L. 9 gennaio 1989, n. 13.
Disposizioni per favorire il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
1. 1.
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici,
ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi
quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata, presentati dopo sei mesi
dall'entrata in vigore della
presente legge sono redatti in osservanza delle
prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge,
il Ministro dei lavori pubblici fissa con
proprio decreto le
prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e
di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La
progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla
installazione di
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi
i
servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e
alle
singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive
di gradini o
idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di
immobili con più di tre
livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala
principale
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto
obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato
di conformità degli elaborati alle
disposizioni adottate ai sensi della
presente legge.
2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le
innovazioni
da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare
le
barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma,
della
legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo
comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, nonché la realizzazione
di percorsi attrezzati e
la installazione di dispositivi di segnalazione atti
a favorire
la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati,
sono
approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in
seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo
1136,
secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il
condominio rifiuti di assumere, o non
assuma entro tre mesi dalla richiesta
fatta per iscritto, le
deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di
handicap, ovvero
chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX
del
libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese,
servoscala nonché strutture mobili e facilmente
rimovibili e possono anche
modificare l'ampiezza delle porte
d'accesso, al fine di rendere più agevole
l'accesso agli
edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo
comma, e 1121, terzo
comma, del codice civile.
3. 1. Le opere di cui all'articolo 2
possono essere realizzate
in deroga alle norme sulle distanze previste dai
regolamenti
edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni
ai
fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. E' fatto salvo
l'obbligo di rispetto delle distanze di cui
agli articoli 873 e 907 del
codice civile nell'ipotesi in cui
tra le opere da realizzare e i fabbricati
alieni non sia
interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di
uso
comune.
4. 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2,
ove l'immobile
sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge
29
giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse
subdelegate,
competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della citata
legge, provvedono entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla
presentazione della domanda,
anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni.
2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1
equivale
ad assenso.
3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro
i trenta
giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per
i
beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro
centoventi
giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. L'autorizzazione può
essere negata solo ove non sia
possibile realizzare le opere senza serio
pregiudizio del bene
tutelato.
5. Il diniego deve essere motivato con la
specificazione della
natura e della serietà del pregiudizio, della sua
rilevanza in
rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e
con
riferimento a tutte le alternative eventualmente
prospettate
dall'interessato.
5. 1. Nel caso in cui per
l'immobile sia stata effettuata la
notifica ai sensi dell'articolo 2 della
legge 1 giugno 1939, n.
1089, sulla domanda di autorizzazione prevista
dall'articolo 13
della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta
a
provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della
domanda,
anche impartendo, ove necessario, apposite
prescrizioni. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo
4, commi 2, 4 e 5.
6. 1.
L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
2, da realizzare nel
rispetto delle norme antisismiche e di
prevenzione degli incendi e degli
infortuni, non è soggetta
all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della
legge 2 febbraio
1974, n. 64.
2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e
dell'invio del
progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo
17
della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
7. 1.
L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2
non è soggetta a
concessione edilizia o ad autorizzazione. Per
la realizzazione delle opere
interne, come definite
dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n.
47,
contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella
prevista dal
predetto articolo 26, l'interessato presenta al
sindaco apposita relazione a
firma di un professionista
abilitato.
2. Qualora le opere di cui al comma
1 consistano in rampe o
ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la
sagoma
dell'edificio, si applicano le disposizioni
relative
all'autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5
agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni ed
integrazioni.
8. 1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al
sindaco
relative alla realizzazione di interventi di cui alla
presente
legge, è allegato certificato medico in carta libera
attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15,
dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione,
nonché le
difficoltà di accesso.
9. 1. Per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate
al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in
edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o
istituti
residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3,
sono
concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui
al comma 2. Tali
contributi sono cumulabili con quelli concessi
a qualsiasi titolo al
condominio, al centro o istituto o al
portatore di handicap.
2. Il
contributo è concesso in misura pari alla spesa
effettivamente sostenuta per
costi fino a lire cinque milioni; è
aumentato del venticinque per cento della
spesa effettivamente
sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire
venticinque
milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi
da
lire venticinque milioni a lire cento milioni.
3. Hanno diritto ai
contributi, con le procedure determinate
dagli articoli 10 e 11, i portatori
di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità,
ovvero quelle
relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i
quali
abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12
del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,
nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di
beneficiari.
4.
Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto
del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole mezzi necessari per la
deambulazione e la locomozione ,
sono sostituite dalle parole mezzi necessari
per la
deambulazione, la locomozione e il sollevamento . La
presente
disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.
10. 1. E'
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il
Fondo speciale per
l'eliminazione e il superamento delle
barriere architettoniche negli edifici
privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni
richiedenti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
i
Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree
urbane e del
tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato
dalle regioni ai sensi
dell'articolo 11, comma 5. Le regioni
ripartiscono le somme assegnate tra i
comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione
delle
disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi
agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4.
Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano
sufficienti a
coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le
ripartisce con precedenza per le
domande presentate da portatori
di handicap riconosciuti invalidi totali con
difficoltà di
deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e,
in
subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione
delle
domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per
insufficienza di fondi
restano valide per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati
entro quindici giorni
dalla presentazione delle fatture dei lavori,
debitamente
quietanzate.
11. 1. Gli interessati debbono
presentare domanda al sindaco
del comune in cui è sito l'immobile con
indicazione delle opere
da realizzare e della spesa prevista entro il 1 marzo
di
ciascun anno.
2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata
entro il
31 luglio.
3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato
e la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui
all'articolo
8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla
scadenza
del termine per la presentazione delle domande,
stabilisce il fabbisogno
complessivo del comune sulla base delle
domande ritenute ammissibili e le
trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno
complessivo e
trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del
termine
previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la
richiesta
di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma
2.
12. 1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con
lire
20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al
predetto
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo
utilizzando
l'accantonamento Concorso dello Stato nelle spese dei
privati
per interventi volti al superamento delle barriere
architettoniche
negli edifici per lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 1989, 1990 e
1991.
2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di
riferimento
sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.
3. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.