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LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28 DICEMBRE 2009
(B.U.R.C Campania n.80 del 29/12/2009)

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del Patrimonio esistente, per la mitigazione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa

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ART. 13
( Obiettivi della Legge)

Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 28 dicembre 2009 Bassolino.

LEGGE REGIONALE: “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”.
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota
all’art. 1
Comma 1, lettera a).

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13: “Piano territoriale regionale”.

Nota all’art. 2
Comma 1, lettera a).

Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo precedente.
Comma 1, lettera h).
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”.

Nota all’art. 3
Comma 1, lettera b).

Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo precedente.
Art. 2, lettera A): “Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 :
A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;”.
Comma 1, lettera c).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.
Comma 1, lettera d).
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 già citato nella nota al comma precedente.
Comma 1, lettera f).
Legge 18 maggio 1989, n. 183: “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
Comma 1, lettera g).
Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21: “Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana”.

Nota all’art. 4
Comma 4, lettera a).
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”.
Art. 25(R): “Procedimento di rilascio del certificato di agibilità”.
“1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.
Comma 4, lettera c).
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”.

Art. 8: “Modalità di misura”.

Art. 9: “Soluzioni tecniche conformi”.
Nota all’art. 5
Comma 5, lettera a).
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo precedente.
Art. 25(R) già citato nella nota all'articolo precedente.
Comma 5, lettera b).
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 già citato nella nota all'articolo precedente. Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.

Nota all’art. 6
Comma 1.
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 già citato nella nota all'articolo 4. Art. 36: “Accertamento di conformità”.
“1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”.

Art. 37: “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità”.
“1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.

4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36”.
Nota all’art. 7
Comma 1.
Legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 già citata nella nota all'articolo 1.
Comma 2.
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 già citato nella nota all'articolo 2.
Comma 5.
Decreto Ministeriale 22 aprile 2008, n. 236: “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”.
Art. 1, comma 3: “Definizioni”.
“1. Ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il presente decreto provvede, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, alla definizione di «alloggio sociale».

2. E' definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

3. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche - quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico - destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

4. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.

5. L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali”.

Nota all’art. 8
Comma 1.
Legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16: “Norme sul governo del territorio”.
Comma 1, lettera a).

Art. 7: “Competenze”.
Comma 2: “2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area”.
Comma 1, lettera b).

Art. 10: “Salvaguardia”.
Comma 2: “2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre cinque anni decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre tre anni dalla data di adozione delle varianti”.
Comma 1, lettera c).

Art. 23: “Piano urbanistico comunale”.
Comma 9: “9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici”.
Comma 1, lettera d).

Art. 25: “Atti di programmazione degli interventi”.
Comma 6: “6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo”.
Comma 1, lettera e).

Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici ”.
Comma 1: “1. Con delibera di Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente in materia di urbanistica, sono individuati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge”.
Comma 1, lettera f).

Art. 30: “Elaborati da allegare agli strumenti urbanistici”.
Comma 2: “2. Con la delibera di cui al comma 1 la Giunta regionale può ridurre il numero degli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione urbanistica per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti”.
Comma 3: “3. Il parere di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di delibera. Decorso il termine il parere si intende favorevolmente espresso”.
Comma 1, lettera g).

Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.
Comma 1: “1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità”.
Comma 1, lettera h).

Art. 38: “Disciplina dei vincoli urbanistici”.
Comma 4: “4. In caso di mancata reiterazione dei vincoli urbanistici, il comune adotta la nuova disciplina urbanistica delle aree interessate mediante l'adozione di una variante al Puc, entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei vincoli. Decorso tale termine, si procede ai sensi dell'articolo 39”.
Comma 1, lettera i).

Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
Comma 1: “1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo”.
Comma 1, lettera l).

Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
Comma 3: “3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo”.
Comma 1, lettera m).
Art. 39: “Poteri sostitutivi”.
“1. Se un comune omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la provincia, previa comunicazione alla Regione e contestuale diffida all'ente inadempiente a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo.

2. Se la provincia non conclude il procedimento nel termine previsto dalla presente legge, la Regione procede autonomamente.

3. Se una provincia omette di compiere qualunque atto di propria competenza ai sensi della presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo”.
Comma 1, lettera n).

Art. 40: “Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni”.
Comma 1: “1. La Regione assicura adeguato supporto tecnico agli enti locali che ne fanno richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. A tal fine gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-amministrative degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica”.
Comma 2.
Legge regionale 28 novembre 2000, n. 15: “Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”. Legge regionale 28 novembre 2001, n. 19: “Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8”.
Comma 3.
Legge regionale 27 aprile 1998, n. 7: “Modifica L.R. 20 marzo 1982, n. 14, recante: «Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della L. R. 1° settembre 1981, n. 65»”.
Art. 1: “1. Il secondo comma del punto 1.6: "Impianti produttivi", titolo II dell'allegato alla Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente:"L'indice di copertura, salvo quanto diversamente disciplinato dai Piani delle Aree di SviluppoIndustriale, deve essere contenuto entro il rapporto 1:2 della superficie fondiaria utilizzabile perl'impianto produttivo".
Legge regionale 11 agosto 2005, n. 15: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005”.
Art. 11: “1. Per i comuni della sub-area 4 - Sant'Antonio Abate, Angri, S .Egidio Monte Albino, Corbara, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore - di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, dotati di piani regolatori generali vigenti, anche se non ancora adeguati al Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione di piani di insediamenti produttivi di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 35/1987, è pari a 0,50”.
Comma 4.
Legge regionale 5 marzo 1990, n. 9: “Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose”. Nota all’art. 9
Comma 1.
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
Nota all’art. 10
Comma 1.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9: “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.
Art. 2: “Denuncia dei lavori”.
“Il committente o il costruttore che esegue in proprio devono depositare il progetto esecutivo delle opere di cui all'art. 1 presso l'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori.
Tale deposito, ricevuto ai fini di certificazione e, in deroga all'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche.
Il deposito, a richiesta dell'interessato, è valido anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga integrata di quanto prescritto dal citato art. 4, lettera b).
Il progetto, in duplice esemplare, firmato da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, dottore o perito agrario iscritti all'Albo secondo le rispettive competenze professionali, deve fra l'altro comprendere:
- l'indicazione dei nominativi e dei domicili del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- l'asseverazione del progettista e del geologo dalla quale risulti che il progetto, completo degli elaborati di cui all'art. 17 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, è stato redatto nel rispetto della stessa L. n. 64 del 1974, e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge;
- gli elaborati prescritti dai decreti ministeriali, emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64;
- la relazione geologica, ove ritenuta necessaria dal progettista che deve evidenziare, tra l'altro, le condizioni morfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche dei terreni, nonché l'eventuale presenza di falde freatiche in rapporto alla zonazione sismica eseguita dal Comune;
- i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed una chiara sintesi dei risultati ottenuti.
L'Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.
Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per quelle opere che eseguono direttamente o in concessione, espletano, esclusivamente a mezzo dei propri organi tecnici o dei collaudatori incaricati, la vigilanza sulle costruzioni in zona sismica di cui al Capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64 nel rispetto della presente legge.
Presso gli Uffici decentrati delle predette Amministrazioni dovranno essere depositati i progetti delle opere secondo un predisposto cronologico”.
Comma 2.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma precedente.
Art. 4: “La Regione Campania attua, a mezzo degli Uffici del Genio civile e Sezione autonoma competenti per territori, controlli con metodi a campioni sulle opere di cui all'art. 1 della presente legge. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 29 secondo e terzo comma della L. 2 febbraio 1974, n. 64.
Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui all'art. 14 della L. 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, sono sostituite da quelle contemplate nella presente legge. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentiti il Comitato tecnico regionale e la competente Commissione consiliare, stabilisce le finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti (3). La Giunta stabilisce le modalità e i criteri per:
a) fornire assistenza e consulenza a favore delle Amministrazioni locali per la verifica dell'adeguatezza dei piani di interventi alle caratteristiche geologiche del territorio;
b) assicurare la sorveglianza geologica e geofisica sul territorio e sulle risorse naturali, nonché a concorrere alla formazione delle carte geologiche e tematiche dei territori suddetti;
c) la progettazione ed esecuzione degli interventi regionali in materia di difesa del suolo;
d) il rilevamento e controllo dell'attività sismica sia al fine della raccolta dei dati per la prevenzione che a quello della formulazione degli elenchi di cui all'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64. La Giunta regionale, per le finalità di cui ai commi precedenti procede entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla riorganizzazione funzionale del Servizio LL.PP. e degli Uffici del Genio civile, dotandoli di strutture ed attrezzature adeguate e di sufficiente e qualificato personale, nonché a costituire un Comitato di consulenza geologica, chiamando a farne parte, a mezzo convenzioni, docenti universitari ed esperti in geologia, geologia applicata, rilevamento geologico, sismologia”.
Comma 3.
Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 già citata nella nota al comma 1.
Art. 5: “Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche ”.
“Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. Il collaudatore provvede, inoltre, unitamente al Direttore dei lavori, al controllo dei particolari esecutivi. Per le strutture in cemento armato, il collaudatore, sempre unitamente al direttore dei lavori, deve verificare i dettagli costruttivi prima della esecuzione dei vari getti. L'attività di vigilanza e controllo del collaudatore si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata L. n. 64 del 1974, da trasmettersi al competente Ufficio provinciale del Genio civile o Sezione autonoma, nonché al Sindaco. Tale certificato di collaudo allorché rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 5 novembre 1971, n. 1086, fermo restando l'obbligo del direttore dei lavori degli adempimenti di cui all'art. 6 della L. 5 novembre 1971, n. 1086.
Il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in possesso dell'attestazione dell'Ufficio provinciale del Genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.
Tale accertamento sostituisce a tutti gli effetti il disposto del primo comma dell'art. 29 della L. n. 64 del 1974.
Nota all’art. 11
Comma 1.
Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35: “Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino- Amalfitana”.
Direttiva 19 novembre 1991, n. 91/629/CEE: “Direttiva del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli”.
Direttiva 29 novembre 1995, n. 95/58/CE: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori”.



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