Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ART. 128 (Modifiche all’articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 274 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nelle strutture di
isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti
biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio
di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalità di
trasmissione dell’agente biologico.”.
ART.129 ((Modifiche all’articolo 279 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 279 del decreto il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti
biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.”.
ART.130 (Modifiche all’articolo 280 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 280 del decreto i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta
tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione .Il medico competente e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente
per territorio,comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano
richiesta,le variazioni intervenute;
b) comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le
relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e
all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL
copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di
rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;”..
ART.131
(Modifiche all’articolo 282 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 282 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 282
(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276,
278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli
articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione
dell’articolo 280, commi 3 e 4.”.
ART 132
(Modifiche all’articolo 283 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 283 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 283
(Sanzioni a carico dei preposti)
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a
due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272,
274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.”.
ART 133 (Modifiche all’articolo 284 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 284 del decreto è sostituito dal seguente:
ART. “ART. 284
(Sanzioni a carico del medico competente)
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro
per la violazione dell’articolo 279, comma 3.”.
ART. 134
(Modifiche all’articolo 285 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 285 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 285
(Sanzioni a carico dei lavoratori)
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo
277, comma 3;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione
dell’articolo 277, comma 1.”.
ART. 135
(Modifiche all’articolo 286 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 286 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 286
(Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.”.
ART. 136
(Modifiche all’articolo 288 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 288 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “nebbie o polveri” sono aggiunte le seguenti: “in cui, dopo
accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente “1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono
condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21
per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli
di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa,
temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà
esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.”.
ART. 137
(Modifiche all’articolo 292 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 292, comma 2, del decreto, la parola: “Fermo” è sostituita dalla seguente: “Ferma”.
ART. 138
(Modifiche all’articolo 293 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 293, comma 3, del decreto, dopo le parole: “allegato LI” sono aggiunte le seguenti:
“e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante
il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto”.
ART. 139
(Modifiche all’articolo 294 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 294 è aggiunto il seguente:
“ART. 294-bis
(Informazione e formazione dei lavoratori
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di
accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri
combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive,
con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni all’uso.”.
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