L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Norme per la edificabilità dei suoli.
1. (Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare). --
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è
subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.
2. (Piani di zona e demani comunali di aree). -- Per le aree comprese nei
piani di zona di cui alla legge 8 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai
sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il
regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865. Anche per tali aree è
necessario il provvedimento del sindaco di cui all'articolo 1 della presente
legge.
........omissis (sostituisce primo comma art.3
L.167/1962).
L'articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato.
Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime
previsto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto
previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso
articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi. Nei comuni con
popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti
dall'ultimo censimento, l'art. 51, L. 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1980.
3.
(Contributo per il rilascio della concessione). -- La concessione comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
4. (Caratteristiche della
concessione). -- La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a
chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli
effetti di cui all'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti
strumenti, a norma dell'articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge
medesima, nonché delle ulteriori norme regionali.
Per gli immobili di
proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo,
rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un
anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o
agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con
provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario,
che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un
periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario
deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso
la nuova concessione concerne la parte non ultimata. La concessione è
trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità
della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai
sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa.
Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 31 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150. La regione stabilisce le forme e le modalità
d'esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della
concessione nei termini di legge. A decorrere dal 1 gennaio 1979, salva
l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1971, n. 291, nei comuni
sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali
e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti
limiti:
a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo
residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di
area edificabile;
b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto
opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o
straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico;
c) le
superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare
un decimo dell'area di proprietà.
5. (Determinazione degli oneri di
urbanizzazione). --
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, previsti dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché dalle
leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente articolo 3, con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la
regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed
all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei
comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi
regionali. Fino all'approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i
comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della
legge 6 agosto 1967, n. 765. Nel caso di mancata definizione delle tabelle
parametriche da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e
fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6.
(Determinazione del costo di costruzione). -- Il costo di costruzione di cui
all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera
g)
del primo comma dell'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457. Con gli stessi
provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici
con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di
legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del
detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
Nei
periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma,
ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è
adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione
dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di
detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata
dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
Nel caso di interventi
su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo
degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti
presentati per ottenere la concessione.
7. (Edilizia convenzionata). -- Per
gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici
esistenti, il contributo di cui al precedente articolo 3 si è ridotto alla sola
quota di cui all'articolo 5 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dal successivo articolo 8.
Nella convenzione può essere prevista la diretta esecuzione da parte
dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della
quota di cui al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte le opere
da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere
medesime.
Fino all'approvazione da parte della regione della
convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate
in conformità ad uno schema di convenzione-tipo, deliberato dal Consiglio
comunale, contenente gli elementi di cui al successivo articolo 8.
Può tener
luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il
concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella
convenzione-tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle
opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
La
convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri
immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.
8.
(Convenzione-tipo). -- Ai fini della concessione relativa agli interventi di
edilizia abitativa di cui al precedente articolo 7, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a;
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma
successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle
spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di
locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione
degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30
e non inferiore a 20 anni.
La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non
superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi del
precedente art. 6.
Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della
presente legge il concessionario può chiedere che il costo delle aree, ai fini
della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in
occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla
data della convenzione.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di
periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei
prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
9. (Cessione gratuita). -- Il contributo di cui al precedente articolo 3 non
è dovuto:
a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12, L. 9
maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di restauro, di risanamento
conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici
utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il
concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale a
praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con
il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
c) per gli
interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione
ordinaria la concessione non è richiesta;
d) per gli interventi di restauro,
di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;
e) per le modifiche
interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle
abitazioni, nonché per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano
indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari
per le esigenze delle abitazioni;
f) per gli impianti, le attrezzature, le
opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente
competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
g) per le opere da realizzare in
attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità.
Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma
dell'art. 4 il contributo per la concessione -- da determinarsi dal comune ai
sensi del precedente art. 5 -- è commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.
Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 31, secondo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
10.
(Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza). -- La
concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali
o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di
servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle
opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere
è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui alle lettere a) e b) del precedente art.
5, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
La concessione
relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza
delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5,
nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con
deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle
opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole
previste dal precedente articolo 9, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento della intervenuta variazione.
11. (Versamento del
contributo afferente alla concessione). -- La quota di contributo di cui al
precedente articolo 5 è corrisposta al comune all'atto del rilascio della
concessione. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario
può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune.
La quota di contributo di cui al
precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è
corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune
e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
12.
(Destinazione dei proventi delle concessioni). -- I proventi delle concessioni e
delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente
vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi
edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare
per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonché,
nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale.
13. (Programmi pluriennali di attuazione). --
L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di
programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone -- incluse
o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione --
nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di
detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di
tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella formulazione
dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate
all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia
privata, stabilita ai sensi dell'articolo 3 della L. 18 aprile 1962, n. 167, e
successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge.
La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il
procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i
comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico
ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali -- fatta comunque
eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica --
dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di
esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei
comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1
della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione
e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente
articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici generali.
Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al
di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai
comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le
quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.
Qualora nei tempi
indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di
concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree
sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come
modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si
applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato. La legge regionale prevede
le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei comuni esonerati
trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.
14. (Indennità di espropriazione). -- ......omissis..(l'articolo modifica la
L.865/1971)
15. (Sanzioni amministrative). -- Il mancato versamento del
contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:
a) la
corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei
successivi trenta giorni;
b) la corresponsione di una penale pari al doppio
degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta
giorni;
c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si
protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
La vigilanza
sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 della legge
17 agosto 1942, n. 1150.
Le opere eseguite in totale difformità o in assenza
della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario,
entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette
opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono, al patrimonio
indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica.
L'acquisizione si effettua con ordinanza
motivata del sindaco.
L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore
nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la
trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.
Contro
l'ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio.
Gli atti giuridici
aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli
ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della
concessione.
Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza
della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali
ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del
suo costruttore.
In caso di annullamento della concessione, qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in
pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico
erariale.
La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal
comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
I contributi,
le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con
l'ingiunzione prevista dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
che è emessa dal sindaco del comune interessato.
Le opere realizzate in
parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del
concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse
senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al
doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità dalla
concessione.
Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della
sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti,
purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non
modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle
costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno
comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di
abitabilità.
Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla
concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti
territoriali, sono gratuitamente acquisite rispettivamente, al demanio dello
Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di
ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro
sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici
ed ambientali). In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione
provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla
concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo.
La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali
interessati.
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.
16. (Tutela giurisdizionale). -- I ricorsi giurisdizionali contro il
provvedimento con il quale la concessione viene data o negata nonché contro la
determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli
artt. 15 e 18 sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi
regionali, i quali, oltre i mezzi di prova previsti dall'art. 44, primo comma,
R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, possono disporre altresì le perizie di cui
all'art. 27, R.D. 17 agosto 1907, n. 642.
17. (Sanzioni penali). -- Salvo
che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per la inosservanza delle
disposizioni previste dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché dai regolamenti edilizi e dagli
strumenti urbanistici, ovvero delle prescrizioni e modalità esecutive previste
dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10
milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30
milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico,
artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in
totale difformità o in assenza della concessione.
18. (Norme transitorie).
-- Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di
piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente
legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data
così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata
entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.
Fermi restando gli
oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di
costruzione: non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data
predetta; è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della
presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla
stessa data; è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di
concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.
Le disposizioni
del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate
dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme
urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a
varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini
suindicati.
In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione,
con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla
presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta
decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo
emesso dal comune.
I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono
essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli
edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro
il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione
pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non
ultimata.
Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all'articolo 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765, già approvati, restano fermi gli oneri di
urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è
subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione, secondo
le norme della presente legge.
19. Le disposizioni di cui al precedente
articolo 14, in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di
occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione
dell'indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con
sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente
legge. Fino all'insediamento delle commissioni di cui all'articolo 14, le
competenze attribuite a queste sono svolte dall'ufficio tecnico erariale, il
quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione
dell'indennità di espropriazione e di occupazione.
20. (Norme tributarie).
-- Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla
presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32,
secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
La trascrizione
prevista dall'articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.
21. (Disposizioni finali). -- Restano in vigore le norme della legge 18
dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393.
Restano altresì
in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle
della presente legge ed intendendosi la espressione licenza edilizia sostituita
dall'espressione concessione .
22. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.