RESTAURO MONUMENTALI
CHIESA MADRE
 

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Piano Regolatore Generale
(Legge n.1150 del 17 Agosto 1942 — Legge n.765/67 — L.R. n. 14/82 — L.R. n. 9/83)



Art.8)
(Intervento edilizio diretto)
Nelle zone in cui è consentito questo intervento l’edificazione dei singoli lotti è consentita dietro rilascio della Concessione Edilizia, con le modalità e gli oneri di cui alla legge n.10/77 e relative normative regionali, rispettando gli indici e le destinazioni d’uso previste dalla presente N.A. Ove insistano aree comprese nel lotto edificabile destinate ad uso pubblico dal P.R.G. per effetto di arretramenti dovuti ad allineamenti o ampliamenti stradali, il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di una convenzione che prevede la cessione gratuita al Comune di dette aree.

Art.9)
(Cambiamento di Destinazione d’Uso)
Le destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati devono essere indicate nei progetti di intervento edilizio diretto con riferimento agli articoli precedenti ed alle norme per ciascuna zona e qualsiasi cambiamento di esse, se previsto dalle norme, dovrà essere subordinato al rilascio della C.E. di Variante. Inoltre il tipo di intervento previsto deve essere riferito alle definizioni di cui alle tabelle parametriche regionali per la rideterminazione degli O.U.

Art.10)
(Opere di Urbanizzazione)
Sono opere di urbanizzazione primaria:
- Strade e spazi di sosta e parcheggi
- Rete idrica e fognaria
- Rete di distribuzione energia elettrica
- Rete di distribuzione del gas
- Rete di pubblica illuminazione
- Verde pubblico
Sono opere di urbanizzazione secondaria:
- Pubblica istruzione,
- Attrezzature di interesse - Verde attrezzato a parco pubblico, gioco e sports,
- Allacciamenti ai pubblici servizi (collettori fogna e adduzione idrica, linee elettriche ecc.

Art.11)
(Utilizzazione indici)
L’utilizzazione degli indici It e If corrispondenti ad una determinata superficie territoriale e fondiaria esclude una richiesta successiva di altre concessioni per costruzioni sulle predette superfici, salvo il caso di ricostruzione indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. L’area di intervento può essere costituita da più proprietà definite territorialmente, nel qual caso il rilascio della C.E. sarà subordinato alla stipula tra i proprietari interessati di apposito atto di asservimento da trascrivere alla Conservatoria Immobiliare, nel caso in cui ci si riferisca a progetti che prevedano l’asservimento di aree non direttamente interessate dalla edificazione.

Art.12)
(Nuova Viabilità)
Le zone destinate alla viabilità comprendono strade e nodi stradali, l’indicazione grafica di tali zone ha il valore di massima fino alla redazione del progetto dell’opera, tuttavia eventuali modifiche dovranno essere supportate da idonee motivazioni e dovranno essere comunque tali da rispettare l’impianto viario previsto dal piano. Al riguardo il Comune dovrà redigere preventivamente il piano quadro della viabilità con valore di piano esecutivo esteso a tutto il territorio comunale. Le strade che formano oggetto delle previsioni di piano (Nuovo impianto, ampliamento, rettifica ecc.) a prescindere dalle attuali caratteristiche e dimensioni saranno classificate come segue:
Vedi classificazione in base alle nuove disposizioni del codice della strada…

Art.13)
(Distanze e distacchi nelle varie zone)
Nelle zone residenziali in cui sono previste opere singole di sostituzione edilizie e costruzione di nuovi fabbricati, le distanze tra fabbricati e confini di proprietà private, tra fabbricati e fabbricati, anche se posti su diverse proprietà e siano interposte strade vanno computate seguendo i criteri prescritti dalle seguenti N.A. Per tutte le aree ricadenti nel territorio comunale, esterne al perimetro delle zone residenziali, produttive e di interesse collettivo, le distanze da assumere nelle nuove edificazioni dal ciglio stradale esistente e di progetto, dovranno prevedere una fascia di rispetto comunque non inferiore a quelle disposte dal D.Lgs 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada), modificato con D.Lgs 10.09.1993 n.360 e s.m.i.
Nelle aree di espansione la distanza tra gli edifici ed il ciglio delle strade pubbliche e private non deve essere inferiore a ml. 10.00. In corrispondenza di incroci e biforcazioni si applicano le norme di cui al decreto legislativo innanzi richiamato e s.m.i. I distacchi dai confini vanno computati in base alle norme specifiche delle singole zone, misurando le distanze a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali corpi chiusi aggettanti dei fabbricati o dal filo più esterno di essi, in mancanza di detti corpi aggettanti. Al riguardo si precisa che il limite di zona per le attrezzature di Uso Pubblico sarà minimo di 5.00 ml, indipendentemente dalla effettiva realizzazione dell’opera.

Art.14)
(Fasce di rispetto stradali)
In tali fasce è vietata ogni nuova costruzione o l’ampliamento di quelle esistenti, anche in sopraelevazione. È consentita la costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli che non potranno essere ubicate nel centro urbano ed in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali in materia. L’arretramento dei corpi di fabbrica dal filo stradale non modifica la destinazione di zona dell’area compresa nello spazio di arretramento che fruisce degli indici urbanistici che regolamentano la zona stessa. Per le costruzioni esistenti sono consentite esclusivamente operazioni di manutenzioni straordinaria senza incremento di volume, ad esclusione dell’aumento di 50 mc. per adeguamento igienico sanitario nei casi di effettiva e documentata necessità. I soli edifici rurali possono essere ristrutturati con incremento volumetrico del 20%, ma gli ampliamenti dovranno realizzarsi nel rispetto delle preesistenti distanze dalle infrastrutture da salvaguardare.

Art.15)
(Divisione del Territorio in Zone Omogenee)
Il territorio comunale è diviso in Zone, come dalle tavole di piano secondo la seguente classificazione:

1. ZONE RESIDENZIALI
A) Zona di particolare pregio storico artistico ambientale (A)
B) Zona di recupero (B1)
C) Zona intensive di completamento satura (B2)
D) Zona di completamento soggetta a piano particolareggiato (B3)
E) Zona di completamento (B4)
F) Zona di espansione residenziale urbana (C1)
G) Piani di Zona L. 167 L. 865 — soggette a P.P. (C2)
H) Piani di zona L.167 L. 865 — soggetti a P.P. I.A.C.P. Esistente (C3)

2. ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE (D1) — (D2)

3. ZONA AGRICOLA (E)

4. ZONA PER SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO (Fi)
A) Zona Mercato ortofrutticolo (F1)
B) Zona Attrezzature sportive (F2)
C) Zona Attrezzature per l’istruzione, servizi comunali, religiosi (F3)
D) Zona Macello comunale (F4)
E) Zona Parcheggi (F5)
F) Zona Verde pubblico attrezzato (F6)
G) Zona Commerciale — Servizi (F7)
H) Zona Attrezzature Sanitarie (F8)

5. ZONA DI RISPETTO (Ri)
A) Zona di rispetto cimiteriale (R1)
B) Zona di rispetto ferroviario (R2)
C) Zona di rispetto Alvei (R3)
D) Zona di rispetto stradale (R4)
E) Zona di sottoposta a vincolo ambientale (R5)

• ZONA (A) : Zona di particolare interesse storico, artistico, ambientale.
• La parte del territorio interessata da costruzioni che rivestono carattere storico artistico ambientale. Residenze, attrezzature pubbliche, attività terziarie e uffici. Sono consentiti interventi di manutenzione, tendenti al recupero ed al miglioramento della distribuzione interna dell’abitabilità degli ambienti ed in genere della fruibilità degli organismi. Gli interventi murari conseguenti, dovranno essere limitati e dovranno comunque essere tali da non alterare le strutture e la volumetria interna, nonchè le caratteristiche tipologiche originarie dell’edificio. Dovranno essere conservati e consolidati, oltre all’impianto strutturale (elementi portanti verticali) tutti gli elementi distributivi, costruttivi e decorativi di rilievo, (posizione dei collegamenti verticali e orizzontali comuni, come androni, cortili, blocchi scala, soffitti, pavimentazioni ecc.) È permessa l’aerazione mediante ventilazione meccanica dei locali per impianti igienico sanitari e cucine. È vietata ogni alterazione di volume, di profili esistenti, di facciate esterne, di profili esistenti, delle facciate esterne, sono ancora vietati i volumi tecnici emergenti dai profili e dalle falde di copertura. Sono ammesse sostituzioni dei solai per necessità di ordine strutturale. Non è consentito l’incremento del numero dei piani utili rispetto a quelli esistenti con la variazione di quota dei solai, questa potrà essere ammessa solo parzialmente laddove sia possibile e consentita esclusivamente se diretta a migliorare l’abitabilità dei vani esistenti, senza che ciò comporti variazione della struttura delle facciate. Per le opere di risanamento conservativo non si terrà comunque conto delle sovrastrutture di epoca recente quali superfetazioni prive di valore storico artistico o ambientale che andranno preferibilmente eliminate.

• ZONA (B1) Zona di Recupero
(Destinazione d’Uso)
• Residenze, attrezzature pubbliche, attività terziarie e produttive in genere.

(Strumenti attuativi)
• Piano di Recupero approvato
È consentita la demolizione e la ricostruzione di edifici

(Area minima di intervento)
• L’area minima di intervento non può essere inferiore dell’ambito urbanistico, indicato nell’elaborato grafico.

(Indice di fabbricabilità territoriale)
• Coincide con le volumetrie esistenti nell’interesse nell’intera zona e nei singoli ambiti, volumetrie che si conservano o si ricostruiscono secondo le indicazioni del piano esecutivo.

(Indice di fabbricabilità fondiario)
•Si rimanda al piano esecutivo

(Altezze e distanze tra fabbricati e dai confini)
• Si rimanda al piano esecutivo. Nel caso di demolizioni e ricostruzioni in sito devono essere osservate le prescrizioni antisismiche vigenti e la ricostruzione deve avvenire nell’ambito delle altezze, delle distanze, dei volumi, del numero di piani e delle superfici utili preesistenti ad eccezione delle ricostruzioni previste dall’art.8 c. F della L.219/81. Può essere consentita la variazione degli interpiani in relazione alle nuove altezze ed è consentita la trasformazione dei volumi per il completamento e la migliore funzionalità abitativa dei singoli piani e per rendere armonica e continuo il fronte delle costruzioni in caso di non uniforme sviluppo degli stessi. È consentito un aumento del 15% dei volumi e comunque non superiore a 50 mc. per adeguamento igienico sanitario. In caso di ricostruzione devono essere comunque riservate zone di parcheggio, anche interrate o seminterrate nella misura di 1 mq./ 20mc.

• ZONA (B2) Zona intensiva di completamento — SATURA —
(Destinazione d’Uso)
•Residenze, attrezzature pubbliche, edifici di interesse pubblico a carattere residenziale o connessi alla residenza, attività terziarie e produttive in genere.

(Strumenti attuativi)
•Concessione edilizia diretta o autorizzazione limitata alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai restauri conservativi ed ai risanamenti statici ed igienici.

(Indice di fabbricabilità territoriale)
•Per i suoli o lotti liberi e non asserviti a precedenti costruzioni realizzate prima dell’adozione delle presenti N.A. è consentita la nuova edificazione o ampliamento dell’edificio esistente, anche in caso di sopraelevazione, con un indice fondiario di 1,5 mc/mq e comunque con un massimo di 700 mc/mq . È consentita la conservazione dei volumi esistenti con possibilità di abbattimento e ricostruzione nei limiti massimi di 5 mc/mq ovvero il 70% dell’esistente. Per i suoli o lotti asserviti a costruzioni o ampliamento avvenuti precedentemente all’adozione delle presenti N.A. la cubatura esistente rientra nel computo planovolumetrico totale sempre rispettando gli indici 1.5 mc/mq e comunque nel limite massimo di 700 mc/mq a condizione che la particella da edificare risulti di proprietà del richiedente antecedentemente all’approvazione del P.R.G.

(Indice di fabbricabilità fondiaria)
• Indice fondiario = 1,5 mc/mq comprensivo delle volumetrie preesistenti
• Numero di piani 3
• Altezza massima mt. 11.50
• Distanza tra fabbricati non inferiore a mt.10.00
• È consentita la costruzione in aderenza o sul confine con distanza minima dal confine di mt.5.00
• Rapporto di copertura 0.30

• ZONA (B3) Zona di completamento soggetta a P.P.
(Destinazione d’Uso)
• Residenza, attrezzature pubbliche, attività terziarie e produttive in genere.

(Strumenti esecutivi)
• Piano Particolareggiato

(Indice di fabbricabilità fondiaria)
• 1.5 mc/mq comprensivo delle eventuali volumetrie esistenti
(Indice di fabbricabilità territoriale)
• 1.5 mc/mq
(Altezza dei fabbricati, distanze tra i fabbricati e dai confini)
• Hmax = 11.50 mt
• La distanza tra fabbricati sarà non inferiore a mt.10.00
• È consentita la costruzione in aderenza o sul confine
• La distanza dal confine è di mt.5.00 minima
• Rapporto di copertura 0.30
(Demolizione e ricostruzione)
•La demolizione di un fabbricato esistente riporta alla normativa per il caso di costruzione su area libera di cui al punto precedente, con il rispetto degli indici territoriale e fondiario ed ancora del R.E.
(Risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti)
• È consentita la ristrutturazione edilizia funzionale nel rispetto della forma e della volumetria. (Concessione edilizia diretta)
• La concessione edilizia ad edificare può essere rilasciata quando le opere di urbanizzazione primaria siano già esistenti o in fase di realizzazione, negli altri casi l’edificazione è subordinata alla predisposizione, da parte del comune, ai piani particolareggiati, ove prescritto o alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie ovvero alla presentazione da parte dei proprietari alla presentazione di un progetto di urbanizzazione la cui realizzazione potrà essere dedotta a scomputo dagli oneri di cui alla L.10/77

• ZONA (B4) Zona di completamento
(Destinazione d’Uso)
•Residenza, attrezzature pubbliche, attività terziarie e produttive in genere.
(Strumenti esecutivi)
•Intervento diretto
(Indice di fabbricabilità fondiaria)
1.5 mc/mq comprensivo delle eventuali volumetrie esistenti
(Indice di fabbricabilità territoriale)
• 1.5 mc/mq
(Altezza dei fabbricati, distanze tra i fabbricati e dai confini)
• Hmax = 11.50 mt
• La distanza tra fabbricati sarà non inferiore a mt.10.00
• È consentita la costruzione in aderenza o sul confine
• La distanza dal confine è di mt.5.00 minima
• Rapporto di copertura 0.50
(Demolizione e ricostruzione)
• La demolizione di un fabbricato esistente riporta alla normativa per il caso di costruzione su area libera di cui al punto precedente, con il rispetto degli indici territoriale e fondiario ed ancora del R.E.
(Risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti)
• È consentita la ristrutturazione edilizia funzionale nel rispetto della forma e della volumetria.
(Concessione edilizia diretta)
• La concessione edilizia ad edificare può essere rilasciata quando le opere di urbanizzazione primaria siano già esistenti o in fase di realizzazione, negli altri casi l’edificazione è subordinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione primarie ovvero alla presentazione da parte dei proprietari della presentazione di un progetto di urbanizzazione la cui realizzazione potrà essere dedotta a scomputo dagli oneri di cui alla L.10/77

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