Terza parte
Art. 177.
Procedure di aggiudicazione
(art. 10, e art. 20-octies, comma 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene
mediante procedura ristretta.
2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare;
per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare
ovvero quello definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in
relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e
massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le
domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori
individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di
criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti
nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può
essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso
il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva
concorrenza.
4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene: al prezzo più basso
ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una
pluralità di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della
concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all'utenza, nonche' l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma
dell'articolo 174, comma 2;
f) la maggiore entità di lavori e servizi che il
contraente generale si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai
sensi dell'articolo 176, comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti
di lavori aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell'importo di
aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'articolo
37, comma 11, aventi singolarmente entità superiore al tre per cento del predetto
importo, nonche' gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e
controllo qualità, che il Contraente generale intende affidare a terzi;
g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal
bando, del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire;
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere
specifico delle opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214,
si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel
presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18.
7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164.
Art. 178.
Collaudo
(art. 11, d.lgs. n. 190/2002)
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti
dall'articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore
può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di
indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi
con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del
supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato,
diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura.
Art. 179.
Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l'approvvigionamento
energetico
(art. 13, d.lgs. n. 190/2002)
1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi nel
programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa Stato-regione
per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed edilizio, alla valutazione
di impatto ambientale, ove necessaria, nonche' al conseguimento di ogni altro parere e
permesso, comunque denominato, necessario alla realizzazione degli insediamenti produttivi
e delle infrastrutture private strategiche si provvede con le modalità di cui agli
articoli 165 e 166; contestualmente all'approvazione del progetto definitivo, ovvero con
successiva eguale procedura, il realizzatore dell'insediamento produttivo o
dell'infrastruttura privata strategica può richiedere e conseguire tutte le
autorizzazioni e i permessi necessari all'esercizio dell'insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l'approvazione dei progetti e la dichiarazione di
pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico,
incluse nel programma di cui all'articolo 161, si applicano le disposizioni di cui ai
commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale,
trasmette al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro il termine di sei
mesi dall'approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture di competenza. Il
progetto e' trasmesso altresì alle amministrazioni interessate rappresentate nel CIPE e
alle ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari
alla realizzazione e all'esercizio delle opere, nonche' ai gestori di opere interferenti.
Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, il
progetto contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative
procedure ed e' corredato dallo studio di impatto ambientale che e' reso pubblico secondo
le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato cartografico le aree
impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. L'avvio
del procedimento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e' comunicato
dal soggetto aggiudicatore o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai
privati interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
con le stesse forme previste per la VIA dall'articolo 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento
del progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria e acquisisce gli atti e i
documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell'ambito della Conferenza di
servizi, che si conclude entro il termine perentorio di novanta giorni, le amministrazioni
competenti e i gestori di opere interferenti hanno facoltà di presentare motivate
proposte di adeguamento, richieste di prescrizioni all'atto della approvazione del
progetto, o richieste di varianti che non modificano le caratteristiche essenziali delle
opere e le caratteristiche prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto.
Entro i quaranta giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il
Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti e
dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni
progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o
contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni
successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto definitivo. Nei
casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'opera e' soggetta a VIA, si applicano
per l'approvazione del progetto le procedure di cui all'articolo 183.
5. L'approvazione del CIPE e' adottata a maggioranza dei componenti con l'intesa dei
presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. L'approvazione
sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione,
approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, e consente la realizzazione e
l'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico e di
tutte le attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o
provincia autonoma si provvede con le modalità di cui all'articolo 165, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e
all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico sono
svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività produttive.
7. Alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico si applicano le
disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture
strategiche per l'approvvigionamento energetico si applica l'articolo 170.
Art. 180.
Disciplina regolamentare
(art. 15, d.lgs. n. 190/2002)
1. I soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del regolamento
che trovano applicazione con riguardo all'esecuzione, alla contabilità e al collaudo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il
monitoraggio delle infrastrutture e insediamenti industriali per la prevenzione e
repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi oneri sono posti a carico
dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 181.
Norme di coordinamento
(art. 16, d.lgs. n. 190/2002)
1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile 1973, n.
171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni e
integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia di Venezia.
2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente capo
si applicano all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito nel programma,
anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. La società Stretto
di Messina S.p.a., istituita secondo le previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971,
n. 1158, e qualificata organismo di diritto pubblico in applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
Sezione II
Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere
Art. 182.
Campo di applicazione
(art. 17, d.lgs. n. 190/2002)
1. La presente sezione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli
insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti
relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della
direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale e' obbligatorio e vincolante
per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed e' concluso,
secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può essere
rilasciato se non e' concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi
destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a
calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle
norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla
eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione
di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale e' emesso
dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti
dall'articolo 165.
5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, e' regolata
dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.
Art. 183.
Procedure
(art. 18, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'art. 182, comma 1, e'
eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun
caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni
materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non
previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale.
Lo studio di impatto ambientale e' redatto secondo le direttive comunitarie in materia e
le norme dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno
comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione,
concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e
valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione
sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle
principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e
informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla
emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.
Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati
per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed
eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonche'
consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali
difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura
deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale
determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto
presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle
opere di cui all'articolo 182, comma 1, e' trasmesso dal soggetto proponente al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle
valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai
soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e termini di cui all'articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le
attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della
documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono
ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle
regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per le
opere di cui all'articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione
prevista dall'articolo 184.
6. Il provvedimento di compatibilità ambientale e' adottato dal CIPE, contestualmente
all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività
culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale e' demandata al
Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul
progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185,
comma 4.
Art. 184.
Contenuto della valutazione di impatto ambientale
(art. 19, d.lgs. n. 190/2002)
1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un
progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla
fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul
clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e
sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita una
commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri,
oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti,
particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e
tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale
di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in
sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione e' integrata da un
componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine,
entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone
aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per
l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine
predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto
ambientale nella composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti
aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per
il bilancio dello Stato.
Art. 185.
Compiti della commissione speciale VIA
(art. 20, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 e, entro
sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime
il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il
termine indicato al comma 1 e' differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura;
nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni
entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica ai Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da
parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da
tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle
prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei
contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale,
ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la sensibile differenza tra
il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione
dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla
comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale,
l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso,
anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e
privati interessati. L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la
sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei
contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il
citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in
sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto
che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto
gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e
il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori e'
comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed e'
trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti
dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa
l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche
tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti
dalle attività di verifica di cui all'articolo 166 e agli articoli 20 e seguenti del
relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei
soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e
applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo
restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità
ambientale.
Sezione III
Qualificazione dei contraenti generali
Art. 186.
Istituzione del sistema di qualificazione - classifiche
(art. 20-bis, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. E' istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione
può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali o cooperative,
da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n.
422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili previsti dall'articolo 34.
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo
degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono
concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di
iscrizione, attestata con il sistema di cui alla presente sezione ovvero documentata ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, salva la facoltà di associarsi ad altro contraente
generale ai sensi dell'articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L'importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di
qualificazione, e' convenzionalmente stabilito pari a 900 milioni di euro.
Art. 187.
Requisiti per le iscrizioni
(art. 20-ter, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN
ISO 9001;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
all'articolo 189.
Art. 188.
Requisiti di ordine generale
(art. 20-quater, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti di ordine
generale previsti dal regolamento.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non e' richiesta agli imprenditori
in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato regolamento da non oltre
cinque anni.
Art. 189.
Requisiti di ordine speciale
(art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria e' dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati
dell'ultimo triennio, tra patrimonio netto dell'ultimo bilancio consolidato, costituito
dal totale della lettera a) del passivo di cui all'articolo 2424 del codice
civile, e cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all'attività
diretta e indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere
inferiore al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato da
dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a
disposizione anche dalla eventuale società controllante. Ove il rapporto sia inferiore al
dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta alla stessa proporzione la cifra
d'affari; ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) e'
incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto e' l'eccedenza rispetto al minimo
richiesto, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni
richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere
inferiore al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali
per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio
2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad
applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il rapporto sia
inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente ridotta alle stesse proporzioni la
cifra d'affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel
triennio precedente la domanda di iscrizione mediante attività diretta e indiretta, non
inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni di euro per la
Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica III, comprovata con le
modalità fissate dal regolamento. Nella cifra d'affari in lavori consolidata possono
essere ricomprese le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti
compiute nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneità tecnica e organizzativa e' dimostrata dall'esecuzione con
qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta per cento dell'importo della
classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non
inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della
classifica richiesta. I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito
e ultimati nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di
essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del quinquennio o in
corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato
dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso
eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo
risarcitorio. Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori
eseguiti all'estero si applicano le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori
eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, in conformità all'articolo 3, comma 7 quelli
aventi ad oggetto la realizzazione di un'opera rispondente ai bisogni del committente, con
piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di
affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonche' di eseguire gli stessi,
direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati i lavori
oggetto di una concessione di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge
quadro e delle altre leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l'importo,
il periodo e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola
d'arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto
del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati da imprese controllate o
interamente possedute, e recano l'indicazione dei responsabili di progetto o di cantiere;
i certificati sono redatti in conformità al modello di cui all'allegato XXII.
4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in
numero non inferiore a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la
Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con
qualifica di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi
delle norme UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza
acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore
a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro per la Classifica
II e sessanta milioni di euro per la Classifica III, in numero non inferiore a tre unità
per la Classifica I, sei unità per la Classifica II e nove unità per la Classifica III;
gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a
tale fine una dichiarazione di unicità di incarico. L'impresa assicura il mantenimento
del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione nella propria classifica,
provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore tecnico o responsabile di progetto
o cantiere uscente con soggetto di analoga idoneità; in mancanza si dispone la revoca
della qualificazione o la riduzione della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso dei
requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere
sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo
illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno
di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la
Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.
Art. 190.
Consorzi stabili e consorzi di cooperative
(art. 20-sexies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di
qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione
del contraente generale e' richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i
requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e non più di quattro
consorziati per la classifica II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale
per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.
2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base dei propri
requisiti, determinati con le modalità previste dal regolamento.
3. Per i consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188,
devono essere posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all'articolo 187, lettera a),
sistema di qualità aziendale, qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto
da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera b),
cifra d'affari in lavori, e' convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo
anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento
nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti, il termine per l'aumento
convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del
2005;
d) il requisito di cui all'articolo 189, comma 3, lavoro di
punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati
diversi. Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente
lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da
non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati compiuti da non
più di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio
stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la
classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro
per la classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del trenta per cento,
qualora il requisito di cui all'articolo 189, comma 2, lettera a), sia pari ad un
valore compreso tra il quindici e il venti per cento, ovvero del cinquanta per cento
qualora il suddetto requisito sia superiore al venti per cento. A decorrere dal 1°
gennaio 2009, l'importo e' ridotto del trenta per cento qualora il requisito sia superiore
al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al
quaranta per cento;
f) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una
società di progetto, alla quale si applica, tra l'altro, il regime di responsabilità
previsto dal presente capo. Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile deve
comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, ove
superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente generale di
cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi al sistema di
qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attività deve essere
comunicata dal consorzio in sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di
offerta;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla
gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere
fatti valere dal consorzio per la qualifica alla gara, ai sensi dell'articolo 191;
d) il consorzio, per effetto dell'aggiudicazione, resta
solidalmente responsabile con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in
favore di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di
progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi alla
società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con le cooperative
assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con la sola società di progetto ove
siano state prestate le garanzie sostitutive di cui al presente codice.
Art. 191.
Norme di partecipazione alla gara
(art. 20-octies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole gare:
a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti
generali di cui all'articolo 188; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di
sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati
e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al
prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese
affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica
specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli
articoli 36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove
richiesto dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie designate
ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo 189,
comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate ai sensi del
regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e
OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti
aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni anche
specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni più
complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima del trenta
per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si intende
riferita a tutti i lavori che il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
5. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3, comma
29, possono istituire il proprio sistema di qualificazione nel rispetto dell'articolo 232.
6. Gli enti aggiudicatori di cui al comma 5 ammettono al sistema i contraenti generali
qualificati a norma del presente capo e dotati, inoltre, delle eventuali qualificazioni
specifiche individuate dal soggetto aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi
conformi alle previsioni dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo
149, comma 3. E fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o Consorzio,
anche stabile.
8. Per i contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c) e per le gare
da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti aggiudicatori
possono prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero delle spese
sostenute, ai migliori classificati; i premi devono essere limitati al rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate e possono essere accordati per un valore
complessivo massimo dell'uno virgola cinque per cento dell'importo a base di gara, nel
caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e dello zero virgola sessanta
per cento, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di
qualificazione per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al
presente capo ovvero dimostrata ai sensi dell'articolo 47, comma 2, possono partecipare
alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purche' queste ultime siano
ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano
qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell'articolo 47, comma 2. Le imprese
associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 192.
Gestione del sistema di qualificazione
(art. 20-nonies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e' rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni. Entro il terzo mese
precedente alla data di scadenza dell'attestazione il contraente generale trasmette al
Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione e'
rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la
documentazione necessaria. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile
all'Amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione
alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella
rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 e' necessaria per la partecipazione alle gare per
l'affidamento di contratti di contraente generale a decorrere dall'ottavo mese dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento, ai fini
della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento dell'articolo 5. Le
ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della
attestazione, sono regolate con provvedimento ministeriale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una
commissione per l'esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione;
le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti e poste a carico della parte
soccombente, in conformità alle previsioni di apposito regolamento emanato di concerto
tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle
finanze. Qualora dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di
bilancio del medesimo Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita una
commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati dalle associazioni
imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel settore, dei maggiori committenti di
opere di preminente interesse nazionale ed esperti del settore, nonche' dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per il monitoraggio dell'applicazione del presente capo. La commissione ha
accesso alle informazioni di cui all'articolo 193. La partecipazione alla commissione e' a
titolo gratuito e non e' corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei
componenti.
Art. 193.
Obbligo di comunicazione
(art. 20-decies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005)
1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale e di
subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate, a cura
dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all'Osservatorio costituito presso
l'Autorità, nonche' alle sezioni regionali dell'Osservatorio, sul cui territorio
insistono le opere. L'Osservatorio e le sue articolazioni regionali mettono i dati a
disposizione degli altri Enti e organismi interessati.
Sezione IV
Disposizioni particolari sugli interventi per lo sviluppo infrastrutturale
Art. 194.
Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
(art. 5, commi da 1 a 11 e 13 decreto-legge n. 35/2005, convertito con l. n. 80/2005)
1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1
dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4,
comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse
rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi
adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli
60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in
coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla
programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la
dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree
metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 e' effettuata,
valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese
raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal
partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal
punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di finanza di progetto possono
essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti
previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere e i lavori previsti
nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo
programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001
del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili
per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere e i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono alla
realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici
e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative e autorizzative dei
progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari
straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un commissario
straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e
successive modificazioni. I commissari straordinari sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di
specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della
realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla
sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati.
8. I commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 163, comma 5. Essi esercitano i poteri loro
attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano
rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si
verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la
realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi
necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di riclassificazione in
possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi
dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture
strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono
tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di
ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri
compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di
diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente
articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per
l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla
normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa
comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per
la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al comma 7.
Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui
al comma 5.
TITOLO IV
CONTRATTI IN TALUNI SETTORI
Capo I
CONTRATTI NEL SETTORE DELLA DIFESA
Art. 195.
Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui
all'articolo 196, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I
(contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia
comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei
settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
Art. 196.
Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa
(articoli 7 e 10, direttiva 2004/18; articoli 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14,
comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6, legge n. 109/1994; art. 5, comma 1-ter,
decreto-legge n. 79/1997, conv. nella legge n. 140/1997; decreto del Presidente della
Repubblica n. 170/2005)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con il
presente codice, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai
lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la
disciplina attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il
regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per
effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia
di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di
competenza, nonche' un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati,
menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.
3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere
b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di
rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.)
e' pari o superiore alle soglie seguenti:
- 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal
Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;
- 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal
Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.
4. In deroga all'articolo 10, l'amministrazione della difesa, in considerazione della
struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del
procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di
svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il
responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono
tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa.
5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa sono redatti
con le modalità di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono
trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16,
17, 18, per la pubblicità di cui al citato articolo 128, comma 11.
6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei
progetti.
7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in
economia del Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le
norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle
truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui
all'articolo 125, comma 5.
8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a
macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri,
possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo
complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà
disciplinata dal regolamento di cui al comma 1.
Capo II
CONTRATTI RELATIVI AI BENI CULTURALI
Art. 197.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali
(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove
compatibili, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi
in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I
(contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia
comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei
settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di
cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società
di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali,
nonche' alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.
Art. 198.
Ambito di applicazione
(art. 1, d.lgs. n. 30/2004)
1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di lavori
pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi
architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti
alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine
di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in
considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al comma 1, si
applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.
Art. 199.
Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
(art. 3, d.lgs. n. 30/2004)
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi
e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione e il
restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature e
impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonche' le forniture degli arredi da
collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto
dell'appalto e della qualità dell'intervento, la stazione appaltante, previo
provvedimento motivato del responsabile del procedimento, applica la disciplina,
rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di
installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in
possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante e' obbligata a specificare,
nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con
riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applicano gli
articoli 14 e 15 in materia di appalti misti.
Art. 200.
Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario
(art. 4, d.lgs. n. 30/2004)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici,
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente
a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed
eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del
procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto
previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione
stabiliti nel presente capo.
2. Fermo il rispetto dell'articolo 29, e' consentito affidare separatamente, previo
provvedimento motivato del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche
distintive, i lavori indicati all'articolo 198, concernenti beni i quali, ancorche'
inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base
alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero
alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare l'offerta,
deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti
nel presente capo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1 e 2,
necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell'articolo 57, la
stazione appaltante e' tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione
che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di
qualificazione dal presente capo.
Art. 201.
Qualificazione
(art. 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Il regolamento di cui all'articolo 5, disciplina gli specifici requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione
di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, il
regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle
attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti
esecutori dei lavori indicati all'articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che
tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei
predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di
regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori,
anche in relazione alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei
requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori
di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli definiti dal regolamento di cui
all'articolo 5, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
4. Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 198, e' sempre necessaria la
qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale
che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
Art. 202.
Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie
(art. 6, d.lgs. n. 30/2004)
1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità,
per i lavori indicati all'articolo 198, può prevedere, in sede di progettazione
preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la
scheda tecnica e' obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e
alle superfici decorate di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 e' redatta e sottoscritta da professionisti o
restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso
da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle
superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui
all'articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla
direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale,
possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici
delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione
all'intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del
direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore
operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con
le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste
dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da
parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori indicati all'articolo 198, il responsabile del procedimento valuta,
alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento,
l'entità dei rischi connessi alla progettazione e all'esecuzione e, tenuto conto anche
dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte
l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla
normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di
lavori, forniture e servizi.
Art. 203.
Progettazione
(art. 8, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento dei lavori indicati all'articolo 198, comma 1 e 2, e' disposto, di
regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo
schema di contratto.
2. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto
esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche
dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, e' effettuata
dall'appaltatore ed e' approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con
lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e
scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto
di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo
può comprendere oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al
livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari
complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli di
progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in ogni caso il
progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.
Art. 204.
Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione
(articoli 7 e 9, d.lgs. n. 30/2004)
1. L'affidamento con procedura negoziata dei lavori di cui all'articolo 198, oltre che
nei casi previsti dagli articoli 56 e 57, e dall'articolo 122, comma 7, e' ammesso per
lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza,
previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati. La lettera di invito e' trasmessa all'Osservatorio che ne dà
pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7; dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, l'elenco degli operatori invitati e'
trasmesso all'Osservatorio.
2. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 198, possono essere
stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto
dell'appalto.
3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuate le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi
nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni mobili o superfici decorate di beni
architettonici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Per i lavori di cui all'articolo 198, l'affidamento in economia e' consentito, oltre
che nei casi previsti dall'articolo 125, per particolari tipologie individuate con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero nei casi di somma urgenza nei quali
ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e
possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, fino all'importo di
trecentomila euro;
b) per cottimo fiduciario fino all'importo di trecentomila
euro.
5. La procedura ristretta semplificata e' ammessa per i lavori di importo inferiore a
1.500.000 euro.
Art. 205.
Varianti
(art. 10, d.lgs. n. 30/2004)
1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere
ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore dei
lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della
disciplina del restauro.
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano
qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o
in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di
lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento,
può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto
entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le
varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni
sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonche' per adeguare l'impostazione
progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il
perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del
procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.
PARTE III
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA
COMUNITARIA
Capo I
DISCIPLINA APPLICABILE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO
Art. 206.
Norme applicabili
(articoli 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44,
46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57, direttiva 2004/17)
1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme della
presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli della parte
II, titolo I: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di
cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le
norme della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma 1, limitatamente agli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con la
precisazione che la menzione della determina a contrarre e' facoltativa; 58, con il
rispetto dei termini previsti per la procedura negoziata nella presente parte III; 60; 66,
con esclusione delle norme che riguardano la procedura urgente; in relazione all'articolo
66, comma 4, in casi eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente aggiudicatore, i
bandi di gara di cui all'articolo, 224, comma 1, lettera c), sono pubblicati
entro cinque giorni, purche' il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69; 71; 73; 74;
76: gli enti aggiudicatori possono precisare se autorizzano o meno le varianti anche nel
capitolato d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i requisiti minimi che
le varianti devono rispettare nonche' le modalità per la loro presentazione; 77; 79; 81,
commi 1 e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui all'articolo 83, comma 1, la
ponderazione relativa di cui all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui
all'articolo 83, comma 3, o i sub-criteri, i sub-pesi, i sub-punteggi di cui all'articolo
83, comma 4, sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 226, comma 5, nell'invito a
presentare offerte o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la precisazione
che gli enti aggiudicatori possono indicare di volere ricorrere all'asta elettronica,
oltre che nel bando, con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai sensi
dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di
utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, indicandolo
nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 118;
131.
2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara può essere indetta, oltre che con
bando di gara, anche con un avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza di
un sistema di qualificazione, il riferimento al «bando di gara» contenuto negli articoli
della parte I e della parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti alla
presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e tre tali avvisi.
3. Nel rispetto del principio di proporzionalità, gli enti aggiudicatori possono
applicare altre disposizioni della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in
base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara, ovvero,
nelle procedure in cui manchi l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare
un'offerta.
Art. 207.
Enti aggiudicatori
(articoli 2 e 8 direttiva n. 2004/17; articoli 1 e 2, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte si applica, nei limiti espressamente previsti, a soggetti:
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente
codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese
pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli
articoli da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro
dall'autorità competente di uno Stato membro.
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in
virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di
riservare a uno o più soggetti l'esercizio di una attività di cui agli articoli da 208 a
213 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale
attività.
Art. 208.
Gas, energia termica ed elettricità
(art. 3, direttiva 2004/17, art. 3, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, le norme della presente parte si
applicano alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il
trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
oppure
b) l'alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio al
pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice
non e' considerata un'attività di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte
dell'ente interessato e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività non
prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare
economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente,
considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
3. Per quanto riguarda l'elettricità, la presente parte si applica alle seguenti
attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il
trasporto o la distribuzione di elettricità;
b) l'alimentazione di tali reti con l'elettricità.
4. L'alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico da
parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e'
considerata un'attività di cui al comma 3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricità da parte dell'ente
interessato avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attività non
prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal
consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale di energia
dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 209.
Acqua
(art. 4, direttiva 2004/17; articoli 3 e 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. Per quanto riguarda l'acqua, le norme della presente parte si applicano alle
seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse
destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il
trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) l'alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi
attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un'attività di cui al comma 1, e che,
alternativamente:
a) riguardano progetti di ingegneria idraulica,
irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua
potabile rappresenti più del 20% del volume totale d'acqua reso disponibile da tali
progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque
reflue.
3. L'alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al pubblico da
parte di un ente aggiudicatore che non e' un'amministrazione aggiudicatrice non e'
considerata un'attività di cui al comma 1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile da parte dell'ente
interessato avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di una attività
non prevista dagli articoli da 208 a 213;
b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal
consumo proprio dell'ente e non supera il 30% della produzione totale d'acqua potabile
dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.
Art. 210.
Servizi di trasporto
(art. 5.1, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 23, le norme della presente parte
si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti
destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario,
tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene
fornito alle prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, come
ad esempio quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile
o alla frequenza del servizio.
Art. 211.
Servizi postali
(art. 6, direttiva n. 2004/17)
1. Le norme della presente parte e le disposizioni in essa richiamate si applicano alle
attività relative alla fornitura di servizi postali o, alle condizioni di cui al comma 3,
di altri servizi diversi da quelli postali.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE e il d.lgs. 22
luglio 1999, n. 261, si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma
definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso; gli
invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali
contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta,
smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
- «servizi postali riservati»: servizi
postali riservati o che possono esserlo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE
e dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261;
- «altri servizi postali»: servizi postali
che possono non essere riservati ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 97/67/CE;
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi
forniti nei seguenti ambiti:
- servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti
l'invio e servizi successivi all'invio e i «mailroom management services»;
- servizi speciali connessi e effettuati interamente per via
elettronica, quali trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati,
servizi di gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
- servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a)
quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
- servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui
all'allegato II A del presente codice e all'articolo 19 lettera d) del presente
codice, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti
postali;
- servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che
associano la consegna fisica o il deposito di merci e altre funzioni non connesse ai
servizi postali).
3. Il presente codice si applica ai servizi di cui al comma 2, lettera c) a
condizione che siano forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del
comma 2, lettera b), e i presupposti di cui all'articolo 219 non siano
soddisfatti per quanto riguarda i servizi di cui al citato comma 2, lettera b).
Art. 212.
Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento
di un'area geografica, ai fini della prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o
di altri combustibili solidi.
Art. 213.
Porti e aeroporti
(art. 7, direttiva 2004/17, art. 5, d.lgs. n. 158/1995)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo sfruttamento
di un'area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o
interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Art. 214.
Appalti che riguardano più settori
(art. 9, direttiva 2004/17)
1. Ad un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le norme
relative all'attività principale cui e' destinato.
2. La scelta tra l'aggiudicazione di un unico appalto e l'aggiudicazione di più
appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di
applicazione della presente parte III o, dove applicabile, dall'ambito di applicazione
della parte II.
3. Se una delle attività cui e' destinato un appalto e' disciplinata dalla parte III e
l'altra dalla parte II, e se e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attività
l'appalto sia principalmente destinato, esso e' aggiudicato secondo le disposizioni della
parte II, ferma la facoltà, per gli enti aggiudicatori, di chiedere, in aggiunta
all'attestazione SOA, ulteriori specifici requisiti di qualificazione relativamente alle
attività disciplinate dalla parte III.
4. Se una delle attività cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalla parte III e
un'altra attività non e' disciplinata ne' dalla parte III ne' dalla parte II, e se e'
oggettivamente impossibile stabilire a quale attività l'appalto e' principalmente
destinato, esso e' aggiudicato ai sensi della parte III.
Capo II
SOGLIE E CONTRATTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE TITOLO
Art. 215.
Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori
speciali
(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in
virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la
procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di
forniture e di servizi;
b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di
lavori.
Art. 216.
Concessioni di lavori e di servizi
(art. 18, direttiva 2004/17)
1. Salva l'applicazione dell'articolo 30 in tema di concessione di servizi, la presente
parte non si applica alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti
aggiudicatori che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208 a 213,
quando la concessione ha per oggetto l'esercizio di dette attività.
Art. 217.
Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività di cui ai settori
del Capo I o per l'esercizio di una di dette attività in un Paese terzo
(art. 20, direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 158/1995)
1. La presente parte non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano
per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o
per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi
attività che considerano esclusa in virtù del comma 1.
Art. 218.
Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa
collegata
(art. 23, direttiva 2004/17; art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» e' qualsiasi impresa i cui conti
annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e
seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a
tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente
o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente
codice o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come
quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di
rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.
2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica
agli appalti stipulati:
a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata,
o
b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune
aventi personalità giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per
svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con
un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
3. Il comma 2 si applica:
a) agli appalti di servizi purche' almeno l'80% del
fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei
servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui e' collegata;
b) agli appalti di forniture purche' almeno l'80% del
fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle
forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui e'
collegata;
c) agli appalti di lavori, purche' almeno l'80% del
fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei
lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui e' collegata.
Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa
collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e' disponibile, basta che l'impresa
dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato
di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se più imprese
collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o
lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto
rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese
collegate.
4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:
a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune
aventi personalità giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per
svolgere attività di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori,
oppure
b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio
o ad un'impresa comune aventi personalità giuridica, di cui l'ente faccia parte, purche'
l'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le
attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo
preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso
periodo.
5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti
informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:
a) i nomi delle imprese o delle associazioni,
raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari
per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il
consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente
articolo.
Art. 219.
Procedura per stabilire se una determinata attività e' direttamente esposta alla
concorrenza
(art. 30, direttiva n. 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli
articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se, nello Stato membro in cui
e' esercitata l'attività, l'attività e' direttamente esposta alla concorrenza su mercati
liberamente accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attività e' direttamente esposta alla
concorrenza si ricorre a criteri conformi alle disposizioni del Trattato in materia di
concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o
servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei
beni o servizi in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato e' considerato liberamente accessibile quando sono
attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di cui all'allegato VII del
presente codice.
4. Se non e' possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma,
si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e di diritto.
5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che il comma 1
sia applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche comunitarie di concerto
con il Ministro competente per settore ne dà notifica alla Commissione e le comunica
tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni legge, regolamento, disposizione
amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui al comma 1,
nonche' le eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorità indipendenti
competenti nella attività di cui trattasi.
6. Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell'attività di cui trattasi non
sono più soggetti al presente codice se la Commissione:
- ha adottato una decisione che stabilisca l'applicabilità del
comma 1 in conformità del comma 6 ed entro il termine previsto, oppure;
- non ha adottato una decisione sull'applicabilità entro tale
termine.
7. Tuttavia se il libero accesso ad un mercato e' presunto in base al comma 3, e
qualora un'amministrazione nazionale indipendente competente nell'attività di cui
trattasi abbia stabilito l'applicabilità del comma 1, gli appalti destinati a permettere
la prestazione dell'attività di cui trattasi non sono più soggetti al presente codice se
la Commissione non ha stabilito l'inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata
in conformità del comma 6 e entro il termine previsto da detto comma.
8. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire
l'applicabilità del comma 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne
informa immediatamente lo Stato membro interessato.
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei
commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni legge, regolamento o
disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con le condizioni di cui
al comma 1, ove necessario unitamente alla posizione assunta da una amministrazione
nazionale indipendente competente nell'attività di cui trattasi.
10. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 17, la
Commissione non ha adottato la decisione sull'applicabilità del comma 1 ad una
determinata attività, il comma 1 e' ritenuto applicabile.
11. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito di ogni
decisione della Commissione, o del silenzio della Commissione dopo il decorso del termine
di cui al comma 6, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sono indicate le attività che sono escluse dall'applicazione del codice in
virtù delle deroghe di cui al presente articolo.
Capo III
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SELEZIONE QUALITATIVA DEI CONCORRENTI,
SELEZIONE DELLE OFFERTE
Sezione I
Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Art. 220.
Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara
(art. 40, direttiva 2004/17; Art. 12, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante
procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso
con cui si indice una gara ai sensi dell'articolo 224, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 221.
Art. 221.
Procedura negoziata senza previa indizione di gara
(art. 40, direttiva 2004/17; Art. 13, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa
pubblicazione di avviso con cui si indice la gara, gli enti aggiudicatori possono
ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una
gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura;
nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni
originarie dell'appalto;
b) quando un appalto e' destinato solo a scopi di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare
spese di ricerca e di sviluppo, purche' l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi
l'indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad
un operatore economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per
l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini
stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa
indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione
dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne
complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad
acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel
progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti
necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purche' questo sia
aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:
quando tali lavori o servizi complementari non possano essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi
inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure;
quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che
consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori
all'impresa titolare del primo appalto, purche' i nuovi lavori siano conformi a un
progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara; la
possibilità di ricorrere a questa procedura e' indicata già al momento dell'indizione
della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice,
gli enti aggiudicatori tengono conto dell'importo complessivo previsto per i lavori
successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in
una borsa di materie prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo
quadro, purche' l'accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell'articolo 222 del
presente codice;
j) per gli acquisti d'opportunità, quando e' possibile,
approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare
forniture il cui prezzo e' sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul
mercato;
k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente
vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure
da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una
liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria;
l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base
alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale
concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
Art. 222.
Accordi quadro nei settori speciali
(art. 14, direttiva 2004/17; Art. 16, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo quadro come un appalto e
aggiudicarlo ai sensi della presente parte.
2. Gli enti aggiudicatori possono affidare con procedura negoziata non preceduta da
indizione di gara, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera i) gli appalti
basati su un accordo quadro solo se hanno aggiudicato detto accordo quadro in conformità
alla presente parte.
3. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo,
per ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
Sezione II
Avvisi e inviti
Art. 223.
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione
(art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17; Art. 1, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono
noti mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla
Commissione o dagli enti stessi nel loro «profilo di committente», di cui all'allegato
X, punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti
o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215
e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle
amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il
Ministro delle politiche comunitarie pubblica nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana le modalità dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice
la gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente
stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o
degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A,
che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato,
tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli
appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il
cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto
conto del disposto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati
alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile
dopo l'inizio dell'anno finanziario.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e' inviato alla Commissione o
pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della
decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono i contratti di lavori o gli
accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso periodico indicativo sul loro profilo
di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le
modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui e'
annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo di
committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e' obbligatoria solo se gli enti
aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte
ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in
conformità alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17.
7. L'avviso periodico indicativo e' altresì pubblicato sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle procedure negoziate senza previa
indizione di gara.
9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far
pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione
già inclusa in un avviso periodico indicativo, purche' indichino chiaramente che si
tratta di avvisi supplementari.
10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a
norma dell'articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato
XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le
norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni,
l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore e'
sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va
trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sul profilo di
committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi
previste.
Art. 224.
Avvisi con cui si indice una gara
(art. 42, direttiva 2004/17; art. 14, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori
possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;
b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di
cui all'allegato XIV;
c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema
avviene mediante un bando di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre
l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante bando di
gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D.
3. Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si
conforma alle seguenti modalità:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori
o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una
procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita
gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) e' stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre
12 mesi prima della data di invio dell'invito di cui all'art. 226, comma 5. L'ente
aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti dall'articolo 227.
Art. 225.
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(art. 43, direttiva 2004/17; Art. 28, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un accordo
quadro inviano un avviso relativo all'appalto aggiudicato conformemente all'allegato XVI,
entro due mesi dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro e
alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate con decreto del Ministro
per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell'ambito di un accordo quadro in conformità
all'articolo 222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall'obbligo di inviare un
avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato
su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati basati su
un sistema dinamico di acquisizione entro due mesi a decorrere dall'aggiudicazione di ogni
appalto. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione
sono pubblicate in conformità con l'allegato X. A tale riguardo la Commissione rispetta
il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano
informazioni sul numero di offerte ricevute, sull'identità degli operatori economici o
sui prezzi.
5. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca e sviluppo
senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b), possono
limitare le informazioni da fornire, secondo l'allegato XVI, sulla natura e quantità dei
servizi forniti, alla menzione «servizi di ricerca e di sviluppo».
6. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo che non può
essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera b),
possono limitare le informazioni da fornire ai sensi dell'allegato XVI, sulla natura e
quantità dei servizi forniti, per motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi
provvedono affinche' le informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno
altrettanto dettagliate di quelle contenute nell'avviso con cui si indice una gara
pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1.
7. Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono
affinche' tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle della
corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all'articolo 232, comma 7.
8. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell'allegato II B, gli enti
aggiudicatori indicano nell'avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla
pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell'allegato X per
motivi statistici.
Art. 226.
Inviti a presentare offerte o a negoziare
(art. 47, direttiva 2004/17; Art. 18, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate e del dialogo
competitivo, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati
selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati
contiene, alternativamente:
a) copia del capitolato d'oneri e dei documenti
complementari;
b) l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti
complementari di cui alla lettera a) sono messi direttamente a disposizione per
via elettronica conformemente all'articolo 227, comma 6.
2. Qualora il capitolato d'oneri o i documenti complementari siano disponibili presso
un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione,
l'invito precisa l'indirizzo al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e
detti documenti e, se del caso, il termine per la presentazione di tale richiesta, nonche'
l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere detti
documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli
operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari,
purche' richieste in tempo utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi
competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle offerte.
4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
a) l'indicazione del termine per chiedere la documentazione
complementare nonche' l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da
versare per ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo
al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere
redatte;
c) il riferimento al bando di gara pubblicato;
d) l'indicazione dei documenti che devono essere
eventualmente allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano
nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la
gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione
dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste
informazioni non figurano nel bando di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un
sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.
5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti
aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle
informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la
selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'invito comprende almeno tutte le seguenti
informazioni:
a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni
riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in
caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la
pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto
dell'appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la
consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande
per essere invitati a formulare un'offerta nonche' la lingua o le lingue autorizzate per
la loro presentazione;
e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce
le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie
finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
g) importo e modalità di versamento delle somme
eventualmente dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto;
h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto,
locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;
i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro
ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni
non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare
offerte o a partecipare a una trattativa.
Sezione III
Termini di presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227.
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte
(art. 45, direttiva 2004/17, Art. 17, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità
dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi
stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di
cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da una gara e nel dialogo
competitivo si applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, in risposta a un bando pubblicato ai sensi dell'articolo 224, comma 1,
lettera c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226,
comma 5, e' di almeno trentasette giorni dalla data di trasmissione dell'avviso o
dell'invito, e non può comunque essere inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando e'
pubblicato con mezzi diversi da quello elettronico o dal fax, o a quindici giorni, se
l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi;
b) il termine per la ricezione delle offerte può essere
fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purche' tutti i
candidati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
c) se e' impossibile pervenire a un accordo sul termine per
la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che e' di almeno
ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito
successivo a presentare un'offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo di cui
all'articolo 223, comma 1, in conformità all'allegato X, il termine minimo per la
ricezione delle offerte nella procedura aperta e' di almeno trentasei giorni e comunque
non inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio dell'avviso. Tali termini
ridotti sono ammessi a condizione che l'avviso periodico indicativo contenga, oltre alle
informazioni richieste nell'allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste
nell'allegato XV A, parte II, sempreche' dette informazioni siano disponibili al momento
della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non
meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del
bando di gara di cui all'articolo 224, comma 1, lettera c).
5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini
per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e
per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, possono essere ridotti di sette
giorni.
6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3, lettera b),
e' possibile un'ulteriore riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle
offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate quando l'ente aggiudicatore offre,
dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai sensi dell'allegato
X, un accesso libero, diretto e completo per via elettronica al capitolato d'oneri e a
qualsiasi documento complementare. Nell'avviso deve essere indicato il profilo di
committente presso il quale la documentazione e' accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai
commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle
offerte inferiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia,
il bando di gara non viene trasmesso mediante fax o per via elettronica, l'effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo
ad un termine per la ricezione delle offerte in una procedura aperta inferiore a ventidue
giorni dalla data di invio del bando di gara.
8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun
caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione, in risposta
a un bando pubblicato a norma dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o in
risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell'articolo 226, comma 5,
inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando o dell'invito. Nel caso
di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso di un termine fissato
consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l'effetto cumulativo delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la
ricezione delle offerte inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito a presentare
un'offerta.
9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni
complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini
di cui agli articoli 71 e 226, comma 3, o qualora le offerte possano essere formulate solo
a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al
capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati in
proporzione, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo
3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
10. L'allegato XIX contiene una tabella riepilogativa dei termini previsti dal presente
articolo.
Sezione IV
Informazioni
Art. 228.
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione
(art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; Art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione
informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo
termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi dalla sua
presentazione, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla
presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua
domanda sarà accolta o respinta.
2. I richiedenti la cui qualificazione e' respinta vengono informati di tale decisione
e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della
decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo
232, comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono disporre l'esclusione da tale sistema di un
operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui
all'articolo 232, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 229.
Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati
(art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori, avvalendosi anche delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per le procedure espletate in tutto o in parte con
strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a
rendere note le motivazioni delle determinazioni inerenti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori
economici e l'aggiudicazione degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a
norma dell'articolo 221;
c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe
previste dagli articoli da 207 a 219, nonche' dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli
24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69, 71, 76,
77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.
2. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, affinche', durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa
fornirle alla Commissione su richiesta di quest'ultima, nonche' a chiunque ne abbia
diritto.
Sezione V
Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 230.
Disposizioni generali
(art. 51 direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori applicano l'articolo 38 per l'accertamento dei requisiti di
carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non
abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano
gli articoli da 39 a 48.
3. Per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono,
alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232,
ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacità
tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli
articoli 43 e 44, nonche' gli articoli 49 e 50.
5. Il regolamento di cui all'articolo 5 detta le disposizioni attuative del presente
articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico professionale
ed economico finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al
fine della attestazione e certificazione SOA.
6. I sistemi di qualificazione istituiti dagli enti aggiudicatori ai sensi dei commi 2
e 3 si applicano esclusivamente ai contratti relativi alle attività di cui alla presente
parte.
Art. 231.
Principio di imparzialità e non aggravamento nei procedimenti di selezione e
qualificazione
(art. 52, direttiva 2004/17; art. 22, d.lgs. n. 158/1995)
1. Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel
decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti
aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o
finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove già presenti nella documentazione valida
disponibile.
Art. 232.
Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
(art. 51.2 e 53 direttiva 2004/17; art. 15, d.lgs. n. 158/1995)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di
qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato
all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di qualificazione
fissati dal regolamento di cui all'art. 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono
affinche' gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere
qualificati.
3. Gli enti aggiudicatori predispongono criteri e norme oggettivi di qualificazione e
provvedono, ove opportuno, al loro aggiornamento.
4. Se i criteri e le norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si applica
l'articolo 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui
all'articolo 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità
economica e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di
qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell'articolo 50.
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili,
a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e
norme sono comunicati agli operatori economici interessati.
8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un
altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici
interessati.
9. L'ente gestore redige un elenco di operatori economici, che può essere diviso in
categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti
aggiudicatori osservano:
a) l'articolo 223, comma 10, quanto all'avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione;
b) l'articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che
hanno chiesto una qualificazione;
c) l'articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle
condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonche' dei certificati, dei collaudi e
delle documentazioni.
11. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione
stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare
la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono
documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua
diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in
cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una
procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
14. Nell'ipotesi di cui al comma 13, al fine di selezionare i partecipanti alla
procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti
aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformità al
presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati
selezionati, con criteri oggettivi.
Art. 233.
Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione
(articoli 51.1 e 54, direttiva 2004/17)
1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi
desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l'articolo 38.
2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta,
ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi
disponibili agli operatori economici interessati.
3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto
ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che
vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla
necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un
livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della
procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati
prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.
5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico
finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 49 nei limiti
di compatibilità.
6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37.
7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli
appalti, gli enti aggiudicatori:
a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di
cui al presente articolo;
b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai
criteri di cui al presente articolo;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate
con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in
conformità ai criteri selettivi del presente articolo.
Sezione VI
Criteri di selezione delle offerte
Art. 234.
Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi
(art. 58, direttiva n. 2004/17)
1. Le offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha
concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso
comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali Paesi terzi,
sono disciplinate dalle disposizioni seguenti, salvi gli obblighi della Comunità o degli
Stati membri nei confronti dei Paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può
essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice
doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono
l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti
di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del comma 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai
criteri di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più
vantaggiosa viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2; il
valore delle offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la
differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtù del comma 3, se l'ente
aggiudicatore, accettandola, e' tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche
tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità
o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei
Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del
Consiglio e' stato esteso il beneficio di cui alla direttiva 2004/17.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sono indicati i Paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi del comma 5. In ogni caso, il
comma 5 trova applicazione diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M.
Capo IV
CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Art. 235.
Ambito di applicazione ed esclusioni
(articoli 60, 61 e 62, direttiva 2004/17)
1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di
una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a.
esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro.
2. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono rese
disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.
3. Ai fini del comma 1, la soglia e' il valore stimato al netto dell'i.v.a.
dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
partecipanti.
4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo
totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia
pari o superiore a 422.000 euro.
5. Ai fini del comma 3, la soglia e' il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe
essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l),
qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.
6. Il presente capo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217
per gli appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato
un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1 sia stata
stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.
Art. 236.
Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
(art. 63, direttiva 2004/17)
1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono
nota tale intenzione mediante un avviso di concorso redatto conformemente all'allegato
XVII.
2. Gli enti aggiudicatori che abbiano espletato un concorso ne comunicano i risultati
con un avviso redatto conformemente all'allegato XVIII, in base ai modelli di formulari
adottati dalla Commissione. La predetta comunicazione e' trasmessa alla Commissione entro
due mesi dalla conclusione del procedimento, nei modi dalla stessa fissati.
3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti
aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al
numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi
proposti nelle offerte.
4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi
dell'articolo 66.
Art. 237.
Norma di rinvio
(articoli 64, 65, 66, direttiva 2004/17)
1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo III della
presente parte nonche' quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.
TITOLO II
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA
Art. 238.
Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della
presente parte III per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell'ambito delle attività previste
dagli articoli da 208 a 213.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 223, sotto le soglie ivi indicate e'
facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 225, e'
pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma
7, con le modalità ivi previste.
4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che
attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all'articolo 227 sono ridotti della metà e la pubblicità degli
avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell'articolo
122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell'articolo 124, comma 5.
6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi
previsti dall'articolo 125.
7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli
appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina
stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi
dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.
PARTE IV
CONTENZIOSO
Art. 239.
Transazione
1. Anche al di fuori dei casi in cui e' previsto il procedimento di accordo bonario ai
sensi dell'articolo 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre
essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di
ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di
100.000 euro, e' necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in
mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una
proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Art. 240.
Accordo bonario
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 31-bis, legge n.
109/1994; art. 149, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario,
disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro
avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al
comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento
delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria
relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di
euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione,
affinche' formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la
costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve
ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione e' formulata
entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro
dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del
responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il
proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di
propria competenza.
8. La commissione e' formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi
dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo
241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal
soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già
nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci
giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria
competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di
altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla
nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente
del tribunale del luogo dove e' stato stipulato il contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei
fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della
commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura
massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto
ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo
delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti
nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni,
la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro
tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato
le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio
ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del
componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del
procedimento, la proposta di accordo bonario e' formulata dal responsabile del
procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato
all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la
costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento e' facoltativa e
il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La
costituzione della commissione e' altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento
da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla
commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in
cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario
e' formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma
12.
16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario,
di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del
procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di
transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell'accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in
caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 senza che sia stato
effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il
soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento
istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai
contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonche' ai
contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di
contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili,
l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo
originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore
dell'esecuzione del contratto.
Art. 241.
Arbitrato
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 32, legge n. 109/1994;
articoli 150 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 6, comma 2,
legge n. 205/2000; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 12, decreto legislativo n.
190/2002; art. 5, commi 16-sexies e 16-septies, decreto-legge n.
35/2005, conv. nella legge n. 80/2005; art. 1, commi 70 e 71, legge n. 266/2005)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto
dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile,
salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale e' composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla
domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza
nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale e' scelto dalle parti, o su loro mandato dagli
arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non
possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su
di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si
riferiscono le controversie, ne' coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio
o parere sull'oggetto delle controversie stesse.
7. Presso l'Autorità e' istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici
relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti i mezzi di
prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le
sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i
contratti pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale e' effettuato, entro dieci giorni
dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti
originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai
fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.
11. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari
all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo e' direttamente
versato all'Autorità.
12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri
stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto
decreto. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonche' del
compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.
13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di
consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e
delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della
parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e
predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242.
Art. 242.
Camera arbitrale e albo degli arbitri
(artt. 150 e 151, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta
dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede
agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale
nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.
2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'Autorità fra
soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al
suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e'
retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse
attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle
incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura
di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal
contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio.
Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie,
chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con
regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e
avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi
ordinamenti, nonche' avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali
abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per
la nomina a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria
o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti
ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie
giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle
stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della
nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in
possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonche'
dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a), b), c), e d),
nonche' al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità
fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo
degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata
documentazione.
9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata
triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del
triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare
incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi
compreso l'incarico di arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui all'art. 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la
tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i
funzionari dell'Autorità, nonche' i funzionari delle magistrature contabili e
amministrative, nonche' delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori,
servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica
ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a
cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei
soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare
l'integrale copertura dei suddetti costi.
Art. 243.
Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente e' nominato dalla
camera arbitrale
(art. 32, legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005; art. 150, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999; decreto ministeriale n. 398/2000; art. 1, co. 71,
legge n. 266/2005)
1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente e' nominato dalla camera
arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all'art. 241, si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni, vanno
trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in
cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio; se non vi e' alcuna indicazione
della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi e' accordo fra le parti, questa deve
intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi previsti
dall'art. 51 del codice di procedura civile, anche per i motivi di cui all'articolo 242,
comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti e' determinato dalla camera arbitrale, su
proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al decreto ministeriale 2
dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica alle
parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo
arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina il segretario, scegliendolo nell'elenco
di cui all'articolo 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia e' versato dalle parti,
nella misura liquidata dalla camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di
consulenza tecnica, ove disposta.
10. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono
direttamente versati all'Autorità.
Art. 244.
Giurisdizione
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; art. 4, co. 7, legge n. 109/1994;
art. 6, co. 1, legge n. 205/2000; art. 6, co. 19, legge n. 537/1993)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di
lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del
contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto
dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità.
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative alla
clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad
esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115, nonche' quelle
relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133
commi 3 e 4.
Art. 245.
Strumenti di tutela
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; artt. 1 e 2, direttiva 1989/665;
art. 23-bis, l. n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n. 190/2002; art. 5,
co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n. 80/2005)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonche' degli incarichi e dei concorsi di
progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti dal presente codice,
nonche' i provvedimenti dell'Autorità, sono impugnabili, alternativamente, mediante
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente o mediante ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica. Davanti al giudice amministrativo si applica il rito di
cui all'articolo 23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Si applicano i rimedi cautelari di cui all'articolo 21 e all'articolo 23-bis,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 21
luglio 2000, n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa
notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie di cui all'art. 21,
comma 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il soggetto legittimato al ricorso può
proporre istanza per l'adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono
indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e
della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo 21.
4. L'istanza, previamente notificata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale
competente per il merito. Il Presidente, o il giudice da lui delegato, provvede
sull'istanza, sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità. Le
questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
5. Il provvedimento negativo non e' impugnabile, ma la domanda cautelare può essere
riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
6. L'efficacia del provvedimento di accoglimento può essere subordinata alla
prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. Esso e' notificato
dal richiedente alle altre parti entro un termine perentorio fissato dal giudice, non
superiore a cinque giorni. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il
decorso di sessanta giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole
misure cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Il provvedimento di accoglimento non e' appellabile,
ma, fino a quando conserva efficacia, e' sempre revocabile o modificabile senza formalità
dal Presidente, d'ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonche' dal Collegio
dopo l'inizio del giudizio di merito.
7. Per l'attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese
si applica l'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
8. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai giudizi in grado di appello,
per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dagli articoli 21 e 23-bis
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 246.
Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture e
insediamenti produttivi
(art. 81, direttiva 2004/18; art. 72, direttiva 2004/17; articoli 1 e 2, direttiva
1989/665; art. 23-bis, legge n. 1034/1971; art. 14, decreto legislativo n.
190/2002; art. 5, co. 12-quater, decreto-legge n. 35/2005, conv. nella legge n.
80/2005)
1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino
le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e
asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, le disposizioni di cui
all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 si applicano per quanto non
espressamente previsto dai commi 2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell'udienza di merito, che ha luogo entro
quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai
fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del
pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del
soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del
contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. 5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie
relative alle procedure di cui all'art. 140.
PARTE V
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALI E TRANSITORIE - ABROGAZIONI
Art. 247.
Normativa antimafia
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di
stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
Art. 248.
Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e
degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati
(quanto al co. 2, art. 19, co. 4, decreto legislativo n. 402/1998)
1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie,
ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla
scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le
politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32,
comma 1, lettera e), 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai
citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto
interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e
integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l'allegato III e l'allegato VI alle
innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 249, comma 7.
3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli
allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione e' data attuazione
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare
e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati
alle predette direttive.
Art. 249.
Obblighi di comunicazione alla Commissione dell'Unione europea da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie
(articoli 1.9, 75, 80.1, 80.2, direttiva 2004/18; articoli 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e
71.2., direttiva 2004/17)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie
informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata in vigore del
presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate, nei settori disciplinati
dalle direttive 2004/17 e 2004/18, nonche' dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 219, comma 11.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
trasmette alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 ottobre di ogni anno, un
prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 250, che riguardi, separatamente, i
contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla
parte II, titolo I, aggiudicati dalle stazioni appaltanti nell'anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
trasmette alla Commissione dell'Unione europea, entro il 31 ottobre di ogni anno, un
prospetto statistico, redatto secondo l'articolo 251, che riguardi i contratti di lavori,
servizi, forniture, nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori
nell'anno precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie,
informa la Commissione di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto o di diritto,
incontrata dagli operatori economici italiani nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di
servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17. L'informativa si basa
sulle segnalazioni degli operatori economici interessati, presentate nel semestre
anteriore alla data di scadenza del termine per l'informativa.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà, di
fatto o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani mentre tentavano di
ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla
direttiva 2004/17, e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto
del lavoro elencate nell'allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie
notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni intervenute negli elenchi delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli
allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.
Art. 250.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi di rilevanza comunitaria
(art. 76, direttiva 2004/18; art. 35, d.lgs. n. 406/1991; art. 21-ter, decreto
legislativo n. 358/1992; art. 28, d.lgs. n. 157/1995; art. 80, co. 12, decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari e'
redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'allegato IV e dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate
nell'allegato IV, nonche' dalle altre stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni
anno, relativamente agli appalti di rilevanza comunitaria affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati forniti dalle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato IV precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati,
soggetti alla direttiva 2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel
presente codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti
aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati
in base:
a) alle procedure di affidamento utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui
all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie
della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalità dell'operatore economico cui il
contratto e' stato affidato.
4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui al comma
2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli
articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati per ciascuno
Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, e per le altre
stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio sia i dati
forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in
conformità al comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di
deroghe all'Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio e i dati forniti dalle
amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell'allegato IV precisano
qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.
7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura di
cui all'art. 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.
Art. 251.
Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e
servizi nei settori speciali
(art. 67, direttiva 2004/17; art. 29, decreto legislativo n. 158/1995)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali e'
redatto dall'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli enti aggiudicatori
entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti affidati nell'anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti
aggiudicatori, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'art. 68, paragrafo 2,
direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per enti aggiudicatori e categorie
di attività cui si riferisce l'allegato VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori
speciali di cui agli articoli da 208 a 213), dei contratti affidati di importo pari o
superiore alle soglie di cui all'art. 215, nonche' dei contratti di lavori di importo pari
o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture di importo pari o
superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico redatto dall'Osservatorio che i dati forniti dagli enti
aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all'art. 68, paragrafo 2, direttiva
2004/17, per le categorie di attività di cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L,
contengono altresì le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione
dell'Accordo, limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e ai contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a
100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto i
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, i servizi di telecomunicazione della
categoria 5 dell'allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei
numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell'allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori
all'Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che hanno carattere
riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli enti aggiudicatori.
Art. 252.
Norme di coordinamento e di copertura finanziaria
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa
alla CONSIP.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 95, comma 2, pari complessivamente
a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000
euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro
per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e,
quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali.
3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice,
sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7 a
decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
definisce le necessarie modalità tecniche, organizzative e applicative, anche per
assicurare la data certa della pubblicazione e la conservazione dei dati pubblicati per un
adeguato periodo temporale. Detto decreto e' emanato di concerto con il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, e il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Con il
medesimo decreto possono essere individuati, ove necessario, eventuali altri siti
informatici.
4. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, previste
dall'articolo 127, nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta
dall'Autorità;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di
consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
5. Le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente
costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.
6. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie
fideiussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice.
7. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale 2 dicembre
2000, n. 398, quanto all'articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e all'allegato, sono disposte con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
della giustizia.
8. Tutte le attività e le strutture da realizzarsi, ai sensi del presente codice, in
modalità informatica rispettano il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 e il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Art. 253.
Norme transitorie
1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi
con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore,
nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli
inviti a presentare le offerte.
2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno
essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, nei limiti di compatibilità con
il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato
generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se
richiamato nel bando.
4. In relazione all'art. 8:
a) fino all'entrata in vigore del nuovo trattamento
giuridico ed economico, ai dipendenti dell'Autorità e' attribuito lo stesso trattamento
giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 8, comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;
5. Il termine di scadenza dei membri dell'Autorità già nominati al momento
dell'entrata in vigore del presente codice e' prorogato di un anno.
6. In relazione all'articolo 10, fino all'entrata in vigore del regolamento, restano
ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili per le fasi di progettazione,
affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 8, continua
ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2003, recante
«acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in economia, ovvero a trattativa
privata, per gli organismi di informazione e sicurezza». Il regolamento di cui
all'articolo 17, comma 8, disporrà l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 30 luglio 2003 e dell'articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32,
comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di
urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di
entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di
eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
9. Al fine dell'applicazione dell'articolo 37, fino all'entrata in vigore del
regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti
abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34.
10. In relazione all'articolo 66, comma 7, le modifiche che si rendano necessarie al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, anche in relazione alla
pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al citato
decreto ministeriale, di bandi relativi a servizi e forniture, nonche' di bandi di
stazioni appaltanti non statali, sono effettuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Sino alla entrata in funzione del sito informatico presso l'Osservatorio, i bandi e gli
avvisi sono pubblicati solo sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
11. Con disposizioni dell'Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del codice, e' istituita e disciplinata la serie speciale relativa ai
contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in
sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta.
Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana con le vigenti modalità.
12. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, per un periodo transitorio di tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, le stazioni appaltanti non richiedono
agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di
comunicazione.
13. In relazione all'articolo 83, comma 5, fino all'entrata in vigore del regolamento
continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo
1999, n. 117, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005,
recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa», nei limiti di
compatibilità con il presente codice.
14. In relazione all'articolo 85, comma 13, fino all'entrata in vigore del regolamento
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli
affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della
legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società,
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo
indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società
costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18
novembre 1998, n. 415, detta facoltà e' esercitabile per un periodo massimo di tre anni
da tale data.
16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice
alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da
almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano
svolto o collaborato ad attività di progettazione.
17. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad
applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
18. In relazione all'articolo 95, comma 1, fino all'emanazione del regolamento si
applica l'articolo 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.
L'articolo 95 non si applica alle opere indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per
le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005,
n. 109, l'approvazione del progetto preliminare.
19. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 113 si applicano, quanto ai
contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso; le disposizioni del citato comma
3 dell'articolo 113 si applicano inoltre anche ai contratti di servizi e forniture in
corso di esecuzione, affidati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
codice, ove gli stessi abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all'articolo 112, comma 5, sino all'entrata in vigore del regolamento,
la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o degli
organismi di cui alla lettera a) del citato art. 112. Gli incarichi di verifica
di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza.
21. In relazione alle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 alla data di
entrata in vigore del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di intesa con l'Autorità, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per la
verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini del
rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e' conclusa entro un anno dall'entrata in
vigore del predetto decreto.
22. In relazione all'articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla
entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le
disposizioni del presente codice;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati
dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di
compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino
al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici
in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384
del 2001.
23. In relazione all'articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi
previsti, stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o
concessione, in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 131, sono annullabili qualora non integrati
con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato
decreto.
24. In relazione all'articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell'articolo
133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal
fine il primo decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi
dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa
riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.
25. In relazione all'articolo 146 e all'articolo 149 per la realizzazione delle opere
previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e
prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30 giugno 2002, i
concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori.
26. Le stazioni appaltanti procedono a rendere noto il diritto di prelazione a favore
del promotore, nel caso di avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio
2005, che non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione, secondo le
modalità alternativamente specificate ai successivi periodi del presente comma. Ove alla
data del 28 dicembre 2005 non sia stato pubblicato il bando per la gara prevista dall'art.
155, comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti inseriscono, al momento della
pubblicazione del bando, l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del
promotore. Ove alla data di pubblicazione del citato decreto sia stato pubblicato il bando
per la gara prevista dall'articolo 155, comma 1, lettera a), le stazioni
appaltanti, nel corso della successiva procedura negoziata prevista dall'articolo 155,
comma 1, lettera b), inviano comunicazione formale, con l'indicazione espressa
del diritto di prelazione a favore del promotore, unicamente ai soggetti partecipanti alla
procedura negoziata.
27. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori
relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 - Pubblicità degli
atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II - La
progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV -
Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 DSP; e
capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di
200.000 DSP;
b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e
prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i
concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per
cento dei lavori;
c) le disposizioni dell'art. 174 (concessione relativa a
infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture
già affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia
già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello
stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della
celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità
ambientale e alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso
in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o
sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente
generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In
tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo
posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'art.
176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il
progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura
autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti
norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione
della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla
parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai
fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono
essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza
di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e
7 dell'articolo 185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190
del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento
a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti:
interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento
tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonche' estrema complessità
tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti e' effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni
procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra
indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione,
in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il
progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza,
i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in
liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla
data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti
convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n.
443 e della parte II, titolo III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e
alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo
179, in corso alla data del 10 settembre 2002, e' data facoltà al richiedente di optare
per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma
restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171,
172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17
agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell'allegato XXI al
presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata
bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti
direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in
vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per
quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i
soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche
allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all'articolo 165, comma 3, relativa al
limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria e' avviata dopo la data
di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai
commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara e ai rapporti
contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del
2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai
lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005,
ma e' facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni
medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il
contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all'articolo 180, comma 1, fino all'entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti
di gara le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, che trovano applicazione in materia di esecuzione, contabilità e collaudo;
n) in relazione all'articolo 188, fino all'entrata in vigore del
regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell'articolo 188, comma 2, si tiene conto
della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) in relazione all'articolo 189, comma 1, lettera b),
fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
p) ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 194,
sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti e i provvedimenti già formati
o assunti, e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14
marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione
dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi
della parte II, titolo III, capo IV.
28. Il regolamento di cui all'articolo 196 e' adottato entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in
vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari
attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice.
29. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni
di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno
efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la
verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da
detto regolamento.
30. In relazione all'articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e di
cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina
regolamentare di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 201, le stazioni appaltanti possono
individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto,
l'avvenuta esecuzione, nell'ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si
riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto.
Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati
unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione
di cottimi e subaffidamenti.
31. In relazione all'articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura
di cui all'articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al
citato articolo 212, sono fatti salvi i decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
32. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 240, per i lavori per i quali la
individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in
vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario e' formulata
dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore
della citata legge.
33. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'arbitrato di cui all'articolo 241 e
seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe
fissate, rispettivamente dall'articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall'allegato di cui al
decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall'articolo 252,
comma 7.
34. In relazione alla disciplina dell'arbitrato, recata dagli articoli 241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il richiamo ai collegi arbitrali da
costituire ai sensi della normativa previgente di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con le nuove procedure secondo
le modalità previste dal codice e i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina
ivi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi
arbitrali in difformità alla normativa abrogata a seguito dell'entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, contenute nelle clausole
di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, a condizione che i collegi
arbitrali medesimi risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche
solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di
conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purche' risultino rispettate le
disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile, ovvero
nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies
del citato decreto-legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a)
e b), i giudizi arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle
parti, si svolgono secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la
disciplina del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, o
contemplano arbitrati obbligatori. E salvo il disposto dell'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 8 agosto 1998, n. 267, e
dell'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15,
convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.
35. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 4, lettera h)
dell'allegato XXI, fino all'entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni.
Art. 254.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 255.
Aggiornamenti
(art. 1, co. 4, legge n. 109/1994; art. 144, d.lgs. n. 206 del 2005)
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso
disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione
delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Art. 256.
Disposizioni abrogate
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati:
gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento
approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e
integrazioni;
la legge 8 agosto 1977, n. 584;
l'articolo 5, commi 4 e 5, e l'articolo 32 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
l'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l'articolo 4;
gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;
il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
l'articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
l'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
la legge 11 febbraio 1994, n. 109; e' fatto salvo l'articolo 8 della legge 18 ottobre
1942, n. 1460, come modificato dalla citata legge n. 109 del 1994;
l'articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
il d.P.R.18 aprile 1994, n. 573;
il decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995, n. 216;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
nella legge 28 maggio 1997, n. 140;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;
l'articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
la legge 18 novembre 1998, n. 415;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;
il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;
gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91, comma 4, 92, commi 1, 2 e
5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 142, comma 1, 143, comma 3,
144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554;
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
l'articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; la legge 7 novembre 2000, n.
327;
l'articolo 24, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l'articolo 10, commi 1, 2, 4, 5, 6, e tranne
la tariffa allegata;
gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
l'articolo 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30;
l'art. 5, commi da 1 a 13, e commi 16-sexies e 16-septies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;
l'articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;
l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito nella legge
26 luglio 2005, n. 152;
l'articolo 14-vicies ter, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168,
limitatamente alle parole «i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta
economicamente più vantaggiosa e»;
il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni al
decreto legislativo n. 190 del 2002;
il decreto ministeriale 25 ottobre 2005, recante «Finanza di progetto - Disciplina
delle procedure in corso i cui avvisi indicativi, pubblicati prima della data del 31
gennaio 2005, non contengano l'indicazione espressa del diritto di prelazione a favore del
promotore»;
l'articolo 1, commi 70, 71 e 207 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa
disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.
4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza
dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni
contenute nei seguenti atti:
gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354;
355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di
qualificazione del contraente generale;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante
«affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono
destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme
abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Art. 257.
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente codice:
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei
confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i
servizi e le forniture.
3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno
2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi
l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.