Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ART. 119 (Modifiche all’articolo 259 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 259 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: “aree interessate” è inserita la seguente: “di” e le parole:“ad un
controllo sanitario volto a verificare”sono sostituite dalle seguenti: “a sorveglianza sanitaria
finalizzata anche a verificare”;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini della valutazione di cui al primo
periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata
l’efficacia diagnostica.”.
ART.120 (Modifiche all’articolo 260 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 260, comma 3, del decreto, dopo la parola: “ISPESL” sono inserite le seguenti: “,
per il tramite del medico competente,”.
ART.121 (Modifiche all’articolo 262 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 262 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 262
(Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)
1. Il datore di lavoro è punito:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione
dell’articolo 223, comma 6.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi
1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma
1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;
b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione
degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;
c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli
articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli
articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.”..”.
ART 122
(Modifiche all’articolo 263 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 263 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 263
(Sanzioni per il preposto)
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito:
a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli
articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1
e 2, 248, comma 1, e 254;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli
articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.”.
ART 123
(Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 264 del decreto è sostituito dal seguente:”.
ART"264 (Sanzioni per il medico competente)
1. Il medico competente è punito:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione
degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione
dell’articolo 243, comma 2.”.
ART. 124
(Modifiche all’articolo 264 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 264 del decreto è inserito il seguente articolo:
ART. ART. 264-bis
(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.”.
ART.125
(Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 265 del decreto è abrogato.
“ART. 126
(Modifiche all’articolo 272 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 272, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: “, anche attraverso l’uso di dispositivi di
sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici”;
b) alla lettera m) dopo le parole: “all’interno” sono inserite le seguenti: “e all’esterno”.
ART.127 (Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 273, comma 1, lettera c) del decreto, dopo le parole: “protezione individuale,” sono
inserite le seguenti: “ ove non siano mono uso,”.
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