Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive
europee nonchè dalle indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista
dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta
l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o
alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde
verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere
effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore
di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le
visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla
cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e
predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto
previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite
mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi
alla mansione specifica:
a) idoneità
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni
o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea
vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che
dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.
Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui
all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione
specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione
compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni
inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonchè la qualifica originaria. Qualora il
lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si
applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165
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