Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ART.107 (Modifiche all’articolo 219 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 219 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 219 (Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente)
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli
articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;
b) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli
articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo
periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione
degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.”.
ART.108 (Modifiche all’articolo 220 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 220 del decreto è sostituito dal seguente:
ART."220
(Sanzioni a carico del medico competente)
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro
per la violazione degli articoli 185 e 186.”.
ART.109 (Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 223, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: “datore di lavoro determina” la virgola è soppressa;
b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il livello, il modo e la durata della
esposizione;”;
c) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) le circostanze in cui viene svolto il
lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li
contengono o li possono generare;”..
ART.110
(Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 232, comma 4, del decreto, la parola: “moderato” è sostituita dalle seguenti: “basso
per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”.
ART 111
(Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 242 del decreto, al comma 5, lettera b), dopo le parole: “agente in aria” sono inserite
le seguenti: “e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di
esposizione possibilmente rilevanti”.
ART 112
(Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 243 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL, per il tramite
del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell’articolo 25 del presente
decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.”..
ART 113
(Modifiche all’articolo 246 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 246, comma 1, del decreto, le parole: “alle rimanenti attività lavorative che
possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione,
rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei
relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.” sono sostituite dalle seguenti: “a tutte le
rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto,
quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.”.
ART 114 (Modifiche all’articolo 249 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 249, comma 2, del decreto, dopo le parole: “articoli 250” sono inserite le seguenti:
“251, comma 1,”.
ART. 115
(Modifiche all’articolo 251 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 251 del decreto, alinea, le parole: “ l’esposizione dei lavoratori alla” sono sostituite
dalle seguenti: “ la concentrazione nell’aria della”.
2. All’articolo 251, comma 1, del decreto, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i lavoratori
esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie
con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La
protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della
concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata
nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore
limite indicato all’articolo 254;”.
ART. 116
(Modifiche all’articolo 253 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 253 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: “dell’esposizione personale del lavoratore alla” sono sostituite dalle
seguenti: “della concentrazione nell’aria della”;
b) al comma 4 dopo le parole:”successivamente analizzati” sono inserite le seguenti: “da
laboratori qualificati”.
ART.117
(Modifiche all’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 254 , comma 4, del decreto, dopo le parole: “con altri mezzi” sono inserite le
seguenti: “e per rispettare il valore limite”.
“ART. 118
(Modifiche all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 256 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
b) al comma 4, lettera g), dopo le parole: “natura dei lavori” sono inserite le seguenti “, data di inizio”;
c) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Se entro il periodo di cui al precedente
capoverso l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del
piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.
L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di
urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro
indicazione dell’orario di inizio delle attività.”;
d) al comma 6 le parole: “di cui all’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 250”. |