Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ART. 83 (Modifiche all’articolo 139 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 139, comma 1, del decreto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I ponti su
cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato
XVIII.”.
ART.84 (Modifiche all’articolo 140 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 140 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:“3. Le ruote del ponte in opera
devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso
dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota.”.
ART.85 (Modifiche all’articolo 148 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 148 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:“1. Prima di procedere alla
esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre
misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per
sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.”.
ART.86
(Modifiche all’articolo 157 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 157 del decreto è sostituito dal seguente:”.
ART "157
(Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)
“1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli
90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.”.
ART 87
(Modifiche all’articolo 81 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 81, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: “norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX” sono sostituite dalle
seguenti: “pertinenti norme tecniche”;
b) il comma 3 è abrogato.
ART 88
(Modifiche all’articolo 159 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 159 del decreto è sostituito dal seguente:
ART " 159 (Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti)
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8
mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o
mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base
all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di
sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121,
122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli
articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione
delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli
100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai
luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienicoassistenziali
a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle
“Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica
violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a
precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. ».
ART. 89
(Modifiche all’articolo 160 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 160 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 160
(Sanzioni per i lavoratori autonomi)
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione
dell’articolo 100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione
dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli
articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.”.
ART. 90
(Modifiche all’articolo 161 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 161 del decreto, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è
emanato il regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza
di traffico veicolare.”.
ART.91
(Modifiche all’articolo 165 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 165 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 165
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 163;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
dell’articolo 164.
2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza
relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e
2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed
è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in
ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.”.
ART.92
(Modifiche all’articolo 166 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 166 del decreto è abrogato.
ART.93
(Modifiche all’articolo 170 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 170 del decreto è sostituito dal seguente:.
ART.170
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 168, commi 1 e 2.
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione
dell’articolo 169, comma 1.”.
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