Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Torna
all'indice
ART. 24 Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 38, comma 1, del decreto, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel
settore del lavoro per almeno quattro anni.”.
ART.25 (Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 40 del decreto dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza,
i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma
1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.”.
ART.26
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto, le parole: “dalle direttive europee, nonché” sono
soppresse.
2. All’articolo 41, comma 2, del decreto, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: “e-bis) visita
medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a
seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l’idoneità alla mansione.
3. All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Le visite mediche
preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico
competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione
non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3.”.
4.All’articolo 41, comma 3, del decreto, la lettera a) è soppressa.
5. All’articolo 41, comma 4, del decreto, le parole: “lettere a), b) e d)” sono sostituite dalle seguenti:
“lettere a), b), d), e-bis) e e-ter)”.
6. All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 4, è inserito il seguente: ”4-bis. Entro il 31 dicembre
2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali,
vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della
alcol dipendenza.”.
7.All’articolo 41 del decreto, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Nei casi di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto
dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.”.
8. All’articolo 41 del decreto, il comma 8 è abrogato.
9. All’articolo 41, comma 9, del decreto, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono
inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva,”.
ART 27
(Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;
b) il comma 2 è abrogato.
ART 28
(Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di
rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono
essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici,
individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”;
b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riguardo al personale della Difesa la
formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa
alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.”.
ART 29
(Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1.All’articolo 48, comma 3, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con uno o più
accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività,
oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei
lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che
aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al
Fondo di cui all’articolo 52.”.
ART 30 (Modifiche all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 51 del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o
promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui
all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese,
rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza
possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni
paritetiche, tecnicamente competenti.”;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “ 8-bis. Gli organismi paritetici comunicano
all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il
nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.”.
ART. 31
(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo le parole: “preveda o
costituisca” sono inserite le seguenti: “, come nel settore edile,”.
2. All’articolo 52, comma 2, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l’azienda ovvero l’unità produttiva” sono aggiunte le
seguenti: “calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e
convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e
massimale delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato
in base all’articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”;
b) le lettere b), c) e d) sono soppresse.
3. All’articolo 52, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle
seguenti: “il 31 dicembre 2009”;
b) dopo le parole: “modalità di funzionamento, sono inserite le seguenti: “e di articolazione
settoriale e territoriale del Fondo”;
c) dopo le parole: “di alimentazione” sono aggiunte le seguenti: “e la composizione e le funzioni
del comitato amministratore del fondo”.
4. All’articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL
delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.”.
ART. 32
(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:
ART. 55
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di
lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se
la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2,
lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di
cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2,
lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1,
lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c)con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione
dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma
1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la
violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo
periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto
periodo, o 3-ter.
e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n),
p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli
29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo
18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo
18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e
dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo
18, comma 1, lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni
superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”.
ART. 33
(Modifiche all’articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:
ART.“ART. 56
Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie
attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo
19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19,
comma 1, lettere b), d) e g).”.
|