Tabella delle attività lavorative che superano i limiti di emissione del rumore consentiti dalla legge
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Individuazione dei modelli di dpi in commercio da indossare in base allattrezzatura usata.
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Mansione
| Leq dB(A)
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Otoprotettori
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Livello di attuazione SRN
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CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE
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Fascia di appartenenza (Classi di Rischio)
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Sintesi delle Misure di prevenzione
(Per dettagli vedere le singole valutazioni)
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Classe di Rischio 0
Esposizione< 80 dB(A)
ppeak < 135 dB(C)
| Nessuna specifica (*)
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Classe di Rischio 1
80 < Esposizione < 85 dB(A)
135 < ppeak < 137 dB(C)
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dallesposizione al rumore
DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale delludito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)
VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne confermi lopportunità
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Classe di Rischio 2
85 < Esposizione < 87 dB(A)
137 < ppeak < 140 dB(C)
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dallesposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sulluso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore
DPI : Scelta di DPI delludito che consentano di eliminare il rischio per ludito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro
rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08. Il Datore di Lavoro esige che vengano indossati i DPI delludito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b)
VISITE MEDICHE : Obbligatorie
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta
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Classe di Rischio 3
Esposizione > 87 dB(A)
ppeak > 140 dB(A)
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dallesposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sulluso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore
DPI : Imposizione dellobbligo di indossare DPI delludito in grado di abbassare lesposizione al di sotto del valore limite, salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197, comma 1, D.Lgs. 81/08)
Verifica dellefficacia dei DPI e che gli stessi mantengano un livello di rischio
uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione .
VISITE MEDICHE : Obbligatorie
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