LEGGE 5 marzo 1990 n. 46
In Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n.
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Norme per la sicurezza degli impianti.
1. Ambito di
applicazione. -- 1. Sono soggetti all'applicazione
della presente legge i
seguenti impianti relativi agli edifici
adibiti ad uso civile:
a) gli
impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi
natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di
trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di
acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua
fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e
l'utilizzazione di gas
allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a
partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito
dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone
o di cose per
mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì
soggetti all'applicazione della presente legge
gli impianti di cui al comma
1, lettera a), relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al
terziario e ad altri usi.
2. Soggetti abilitati.
-- 1. Sono abilitate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento
e alla manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese,
singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di
cui
al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive
modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale
delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato
al possesso dei
requisiti tecnico-professionali, di cui
all'articolo 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora
non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di
cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali
requisiti.
3. Requisiti
tecnico-professionali. -- 1. I requisiti
tecnico-professionali di cui
all'articolo 2, comma 2, sono i
seguenti:
a) laurea in materia tecnica
specifica conseguita presso una
università statale o legalmente
riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore
conseguito,
con specializzazione relativa al settore delle attività di
cui
all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o
legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno
un
anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa
del
settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi
della
legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo
un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa
svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo
di
attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre
anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in
qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione,
di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo
1.
4. Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali. -- 1.
L'accertamento dei requisiti
tecnico-professionali è espletato
per le imprese artigiane dalle commissioni
provinciali per
l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da
una
commissione nominata dalla giunta della camera di
commercio,
industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo
di
cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro
in
rappresentanza degli ordini professionali, un membro in
rappresentanza
dei collegi professionali, un membro in
rappresentanza degli enti erogatori
di energia elettrica e di
gas ed i restanti membri designati dalle
organizzazioni delle
categorie più rappresentative a livello nazionale
degli
esercenti le attività disciplinate dalla presente legge;
la
commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo
di
materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale
di
ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti
i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato
di
riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di
attuazione di cui all'articolo 15.
5. Riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali. -- 1.
Hanno diritto ad ottenere il
riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da
presentare entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla
commissione provinciale per l'artigianato, coloro che
dimostrino
di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un
anno
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8
agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di
manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il
riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali, previa domanda da
presentare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, alla camera di commercio, industria, artigianato
e
agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla
medesima
data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui
al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, come
imprese installatrici o di
manutenzione negli impianti di cui all'articolo
1.
6. Progettazione degli impianti. 1. -- Per l'installazione,
la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi
1,
lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria
la
redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti
negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. La redazione
del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui al comma 1
è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il
progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al
rilascio di licenze di
impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando
previsto
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso
gli uffici comunali, contestualmente al progetto
edilizio, per gli impianti
il cui progetto non sia soggetto per
legge ad approvazione.
7.
Installazione degli impianti. -- 1. Le imprese installatrici
sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando
allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche
di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del
Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto
di
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia,
si
considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti
elettrici devono essere dotati
di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad
alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata
in
vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre
anni da
tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
8.
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica. -- 1. Il
3 per cento del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto
nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) per l'attività di ricerca di cui
all'articolo 3, terzo
comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è
destinato
all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7
della
presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al
comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL nel corso
dell'anno precedente, è
iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di
previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni
del
corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
9.
Dichiarazione di conformità. -- 1. Al termine dei lavori
l'impresa
installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui
all'articolo 7. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di
cui
all'articolo 6.
10. Responsabilità del committente o del
proprietario. -- 1. Il
committente o il proprietario è tenuto ad affidare i
lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese
abilitate
ai sensi dell'articolo 2.
11. Certificato di abitabilità e di
agibilità. -- 1. Il sindaco
rilascia il certificato di abitabilità o di
agibilità dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di conformità o il
certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto,
salvo
quanto disposto dalle leggi vigenti.
12. Ordinaria
manutenzione degli impianti e cantieri. -- 1.
Sono esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del
rilascio del certificato di collaudo,
nonché dall'obbligo di cui
all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria
manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi
dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di
collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la
fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere
e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 9.
13. Deposito presso il comune
del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di
collaudo. -- 1.
Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere
a),
b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in
edifici
per i quali è già stato rilasciato il certificato di
abitabilità, l'impresa
installatrice deposita presso il comune,
entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di
rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto
da altre norme o dal regolamento di attuazione di
cui
all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il
progetto e
la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo,
ove
previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti
oggetto
dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo
9
dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti
preesistenti.
14. Verifiche. -- 1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e
per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni
della presente legge e della normativa vigente, i comuni,
le
unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del
fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti,
nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1,
secondo
le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di
cui
all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre
mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.
15. Regolamento di attuazione. -- 1. Entro sei mesi
dalla data
di entrata in vigore della presente legge è emanato, con
le
procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, il
regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione
sono precisati i
limiti per i quali risulti obbligatoria la
redazione del progetto di cui
all'articolo 6 e sono definiti i
criteri e le modalità di redazione del
progetto stesso in
relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione
degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica,
per
fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita una commissione
permanente,
presieduta dal direttore generale della competente
Direzione
generale del Ministero dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei
rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative delle
categorie imprenditoriali e
artigiane interessate, da sei rappresentanti
delle professioni
designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali
e da
due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e
di
gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad
indagini
e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.
16. Sanzioni.
-- 1. Alla violazione di quanto previsto
dall'articolo 10 consegue, a carico
del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal
regolamento di
attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa
da
lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre
norme della presente legge consegue, secondo le modalità
previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da lire un
milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15
determina le modalità della sospensione delle imprese
dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e
dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti
nei
rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme
relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
17. Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali e
regionali. -- 1. I comuni e le regioni sono tenuti
ad adeguare i
propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la
presente
legge.
18. Disposizioni transitorie. -- 1. Fino
all'emanazione del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
sono
autorizzate ad eseguire opere di installazione, di
trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 1 le imprese
di cui all'articolo 2, comma 1,
le quali sono tenute ad eseguire gli impianti
secondo quanto
prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o
al
proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di
partita
IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce
a tutti gli
effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo
9.
19. Entrata in vigore. -- 1. La presente legge entra in
vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.