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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 , n. 106
(G.U. n. 180 del 5 agosto 2009)

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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ART. 94
(Modifiche all’articolo 171 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 171 del decreto è abrogato.

 

ART.95
((Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 178 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 178
(Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.”.”.

 

ART.96
(Abrogazione dell’articolo 179 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L’articolo 179 del decreto è abrogato.

 

ART.97
(Modifiche all’articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 190 del decreto, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
“5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento”.

 

ART 98
(Modifiche all’articolo 192 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 192, comma 2, del decreto, la parola: “inferiori” è sostituita dalla seguente: “superiori”.

 

ART 99
(Modifiche all’articolo 193 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 193, comma 2, del decreto, le parole: “mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche”.

 

ART 100
(Modifiche all’articolo 198 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1.All’articolo 198, comma 1, del decreto, dopo la parola: “sentite” la parola: “la” è sostituita dalla seguente: “le” e le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni”.

 

ART 101
(Modifiche all’articolo 207 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 207, comma 1, lettera c), del decreto, dopo le parole: “induzione magnetica (B)” sono inserite le seguenti: “, corrente indotta attraverso gli arti (IL)”.

 

ART.102
(Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 209, comma 1, del decreto, le parole: “linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “buone prassi”.

 

ART. 103
(Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 211, comma 2, del decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza”.

 

ART.104
(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 214, comma 1, lettera a), del decreto, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: “1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm)

 

ART.105
(Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 216, comma 1, del decreto, le parole: “le specifiche linee guida” sono sostituite dalla seguenti: “le buone prassi”.

 

ART.106
(Modifiche all’articolo 217 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 217, comma 2, del decreto, le parole: “di azione” sono sostituite dalle seguenti: “limite di esposizione”.


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ALLEGATI

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