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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 , n. 106
(G.U. n. 180 del 5 agosto 2009)

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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ART. 66
((Modifiche all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 98, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alinea, dopo le parole:“in possesso” sono inserite le seguenti: “di uno”;
b) alla lettera a), le parole: “in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000” sono sostituite dalla seguenti: “in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001”;
c) alla lettera b), le parole: “citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000”.

2. All’articolo 98, comma 2, del decreto, le parole: “dai rispettivi ordini o collegi professionali ” sono sostituite dalle seguenti: “dagli ordini o collegi professionali” ed, in fine, è aggiunto il seguente periodo:”Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”.

3. All’articolo 98, comma 4, del decreto, le parole: “con i medesimi contenuti minimi” sono sostituite dalle seguenti: “i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all’allegato XIV”.

 

ART.67
(Modifiche all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 100, comma 6, del decreto, sono aggiunte infine le seguenti parole: “o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione” .

2. All’articolo 100, del decreto, è aggiunto il seguente comma: “6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo”.

 

ART.68
(Modifiche all’articolo 103 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 103 del decreto è abrogato.

 

ART.69
(Modifiche all’articolo 106 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 106, comma 1, del decreto, nell’alinea, dopo le parole: “presente capo” sono inserite le seguenti: “, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,”.

 

ART 70
(Modifiche all’articolo 108 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 108 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.” .

 

ART 71
(Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 111, comma 8, del decreto, le parole: “lavori in quota” sono sostituite dalle seguenti: “cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”.

 

ART 72
(Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 115 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nell’alinea, dopo le parole: “sistemi di protezione” sono inserite le seguenti: “idonei per l’uso specifico” e dopo le parole: “presenti contemporaneamente,” sono inserite le seguenti:
“conformi alle norme tecniche,”; b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3 le parole: “Il cordino” sono sostituite dalle seguenti: “Il sistema di protezione”.

 

ART 73
(Modifiche all’articolo 117 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 117, comma 1, del decreto, le parole:
“Quando occorre effettuare “ sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare”.

2. All’articolo 117, comma 2, del decreto, dopo le parole: “e delle tensioni presenti”, sono aggiunte, infine, le seguenti: “e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche”.

 

ART. 74
(Modifiche all’articolo 118 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 118, comma 1, del decreto, le parole:“eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici,” sono sostituite dalle seguenti: “se previsto l’accesso di lavoratori,”.

 

ART. 75
(Modifiche all’articolo 119 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 119 del decreto, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII.”.

 

ART.76
(Modifiche all’articolo 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Dopo l’articolo 121 del decreto la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.”.

 

ART. 77
(Modifiche all’articolo 122 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 122, comma 1, del decreto, le parole: “Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2”sono sostituite dalle seguenti: “Nei lavori in quota” e le parole: “al punto 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3.”.

 

ART. 78
(Modifiche all’articolo 125 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 125, del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato.”.

 

ART. 79
(Modifiche all’articolo 128 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All’articolo 128, comma 2, del decreto, dopo le parole: “ponti sospesi,” sono inserite le seguenti: “per le torri di carico,”;

 

ART. 80
(Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 136, comma 4, del decreto, la lettera d) è soppressa.

 

ART. 81
(Modifiche all’articolo 137 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 137, comma 1, del decreto, le parole: “Il responsabile di cantiere” sono sostituite dalle seguenti: “Il preposto”.

 

ART. 82
(Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 138, comma 2, del decreto, il numero: “30” è sostituito dal seguente: “20”.

2.All’articolo 138, comma 5, del decreto, alla lettera a) le parole: “o il piano di gronda” sono soppresse e la lettera d) è soppressa


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