Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ART. 34 (Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 57 del decreto è sostituito dal seguente:
ART. 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori)
1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con
l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre
a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o
con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.”.
ART.35 (Modifiche all’articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:
ART. “ART. 58
(Sanzioni per il medico competente)
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25,
comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;
b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo
25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo
25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25,
comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40,
comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.”.
ART 36 A
(Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 59 (Sanzioni per i lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli
20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20,
comma 3.”.
ART 37
(Modifiche all’articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 60
(Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i
lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo
21, comma 1, lettere a) e b);
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la
violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).
2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro
per la violazione dell’articolo 20, comma 3.”.
ART 38
(Modifiche all’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 62 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente
ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati
all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda
o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.”;
b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri
terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.”.
ART 39 (Modifiche all’articolo 63 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 63 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le
porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle
medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.”;
b) il comma 6 è abrogato.
ART. 40
(Modifiche all’articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 67, comma 2, lettera b), le parole: “L’organo di vigilanza” sono sostituite dalle
seguenti: “Entro trenta giorni dalla data di notifica, l’organo di vigilanza”.
ART.41
(Modifiche all’articolo 68 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 68 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 68
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 66;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli
articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 67,
commi 1 e 2.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10,
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione
ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare
in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.”».
ART. 42
(Modifiche all’articolo 69 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto, dopo le parole: “utensile o impianto” sono
inserite le seguenti: “, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari
all’attuazione di un processo produttivo,”.
ART. 43
(Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 70 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei
lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla
legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata
conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al
mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti
del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a
rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante
idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non
sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante
ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento
tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità
dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative
e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.”.
ART. 44
(Modifiche all’articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 71 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, dopo le parole: “condizioni di sicurezza” sono inserite le seguenti: “in rapporto alle
previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3),”;
b) al comma 7, lettera a), le parole: “formazione adeguata e specifica” sono sostituite dalle seguenti:
“informazione, formazione ed addestramento adeguati”.
c) al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nell’alinea, dopo le parole: “datore di lavoro” sono inserite le seguenti: “, secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o
dalle buone prassi o da linee guida,”;
2) i numeri: “1) e 2)” sono sostituiti dalle lettere: “a) e b)”;
3) alla lettera b), così come sostituita dal precedente numero 2, ai numeri 1) e 2), le parole: “a
controlli” sono sostituite dalle seguenti: “ad interventi di controllo”;
4) alla lettera c) le parole: “i controlli” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi di
controllo”;
d) al comma 11, dopo le parole: “verifiche periodiche” sono inserite le seguenti: “volte a valutarne
l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,” ed il secondo periodo è
sostituito dal seguente: “La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono
nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13.”;
e) al comma 13, dopo le parole: “Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, così
come modificate dall’articolo 1, comma 1, sono inserite le seguenti: “, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico”;
f) al comma 14 le parole: “sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico” sono sostituite
dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dello sviluppo economico”.
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