Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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ART. 140 (Modifiche all’articolo 296 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 296 del decreto le parole: “Capo II Sanzioni” sono sostituite dalle seguenti:
“Capo III Sanzioni”.
ART.141 ((Modifiche all’articolo 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 297 del decreto è sostituito dal seguente:
“ART. 297
(Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti)
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 290.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1
e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.”.
ART.142
(Modifiche all’articolo 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 301, comma 1, del decreto, dopo le parole: “dell’ammenda” sono inserite le
seguenti: “ovvero la pena della sola ammenda”.
ART 143
(Articoli aggiuntivi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Dopo l’articolo 301 del decreto è inserito il seguente:
“ART. 301-bis
(Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)
1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il
trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma
pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione
non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso
ispettivo.”.
ART 144
(Modifiche all’articolo 302 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. L’articolo 302 del decreto è sostituito dal seguente:
“Articolo 302
(Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto)
1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, il giudice può, su richiesta
dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma
determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione
può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del
reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.
2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo
causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione
personale che abbia comportato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo
superiore ai quaranta giorni.
3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la
sostituzione di cui al comma 1 senza che l’imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli
previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all’articolo 589, secondo comma, e 590, terzo
comma, del codice penale, limitatamente all’ipotesi di violazione delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.”.
2. Dopo l’articolo 302 del decreto è inserito il seguente:
“ART. 302-bis
(Potere di disposizione)
1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle
norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da
questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione,
e salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con
eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti, all’autorità gerarchicamente
sovraordinata nell’ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici
giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con
riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.”.
ART. 145
(Modifiche all’articolo 303 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
L’articolo 303 del decreto è abrogato.
ART. 146
(Modifiche all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 304 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:“d-bis) la lettera c) del terzo comma
dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; d-ter) gli articoli 42 e 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; d-quater: il decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Le funzioni attribuite all’ispettorato medico
centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla
struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, individuata in sede regolamentare nell’ambito del complessivo processo di
riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dell’articolo 74 del decreto- legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.
ART.147
(Modifiche all’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. All’articolo 306 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei
valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in
atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6
luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione
di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6
luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori
limite di esposizione al rumore di cui all’articolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.”;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Le ammende previste con riferimento
alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge vengono rivalutate
ogni cinque anni a far data dall’entrata in vigore del presente decreto in misura pari all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al
decimale superiore.”.
“ART. 148
(Clausola finanziaria)
1. Dall’esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal
presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, strumentali ed
economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
“ART. 149
(Modifiche agli Allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Gli allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del decreto sono sostituiti dai corrispondenti
allegati I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX, XLVI, XLVIII, XLIX, L, LI del presente decreto.
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