto,
per la ricerca finalizzata alla
individuazione di materiali
sostitutivi e alla riconversione produttiva e per
il controllo
sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da
trecentosessantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge sono vietate
l'estrazione, l'importazione, l'esportazione,
la
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di
amianto
o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di
cui alle lettere c)
e g) della tabella allegata alla presente
legge, salvo i diversi termini
previsti per la cessazione della
produzione e della commercializzazione dei
prodotti di cui alla
medesima tabella.
2. Definizioni. -- 1.
Ai fini della presente legge si intendono
per:
a) amianto: i silicati
fibrosi di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la
produzione di
prodotti di amianto o di prodotti contenenti
amianto libero o legato in
matrice friabile o in matrice
cementizia o resinoide, o di prodotti che
comunque possano
immettere nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di
amianto: i materiali di scarto delle attività
estrattive di amianto, i
detriti e le scorie delle lavorazioni
che utilizzano amianto, anche
provenienti dalle operazioni di
decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o
qualsiasi oggetto
contenente amianto che abbia perso la sua destinazione
d'uso e
che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente
in
concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo
3.
3. Valori limite. -- 1. La concentrazione di fibre di
amianto
respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma
o
si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche,
negli ambienti
delle unità produttive ove si utilizza amianto e
delle imprese o degli enti
autorizzati alle attività di
trasformazione o di smaltimento dell'amianto o
di bonifica delle
aree interessate, non può superare i valori limite
fissati
dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277,
come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i
metodi di analisi per la
misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto,
compresi
gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si
intendono
definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del
19
marzo 1987. Il termine per l'emanazione del decreto legislativo
per
l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli
1 e 67 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30
giugno 1992.
3.
Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai
commi 1 e 2 del
presente articolo sono disposti, anche su
proposta della commissione di cui
all'articolo 4, con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro
dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del
decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla
seguente:
a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo .
5. Il comma
2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, è
abrogato.
Capo II - Istituzione della commissione di valutazione e
norme
di attuazione
4. Istituzione della commissione per la
valutazione dei
problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego
dell'amianto. -- 1. Con decreto del Ministro della sanità,
di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il
Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita,
presso
il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data
di entrata in
vigore della presente legge, la commissione per la
valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari
connessi all'impiego dell'amianto, di
seguito denominata
commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia
industriale, designati dal
Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e
tecnologia;
b) due esperti di materiali e di prodotti
industriali,
designati dal Ministro dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e
della
prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro
della
sanità;
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e
di
sicurezza delle produzioni industriali, designati dal
Ministro
dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza
sociale,
designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f)
un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
g) un esperto del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto
superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL);
l) tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle
organizzazioni delle imprese
industriali e artigianali del settore;
n) un
rappresentante delle associazioni di protezione
ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
2. La commissione di
cui al comma 1 è presieduta dal Ministro
della sanità o da un Sottosegretario
di Stato da questi
delegato.
5. Compiti della commissione. --
1. La commissione di cui
all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati
dei censimenti di cui all'articolo
10;
b) a predisporre, entro centottanta
giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano
di
indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale
del
personale del Servizio sanitario nazionale addetto al
controllo
dell'attività di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici
sulle modalità per il
trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché
sul
trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi
nelle
discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni;
d)
ad individuare i requisiti per la omologazione dei
materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono
tali materiali, in relazione alle
necessità d'uso ed ai rischi
sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei
laboratori delle
università o del CNR o di enti operanti nel settore
del
controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire
i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla
denominazione di qualità dei
prodotti costituiti da materiali
sostitutivi dell'amianto;
f) a
predisporre, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, normative e metodologie
tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per
rendere innocuo l'amianto.
2. Per
l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la
commissione può avvalersi
della collaborazione di istituti ed
enti di ricerca.
3. La commissione
predispone rapporti annuali sullo stato di
attuazione dei compiti ad essa
attribuiti dalla presente legge
che trasmette al Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, al Ministro della sanità, al
Ministro
dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza
sociale
e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e
tecnologica.
6. Norme di attuazione. -- 1. Il Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
della
sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta
della
commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di
cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277.
2. Entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro della sanità,
stabilisce con
proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla
commissione
di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera
d), i requisiti per la omologazione dei materiali
sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
e
individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione
dei
componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta
con
proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni
dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
normative e le metodologie
tecniche di cui all'articolo 5, comma
1, lettera f).
4. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, adotta con proprio
decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore
della presente legge, i disciplinari tecnici di cui
all'articolo
5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei
ministri emana con proprio
decreto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente legge, gli atti di indirizzo e di
coordinamento
delle attività delle regioni e delle province autonome di
Trento
e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai
sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n.
400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
sentiti il Ministro della sanità, il Ministro
dell'ambiente, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
e il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche
in base
dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una
relazione
sullo stato di attuazione della presente legge.
7. Le disposizioni
concernenti l'omologazione dei materiali
sostitutivi dell'amianto e dei
prodotti che contengono tali
materiali non si applicano agli elementi
costruttivi e ai
componenti privi di fibre di amianto che alla data di
entrata in
vigore della presente legge risultino omologabili sulla
base
della normativa di settore ovvero di innocuità
accertata
dall'Istituto superiore di sanità.
7. Conferenza
nazionale. -- 1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, avvalendosi della
commissione di cui all'articolo 4 e
d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400,
promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza
ambientale
e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei
materiali e dei prodotti
di cui alla presente legge, con la
partecipazione di esperti e di
rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente
rappresentative a livello nazionale, delle imprese,
delle
associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13
della
legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei
consumatori e degli
utenti riconosciute per legge, delle
università e dei centri ed istituti di
ricerca.
Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute
8.
Classificazione, imballaggio, etichettatura. -- 1. La
classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e
dei prodotti che contengono
amianto sono disciplinati dalla
legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive
modificazioni e
integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica
24
maggio 1988, n. 215.
9. Controllo sulle dispersioni causate
dai processi di
lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica. --
1.
Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o
indirettamente, nei
processi produttivi, o che svolgono attività
di smaltimento o di bonifica
dell'amianto, inviano annualmente
alle regioni, alle province autonome di
Trento e di Bolzano e
alle unità sanitarie locali nel cui ambito di
competenza sono
situati gli stabilimenti o si svolgono le attività
dell'impresa,
una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di
amianto utilizzati e dei
rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di
smaltimento
o di bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti
applicati, il numero e
i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la
durata delle
loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono
stati
sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti
contenenti
amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini
della
tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2.
Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti
di concentrazione
di cui all'articolo 3, comma 1, e
predispongono relazioni annuali sulle
condizioni dei lavoratori
esposti, che trasmettono alle competenti regioni e
province
autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.
3.
Nella prima attuazione della presente legge la relazione di
cui al comma 1
deve riferirsi anche alle attività dell'impresa
svolte nell'ultimo
quinquennio ed essere articolata per ciascun
anno.
10. Piani
regionali e delle province autonome. -- 1. Le regioni
e le province autonome
di Trento e di Bolzano adottano, entro
centottanta giorni dalla data di
emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 6,
comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai
pericoli
derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono
tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività
di
estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano
o abbiano
utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive,
nonché
delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o
di
bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere
l'attività
estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica
dei
siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati
per
l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle
condizioni di salubrità ambientale e
di sicurezza del lavoro attraverso i
presidi e i servizi di
prevenzione delle unità sanitarie locali competenti
per
territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di
pericolo
derivanti dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle
attività di smaltimento e di bonifica
relative all'amianto;
h) la
predisposizione di specifici corsi di formazione
professionale e il rilascio
di titoli di abilitazione per gli
addetti alle attività di rimozione e di
smaltimento dell'amianto
e di bonifica delle aree interessate, che è
condizionato alla
frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse
finanziarie alle unità
sanitarie locali per la dotazione della
strumentazione
necessaria per lo svolgimento delle attività di
controllo
previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici
nei quali siano presenti
materiali o prodotti contenenti amianto libero o in
matrice
friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i
locali
aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi
di
appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i
piani
di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province
autonome di Trento e di
Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1,
il medesimo
è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri
su proposta del Ministro della sanità, di concerto con
il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il
Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza
del termine di
cui al medesimo comma 1.
11. Risanamento della miniera di
Balangero. -- 1. Il Ministero
dell'ambiente promuove la conclusione di un
accordo di programma
con il Ministero dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la
regione
Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con
il
comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera
ivi
esistente e del territorio interessato, con priorità di
utilizzo dei
lavoratori della medesima miniera nelle attività di
bonifica.
2. Per il
finanziamento dell'accordo di programma di cui al
comma 1 è autorizzata, a
carico del bilancio dello Stato, la
spesa di lire 30 miliardi in ragione di
lire 15 miliardi per il
1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
lire 15 miliardi per
l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno
1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente
utilizzando
l'accantonamento Norme per la riconversione delle produzioni
a
base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di
impegno dal
1993) .
12. Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente. -- 1.
Le
unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento
degli
edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l),
avvalendosi anche del
personale degli uffici tecnici erariali e
degli uffici tecnici degli enti
locali.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare
entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti
necessari ai
rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli
edifici, nonché alla
pianificazione e alla programmazione delle
attività di rimozione e di
fissaggio di cui al comma 3 e le
procedure da seguire nei diversi processi
lavorativi di
rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di
fissaggio, e
solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico
la
rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento
e di
Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti
amianto, sia
floccato che in matrice friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione è a
carico dei proprietari degli
immobili.
4. Le imprese che operano per lo
smaltimento e la rimozione
dell'amianto e per la bonifica delle aree
interessate debbono
iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui
all'articolo
10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il
Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro
centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i
requisiti, i
termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese
di
cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via
prioritaria, il
personale già addetto alle lavorazioni
dell'amianto, che abbia i titoli di
cui all'articolo 10, comma
2, lettera h), della presente legge.
5. Presso
le unità sanitarie locali è istituito un registro
nel quale è indicata la
localizzazione dell'amianto floccato o
in matrice friabile presente negli
edifici. I proprietari degli
immobili devono comunicare alle unità sanitarie
locali i dati
relativi alla presenza dei materiali di cui al presente
comma.
Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione
negli
edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie
locali,
le informazioni necessarie per l'adozione di misure
cautelative per gli
addetti. Le unità sanitarie locali
comunicano alle regioni e alle province
autonome di Trento e di
Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di
cui
all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono
classificati tra i rifiuti
speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo
2 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915,
in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano
la
pericolosità, come la friabilità e la densità.
Capo IV - Misure di
sostegno per i lavoratori
13. Trattamento straordinario di integrazione
salariale e
pensionamento anticipato. -- 1. Ai lavoratori occupati in
imprese
che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi
di
ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il
trattamento
straordinario di integrazione salariale secondo la
normativa vigente.
2.
Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente legge i lavoratori occupati
nelle imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di
dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che
possano
far valere nell'assicurazione generale obbligatoria
per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni
di
anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle
disposizioni
previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a)
e b), della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, hanno facoltà di richiedere
la concessione di un
trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al
medesimo
articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive
modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità
assicurativa e
contributiva pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei
trentacinque anni prescritto dalle
disposizioni sopra richiamate, in ogni
caso non superiore al
periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto e
quella del compimento di sessanta anni, se uomini,
o
cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la
programmazione
economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la
selezione
delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il
limite di seicento
unità, il numero massimo di pensionamenti
anticipati.
4. Le imprese,
singolarmente o per gruppo di appartenenza,
rientranti nei criteri di cui al
comma 3, che intendano
avvalersi delle disposizioni del presente articolo,
presentano
programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e
dichiarano
l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali
di
manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE
unitamente
alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di
pensionamento anticipato può essere
esercitata da un numero di lavoratori non
superiore a quello
delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori
interessati
sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza
domanda
irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2
del
presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione
all'impresa
stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del
CIPE, ovvero entro
trenta giorni dalla maturazione dei trenta
anni di anzianità di cui al
medesimo comma 2, se posteriore.
L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza
del termine
trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS)
le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo
comma,
lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni.
Nel caso in cui il numero dei
lavoratori che esercitano la facoltà di
pensionamento anticipato
sia superiore a quello delle eccedenze accertate,
l'impresa
opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione
e
riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui
domande
sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno
del mese in cui
l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle
cave di amianto il
numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria
relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini
del
conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato
per il
coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche
per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali
a
causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto
nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), il numero di
settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa a periodi di
prestazione lavorativa per il
periodo di provata esposizione all'amianto è
moltiplicato per il
coefficiente di 1,5.
8. Per i lavoratori che siano
stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, l'intero
periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie
professionali derivanti dall'esposizione all'amianto,
gestita
dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle
prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.
9. Ai dipendenti
delle miniere o delle cave di amianto o delle
imprese di cui al comma 1,
anche se in corso di dismissione o
sottoposte a procedure fallimentari o
fallite, che possano far
valere i medesimi requisiti di età e anzianità
contributiva
previsti dal comma 2 presso l'Istituto nazionale di
previdenza
per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è
dovuto,
dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo
giorno
del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto
di
lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile
1981, n.
155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai
quali è corrisposto il
predetto assegno è aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data
di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta
anni, se
uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, corrisponde al Fondo
pensioni lavoratori
dipendenti per ciascun mese di anticipazione della
pensione una
somma pari all'importo risultante
dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo
medesimo
sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore
interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma
pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa
la
tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla
richiesta
da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore
della gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, per ciascun dipendente che
abbia usufruito del
pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta
per cento
degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà
di
optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito
di
interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in
un
numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a
quello dei mesi di
anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive
modificazioni, nonché nelle zone industriali in
declino, individuate dalla
decisione della Commissione delle
Comunità europee del 21 marzo 1989
(89/288/CEE), ai sensi del
regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24
giugno 1988, il
contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto
al
venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica
altresì nei
confronti delle imprese assoggettate alle procedure
concorsuali di cui alle
disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, e al
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito,
con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e
successive
modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si
applica
l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni
approvate
con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 6 miliardi per
il 1992, lire 60 miliardi per il 1993
e lire 44 miliardi per il 1994, si
provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai
fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente
utilizzando, per il 1992, l'accantonamento
Finanziamento di un piano di
pensionamenti anticipati e, per
il 1993 e il 1994, l'accantonamento
Interventi in aree di crisi
occupazionale .
13. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le conseguenti variazioni di
bilancio.
Capo V - Sostegno alle imprese
14. Agevolazioni per
l'innovazione e la riconversione
produttiva. -- 1. Le imprese, singole o
associate, che utilizzano
amianto e quelle che producono materiali
sostitutivi
dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo
per
l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge
17
febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di
innovazione
tecnologica finalizzata alla riconversione delle
produzioni a base di amianto
o allo sviluppo e alla produzione
di materiali innovativi sostitutivi
dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono
attività
di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento
dei
rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione
e la
bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del
comma 1, al
finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato è istituito il Fondo speciale per
la
riconversione delle produzioni di amianto .
4. Il Comitato
interministeriale per il coordinamento della
politica industriale (CIPI),
entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le condizioni
di ammissibilità e le priorità di accesso ai
contributi del
Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per
l'istruttoria
delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del
Fondo di cui al comma 3 sono destinate
alla concessione di contributi in
conto capitale alle imprese
che utilizzano amianto, per programmi di
riconversione
produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e
il
reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione
dell'attività
sulla base di programmi concordati con le
organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente
rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria,
del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da
emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, le modalità e i termini per la presentazione
delle
domande di finanziamento e per la erogazione dei
contributi.
7. Il
contributo in conto capitale di cui al comma 5 può
essere elevato fino al
dieci per cento del contributo erogabile
a favore delle imprese di cui al
medesimo comma 5 che non
facciano ricorso alla cassa integrazione
guadagni.
8. E autorizzato a carico del bilancio dello Stato
il
conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50
miliardi
in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35
miliardi per il
1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a
lire 15
miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993,
si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per
l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
Norme per la riconversione delle produzioni a base di
amianto
(di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993) .
10.
Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, può riconoscere carattere di
priorità ai programmi di cui
ai commi 1 e 2.
Capo VI - Sanzioni
15. Sanzioni. -- 1. La mancata
adozione delle misure idonee a
garantire il rispetto dei valori limite di cui
all'articolo 3,
nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma
2
dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a
lire 50
milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione
delle
misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi
dell'articolo 6,
commi 3 e 4, si applica la sanzione
amministrativa da lire 7 milioni a lire
35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione
e
bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo
12,
comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5
milioni a lire 30
milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione
derivanti
dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5,
si
applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire
10
milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal
presente
articolo, il Ministro dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle
imprese
interessate.
Capo VII - Disposizioni finanziarie
16. Disposizioni
finanziarie. -- 1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 4, pari
a lire 2 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede
mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento Norme per la
protezione dalla esposizione all'amianto
.
2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono
concessi
contributi a carico del bilancio dello Stato pari a
lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a
favore delle regioni e delle province
autonome di Trento e di
Bolzano secondo modalità definite con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri, emanato su proposta del
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con
il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità,
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 2, pari a
lire 8 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per
l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
Norme
per la protezione dalla esposizione all'amianto .
4. La Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a concedere
nell'anno 1992, entro il limite massimo di
mutui concedibili
dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente,
agli
enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai
fini
della bonifica delle strutture di competenza, previa
certificazione
dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il
limite complessivo di lire
40 miliardi, mutui decennali con
ammortamento a carico dello Stato. A tal
fine è autorizzata la
spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno
1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a
lire 6,3
miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli
anni 1993 e 1994
mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo
9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento Norme per
la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire
6,3
miliardi quale limite di impegno dal 1993) .
6. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 2).
a)
lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato
(due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e
contenitori per il trasporto e lo
stoccaggio di fluidi, ad uso civile e
industriale (due anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine
e
impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore
della
presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a
motore,
veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali
con
particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di
entrata
in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di
vecchio tipo (due
anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per
elementi
sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data
di entrata in vigore
della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la
produzione
di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore
della
presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per
la
produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di
entrata in
vigore della presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due
anni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge).