RESTAURO MONUMENTALI
CHIESA MADRE
 

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Piano Regolatore Generale
(Legge n.1150 del 17 Agosto 1942 — Legge n.765/67 — L.R. n. 14/82 — L.R. n. 9/83)



• ZONA (C1) Zona di espansione residenziale urbana.

(Destinazione d’Uso)
• Nuovi complessi insediativi per l’edilizia residenziale privata (C1) comprensivi di standards.
(Strumenti esecutivi)
• Lottizzazioni convenzionate
Indice di fabbricabilità territoriale)
• 1.60 mc/mq
(Indice di fabbricabilità fondiaria)
• 1.40 mc/mq
• Lotto minimo mq 5.000
(Altezza e distanza tra fabbricati)
• Hmax = 14.00
• Numero dei piani 4 fuori terra
• Distanza minima dai confini 5.00mt
• Distanza minima tra i fabbricati 10.00mt ovvero pari all’altezza del fabbricato
• Distanza dal ciglio stradale 10.00mt.
• Rapporto di copertura 0.40
(Caratteristiche di progetto)
• Le caratteristiche di progetto della lottizzazione convenzionata devono essere tali da:
a) rispettare la seguente normativa
b) consentire una razionale utilizzazione della parte di superficie da destinare alle urbanizzazioni secondarie e nelle more della formazione dei piani esecutivi e consentita per l’edilizia esistente, la ordinaria e straordinaria manutenzione necessaria al risanamento statico ed igienico, compreso inoltre la ristrutturazione funzionale senza alterazioni del volume delle superfici e del numero dei piani esistenti. Inoltre nelle more della formazione dei piani esecutivi è vietata la realizzazione di opere di uso pubblico; quando ne sia riconosciuta la necessità improrogabile tali opera andranno ubicate nelle zone omogenee di tipo (F), in aree limitrofe a quelle di espansione residenziale. Nella zona (C) può essere consentito l’intervento edilizio diretto applicando l’indice di fabbricabilità fondiaria e rispettando tutti gli indici e parametri stabiliti per la zona nel limite massimo di 700 mc a condizione che la particella da edificare risulti di proprietà del richiedente da data anteriore alla data di adozione delle presenti N.A. del P.R.G. e che il richiedente accetti il vincolo di inedificabilità sull’area residua. Vincolo da trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il rilascio delle concessioni per le nuove costruzioni è subordinato all’assunzione, da parte del titolare delle stesse, degli oneri di urbanizzazione secondarie ove occorra primaria di cui al R.E.
(Aree e volumi per urbanizzazione secondaria)
• Sono da prevedere nel piano di lottizzazione applicando l’indice di fabbricabilità territoriale alla superficie totale dell’area interessata, le aree ed i volumi per le opere di urbanizzazione secondaria. Per i volumi resta fissato il rapporto di copertura che deve essere non superiore a 0.40

• ZONA (C2) Zona di espansione residenziale urbana.

(Destinazione d’Uso)
• Nuovi complessi insediativi per l’edilizia residenziale pubblica (C2) comprensivi di standards.
(Strumenti esecutivi)
• Piano di zona (PEEP) L.167 e successive modifiche ed integrazione
(Indice di fabbricabilità territoriale)
(Indice di fabbricabilità fondiaria)
• 1.40 mc/mq
• Lotto minimo mq 5.000
(Altezza e distanza tra fabbricati)
• Hmax = 14.00
• Numero dei piani 4 fuori terra
• Distanza minima dai confini 5.00mt
• Distanza minima tra i fabbricati 10.00mt ovvero pari all’altezza del fabbricato
• Distanza dal ciglio stradale 10.00mt.
• Rapporto di copertura 0.40
(Caratteristiche di progetto)
• Le caratteristiche di progetto del PEEP devono essere tali da:
a) rispettare la seguente normativa;
b) consentire una razionale utilizzazione della parte di superficie da destinare alle urbanizzazioni secondarie e nelle more della formazione dei piani esecutivi e consentita per l’edilizia esistente, la ordinaria e straordinaria manutenzione necessaria al risanamento statico ed igienico, compreso inoltre la ristrutturazione funzionale senza alterazioni del volume delle superfici e del numero dei piani esistenti. Inoltre nelle more della formazione dei piani esecutivi è vietata la realizzazione di opere di uso pubblico; quando ne sia riconosciuta la necessità improrogabile tali opera andranno ubicate nelle zone omogenee di tipo (F), in aree limitrofe a quelle di espansione residenziale.
(Aree e volumi per urbanizzazione secondaria)
• Sono da prevedere nel piano di zona (PEEP) applicando l’indice di fabbricabilità territoriale alla superficie totale dell’area interessata, le aree ed i volumi per le opere di urbanizzazione secondaria. Resta fissato il rapporto di copertura che deve essere non superiore a 0.40

• ZONA (D1) — Zona destinata a d insediamenti di attività produttive

( Destinazione d’Uso)
Piccola e media industria non inquinante.
È consentita la realizzazione di uffici a servizio delle attività produttive entro il limite massimo di superficie lorda di calpestio del 15% della superficie lorda di calpestio dell’intero intervento. La residenza per il personale di guardiania, entro il limite massimo di 120 mq. di superficie netta per ogni insediamento. Attività ricettiva e terziaria in genere compatibile con la destinazione di zona, entro il limite del 10% dell’area fondiaria comprensoriale disponibile ed in particolare: alberghi, motels, bar, disco e ristorazione, edicole di giornali, garages e parcheggi. Gli interventi di cui sopra sono soggetti agli indici e parametri di zona .
(Strumenti esecutivi)
• La zona si attua mediante P.P.E. (P.I.P.) di iniziativa pubblica, ovvero privata qualora soggetti privati singoli o riuniti in consorzio o in associazione propongano, a seguito di avviso pubblico, un progetto di P.I.P. secondo le modalità di legge, anche per comparti funzionali individuati ai sensi della legge urbanistica 1150/42 e della legge 10/77. Le attività industriali sono quelle consentite dall’art.3 del D.M.1444/68 con esclusione assoluta degli impianti che comportano la produzione e l’uso di sostanze chimiche nocive all’uomo e all’ambiente e saranno dimensionate secondo i parametri seguenti.
(Indici di fabbricabilità e rapporto di copertura)
1. I.F.F. = 5.00 MC/MQ.
2. Sup. min. del lotto = mq. 8.000
3. Indice massimo di copertura = 50%
4. Altezza = senza limiti
5. Distanza tra i confini del lotto
In rapporto all’altezza = min. H/2
Minimo assoluto = mt.6.00
Dai confini con la viabilità comunale esistente = mt.20.00
6. Distanza tra fabbricati
In rapporto all’altezza D = min. (H1 + H2) / 2
Minimo assoluto = mt.12.00
7. Parcheggi a deposito adeguati alla legge 122/89
8. Spazi pubblici non inferiori al 10% della superficie di piano da destinare a spazi pubblici per attività collettive a verde o a parcheggio (escluse le sedi viarà)
9. Tutti gli interventi dovranno rispettare le distanze a tutela di cui alla L.R. 14/82 e al D.M. 1040/68 che si intendono qui riportate.

• ZONA (D2) Zona destinata a d insediamenti di attività produttive

( Destinazione d’Uso)
• Piccola e media industria non inquinante.
È consentita la realizzazione di uffici a servizio delle attività produttive entro il limite massimo di superficie lorda di calpestio del 15% della superficie lorda di calpestio dell’intero intervento. La residenza per il personale di guardiania, entro il limite massimo di 120 mq. di superficie netta per ogni insediamento. Attività ricettiva e terziaria in genere compatibile con la destinazione di zona, entro il limite del 10% dell’area fondiaria comprensoriale disponibile ed in particolare: alberghi, motels, bar, disco e ristorazione, edicole di giornali, garages e parcheggi. Gli interventi di cui sopra sono soggetti agli indici e parametri di zona .
(Strumenti esecutivi)
• La zona si attua mediante P.P.E. (P.I.P.) di iniziativa pubblica, ovvero privata qualora soggetti privati singoli o riuniti in consorzio o in associazione propongano, a seguito di avviso pubblico, un progetto di P.I.P. secondo le modalità di legge, anche per comparti funzionali individuati ai sensi della legge urbanistica 1150/42 e della legge 10/77. Le attività industriali sono quelle consentite dall’art.3 del D.M.1444/68 con esclusione assoluta degli impianti che comportano la produzione e l’uso di sostanze chimiche nocive all’uomo e all’ambiente e saranno dimensionate secondo i parametri seguenti.
(Indici di fabbricabilità e rapporto di copertura)
1. I.F.F. = 5.00 MC/MQ
2. Sup. Min. lotto = mq.1.000
3. Indice massimo di copertura = 50%
4. Altezza max = 7.50 mt
5. Distanza tra i confini del lotto
In rapporto all’altezza = min. H/2
Minimo assoluto = 6.00 mt
Dai confini con la viabilità comunale esistente = Mt.20.00
6. Distanza tra fabbricati
In rapporto all’altezza D=min(H1+H2)/2
Minimo assoluto = mt.12.00
7. Parcheggi a deposito adeguati alla legge 122/89
8. Spazi pubblici non inferiori al 10% della superficie di
Piano da destinare a spazi pubblici per attività collettive a verde o a parcheggio (escluse le sedi viarie)
9. Tutti gli interventi dovranno rispettare le distanze atutela di cui alla L.R. 14/82 e dal D.M.1040/68 che si intendono qui riportate.

• ZONA (E) — Zona Agricola

Nella zona agricola l’indice di fabbricabilità fondiario è così articolato:
— Aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva 0.05 mc./mq.
— Aree non assimilabili a quelle del punto precedente 0.03 mc./mq.
— Altezza massima mt.7.5
— Il numero dei piani non potrà essere superiore a 2 (due) ivi compreso il piano terra o rialzato;
— Nel computo dei volumi abitativi di cui innanzi, non sono da conteggiare stalle, silos, magazzini, locali di lavorazione dei prodotti agricoli, da realizzarsi in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali idoneamente documentate, per queste ultime è stabilito l’indice di fabbricabilità territoriale di 0.07 mc./mq. e rapporto di copertura di 0.05
— Per tutte le costruzioni ricadenti in zona agricola è prescritta la distanza dai confini di mt.10.00 e di mt.20.00 dalle strade e dalle costruzioni ricadenti nello stesso lotto.
— Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell’esistente cubatura, purchè esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.
— Per le necessità abitative dell’imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l’accorpamento di lotti di terreno non contigui, ma ricadenti nel territorio comunale, a condizione che sull’area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l’Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l’accorpamento, di fondi ricadenti nel territorio comunale, non potrà consentire volumi superiori a mc.500.

• ZONA (F)1-2-3-4-5-6 Zona destinata a servizi generali ed attrezzature pubbliche ivi compresa scuola dell’obbligo,l’istruzione superiore, i servizi sociali, sportivi, religiosi, assistenziali ed altro

(Destinazione d’Uso)
• Aree per la localizzazione dei servizi generali e le attrezzature pubbliche, ivi compresa l’istruzione superiore ed i servizi sociali, sanitari, religiosi, assistenziali ed altro.
(Strumenti esecutivi)
• Intervento diretto con concessione edilizia. Nelle aree di espansione residenziale con piano particolareggiato
(Area minima di intervento)
• Come indicato nei grafici di progetto
(Indirizzi progettuali)
• Rapporto di copertura non superiore a 50%
• Distanza minima dai confini mt.5,00
L’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte da norme specifiche della legislazione vigente in materia.
• La destinazione a V.P.A. (F6) individuata, come da zonizzazione, sull’area di sedime dell’attuale industria Pastificio (C.Russo) S.p.A. prevede la realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato previo delocalizzazione entro anni 5 (cinque) degli attuali impianti e lavorazioni nell’area P.I.P., con l’attuazione di un P.R.U. (Piano di Recupero Urbano), con l’eventuale concorso pubblico/privato e/o pubblico e/o privato, (art.11 L.493/93), prevedendo la concertazione economica pubblico-privato su di un (insieme sistematico di opere) finalizzate all’intervento di recupero urbano. Nello specifico P.R.U. sarà possibile elaborare un (accordo di programma) per coordinare l’attuazione degli interventi.

• ZONA (F)7-8 Zona destinata a servizi generali ed attrezzature a carattere commerciale e sanitario

(Destinazione d’Uso)
• Aree per la localizzazione di servizi a carattere commerciale E sanitario
(Strumenti esecutivi)
• Intervento diretto con concessione edilizia e/o ove occorra mediante indizione della Conferenza dei Servizi per insediamenti di rilevante consistenza per la verifica del piano particolareggiato di intervento.
(Area minima di intervento)
• Come indicato nei grafici di progetto
(Indirizzi progettuali)
• Rapporto di copertura non superiore a 50%
• Distanza minima dai confini mt.5,00
• Altezza massima mt.15,00
L’Intervento dovrà essere realizzato nel rispetto di tutte le Prescrizioni imposte da norme specifiche della legislazione vigente in materia.

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE (R1)

Area di rispetto cimiteriale, mt.100 dal perimetro cimiteriale. In tale zona è vietata ogni costruzione, ad eccezione di volumi strettamente necessari alla vendita di fiori ed oggetti sacri. Le concessioni e le autorizzazioni relative alle piccole costruzioni di cui sopra sono limitate nel tempo e quindi a carattere di temporaneità. Gli eventuali edifici ricadenti nell’ambito della fascia di rispetto cimiteriale sono vincolati con le seguenti prescrizioni:
- È consentito il risanamento igienico e statico nel rispetto assoluto della volumetria esistente, della superficie e del numero dei piani esistenti;
- È consentita la realizzazione di sistemazioni per aree a parcheggio e/o per la vendita regolamentata di fiori o altro a servizio del cimitero
- Nel caso di demolizione l’area risultante sarà inedificabile
- Non è ammessa la costruzione a carattere residenziale;

ZONA DI RISPETTO FERROVIARIO (R2)

In tali zone, mt.30 dal binario di riferimento, su entrambi i lati, sono vietate le costruzioni, secondo quanto indicato nelle tavole di zonizzazione. Sono ammesse deroghe in conformità a quanto previsto da Regolamenti Sovracomunali e leggi vigenti in materia

ZONA RISPETTO DAGLI ALVEI E VASCHE DI LAMINAZIONE (R3)

Vedi prescrizioni Autorità di Bacino
Nel rispetto di quanto prescritto dal Piano Straordinario Aree a Rischio Idrogeologico approvato in data 31.10.99 ai sensi dell’art.1 comma 1. D.L. 180/90 modificato dall’art.9 comma 2 della Legge 226/99, dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino Nord – Occidentale.

ZONA DI RISPETTO STRADALE (R4)

Vedi prescrizioni Nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs 30.04.1992 n°285, modificato con D.Lgs. 10.09.1993 n°360 nonchè di quelle relative al Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n°495

ZONA SOTTOPSTA A VINCOLO AMBIENTALE (R5)

Vedi prescrizioni da definirsi a cura dell’Autorità di Bacino

Art.16)

Per quanto non contemplato nelle presenti N.A. , vigono le disposizioni del R.E. allegato al P.R.G. e/o le Leggi Statali e Regionali in materia ed ancora nel rispetto della normativa antisismica nazionale.

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