IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ed in particolare
l'articolo 71;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, ed in particolare l'articolo 80;
Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che
modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per
l'anno 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 gennaio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 9 febbraio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo
2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela
del territorio, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, degli
affari esteri, della giustizia, delle attività produttive, dell'interno e per i beni e le
attività culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo :
PARTE I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL CODICE
TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti
aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi,
prodotti, lavori e opere.
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la
realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio
privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2.
Principi
(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990;
art. 1, co. 1, legge n. 109/1994;
Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001,
C. 59/2000)
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai
sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonche' quello di
pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti
dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e
alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di
affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si
espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale
dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni
stabilite dal codice civile.
Art. 3.
Definizioni
(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, legge n.
109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992;
artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4,
d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» e' il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di
concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti
aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del
gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di
area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le
stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica,
come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto
tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di
servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto
l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con
qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione
appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di
gara.
8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato
di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le
opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di
lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione
o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti
pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui
all'allegato II.
11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero
la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di
lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione
funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel
diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al
presente codice.
12. La «concessione di servizi» e' un contratto che presenta le stesse
caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il
corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i
servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.
13. L'«accordo quadro» e' un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e
uno o più operatori economici e il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i
prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» e' un processo di acquisizione interamente
elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili
sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto
per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di
selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'«asta elettronica» e' un processo per fasi successive basato su un dispositivo
elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori
riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione
completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata
sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per
oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere
oggetto di aste elettroniche.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie
di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle soglie di cui agli
articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino
nel novero dei contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II,
sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non
contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una
persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o
fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico,
mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o
senza personalità giuridica.
22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il
prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'«offerente» e' l'operatore economico che ha presentato un'offerta.
24. Il «candidato» e' l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una
procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli
enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di
diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da
detti soggetti.
26. L'«organismo di diritto pubblico» e' qualsiasi organismo, anche in forma
societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più
della metà e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di
diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine
dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici
possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne
sono proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle
norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e' presunta quando le
amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le
azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri
del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti
I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i
soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in
virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le
norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione
della parte III, figurano nell'allegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti
privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV
(lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le
amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma
29 nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato
capo IV.
33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.
34. La «centrale di committenza» e' un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti
aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» e' il sito informatico di una stazione appaltante, su
cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il
profilo di committente e' istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi
e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento
di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia
l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di
progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico
interessato può presentare un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico
può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori
economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente
codice.
39. Il «dialogo competitivo» e' una procedura nella quale la stazione appaltante, in
caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale
procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e
sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare
le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti
consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione
appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica,
dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione
di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che
può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni
formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» e' un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di
elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso
mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L'«Autorita» e' l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all'articolo 6.
45. L'«Osservatorio» e' l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi forniture di cui all'articolo 7.
46. L'«Accordo» e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei
negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
47. Il «regolamento» e' il regolamento di esecuzione e attuazione del presente
codice, di cui all'articolo 5.
48. La «Commissione» e' la Commissione della Comunità europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement
Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata
dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre
nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del
presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC
(versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la
nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» e'
l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra
punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o
altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» e' l'insieme dei
collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete
pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi
di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato
l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che
consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali
su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad
eccezione della radiodiffusione e della televisione.
Art. 4.
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
(artt. 1, 3, legge n. 109/1994)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà
normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza
esclusiva dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei
principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice, in particolare, in tema
di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed
espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del
procedimento, sicurezza del lavoro.
3. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non
possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla
qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i
profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai
poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai
piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi
direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei
profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la
competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni
culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono
particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le
disposizioni del presente codice si applicano alle regioni nelle quali non sia ancora in
vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la
propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative
norme di attuazione.
Art. 5.
Regolamento e capitolati
(art. 3, legge n. 109/1994; art. 6, co. 9, legge n. 537/1993)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente
codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di
amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma
3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.
2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni
rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva,
siano applicabili anche alle regioni e province autonome.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del
genio militare, il regolamento di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di
Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i
beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può
essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle
successive modificazioni e integrazioni del regolamento.
5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato,
detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni
previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le
annesse normative tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, nonche' procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico
presso l'Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità,
nonche' qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente
codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli
incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in
economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di
supporto tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti
e cause che le determinano, nonche' modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio
dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o
dal responsabile del procedimento;
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il
contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili;
r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione,
prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo,
ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le
condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.
6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di
affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei
rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari
esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori,
servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea.
7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di
dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati
nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.
8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali e' adottato
il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o
nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.
9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato
nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni
aggiudicatrici statali.
Art. 6.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n.
109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita
dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità e' organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori
tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire
cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo
gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato il trattamento economico spettante
ai membri dell'Autorità.
4. L'Autorità e' connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e
da autonomia organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonche', nei limiti
stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza
dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di
correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed
efficiente esecuzione dei contratti, nonche' il rispetto delle regole della concorrenza
nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle
procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture,
esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando,
con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione
al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono
soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio ne' a vigilanza dell'Autorità i
contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinche' sia assicurata l'economicità di
esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia
derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta
della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche
occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei
contratti pubblici con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a
procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della
pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi
standardizzati di cui all'articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a
sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo
adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del
contenzioso;
i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui
all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza
l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione,
le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti,
nonche' sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più
delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante
lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione;
si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67,
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autorità e' attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le
stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le
violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme
vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori
economici esecutori dei contratti, nonche' ad ogni altra pubblica amministrazione e ad
ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli
affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello
Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche
nonche' la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue
le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso
attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle
imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione
dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a
euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse
sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della
stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che
forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di
qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di
attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9
appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari
previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare e' instaurato
dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va
comunicato all'Autorità medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i
propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale,
agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione
dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi
sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei
conti.
Art. 7.
Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art.
6, commi 5 - 8, legge n. 537/1993; Art. 4, legge n. 109/1994; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della
articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli
previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in
particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione
e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei
parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonche' l'elenco dei contratti
pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico
con le stazioni appaltanti, nonche' con le regioni, al fine di acquisire informazioni in
tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità
richiesti dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a
disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del
prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori
di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di
area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c),
l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la
elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra
questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale,
entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la
natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni
sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione
pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità,
tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle
finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi,
dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto
per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione
dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori,
servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e
architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della
sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di
definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei
verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'affidatario e del progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni
dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e
l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo
finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non e' necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non
si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali
le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31
gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a
detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti e' sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione e'
elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e
comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla
sezione centrale.
10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del
sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli
avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo
altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti,
nonche' un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e
lodi arbitrali.
Art. 8.
Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'Autorità e norme
finanziarie
(art. 5, legge n. 109/1994; artt. da 3 a 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. L'Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di
organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di
competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione. Al fine di migliorare la qualità dei propri atti, l'Autorità utilizza
metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare preventivamente notizia del
progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie
osservazioni, da valutare motivatamente.
2. L'Autorità, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, disciplina con uno o
più regolamenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, l'accesso ai documenti
amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti sanzionatori di
sua competenza.
3. Il regolamento dell'Autorità, nella disciplina dell'esercizio della funzione di
vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una
richiesta dell'Autorità devono inviare i dati richiesti;
b) la possibilità che l'Autorità invii propri funzionari
nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici, al fine di
acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilità che l'Autorità convochi, con preavviso
e indicazione specifica dell'oggetto, i rappresentanti di amministrazioni e soggetti
aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga necessario o
opportuno sentire;
d) le modalità di svolgimento dell'istruttoria nel
rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire
la data certa della piena conoscenza.
4. Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da
parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione
dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa,
del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione,
della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena
conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle
norme vigenti.
5. Le delibere dell'Autorità, ove riguardino questioni di interesse generale o la
soluzione di questioni di massima, sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito informatico dell'Autorità.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità,
e' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, determinato
tenendo conto delle funzioni assegnate all'Autorità e delle risorse disponibili.
7. Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione del
personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell'Autorità, tenuto conto dei principi di autonomia organizzativa di
cui al comma 2, si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Al personale dell'Autorità e' fatto divieto di assumere altro impiego od incarico,
nonche' di esercitare attività professionale, commerciale e industriale.
10. L'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo ove previsto dagli ordinamenti di appartenenza.
11. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque
contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal
regolamento di cui al comma 2, che disciplina anche le modalità per le eventuali
variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile
dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio
preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
12. All'attuazione dei nuovi compiti previsti dagli articoli 6, 7, e 8, l'Autorità fa
fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 9.
Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
(art. 27, direttiva 2004/18; art. 39, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato «sportello dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture», con il compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che
intendono presentare una candidatura o un'offerta, informazioni relative alle norme
vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi
fiscali, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni
di lavoro, nonche' a tutte le altre norme che devono essere rispettate nell'esecuzione del
contratto;
b) fornire ai candidati la documentazione utile per la
presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alle norme del presente
codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle
norme vigenti che disciplinano l'uso delle tecnologie informatiche da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del sistema pubblico di connettività e
della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della
legge 29 luglio 2003, n. 229), il funzionamento telematico dello sportello e' disciplinato
nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle
relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. L'istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il bilancio
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che sono soggetti
pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già
esistente, sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo destinato a
coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene fissato dai soggetti
che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma 1 o ne
abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano nel bando o nel
capitolato lo sportello o l'ufficio a cui possono essere chieste le informazioni di cui al
comma 1, precisando altresì il costo del servizio.
Art. 10.
Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
(artt. 4, 5, 6, legge n. 241/1990; art. 6, co. 12, legge n. 537/1993;
art. 7, legge n. 109/1994; art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un
responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento,
dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla
vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti
ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente
previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine
della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione
dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi,
il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza
alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi
nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili
necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento,
necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la
conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o
utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del
procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e
del direttore dei lavori, nonche' dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza
adeguati in relazione ai compiti per cui e' nominato. Per i lavori e i servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni
aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile
del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il
responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di
coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto
sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119.
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del
procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto
all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure
previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi
le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo,
organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura
dei rischi professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel bando o avviso con
cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture,
ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in
conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri
ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui
osservanza sono tenuti.
Art. 11.
Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli
atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente
codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente
codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei
criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura e' dichiarata
l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta e' vincolante
per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione
appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta
dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri
di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso
termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non
avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non
avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali
documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di
urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione
dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla
comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi
dell'articolo 79, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono
all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. La deroga di cui al
periodo precedente non si applica ai contratti relativi a infrastrutture strategiche e
insediamenti produttivi, di cui alla parte II, titolo III, capo IV.
11. Il contratto e' sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo
dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso e' divenuto
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne
chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto e' stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma
pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice,
ovvero mediante scrittura privata, nonche' in forma elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante.
Art. 12.
Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
(art. 3, co. 1, lett. g), e co. 2, legge n. 20/1994; art. 7, co. 15, legge
n. 109/1994)
1. L'aggiudicazione provvisoria e' soggetta ad approvazione dell'organo competente
secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte
dell'organo competente. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e'
interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da
quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini
previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione
si intende approvata.
2. Il contratto stipulato e' soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente
secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In
mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine e' interrotto dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o
documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 e' sottoposta agli eventuali
controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai
singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte
dell'organo di controllo. In mancanza, il termine e' pari a trenta giorni. Il termine può
essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti,
e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo
richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei
chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al
fine di prevenzione di illeciti penali.
Art. 13.
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
(art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22, legge n. 109/1994;
art. 10, d.P.R. n. 554/1999; legge n. 241/1990)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli
atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese
le candidature e le offerte, e' disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o
la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso e'
differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi
di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che
sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai
soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, e' consentito l'accesso all'elenco
dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei
candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione
dell'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere
comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli
incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o
la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di
accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito
delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata
e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte,
da individuarsi in sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti
all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto,
relative ai contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e
dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del
contratto.
6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), e'
comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in
giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto
nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte
III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici
interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e
dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per
tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.
Art. 14.
Contratti misti
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, co. 1, legge n.
109/1994, come modificato dall'art. 24, legge n. 62/2005;
art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture;
lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di
forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di
prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione e' considerato
un «appalto pubblico di forniture»;
b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e
servizi di cui all'allegato II e' considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il
valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di
cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo
accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto e' considerato un «appalto
pubblico di servizi»;
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto e'
costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per
cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano
carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano
l'oggetto principale del contratto.
4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come
conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie
relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono
l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 15.
Qualificazione nei contratti misti
(art. 8, co. 11-septies, legge n. 109/1994)
1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto
misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente
codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
TITOLO II
CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 16.
Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico
(art. 10, direttiva 2004/18; art. 4 d.lgs. n. 358/1992)
1. Nel rispetto dell'articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
sono sottratti all'applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa,
relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui
all'elenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini
specificamente militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o
da regolamenti del Ministero della difesa.
Art. 17.
Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n.
358/1992; art. 33, legge n. 109/1994;
art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 5, d.lgs. n. 157/1995;
art. 8, d.lgs. n. 158/1995;
art. 122, d.P.R. n. 170/2005; art. 24, co. 6, legge n. 109/1994, art. 24, co. 7, legge n.
289/2002)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d'Italia,
delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui
sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli
interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.
2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le
opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11
luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti,
oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei
requisiti previsti dal presente codice, dell'abilitazione di sicurezza.
4. L'affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di
sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico
sia compatibile con le esigenze di segretezza.
5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare
offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i
componenti. La stazione appaltante o l'ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni
e' tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego
di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell'esecuzione e del collaudo,
qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di
sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali
sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si
pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno
in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i
servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di
Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito
regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l'acquisizione di
beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli
organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Art. 18.
Contratti aggiudicati in base a norme internazionali
(artt. 15 e 57, direttiva 2004/18; art. 22, direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n.
358/1992; art. 5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da norme
procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità
del trattato, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o lavori
destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli
Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione
comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo e' comunicato a cura
del Ministero degli affari esteri alla Commissione, che può consultare il comitato
consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31
marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla
presenza di truppe di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese
terzo;
c) alla particolare procedura di un'organizzazione
internazionale.
Art. 19.
Contratti di servizi esclusi
(artt. 16 e 18, direttiva 2004/18; artt. 24 e 25, direttiva 2004/17; art. 5, d.lgs.
n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995).
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che
siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni
immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari
conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di
locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione del
presente codice;
b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la
produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti
radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari,
in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni
appaltanti, nonche' i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da
quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perche' li
usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione
aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base
ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con
il trattato.
Art. 20.
Appalti di servizi elencati nell'allegato II B
(art. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co. 2,
d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato
II B e' disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo
65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi
relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni
del presente codice.
Art. 21.
Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati
nell'allegato II B
(art. 22, direttiva 2004/18; art. 33, direttiva 2004/17; art. 3, co. 2, d.lgs. n.
157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A che servizi
elencati nell'allegato II B sono aggiudicati conformemente all'articolo che precede se il
valore dei servizi elencati nell'allegato II B sia superiore al valore dei servizi
elencati nell'allegato II A.
Art. 22.
Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
(artt. 13 e 57, direttiva 2004/18)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati a
permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di
reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di
telecomunicazioni.
Art. 23.
Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 5.2, direttiva 2004/17)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi
alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già
esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2,
paragrafo 4, della stessa.
Art. 24.
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lettera b),
d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lettera b), d. lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di
locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto speciale o
esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti
possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le
categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il
termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali
informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
Art. 25.
Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di
combustibili destinati alla produzione di energia.
(art. 12, direttiva 2004/18; art. 26, direttiva 2004/17; art. 8, co. 1, lettera f),
d.lgs. n. 158/1995)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui
all'articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di
combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3
dell'articolo 208 (gas, energia termica ed elettricita) e all'articolo 212 (prospezione ed
estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).
Art. 26.
Contratti di sponsorizzazione
(art. 2, co. 6, legge n. 109/1994; art. 43, legge n. 449/1997; art. 119, d.lgs. n.
267/2000; art. 2, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano
parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non
sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i
lavori di cui all'allegato I, nonche' gli interventi di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II,
ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le
forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i
principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonche' le disposizioni in materia di
requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle
opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in
ordine alla progettazione, nonche' alla direzione ed esecuzione del contratto.
Art. 27.
Principi relativi ai contratti esclusi
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture,
esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente codice, avviene nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno
cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto,
e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni
aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.
PARTE II
CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I
CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Art. 28.
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
(artt. 7, 8, 56, 78, direttiva 2004/18; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE
n. 2083/2005)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa
dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al
netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
b) 211.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di
servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi
della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5
dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524,
7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per
le concessioni di lavori pubblici.
Art. 29.
Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
(artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, d.lgs. n.
358/1992; art. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 9, d.lgs. n. 158/1995)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o
servizi pubblici e' basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle
stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa
qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli
offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto
all'articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non e' richiesto, al momento
in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo
quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo
dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse
stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il
calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche' del valore
complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori,
messe a disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno
specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in
modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni specifiche contenute nel presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di
servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, e'
computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza
comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000
euro per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purche' il valore cumulato di tali
lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee
può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per
l'applicazione delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene
conto del valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o superiore
alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza
comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale
applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000
euro e purche' il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo
della totalità dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria,
la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il
calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto
o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo
stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata
o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di
regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, e' assunto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi
successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente,
rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità
o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi
conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso
dell'esercizio se questo e' superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non
può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme
dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del
valore stimato dell'appalto e', a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il
premio da pagare e altre forme di remunerazione;
a.2) servizi bancari e altri
servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di
remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la
progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo
complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di
durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per
l'intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di
durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per
quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da
prendere in considerazione e' il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico
di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda
sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale
calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
Art. 30.
Concessione di servizi
(artt. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3, co. 8 legge n. 415/1998)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si
applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il
servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al
concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa,
ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal
Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono
invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in
relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela
della concorrenza.
5. Restano ferme, purche' conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le
discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi,
l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non e'
un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività
di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture
conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di
non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto
compatibile l'articolo 143, comma 7.
Art. 31.
Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica.
(artt. 12 e 57, direttiva 2004/18)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici e altri
soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non si applicano ai
contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica), che le stazioni appaltanti
che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano
per tali attività.
Art. 32.
Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
(artt. 1 e 8, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994; art. 1, d.lgs. n.
358/1992; artt. 2 e 3, co. 5, d.lgs. n. 157/1995)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo,
nonche' quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle
amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di
lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti
dall'articolo 142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con
capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico,
che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la
produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di
libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis,
115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui
all'allegato I, nonche' lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a
funzioni pubbliche amministrative, di importo superiore a un milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati,
relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore
a 211.000 euro, allorche' tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla
lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti
di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o
in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi,
quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche
diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti
privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle
opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il
rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in
relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, il titolare del permesso di
costruire assuma la veste di promotore, presentando all'amministrazione medesima, entro
novanta giorni dal rilascio del permesso di costruire, la progettazione preliminare delle
opere. All'esito della gara bandita ed effettuata dal promotore sulla base della
progettazione presentata, il promotore può esercitare, purche' espressamente previsto nel
bando di gara, diritto di prelazione nei confronti dell'aggiudicatario, entro quindici
giorni dalla aggiudicazione, corrispondendo all'aggiudicatario il 3% del valore
dell'appalto aggiudicato;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti
aggiudicatori di cui all'articolo 207, qualora, ai sensi dell'articolo 214, devono trovare
applicazione le disposizioni della parte II anziche' quelle della parte III del presente
codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g)
non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla
fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
Ai soggetti di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli
articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare le
disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o
alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono
le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato e' avvenuta nel rispetto di procedure
di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal
presente codice in relazione alla prestazione per cui la società e' stata costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera
o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e)
del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che
prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere erogato solo
dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore,
che la procedura di affidamento si e' svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato
rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.
Art. 33.
Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17; Art. 19 co. 3, legge n.
109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e
forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1,
lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o
privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di
stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti
(SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede
altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonche'
a centrali di committenza.
Capo II
REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 34.
Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
(artt. 4 e 5 direttiva 2004/18; articoli 11 e 12 direttiva 2004/17; art. 10, legge n.
109/1994;
art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i
seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le
società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome
e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo
37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b)
e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo
europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni
appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
Art. 35.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
(art. 11, legge n. 109/1994)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di
affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c),
devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal
regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d'opera, nonche' all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorche' posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 36.
Consorzi stabili
(art. 12, legge n. 109/1994)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei
requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di
impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di
eseguire le prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di
scioglimento dello stesso, purche' ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di
costituzione.
3. Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai
consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonche' l'articolo 118.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di
lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e'
incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al 20 per
cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno
fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento ad una
determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente
alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla
classifica di importo illimitato, e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne
siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o
superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,
nonche' per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, e' in
ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione e' acquisita
nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma
delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 37.
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti
(art. 13, legge n. 109/1994; art. 11 d.lgs. n. 157/1995; art. 10, d.lgs. n. 358/1995;
art. 23, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, commi 3 e 4, legge n. 55/1990)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una
riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla
categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata
a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un
raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di
forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate
come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici
eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di
gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti
sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori
consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento.
4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti
del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso
di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità e'
limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di
cui all'articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario
per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei
lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori
riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere
assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo
34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal
caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno
i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti.
9. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19,
e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in
sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti
riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi
alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per
cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e
sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non
siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le
medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il
subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se' o quale
mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e'
conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e'
gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti
nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla
estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere
direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la
stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico
che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purche' abbia i
requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire;
non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti requisiti di idoneità, e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli
altri mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o
servizi o forniture ancora da eseguire.
Art. 38.
Requisiti di ordine generale
(art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti,
e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio
o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o
il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria
posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per
le quali abbia beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In
sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono
al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui
all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni
appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari
documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da altro Stato dell'Unione europea,
costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui
non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a
un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo
professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Art. 39.
Requisiti di idoneità professionale
(art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n.
358/1992)
1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la
disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può
essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato
di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per
gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e
all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale e' stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati
attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto e' stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono
residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati
o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese
d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare
il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui
trattasi.
Art. 40.
Qualificazione per eseguire lavori pubblici
(artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati
e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della
normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di
importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei
lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della
commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle
risorse disponibili. L'attività di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio
di indipendenza di giudizio, garantendo l"assenza di qualunque interesse commerciale
o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli
organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
b) requisiti di ordine generale nonche'
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in
materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti.
Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio,
cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli
organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonche' i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a),
e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche' le modalità per
l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità
all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla
tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla
regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i
requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi
appropriati, le misure di gestione ambientale;
e) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attività di qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata
dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con verifica entro il terzo anno
del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacità
strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sarà tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della
stessa;
g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive,
fino alla revoca dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le
illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di
proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono
redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio.
5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi
predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura
ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori
pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria,
previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per
le imprese certificate, del 50 per cento.
8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.
9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che
hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono
essere contestati immotivatamente.
Art. 41.
Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n.
358/1995)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria
ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei
seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa
e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati
negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere
posseduti dal concorrente, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I
documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a
prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la
pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare
le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto nelle lettere b)
e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente
aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato
in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) e' comprovato con
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della 1°
settembre 1993 n. 385.
Art. 42.
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 14, d.lgs. n.
358/1995)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei
concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura,
della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle
principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di
servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della
prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti
direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei
controlli di qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da
consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal
fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonche' degli strumenti
di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel
caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un
organismo ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il concorrente, purche' tale
organismo acconsenta, allorche' i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano
complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo
verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del
concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei
prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei
soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei
casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che
l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio
annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre
anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante
l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi
disporrà per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente
intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni,
descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a
richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato
rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a
determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei
suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto;
l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti
tecnici e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in
sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente
aggiudicatario e' richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato
in sede di gara.
Art. 43.
Norme di garanzia della qualità
(art. 49, direttiva 2004/18; art. 39, d.lgs. n. 157/1995)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in
materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di
assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati
da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le
stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi
stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego
di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.
Art. 44.
Norme di gestione ambientale
(art. 50, direttiva 2004/18)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati,
le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che
l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo
richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per
attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione
ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o
a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali
certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o
internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i
certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati
membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di
gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.
Art. 45.
Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 17, d.lgs. n. 157/1995; art. 18, d.lgs. n.
358/1992; art. 11, legge n. 128/1998)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori
possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione
indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa
classificazione.
2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di
cui al comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati
membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione dello Stato
dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla
prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a
quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f),
secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c);
dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d);
limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g),
h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere
l), m).
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali
opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati
immotivatamente.
4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può
essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico
appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul
casellario informatico dell'Autorità.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi
ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori italiani; a tal
fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle
previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice
ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli
stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse
amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni
successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.
8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in
uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine
ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce
l'elenco.
Art. 46.
Documenti e informazioni complementari
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, d.lgs. n. 157/1995; art. 15, d.lgs. n.
358/1992)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se
necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 47.
Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
(art. 20-septies, d.lgs. n. 190/2002)
1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonche' a
quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura
nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in
Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi
bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad
appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione e' consentita alle
medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non e'
condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola
gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione delle imprese italiane alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38,
comma 5.
Art. 48.
Controlli sul possesso dei requisiti
(art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle
offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui
all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi
dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
2. La richiesta di cui al comma 1 e', altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue
in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel
caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si
applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 49.
Avvalimento
(artt. 47 e 48, direttiva 2004/18; Art. 54, direttiva 2004/17).
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in
relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti
di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi
dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione
alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui
all'articolo 38;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria
con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui e'
carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria
con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell'articolo 34 ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34,
comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù
del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che
appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f)
l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi
previsti dal comma 5.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38,
lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni
di cui all'articolo 6, comma 11.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si
applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo
dell'appalto posto a base di gara.
6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o
categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in
ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale
ipotesi, per i lavori non e' comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione
SOA relative alla stessa categoria.
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo
dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei
requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito
tecnico o economico già posseduto dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata
nel bando stesso.
8. In relazione a ciascuna gara non e' consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora
sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature
possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano
prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo
indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica,
alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
10. Il contratto e' in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla
quale e' rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere
a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.
11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte
le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio
della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.
Art. 50.
Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di
qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/18; art. 53, direttiva 2004/17)
1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione
SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreche' compatibili con
i seguenti principi:
a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa
ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2
codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa
ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione
con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a
disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto
il periodo di validità della attestazione SOA;
c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno
l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle
risorse;
d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i
commi 8 e 9 dell'articolo 49.
2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c)
del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11,
nonche' la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti
della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre
anni.
3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la
responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la
stazione appaltante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai
sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi.
Art. 51.
Vicende soggettive del candidato dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano,
affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o
scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara,
all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine
generale, sia di ordine speciale, nonche' dei requisiti necessari in base agli eventuali
criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in
ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della
trasformazione previsti dal presente codice.
Art. 52.
Appalti riservati
(art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17)
1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le
stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto
di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o
riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza
dei lavoratori interessati e' composta di disabili i quali, in ragione della natura o
della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in
condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Capo III
OGGETTO DEL CONTRATTO, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE
DELLE OFFERTE
Sezione I
Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53.
Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83,
d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i
lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione, come definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce,
motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma,
in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad
oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori
sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto
preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara e' effettuato
sulla base di un progetto preliminare, nonche' di un capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. Per le stazioni
appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto e' stabilito
nel bando di gara.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli
operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero
avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti
richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo
(progettazione e concorsi di progettazione), e l'ammontare delle spese di progettazione
comprese nell'importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b)
e c), l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva non e' soggetto a
ribasso d'asta.
4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze
dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o
parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le
stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono
stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della
prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o
in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di
prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per
ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese
prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l'esecuzione può
iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto
esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo
del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della
proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati
nel programma di cui all'articolo 128 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i
servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono
formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già
inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purche' non sia stato già
pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha
avuto esito negativo.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l'immissione in
possesso dell'immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della
proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del
certificato di collaudo.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà
dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l'immobile, nonche' il
differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l'esecuzione del contratto;
b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la
proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene
utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato
mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale
corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non
sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di
articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 128, dei beni
appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del
loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di
destinazione.
Art. 54.
Procedure per l'individuazione degli offerenti
(art. 28, direttiva 2004/18)
1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per
l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure
aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura
ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono
aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti
possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza
pubblicazione del bando di gara.
Art. 55.
Procedure aperte e ristrette
(artt. 3 e 28, direttiva 2004/18; artt. 19, 20, 23, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs.
n. 358/1992; art. 6, d.lgs. n. 157/1995; art. 76, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il decreto o la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, indica se si
seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all'articolo 3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il
contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione e'
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa
menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di
una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno
aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina
di cui all'articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel
rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito
nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente,
le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera
invito. Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati tutti
i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo
177.
Art. 56.
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992;
art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura
negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta
o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari
ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai
requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura
negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45
che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali
della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai
lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori,
servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non
imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale
dei prezzi;
c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti
nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la
progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile
stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare
l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della
procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori
realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per
assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le
offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato
d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore
con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di
trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in
fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di
aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale
facoltà e' indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
Art. 57.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n.
537/1993; art. 24, legge n. 109/1994; art. 7, d.lgs. n. 157/1995)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone
conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura e'
consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta
appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su
sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a
seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le
disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore
a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema
urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile
con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione
di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non
devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo e',
inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano
fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che
non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del
prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso
corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di
fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità
o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti
rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di
materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal
curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione
coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo e',
inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e
debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei
vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a
partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a
servizi, la procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel
progetto iniziale ne' nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza
imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del
progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati all'operatore economico che presta
tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi
complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur
essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al
suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato
dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per
cento dell'importo del contratto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione
di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un
primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la
possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre
anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando
del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi e'
computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di
cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o
negoziata previo bando.
7. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture,
servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
Art. 58.
Dialogo competitivo
(art. 29, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla
procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni
appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico e' considerato
«particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:
- non e' oggettivamente in grado di definire, conformemente
all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici
atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o
- non e' oggettivamente in grado di specificare l'impostazione
giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere
considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non
dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla
identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di
fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, nonche' sulle componenti di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo
competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei
presupposti previsti dal comma 2.
4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico e' quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 in
cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un
documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì
indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli
pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di
cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono
presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di
cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più
idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono
discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di
tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni
che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni
proposte ne' altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo
senza l'accordo di quest'ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del
dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento
descrittivo. Il ricorso a tale facoltà e' indicato nel bando di gara e nel documento
descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finche' non sono in grado di
individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni
proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente
i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto
dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i
partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in
base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte
devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e
non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui
all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle
peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite,
precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o
complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali
dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la
concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati
ai sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa
conformemente all'articolo 83.
16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa
può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni
in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi
fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o
comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al
dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11. 18. Le stazioni appaltanti non possono
ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza.
Art. 59.
Accordi quadro
(art. 32, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi
quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da
prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche
esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per
altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialità e
caratteristiche esecutive standardizzate, da individuarsi nel regolamento.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le
regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione
degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte
applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e
gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione
degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso
apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in
particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro e' concluso con un solo operatore economico, gli appalti
basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate
nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono
consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare,
se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro e' concluso con più operatori economici, il numero di
questi deve essere almeno pari a tre, purche' vi sia un numero sufficiente di operatori
economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili
corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono
essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro
senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene
l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta
dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora
l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver
rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se
necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti
consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto
dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente
per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi
quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione
delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro
presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi
eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o
in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Art. 60.
Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 33, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali
sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e
standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare
in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano
essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le
norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da
aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti
complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione
che esse restino conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del
medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente
all'articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di
un sistema dinamico di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura
degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonche' tutte le informazioni
necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata
nonche' i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del
bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato
d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo
Internet presso il quale e' possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la
durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta
indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro
quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia
prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in
concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in
merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua
offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di
procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di
gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare
un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere
inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara
semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo
aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo
termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a
presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A
tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la
migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per
l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza,
essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni,
tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione
in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei
partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.
Art. 61.
Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica
(art. 34, direttiva 2004/18)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un
complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica avente carattere economico e
popolare, la cui sovvenzione pubblica, in conto capitale, sia superiore al 50% del costo
di costruzione, il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata
presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una
stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni
aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera,
e' possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere
l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono nel bando di gara
una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli
imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le
stazioni appaltanti menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di
selezione qualitativa di cui agli articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici,
economici e finanziari che i candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli
articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a 52.
Art. 62.
Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel
dialogo competitivo - Forcella
(art. 44, parr. 3 e 4, direttiva 2004/18; art. 17 d.lgs. n. 358/1992; art. 22, d.lgs.
n. 157/1995)
1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo
pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonche' nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del
contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità
dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei
che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purche'
vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le
stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori,
secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei
candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di
buon andamento, il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può
essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta
milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di
candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare
un'effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo
prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno
chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi
e' inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura
invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in
possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l'articolo 55, comma 4, e
l'articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle
soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 56, comma 4, e
all'articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione
indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e nel documento descrittivo. Nella fase
finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purche' vi sia
un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
Sezione II
Bandi, avvisi e inviti
Art. 63.
Avviso di preinformazione
(art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 41.1.,
direttiva 2004/17; art. 5, co. 1, d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 1, d.lgs. n. 157/1995; art. 14, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 1 e co. 11,
d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c)
dell'articolo 32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante
un avviso di preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2, pubblicato dalla
Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato
all'allegato X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli
appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei
dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli
articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti
mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell'economia e delle
finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalità
di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in
conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli
appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate
nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale
importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a
750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei
contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare e i cui importi stimati siano
pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile
dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione o
pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della
decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli
accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di
committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e'
annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se i soggetti
di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle
offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione ritenuta
utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L'avviso di preinformazione e' altresì pubblicato sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara.
Art. 64.
Bando di gara
(art. 35, parr. 2 e 3, e art. 36.1., direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991;
art. 5, co. 2, d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 2, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo
quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con
pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con
un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione
rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un
sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara
semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni
di cui all'allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione
appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
Art. 65.
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
(art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1, direttiva 2004/18; art. 20, legge n.
55/1990; art. 5, co. 3, d.lgs. n. 358/1992;
art. 8, co. 3, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un
accordo quadro inviano un avviso, conforme all'allegato IX A, punto 5, relativo ai
risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione
del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni
appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di
aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione
degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su
base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi
quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni
appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati
nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punto 5, e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione.
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione
dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
Art. 66.
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n.
157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via
elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X,
punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui
all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per
via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato
X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di
pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque
giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici
giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11,
entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della
Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale
e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana,
fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, e'
pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione
sono a carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso
l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla
trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di
procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti.
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito
nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non possono essere pubblicati in
ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere
informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla
Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 63,
comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla
Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di
committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la
pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale
trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, e' limitato a
seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione
degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione
trasmessa, in cui e' citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova
della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse da
quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi
che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il
presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e
dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.
Art. 67.
Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
(art. 40, commi 1 e 5, direttiva 2004/18; art. 7, co. 2, e allegato 6, d.lgs. n.
358/1992; art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5, d.lgs. n. 157/1995;
art. 79, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e
senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e
per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o,
in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, l'invito a presentare le offerte, a negoziare, a
partecipare al dialogo competitivo contiene, oltre agli elementi specificamente previsti
da norme del presente codice, e a quelli ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto
meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo
al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana,
in cui possono essere redatte, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e
il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e
l'indirizzo per l'inizio della fase di consultazione, nonche' le lingue obbligatoria e
facoltativa, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a
sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall'invito, e secondo le
stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel
bando di gara;
f) in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la
ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non
figurano già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2 non
sono indicati nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare
l'offerta.
Art. 68.
Specifiche tecniche
(art. 23, direttiva 2004/18; art. 34, direttiva 2004/17; artt. 10 e 11, d.lgs. n.
406/1991; art. 8, d.lgs. n. 358/1992;
art. 20, d.lgs. n. 157/1995; art. 19, d.lgs. n. 158/1995; art. 16, co. 3, d.P.R. n.
554/1999)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII, figurano nei
documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti
complementari. Ogniqualvolta sia possibile dette specifiche tecniche devono essere
definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di
una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono
comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici
alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono
compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo
una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite
nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme
europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme
internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei
di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche
nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e
di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento
contiene la menzione «o equivalente»;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che
possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente
precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni
appaltanti di aggiudicare l'appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di
cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a),
quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera
a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di
cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al
comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per
il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali
hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto
soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni
da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche
tecniche.
5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o
una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle
specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega
all'offerta.
7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire le specifiche
tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le stazioni appaltanti non
possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma
nazionale che recepisce una norma europea, ad un'omologazione tecnica europea, ad una
specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico
elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le
prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l'offerente e' tenuto a
provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque mezzo
appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle
prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al comma 3, lettera b),
possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali
sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra
ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle
caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto;
b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla
scorta di informazioni scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo
al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i
consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i
prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche
tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di
prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di
prova di un organismo riconosciuto.
11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i
laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione
conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti
di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche
non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento
particolare ne' far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a
una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese
o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel
caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto
dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano
accompagnati dall'espressione «o equivalente».
Art. 69.
Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o nell'invito
(art. 26, direttiva 2004/18; art. 38, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del
contratto, purche' siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e
purche' siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando,
o nel capitolato d'oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali.
3. La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle
all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto
comunitario. Decorso tale termine, il bando può essere pubblicato e gli inviti possono
essere spediti.
4. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni
particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
Sezione III
Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto
Art. 70.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, d.lgs. n.
358/1992; artt. 9 e 10, d.lgs. n. 157/1995;
artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di
partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione
oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in
ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando
di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine
per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del
comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a
venti giorni dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta
giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione
delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di
preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e
ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di
ventidue giorni, ne' a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di
trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a
presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso
di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per
il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento
della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione
non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando
di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la
ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine
minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure
ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di
sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla
pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al
capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando
l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione e' accessibile, il termine minimo
di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo
di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere
ridotti di cinque giorni. Tale riduzione e' cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni
complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non
sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono
essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto
dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte
sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle
offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando
di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal
presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla
trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni
se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la
ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche il progetto definitivo.
12. Nelle procedure negoziate senza bando e nel dialogo competitivo, quando l'urgenza
rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo,
l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
Art. 71.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari nelle procedure aperte.
(art. 39, direttiva 2004/18; art. 46, direttiva 2004/17; art. 3, d.P.C.M. n. 55/1991;
art. 6, commi 3 e 4, d.lgs. n. 358/1992;
art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 79, commi 5 e 6, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via
elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9, l'accesso libero, diretto e completo al
capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti
complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della
loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima
della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'articolo 9, almeno sei
giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
Art. 72.
Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni
complementari nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo.
(art. 40, paragrafi 2, 3, 4, direttiva 2004/18; art. 7, co. 5, d.lgs. n. 358/1992;
art. 10, co. 6, d.lgs. n. 157/1995;
artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo
competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati nell'articolo
67:
a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento
descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica;
b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri,
al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a
diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9.
2. Quando il capitolato d'oneri, il documento descrittivo, i documenti complementari,
sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante che espleta la
procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui all'articolo 9, l'invito
precisa l'indirizzo presso cui possono essere richiesti tali atti e, se del caso, il
termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonche' l'importo e le modalità di
pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. L'ufficio competente invia
senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui
capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono
comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi
dell'articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui
all'articolo 70, comma 11, tale termine e' di quattro giorni.
Art. 73.
Forma e contenuto delle domande di partecipazione
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno forma di
documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo
le norme di cui all'articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso, gli
elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e la procedura a cui
la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate dei documenti prescritti dal
bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2 nonche'
gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la selezione degli operatori da
invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del
contratto e alle finalità della domanda di partecipazione.
4. La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la
presentazione delle offerte non può essere imposta a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 74.
Art. 74.
Forma e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con
firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal
capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente
e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della
prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo
di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non
costituisce causa di esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal
capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonche'
gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di
proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme
vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli
successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' gli
articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 75.
Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater,
legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005;
art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonche' l'operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con
termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del
garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della
stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, ed e' svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per
cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti
dalle norme vigenti.
8. L'offerta e' altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui
all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia
di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta
giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità
della garanzia.
Art. 76.
Varianti progettuali in sede di offerta
(art. 24, direttiva 2004/18; art. 36, direttiva 2004/17; art. 20, d.lgs. n. 358/1992;
art. 24, d.lgs. n. 157/1995)
1. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare gli offerenti a presentare
varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le
varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri
i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonche' le modalità per la loro
presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti
minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, le
stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante
per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di
servizi anziche' un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziche' un
appalto pubblico di servizi.
Sezione IV
Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati e agli offerenti, spese
di pubblicità, inviti, comunicazioni
Art. 77.
Regole applicabili alle comunicazioni
(art. 42, direttiva 2004/18; art. 48, direttiva 2004/17; artt. 6, co. 6; 7, commi 7,
10, 11, d.lgs. n. 358/1992; artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis,
d.lgs. n. 157/1995; art. 18, co. 5, d.lgs. n. 158/1995; artt. 79, co. 1; 81, co. 3, d.P.R.
n. 554/1999)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e
operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta,
mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i
mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando,
nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non
limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in
modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle
domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione
del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del
termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo
non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di
partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via
elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonche' le
relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio,
comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che
siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice
dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
(istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della
pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229),
operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di
comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire
tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai
dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le
seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie
alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi
compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi
di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai
requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere
effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in
relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma
digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori
qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i
documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui
agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in
formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine
previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure
di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate,
a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera,
telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono
devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione,
per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate
per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito
dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di
partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per
via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termine
entro il quale deve essere soddisfatta.
Art. 78.
Verbali
(art. 43, direttiva 2004/18; art. 16, r.d. n. 2440/1923; art. 32, d.lgs. n. 406/1991;
art. 21, commi 4 e 5, d.lgs. n. 358/1992; art.
27, co. 4, d.lgs. n. 157/1995; art. 81, co. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di
acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti
informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, dell'accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in
considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i
motivi dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate
anormalmente basse;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della
scelta della sua offerta nonche', se e' nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro
che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le
circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste
dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione
ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un
sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità
alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per
documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi
elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su
richiesta di quest'ultima.
Art. 79.
Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
(art. 41, direttiva 2004/18; art. 49.1 e 49.2, direttiva 2004/17; art. 20, legge n.
55/1990; art. 21, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 358/1992; art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. n.
157/1995; art. 27, commi 3 e 4, d.lgs. n. 158/1995; art. 76, commi 3 e 4, d.P.R. n.
554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle
decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un
appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi
della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto
per il quale e' stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non
attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della
candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua
offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione
di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non
sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta
selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome
dell'offerente cui e' stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni
dalla ricezione della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni
relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o
all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro
diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o
dell'operatore economico cui e' stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare
pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:
a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonche'
a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.
Art. 80.
Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
(art. 29, co. 2, l. n. 109/1994)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonche' le
spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello
schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
Sezione V
Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 81.
Criteri per la scelta dell'offerta migliore
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 21, legge n. 109/1994;
art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta e'
selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più
adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel
bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la
migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 82.
Criterio del prezzo più basso
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 21, legge n. 109/1994;
art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995; artt. 89 e 90, d.P.R. n.
554/1999)
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, e' determinato come
segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a
misura, e' determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo,
e' determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso e'
determinato mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi
unitari sono stabilite dal regolamento.
Art. 83.
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 53, direttiva 2004/18; art. 55, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994;
art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 23, d.lgs. n. 157/1995; art. 24, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando il contratto e' affidato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti
alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo
esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di
esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del
contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe
da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento
descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa
attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico
determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo
all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2
impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri,
o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine
decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i su
- criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado
di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti
con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i
criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando
di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le
offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a
ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo
prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento
dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette
metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture
e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i
servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.
Art. 84.
Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
(art. 21, legge n. 109/1994; art. 92, d.P.R. n. 554/1999)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione e' demandata ad una commissione
giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e' composta da un numero
dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione e' presieduta da un dirigente della stazione appaltante, nominato
dall'organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne' possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del
cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati
in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod.
proc. civ..
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni
appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonche'
negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e
comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione
tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di
candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un
elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto
tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e'
riconvocata la medesima commissione.
Art. 85.
Ricorso alle aste elettroniche
(art. 54, direttiva 2004/18; art. 56, direttiva 2004/17; d.P.R. n. 101/2002)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le
condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che
l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di
ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le
parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare
nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto
possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle
specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo
elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in
cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche
abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque
in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti
di gara.
4. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato
al prezzo più basso;
b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati
negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più
vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere
espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione
automatica nel corso dell'asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli
elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli
offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui
saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta
elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono
effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il
rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico
utilizzato, nonche' le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima
valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara
e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione.
Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente
per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni
informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato
e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in
un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla
data di invio degli inviti.
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 e' corredato del risultato della valutazione
completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla
ponderazione di cui all'articolo 83, comma 2. L'invito precisa, altresì, la formula
matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in
funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la
ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più
vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali
forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano
ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica
separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a
tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni
momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì,
comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri
offerenti, purche' sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono
inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase
d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli
offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di
chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti
aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 81, in funzione dei risultati dell'asta
elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso
alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di
asta elettronica;
c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di
accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13.
13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni
appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con
sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui
al presente codice.