Seconda parte
Art. 86.
Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
(art. 21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4,
d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e'
quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione e'
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui
all'articolo 87, comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo
complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità
di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e
prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione
appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai
sensi degli articoli 87 e 88. All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito
dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.
Art. 87.
Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, co. 1-bis,
legge n. 109/1994; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995; art. unico, legge n. 327/2000)
1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede
all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già
presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi
dell'offerta medesima.
2. Le giustificazioni di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma
1, possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo
di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle
forniture, dei servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e
condizioni di lavoro;
f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di
Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali
non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131, nonche' al piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione
dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che
devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo
motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non e' in grado di dimostrare,
entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che
l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.
Art. 88.
Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
(art. 55, direttiva 2004/18; art. 57, direttiva 2004/17; art. 21, legge n. 109/1994;
art. 89, d.P.R. n. 554/1999)
1. La richiesta di giustificazioni e' formulata per iscritto e può indicare le
componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o
congiuntamente, invitare l'offerente a dare tutte le giustificazioni che ritenga utili.
2. All'offerente e' assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare,
per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i
criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un
termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante
convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a
indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione
appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi
forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa
appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente
nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta
non anomala.
Art. 89.
Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
(art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993; art. 13, d.P.R. n. 573/1994)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o
meno dell'aggiudicazione, nonche' al fine di stabilire se l'offerta e' o meno anormalmente
bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni
appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a
fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi
standardizzati determinati dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 7, gli elenchi prezzi
del Genio civile, nonche' listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso
nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro
elemento di conoscenza.
3. Nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a
valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g).
4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.
Capo IV
PROGETTAZIONE E CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Sezione I
Progettazione interna ed esterna
livelli della progettazione
Art. 90.
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di
lavori pubblici
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di
lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione
dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende
unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di
cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di
cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il
fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui
all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.
2. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e
IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci
delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai
capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di
società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che
non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle
predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto
dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse
secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere
le società di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio
della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a
carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di
natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di
affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e' a carico dei
soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonche' lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere
d), e), f), g) e h), in caso di carenza in
organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori
di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e
certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di
cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di
giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di
progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento
dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o
alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti,
concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Art. 91.
Procedure di affidamento
(art. 17, legge n. 109/1994)
1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di importo
pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo
I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte
III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del
procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f),
g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle
relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni,
accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento
può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di
quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni
appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza
sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche'
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di
applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi
complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia,
l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista e' consentito soltanto ove
espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del
codice, possono affidare le progettazioni nonche' le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la
realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società
di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi
stessi controllate, purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media
realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla
prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di
controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo,
indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre
procedure diverse da quelle previste dal presente codice.
Art. 92.
Corrispettivi e incentivi per la progettazione
(artt. 17 e 18, legge n. 109/1994; art. 1, co. 207 legge n. 266/2005)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi
con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143,
e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio
deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività
che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo
conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi
sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4
marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni
patto contrario e' nullo.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che
il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma
delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in
vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione
ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei
corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonche' le
attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di
sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione
preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto
esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il
preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i
contratti.
4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal
comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo
93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della
redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla
complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità
professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti,
in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,
costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c),
possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.
6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto
di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalità e i criteri previsti
nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del
bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non
superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie
alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi,
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre
rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali
di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento e adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano
per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonche' i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito,
l'istituto mutuante e' autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
Art. 93.
Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori
(art. 16, legge n. 109/1994)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli
esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e
dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità
relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti
dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3,
4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il
responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di
cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a
modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei
lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e
consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione
prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con
riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività
di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata
attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare
in relazione ai benefici previsti, nonche' in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei
lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della
procedura espropriativa.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti
nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva
dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonche' delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto
ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici
e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in
un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in
progetto nonche' in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i
rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in
ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il
progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali
particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,
dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e
picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo
deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con
riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le
esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di
verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e
ai collaudi, nonche' agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri
relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i
rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di
impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle
stazioni appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei
lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel
caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli
impianti e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione e' autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. 8
giugno 2001, n. 327.
Art. 94.
Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti dei
progettisti
1. Il regolamento stabilisce i livelli e i requisiti dei progetti nella materia degli
appalti di servizi e forniture, nonche' i requisiti di partecipazione e qualificazione dei
progettisti, in armonia con le disposizioni del presente codice.
Art. 95.
Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare
(art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere
sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti
di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente
competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di
uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle
indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento,
con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle
ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti
raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle
università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e
specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa
disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta
per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle
già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e' istituito un apposito
elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari
e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici
universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque
prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori
informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree
oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta
giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1,
la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al
comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta
incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta
documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il
soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti
della progettazione e alle caratteristiche dell'intervento da realizzare e acquisisce
presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e
informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni e
informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque
almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla
procedura prevista dall'articolo 96.
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' esperibile il ricorso amministrativo di
cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo
96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo,
l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di
nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi
archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di
reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali
procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio
del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli
articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici
di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano
fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la
facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di
saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2,
nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico,
di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
Art. 96.
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
(articoli 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge
n. 109/2005)
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due
fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi
archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella
redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una
sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva
ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva,
approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene
una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito
elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come
complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono
possibili interventi di reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione in
altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
\c) complessi la cui conservazione non può essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in
sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di
cui al presente articolo il responsabile del procedimento può motivatamente ridurre,
d'intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai
dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accerta
l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle
ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei
rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da
adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli
rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le
prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area
interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il
procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la
direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a
carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore
regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su
proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al
comma 3 dell'articolo 95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per
disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del
procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le
amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente
articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche
riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme
di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante
l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e
didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei
complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla
pubblicizzazione delle indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo
95 e dai commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalità di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente
articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle
competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Sezione II
Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini urbanistici ed
espropriativi
Art. 97.
Procedimento di approvazione dei progetti
1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in
conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e alle disposizioni
statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di
conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 98.
Effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi
(art. 14, comma 13, e 38-bis, legge n. 109/1994)
1. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei
progetti ai fini urbanistici ed espropriativi. 2. Al fine di accelerare la realizzazione
di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità
dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte
del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.
Sezione III
Concorsi di progettazione
Art. 99.
Ambito di applicazione e oggetto
(art. 67, direttiva 2004/18; art. 59, commi 3, 4, 5, decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999)
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate
nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o
superiore a 137.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato
IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia
pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto
servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria
5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC,
o servizi elencati nell'allegato II B.
2. La presente sezione si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una
procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di
partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a),
la «soglia» e' il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi,
compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di
cui alla lettera b), la «soglia» e' il valore complessivo dei premi e
pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi
che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non
escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti
esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di
progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di
lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico
finanziario per la sua costruzione e gestione.
4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli
altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal
regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di
progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel
bando.
Art. 100.
Concorsi di progettazione esclusi
(art. 68, direttiva 2004/18; art. 62, direttiva 2004/17)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze
previste dagli articoli 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di
sicurezza), 18 (appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi
nel settore delle telecomunicazioni);
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attività in
merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1, sia stata stabilita da una
decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato applicabile,
conformemente ai commi 9 e 10 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla
parte III, capo IV, indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle
attività di cui agli articoli da 208 a 213 e che sono destinati all'esercizio di tale
attività.
Art. 101.
Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
(art. 66, direttiva 2004/18)
1. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di
esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato
membro in cui si svolge il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o
persone giuridiche.
2. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti di
cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h).
Il regolamento stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per
servizi e forniture.
Art. 102.
Bandi e avvisi
(art. 69, direttiva 2004/18)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione rendono
nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un
avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 66 e devono essere
in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti hanno la facoltà di non
procedere alla pubblicazione delle informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di
progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria
all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche
o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di
servizi.
3. In conformità all'articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti possono pubblicare
secondo le modalità di cui ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti concorsi di
progettazione non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.
Art. 103.
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi
di progettazione
(art. 70, direttiva 2004/18)
1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 102 contengono le informazioni indicate
nell'allegato IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione.
2. Detti bandi e avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 66, commi 2 e
seguenti.
Art. 104.
Mezzi di comunicazione
(art. 71, direttiva 2004/18)
1. L'articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative ai
concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in
modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione
trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice
di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del
termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le
seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie
alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura,
devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione
elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato
XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni
appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in
relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 105.
Selezione dei concorrenti
(art. 72, direttiva 2004/18)
1. Nell'espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti applicano
procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione di un
numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono criteri di selezione
chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire un'effettiva concorrenza il
numero di candidati invitati a partecipare non può essere inferiore a dieci.
Art. 106.
Composizione della commissione giudicatrice
(art. 73, direttiva 2004/18)
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all'articolo 84,
nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione e' richiesta una particolare
qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione deve possedere la
stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Art. 107.
Decisioni della commissione giudicatrice
(art. 74, direttiva 2004/18)
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i
progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri
specificati nel bando di concorso. L'anonimato dev'essere rispettato sino alla conclusione
dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 3.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che
espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le
osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle
valutazioni finali.
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la
commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire
qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale completo del dialogo tra i membri
della commissione giudicatrice e i candidati.
Art. 108.
Concorso di idee
(art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della
compatibilità, anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta
ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di
progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e
iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei
dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua
corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati
di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il termine di
presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e
complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione
del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le
idee ritenute migliori.
5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e,
previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un
concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura
sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti
soggettivi.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la
realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza
bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto
sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel
bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Art. 109.
Concorsi in due gradi
(art. 59, commi 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante
può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La
seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i
soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima
fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato
l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilità
e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere
all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione
di un progetto preliminare e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto
definitivo. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo
alla progettazione definitiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto
preliminare.
Art. 110.
Concorsi sotto soglia
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia
comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
Sezione IV
Garanzie e verifiche della progettazione
Art. 111.
Garanzie che devono prestare i progettisti
(art. 30, comma 5, legge n. 109/1994)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di
gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le
varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso
di esecuzione. La garanzia e' prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o
superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa.
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un
milione di euro, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare i progettisti,
nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.
Art. 112.
Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
(art. 30, commi 6 e 6-bis, legge n. 109/1994 19, comma 1-ter, legge
n. 109)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e
con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa
vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al
comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad
oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione
definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo
redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di
affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima
dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare
l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal
regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista,
verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto
definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del
progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.
4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti,
attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di
euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro,
la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti
dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i
rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti
eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei
commi che precedono, in quanto compatibili.
Capo V
PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 113.
Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
(art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
1. L'esecutore del contratto e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10
per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonche' l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, e' automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.
Art. 114.
Varianti in corso di esecuzione del contratto
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 76, le varianti in corso di esecuzione del
contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento determina gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi
e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono
consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell'art. 132, in quanto
compatibile.
Art. 115.
Adeguamenti dei prezzi
(art. 6, comma 4, legge n. 537/1993)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o
forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione
viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili
dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4,
lettera c) e comma 5.
Art. 116.
Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
(articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai
soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di
ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante
dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di
essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in
essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino
sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle
stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di
trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale,
se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino
estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si
trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 117.
Cessione dei crediti derivanti dal contratto
(art. 26, comma 5, legge n. 109/1994; art. 115 decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999)
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti
verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui
al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di
progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di
progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi
al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui e' stata notificata la cessione può opporre al
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a
lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art. 118.
Subappalto e attività che non costituiscono subappalto
(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990;
art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358;
art. 18, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire
in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il
contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo
116.
2. La stazione appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le
singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo,
nonche' le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con
il regolamento, e' definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta
per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota e' riferita all'importo complessivo
del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo e' sottoposto alle seguenti
condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso
di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o
le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite o, in alternativa, che e' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel
caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per
cento.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 2,
n. 3).
6. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; e', altresì, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e,
per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 7.
L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi, nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il
direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare
del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La
stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
metà.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai
raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o
consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonche' alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le
prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la
realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
11. Ai fini del presente articolo e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a
sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria
fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E'
fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture
o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori
autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 119.
Direzione dell'esecuzione del contratto
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, e' diretta
dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità
stabilite dal regolamento.
2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i
quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare
importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore
dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del
procedimento.
Art. 120.
Collaudo
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità
di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri
semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria. 2. Per i contratti
relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e
semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice.
TITOLO II
CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121.
Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
importo inferiore alla soglia comunitaria.
1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della
parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto
non derogate dalle norme del presente titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore
stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 122.
Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
(art. 29, legge n. 109/1994; artt. 79, 80, 81 decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme
del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito
sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, e' facoltativo ed e' pubblicato
sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 e'
pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui
all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di
pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale -
relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante,
e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei
principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi relativi a
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio
del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del
Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di
comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma
1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento
dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il
contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere
inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a),
non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a
venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle
stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non
può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di
invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva,
il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con
le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo
bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con l'avviso
di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni
e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i
termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino
nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto
anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare
offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata e' ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57,
anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si
applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b) e all'articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate al
singolo intervento edilizio assentito, per le quali continua ad applicarsi l'articolo 16,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni.
9. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo più basso, la stazione
appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la
facoltà di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse e' inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Art. 123.
Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore
a 750.000, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di
bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra
gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al
comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per
l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento
di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre
successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere
iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di
elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale
che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di
più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di
un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa e' articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono
alle singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi
della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei
requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o
ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti
i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma
8.
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, e' stabilito mediante
sorteggio pubblico, la cui data e' indicata nell'avviso di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione,
sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto
dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i
soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul
proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del
numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni
appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico,
eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare
dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si e' verificato il superamento del numero
massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo
avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse
iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli
elenchi sono comunicate all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero
massimo di iscrizioni.
Art. 124.
Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994)
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del
presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito
sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 e' facoltativo ed e' pubblicato
sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l'avviso sui risultati della
procedura di affidamento, di cui all'articolo 65.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di
pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- serie speciale - contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma
7, con le modalità ivi previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti
giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di
comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70,
comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul
prolungamento dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la
ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a),
non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a
dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle
stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo
bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto e' stata data notizia con l'avviso
di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci
giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i
termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purche' indichino
nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione
del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque
giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme
dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori
economici.
8. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo più basso, la stazione
appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la
facoltà di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse e' inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
Art. 125.
Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999; decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un
responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni
appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile
del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario e' una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono
mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori
assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore
a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante,
con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie
generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando
l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le
forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non
superiore a 100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della
risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e'
necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere
anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori e'
corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali e' possibile
formulare una previsione, ancorche' sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base
di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e' consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000
per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a),
e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle
soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto
dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi e' ammessa in relazione all'oggetto e
ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresì consentito nelle seguenti
ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in
danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto
in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del
contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito
della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle
soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a
ventimila euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta
del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti
possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei
requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con
cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di
manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del
presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla
disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel
rispetto del presente articolo, nonche' dei principi in tema di procedure di affidamento e
di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
TITOLO III
DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI
Capo I
PROGRAMMAZIONE, DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 126.
Ambito di applicazione
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di lavori quale
che ne sia l'importo.
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici di singolo
importo superiore a 100.000 euro.
Art. 127.
Consiglio superiore dei lavori pubblici
(art. 6, legge n. 109/1994)
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonche' l'indipendenza
di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo
organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si
provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o
affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali,
dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice, siano stati
affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonche' ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti
definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, nonche' parere sui
progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre
superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo
inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai
comitati tecnici amministrativi presso i Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti
(SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore infrastrutture
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio
superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono
validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare.
Art. 128.
Programmazione dei lavori pubblici
(art. 14, legge n. 109/1994)
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente
previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti
bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori
finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema
di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per
almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di
committente della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale
ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine
di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali
beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la
documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli
interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti
da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e' subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che
per i lavori di manutenzione, per i quali e' sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più
lotti, purche' con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione
aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a
certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere
conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo
previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli
enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di
lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9,
10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul
proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle
regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati
di previsione o bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403,
e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione
dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta
o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al
comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e
gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti
programmatori vigenti.
Art. 129.
Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
(art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113, l'esecutore dei
lavori e' altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonche' una
polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
3. Con il regolamento e' istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di
euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici
aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32,
comma 1, lettere a), b) e c). Il sistema, una volta istituito,
e' obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di euro.
Art. 130.
Direzione dei lavori
(art. 27, legge n. 109/1994)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto,
le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei
lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui
all'articolo 90, comma 6, l'attività di direzione dei lavori, essa e' affidata
nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa
o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90,
comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal
presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.
Art. 131.
Piani di sicurezza
(art. 31, legge n. 109/1994)
1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le
modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale
di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e
di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b).
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 2, nonche' il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a
ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore
o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali
violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della
stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al
comma 2, sono nulli.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici e' determinata dal complessivo numero
dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della
categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria
organizzazione di impresa e' equiparato all'appaltatore.
Art. 132.
Varianti in corso d'opera
(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il
direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi
stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera
o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla
specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del
codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle
stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al
comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione
esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del
progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di
lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato
per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreche' non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento
dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell'importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali .
Art. 133.
Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
(art. 26, legge n. 109/1994)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato
generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi
ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e
del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando
la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo
dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale e' fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di
cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità
accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno,
rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi.
7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente
accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel
quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale
dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già
assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per
lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una
diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della
residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con
particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle
costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a
particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di
ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno
successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale
data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere
aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il
ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le
modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 134.
R e c e s s o
(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 345, legge n.
2248/1865, all. F)
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto
previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra
l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta,
e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del
comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato
nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo
di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati
dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione
della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e'
effettuato d'ufficio e a sue spese.
Art. 135.
Risoluzione del contratto per reati accertati
(art. 118, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione
degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
Art. 136.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo
(art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; articoli 340, 341 legge n.
2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano
grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita
dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e
che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il
termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio
con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile
del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del
contratto.
Art. 137.
Inadempimento di contratti di cottimo
(art. 120, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n.
2248/1865, all. F)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell'appaltatore la
risoluzione e' dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa
ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal
contratto alla stazione appaltante.
Art. 138.
Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto
(art. 121, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 340, legge n.
2248/1865, all. F)
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione
di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei
lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario
di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
2. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere,
acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalità indicate dal regolamento. Con il verbale e' accertata la corrispondenza tra
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto
previsto nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante; e' altresì
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non
previste nel progetto approvato nonche' nelle eventuali perizie di variante.
3. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, e' determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1.
Art. 139.
Obblighi in caso di risoluzione del contratto
(art. 5, comma 12, decreto-legge n. 35/2005)
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante
ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento
dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del
valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento
dei danni.
Art. 140.
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies
decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario
aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in
sede di gara.
3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai
sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del
completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai
sensi dell'articolo 57, se l'importo dei lavori da completare e' pari o superiore alla
soglia di cui all'articolo 28, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela
della concorrenza, se l'importo suddetto e' inferiore alla soglia di cui all'articolo 28.
4. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo intervenga allorche' i lavori siano già stati realizzati per
una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non
superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del
completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione
di bando ai sensi dell'articolo 57.
Art. 141.
Collaudo dei lavori pubblici
(art. 28, legge n. 109/1994)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere
effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità
dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il
medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo
le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche' le
modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice e' redatto un certificato di collaudo secondo
le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio
e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel
caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo e' sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il
milione di euro, e' in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e'
comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici
di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono
amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni
nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi
che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto
alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono
avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha
eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o
giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di
grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite certificazioni
di qualità dell'opera e dei materiali.
7. Fermo quanto previsto dal comma 3, e' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei
seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde
per la difformità e i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Capo II
CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 142.
Ambito di applicazione e disciplina applicabile
(articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; Art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di
lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, quando il valore delle concessioni
sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1,
lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate
nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo
27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli appalti di lavori pubblici
affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo
che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per
gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione IV del
presente capo, se il valore degli appalti affidati a terzi sia pari o superiore alla
soglia prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28, calcolata con i criteri di cui
all'articolo 29. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni
della parte I, parte IV, parte V, nonche' le norme della parte II, titolo I, in tema di
pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli
operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non
siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo.
Art. 143.
Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, legge n. 109/1994;
art. 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro
gestione funzionale ed economica.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero
del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali,
può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della
medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora
al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a
quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del
servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e
della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella
determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da
parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera
concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o
in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in
concessione, nonche' beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico, già indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53,
commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di
copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale
prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la
concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo
totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto,
ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a
detti presupposti o condizioni di base, nonche' le norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività
previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal
contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano
dovrà essere effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate
alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla
gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea
economico-finanziaria della gestione dell'opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e
all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
Sezione II
Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144.
Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori
pubblici
(art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109/1994; art. 84, decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999).
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura
aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in
cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi
indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX B e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva
2004/18.
4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'articolo 66.
Art. 145.
Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999)
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica
l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione
della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue
giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione dell'articolo 70, comma 8.
Art. 146.
Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una
parte dei lavori
(art. 60, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare
a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale
dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara
e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare
tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che
intendono appaltare a terzi.
Art. 147.
Affidamento al concessionario di lavori complementari
(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, comma 3, ultimo periodo, legge n. 109/1994)
1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle
procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel
progetto inizialmente previsto della concessione ne' nel contratto iniziale e che sono
divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera
quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore
economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere
tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per
la stazione appaltante, oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.
2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari
non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della
concessione.
Sezione III
Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148.
Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici
(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, legge n. 109/1994)
1. Il concessionario che e' un'amministrazione aggiudicatrice e' tenuto a rispettare le
disposizioni dettate dal presente codice per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti
pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.
Sezione IV
Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici
Art. 149.
Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 63, direttiva 2004/18; Art. 2, comma 3, legge n. 109/1994)
1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano a
terzi, ai sensi dell'articolo 146, appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia
di cui all'articolo 142, comma 4, applicano le disposizioni in materia di pubblicità
previste dall'articolo 66.
2. Non e' necessaria alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle
ipotesi di cui all'articolo 57.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 253, comma 25, non si considerano come terzi le
imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, ne' le imprese
ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in
conformità all'articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al
comma 2 del citato articolo 156.
4. Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che
può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario,
e' soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla
proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa
stessa.
5. L'influenza dominante e' presunta quando un'impresa si trova, direttamente o
indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto
dell'impresa; oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle
partecipazioni al capitale dell'impresa;
oppure
c) può designare più della metà dei membri dell'organo
di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
6. L'elenco completo di tali imprese e' unito alla candidatura per la concessione. In
ogni caso l'elenco e' aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni
tra le imprese.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto,
da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni
del presente articolo.
Art. 150.
Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici.
(art. 64, direttiva 2004/18)
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità dell'articolo 66.
2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione
aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
Art. 151.
Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli
appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. (art.
65, direttiva 2004/18)
1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande
di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e
un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della
spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell'invito a presentare un'offerta
(nelle procedure ristrette e negoziate).
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70, in
quanto compatibili.
Capo III
PROMOTORE FINANZIARIO, SOCIETÀ DI PROGETTO
Art. 152.
Disciplina comune applicabile
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi
in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente
capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo
II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a
lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai
servizi, con le modalità fissate dal regolamento.
Art. 153.
P r o m o t o r e
(art. 37-bis, legge n. 109/1994)
1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati «promotori», possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale
di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti
di concessione, di cui all'articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico
dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure,
nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo
intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza
di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da
società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 83, comma 1, e delle garanzie
offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni
per chiarire e agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre
indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo,
soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, non può superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano
economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui
all'articolo 128, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o
di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo
alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono
adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti
di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonche' i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito
degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse
perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero
aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al
comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.
3. Entro venti giorni dall'avvenuta approvazione dei programmi di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di
interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica, pubblicando un avviso indicativo, mediante affissione presso la propria sede
per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso avviso sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e sul proprio
profilo di committente. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni
aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti
modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice. L'avviso deve
contenere i criteri, nell'ambito di quelli indicati dall'articolo 154, in base ai quali si
procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L'avviso deve, altresì,
indicare espressamente che e' previsto il diritto a favore del promotore ad essere
preferito ai soggetti previsti dall'articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo
stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose
presentate dai predetti soggetti offerenti.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del
responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati
e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
Art. 154.
Valutazione della proposta
(art. 37-ter, legge n. 109/1994)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate
sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonche' della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al
pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da
applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e
finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare
quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni
aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del
promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il
promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui
all'articolo 155 il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione.
Art. 155.
Indizione della gara
(art. 37-quater, legge n. 109/1994)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le
amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate
alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di aggiudicare mediante
procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni
proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a
base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonche' i valori degli
elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; si applica
l'articolo 53, comma 2, lettera c);
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura
negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori
offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo
unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara e' vincolante per lo stesso qualora
non vi siano altre offerte nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'articolo
75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1,
quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima
dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1,
versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione
nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il
pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia
l'esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella
successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli
altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese
sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto
periodo. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
Art. 156.
Società di progetto
(art. 37-quinquies, legge n. 109/1994)
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere
che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di
progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di
concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si
applicano anche alla gara di cui all'articolo 155. La società così costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il
bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo
dell'aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate
dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di
affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e
sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel
caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione,
i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei
confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In
alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie
bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in
corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono
tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon
adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo
smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che
non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire
in qualsiasi momento.
Art. 157.
Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto
(art. 37-sexies, legge n. 109/1994)
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o
un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli
organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del
codice civile, purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono
nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed
evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 158.
R i s o l u z i o n e
(art. 37-septies, legge n. 109/1994)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto
concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse,
sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora
superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato
guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della
parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei
crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo
fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione e' sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 159.
S u b e n t r o
(art. 37-octies, legge n. 109/1994)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al
soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la
risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta
da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che
subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal
concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal
concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato
la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere
eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati i
criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 160.
Privilegio sui crediti
(art. 37-nonies, legge n. 109/1994)
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere
di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni
mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono
essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche' gli
elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione,
nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale
il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso
i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio
può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi
in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il
privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Capo IV
LAVORI RELATIVI A INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Sezione I
Infrastrutture e insediamenti produttivi
Art. 161.
Oggetto e disciplina comune applicabile
(art. 1, commi da 1 a 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il presente capo regola la progettazione, l'approvazione dei progetti e la
realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, nonche'
l'approvazione secondo quanto previsto dall'articolo 179 dei progetti degli insediamenti
produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse
nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443. Nell'ambito del programma predetto sono, altresì, individuate,
con intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le
opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse
nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le modalità
indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione, affidamento dei lavori e
monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo
scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano
previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione.
2. L'approvazione dei progetti delle infrastrutture e insediamenti di cui al comma 1
avviene d'intesa tra lo Stato e le regioni nell'ambito del CIPE allargato ai presidenti
delle regioni e province autonome interessate, secondo le previsioni della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono regolate
dalle disposizioni del presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali e i loro concessionari applicano, per le
proprie attività contrattuali e organizzative, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti pubblici dagli
stessi dipendenti e i loro concessionari applicano, per le proprie attività rientranti in
materie oggetto di legislazione concorrente, relative alla realizzazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente capo fino alla entrata in vigore
di una diversa norma regionale, da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città
metropolitane, delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e
realizzazione delle infrastrutture e insediamenti produttivi diversi da quelli di cui al
comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente capo, ai
contratti alle opere di cui all'articolo 162, comma 1, si applicano, in quanto non
derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte
dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed
esecuzione dei lavori);
- della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori
pubblici);
- della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e
società di progetto);
- della parte IV (contenzioso);
- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e
transitorie).
Art. 162.
Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi
(art. 1, comma 7, d.lgs. n. 190/2002; Art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Salve le definizioni di cui all'articolo 3, ai fini di cui al presente capo:
a) programma e' il programma delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all'articolo
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le
infrastrutture e insediamenti produttivi inseriti nel programma;
d) opere per le quali l'interesse regionale concorre con il
preminente interesse nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui
all'articolo 161 comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le
quali sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma 1,
una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure attuative.
Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare sul territorio di
più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente ad una rete interregionale o
internazionale;
e) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative dei
finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili - che la
legge finanziaria annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e
realizzazione delle infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE e' il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di
volta in volta interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
g) affidamento a contraente generale e' il contratto di cui
all'articolo 3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con
qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto
aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici
connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere
relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione
dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme
nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato
complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per
l'assunzione del relativo rischio. I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori
ai sensi del presente capo;
h) finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata e' il
finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale
o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello stesso
contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci della società di
progetto.
Art. 163.
Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
(art. 2, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Il Ministero promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini
della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome
interessate con oneri a proprio carico, le attività di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
sottoscriversi tra il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, le regioni possono provvedere alle attività di progettazione delle
infrastrutture statali eventualmente anche mediante l'anticipazione dei finanziamenti
previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il
Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le
regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi
indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province autonome
interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e
delle regioni o province autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le
modalità previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro
tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture
da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi
procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove e acquisisce il parere istruttorio dei progetti
preliminari e definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e,
sulla base dei pareri predetti, cura a sua volta l'istruttoria ai fini delle deliberazioni
del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del
progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme
vigenti, e' acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le
regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico,
alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da
parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti
aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo
e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari di
cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi,
le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; propone,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al CIPE l'assegnazione ai
soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative
necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto
preliminare e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli
insediamenti produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produttive,
le attività di cui al presente comma sono svolte d'intesa con il Ministero delle
attività produttive.
3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, ove non vi siano specifiche
professionalità interne, può:
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta
da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente
coinvolte, nonche', sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di
lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione
e' istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; i costi della
struttura tecnica di missione e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti a
carico dei fondi con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima,
personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a
tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate
nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi dell'eventuale ulteriore collaborazione che le
regioni o province autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, con apposita convenzione ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata
per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero e ai soggetti
aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la
collaborazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di
infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonche' i Presidenti delle regioni o province
autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di
commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle
opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attività, e nel caso di
particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato
da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere
interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario e'
formulata d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della
città metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico dei
fondi e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono
destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonche', per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle
regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari
ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in
sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura
necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle
iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto
del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor,
acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si
avvalgono delle strutture di cui al comma 3, nonche' delle competenti strutture regionali
e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario
straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo
stesso, nonche' le modalità di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri per il bilancio dello Stato,
un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai commissari straordinari che ne facciano
richiesta, l'assistenza e il supporto coordinato da parte delle amministrazioni statali e
regionali interessate.
Art. 164.
Progettazione
(art. 2-bis, d.lgs. n. 190/2002, introdotto dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all'allegato tecnico
riportato nell'allegato XXI. Le predette norme sono vincolanti per le amministrazioni
aggiudicatrici nazionali e i loro concessionari.
2. L'affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e
degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla
soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, e' regolato dalle norme
dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di
progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la
pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate, secondo le
modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di
ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall'osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della
redazione del progetto a base di gara, nonche' le società collegate, non possono in
alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse
progettati, ne' essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e
collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle
infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse
redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono
estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla
progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la
stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano
nell'importo a base della gara, nonche' della conseguente stima degli oneri medesimi. Il
soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di
gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell'affidamento mediante
appalto integrato, la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione
appaltante.
5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle
attività di progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli
articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel
regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale
dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe
professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni
di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di
progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo
allegato tecnico di cui all'allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per
cento l'aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile
2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed
esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste
per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l'aliquota totale risulti sempre pari
a 1.
Art. 165.
Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione
(art. 3, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei mesi
dall'approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture di
competenza. Ove sia necessario l'espletamento di procedure di gara, il termine e' elevato
a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto preliminare
ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del
soggetto aggiudicatore, a valere sulla quota dei fondi destinata alle attività
progettuali, nei limiti delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già
anticipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del progetto
preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione al Ministero, ai
fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato
tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche
prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da
realizzare, ivi compreso il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative
dell'impatto territoriale e sociale comunque non superiori al cinque per cento dell'intero
costo dell'opera e deve includere le infrastrutture e opere connesse, necessarie alla
realizzazione; dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto
ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA. Ove, ai sensi delle
disposizioni nazionali o regionali vigenti, l'opera sia soggetta a valutazione di impatto
ambientale, il progetto preliminare e' corredato anche da studio di impatto ambientale e
reso pubblico secondo le procedure previste dalla legge nazionale o regionale applicabile.
Ai fini dell'approvazione del progetto preliminare non e' richiesta la comunicazione agli
interessati alle attività espropriative, di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione diversa da
quella effettuata per l'eventuale procedura di VIA, ai sensi del presente articolo; ove
non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare e' comunque depositato
presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini della consultazione da
parte del pubblico, e del deposito si dà avviso sul sito internet della regione e del
soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove
competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle
attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonche' alle
regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto e' altresì
rimesso agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all'articolo 166. Le
amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta
giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni delle amministrazioni
competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto delle previsioni della sezione II
del presente capo. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi
previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione
consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle
valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta
giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con
eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non e' sottoposto a conferenza di servizi. Il progetto
preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, e' approvato dal CIPE.
Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa sulla localizzazione,
dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, che si pronunciano, sentiti
i comuni nel cui territorio si realizza l'opera. La pronuncia deve intervenire nei termini
di cui al comma che precede, anche nel caso in cui i comuni interessati non si siano
tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate si
procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o
internazionale, il progetto preliminare e' sottoposto alla valutazione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti
della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto e' rimesso a cura
del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque giorni
dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e l'eventuale proposta alternativa che, nel
rispetto delle funzionalità dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente
avesse formulato all'atto del dissenso. Il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e' rimesso dal Ministro al CIPE, che assume le proprie motivate definitive
determinazioni entro i successivi trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il
dissenso della regione o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si
provvede entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di concerto con
il Ministro delle attività produttive o altro Ministro competente per materia, sentita la
commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) per le altre infrastrutture e insediamenti produttivi,
in caso di dissenso delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i
successivi sei mesi e a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministero
e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del progetto
preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto delle funzionalità
dell'opera, la regione o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all'atto del
dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto preliminare, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE, d'intesa con la regione o provincia
autonoma interessata, la sospensione della infrastruttura o insediamento produttivo, in
attesa di nuova valutazione in sede di aggiornamento del programma, ovvero l'avvio della
procedura prevista in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di
carattere interregionale o internazionale.
7. L'approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme,
l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato - regione sulla sua localizzazione, comportando
l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti e adottati; gli immobili su
cui e' localizzata l'opera sono assoggettati al vincolo preordinato all'esproprio ai sensi
dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa
menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia delle aree
impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono rilasciare, in
assenza dell'attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore,
permessi di costruire, ne' altri titoli abilitativi nell'ambito del corridoio individuato
con l'approvazione del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal
progetto stesso. A tale scopo, l'approvazione del progetto preliminare e' resa pubblica
mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella Gazzetta
Ufficiale) ed e' comunicata agli enti locali interessati a cura del soggetto
aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l'articolo 183, comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l'autorizzazione di cui all'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere estesa al compimento di
ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici, bonifica dei siti inquinati e può
essere rilasciata dalla autorità espropriante ovvero dal concessionario delegato alle
attività espropriative, ai soggetti o alle società incaricate della predetta attività
anche prima della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche e il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni
ritardo all'avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l'escavazione
di cunicoli esplorativi, l'autorizzazione alle attività relative, ivi inclusa
l'installazione dei cantieri e l'individuazione dei siti di deposito, e' rilasciata dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della regione o
provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell'articolo 166, comma 5. In caso di
mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta l'autorizzazione e' rimessa al CIPE, che
si pronuncia nei successivi trenta giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I
risultati dell'attività esplorativa, significativi a livello ambientale, sono altresì
comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
10. Prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura preventiva
di verifica dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96, salvo
quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI.
Art. 166.
Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera
(art. 4, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture e' integrato da una relazione del
progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla
compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. E' corredato inoltre dalla
definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici e compensative dell'impatto
ambientale, territoriale e sociale.
2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e' comunicato dal
soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati
interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni; la comunicazione e' effettuata con le stesse forme previste per
la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati
interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto
aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni
del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo e' rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del
concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate dal
progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche' ai gestori di opere
interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento del progetto le
pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono presentare
motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o
di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche
prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare.
Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza di
servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei
soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta giorni di cui al presente
comma.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria e ad essa non si
applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei novanta giorni
successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero valuta la
compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da
parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con
le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la
propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali
integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di
pubblica utilità.
5. L'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e
parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi
strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto
approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma, si provvede con le
modalità di cui all'articolo 165, comma 6. Gli enti locali provvedono all'adeguamento
definitivo degli elaborati urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al
soggetto aggiudicatore o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione
gli elaborati a tale fine necessari.
Art. 167.
Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
(art. 4-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Le procedure di istruttoria e approvazione dei progetti sono completate nei tempi
previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese su istanza del
soggetto aggiudicatore; anche nell'ipotesi di più sospensioni, il termine complessivo di
sospensione non può superare i novanta giorni, trascorsi i quali le procedure di
istruttoria e approvazione riprendono il loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni
competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente capo, le
prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non sia possibile per
l'assenza degli elementi progettuali prescritti dall'allegato tecnico recato dall'allegato
XXI, le amministrazioni competenti concludono l'istruttoria, negli stessi termini e modi,
con la richiesta di rinvio del progetto a nuova istruttoria e l'indicazione delle
condizioni per la ripresentazione dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta
la rilevanza delle carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura e il
rinvio del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell'articolo
185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture e' istruito e approvato a norma
dell'articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell'opera e, ove previsto,
della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione, approvazione e parere,
comunque denominato, e' rilasciato sul progetto definitivo dell'opera ai sensi
dell'articolo 166.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e
privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto ambientale
nazionale, rimettendo le proprie valutazioni e osservazioni al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 183, comma 4; resta fermo l'articolo
184, comma 2. Le valutazioni in materia ambientale di competenza regionale sono emesse e
trasmesse al Ministero ai sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle
specifiche normative regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo
e salvo quanto previsto all'articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto
preliminare ai fini urbanistici ed edilizi e' reso dalle sole regioni o province autonome,
sentiti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 165. Il parere istruttorio sul
progetto definitivo e' reso dai singoli soggetti competenti con le modalità dell'articolo
166, e seguenti; le province partecipano al procedimento secondo le competenze loro
attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione
dell'opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto definitivo,
anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del progetto preliminare; in
tal caso il progetto definitivo e' istruito e approvato, anche ai predetti fini, con le
modalità e nei tempi previsti dall'articolo 166. I Presidenti delle regioni e province
autonome interessate si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza
l'opera. Il progetto definitivo e' integrato dagli elementi previsti per il progetto
preliminare. L'approvazione del progetto comporta l'apposizione del vincolo espropriativo
e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
6. Le varianti alla localizzazione dell'opera originariamente risultante dal progetto
del soggetto aggiudicatore possono essere disposte dal CIPE, con la procedura di cui
all'articolo 165, comma 5, e 166, mediante nuova rappresentazione grafica ovvero mediante
una prescrizione descrittiva di carattere normativo. Ove necessario, il CIPE, su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, prescrive che nella successiva fase
progettuale si dia corso alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XXI. A tal fine la proposta di variante, comunque
formulata, e' tempestivamente trasmessa, prima dell'approvazione del CIPE, al Ministero
per i beni e le attività culturali.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell'opera in ordine alla
quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione VIA o della
regione competente in materia di VIA, e il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio o il Presidente della regione competente in materia di VIA ritenga la variante
stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE, su conforme richiesta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio o del Presidente della regione competente,
ovvero del Ministro per i beni e le attività culturali in caso di aree tutelate ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la rinnovazione
della procedura di VIA sulla parte di opera la cui localizzazione sia variata e per le
implicazioni progettuali conseguenti anche relative all'intera opera. La procedura di VIA
e' compiuta in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del
soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede di progetto
preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai sensi dell'articolo 185,
comma 4. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 185, comma 5.
8. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore ha facoltà
di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione
dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le
amministrazioni competenti alla istruttoria e gli enti gestori delle reti e opere in
qualsiasi modo interferenti che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto
informatico possono richiedere l'invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di
istruttoria decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate sul
progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede ai sensi
dell'articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del progetto
definitivo ai sensi dell'allegato tecnico, le regioni possono esprimersi sentiti i comuni
e le province interessati, nel termine di novanta giorni di cui all'articolo 166.
Art. 168.
Conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo
(art. 4-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 166 e' convocata e presieduta dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal capo della
struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza e' demandata alla struttura
tecnica di missione di cui all'articolo 163, di seguito denominata: «struttura tecnica».
2. L'avviso di convocazione e' inviato, anche per telefax o posta elettronica, almeno
quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici e privati competenti
alla partecipazione al procedimento secondo le competenze previste dalle leggi ordinarie
vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore rimette alla struttura tecnica la lista
dei soggetti competenti e la data di ricezione, da parte degli stessi, del progetto
definitivo, nonche' una relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante
l'indicazione delle normative di riferimento e il rapporto tra le autorizzazioni
individuate e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica i
soggetti da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze
rilevate o previste. Ove necessario, nell'ambito della conferenza possono tenersi più
riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti diversi in relazione
all'avanzamento e all'ambito delle singole attività istruttorie e possono essere
costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante
alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o
varianti, compatibili con la localizzazione qualora già approvata in sede di progetto
preliminare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del
progetto definitivo. Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con
dichiarazione a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine
presso la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono prese
in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza e' resa nota ai terzi con avviso pubblicato, a
seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet del Ministero e delle
regioni interessate secondo le procedure e le modalità di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni
comunque denominati, cui non sia pervenuto il progetto definitivo dell'opera, segnalano
tale omissione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'invito
alla conferenza, o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel
termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza
sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata la
fondatezza dell'istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto aggiudicatore
trasmette il progetto definitivo all'interessato e comunica alla struttura tecnica di
missione la data dell'avvenuta consegna. I soggetti privati che non siano gestori di reti
e opere interferenti o soggetti aggiudicatori delle infrastrutture non intervengono alla
conferenza. I concessionari e i contraenti generali possono partecipare alla conferenza
con funzione di supporto alle attività istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data di
ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati alla conferenza
competenti al rilascio di permessi e autorizzazioni comunque denominati. Sono comunque
prese in esame le proposte pervenute prima della scadenza predetta. Il documento
conclusivo della conferenza, sottoscritto dal presidente e dall'incaricato delle funzioni
di segretario della stessa, elenca tutte le proposte pervenute e i soggetti invitati che
non hanno presentato tempestiva proposta. Per l'eventuale procedura di VIA restano fermi i
diversi termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo della
struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a nuova istruttoria,
tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti acquisite agli atti. Il
CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva o rinvia a
nuova istruttoria il progetto, accogliendo le proposte di prescrizioni e varianti
compatibili con la localizzazione, le caratteristiche tecniche e funzionali e i limiti di
spesa individuati nel progetto preliminare laddove già approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione al
procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso e' immediatamente
rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero la propria
eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta giorni; la proposta
e' comunicata al CIPE per la eventuale integrazione del provvedimento di approvazione. In
casi di particolare gravità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il
Presidente della regione interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione
totale o parziale dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di
approvazione.
Art. 169.
Varianti
(art. 4-quater, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo sia
assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del
progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti e le verifiche di cui
all'articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore e' tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni
occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica di cui al
comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di
redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate
esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto
localizzativo, ne' comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in
caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto
localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province
autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165. Per
le opere il cui finanziamento e' stato assegnato su presentazione del piano economico
finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello stesso. Non
assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute
nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini
urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento
a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione
interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del comma 2; se
l'opera e' soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali. I predetti
soggetti nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno
facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore
gravità, può ordinare la sospensione dell'esecuzione. La medesima informativa e' resa
altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto
aggiudicatore ai sensi del comma 2 e' compiuta con le modalità di cui all'articolo 166,
previo esperimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'allegato XXI, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione di
impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province autonome
interessate si procede ai sensi dell'articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di
esproprio, il progetto e' nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica
utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe,
occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il cui
progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente capo, i soggetti
aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione delle varianti
previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di cui al presente articolo, con
l'adozione, per le varianti che non possono essere approvate dal soggetto aggiudicatore ai
sensi del comma 2, delle procedure con conferenza di servizi, secondo le modalità
dell'articolo 166 e seguenti.
Art. 170.
Interferenze
(art. 5, d.lgs. n. 190/2002)
1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione e
gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture si
provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare e' rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore, agli enti
gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti gestori hanno l'obbligo di
verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non
rilevate con il sedime della infrastruttura o insediamento produttivo, di collaborare con
il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le
interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività
progettuali di propria competenza.
3. Il progetto definitivo e' corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate
dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di
novanta giorni di cui all'articolo 166, comma 3, nonche' dal programma degli spostamenti e
attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il
programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato dal CIPE
unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali
convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreche' il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata
segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l'obbligo di risarcire i danni
subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al regolare svolgimento
dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di attivare le procedure di cui
all'articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero, la convocazione, entro dieci giorni, del
gestore inadempiente al programma di risoluzione delle interferenze.
Art. 171.
Risoluzione delle interferenze
(art. 5-bis, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Gli enti gestori delle reti e opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi modo
interferenti con l'infrastruttura da realizzare hanno l'obbligo di cooperare alla
realizzazione della stessa con le modalità previste dall'articolo 170, come precisato dal
presente articolo. Le attività di cui ai commi successivi devono essere compiute in tempi
compatibili con i tempi di progettazione, approvazione ed esecuzione delle infrastrutture,
come risultanti dal presente capo e dal programma a corredo del progetto preliminare
definitivo ed esecutivo. La violazione dell'obbligo di cooperazione che sia stata causa di
ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore responsabilità
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o
definitivi di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione
del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza, vengono
approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione
dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la
sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto
aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonche' degli
spostamenti di opere interferite;
c) l'avvio della progettazione degli spostamenti di opere
interferite, cui provvede l'ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per
le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di redazione e approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture, la
cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del
soggetto aggiudicatore, del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui
provvede l'ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto
definitivo cui provvede quest'ultimo;
b) la verifica della completezza e congruità del programma
di risoluzione delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con
l'indicazione di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica
o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell'importo definitivo degli oneri per
le attività di propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell'opera la cooperazione dell'ente gestore ha per oggetto
il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto definitivo, ai fini
della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attività di collaborazione dell'ente gestore sono compiute a spese del soggetto
aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese non esonera l'ente
gestore dal compimento delle attività di collaborazione in fase progettuale, salvo il
diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri legittimamente affrontati. In fase
esecutiva, l'ente gestore deve compiere le attività di competenza anche in mancanza di
specifico accordo convenzionale con il soggetto aggiudicatore, a condizione che
quest'ultimo metta a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti in
corrispondenza alle previsioni del programma e salvo il diritto dello stesso soggetto
aggiudicatore al rimborso delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle
necessità. Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze tra
infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra infrastrutture in
corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente integrazione, le
varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze devono essere approvate secondo le
modalità di cui all'articolo 166 e seguenti.
Art. 172.
La società pubblica di progetto
(art. 5-ter, d.lgs. n. 190/2002, inserito dal d.lgs. n. 189/2005)
1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda, ai
fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attività
coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di
programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno, attraverso la costituzione di
una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai
soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica
di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle
opere strumentali o connesse, nonche' alla espropriazione delle aree interessate, e alla
utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte
dall'infrastruttura. La società pubblica di progetto e' autorità espropriante ai sensi
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. La società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti deliberati
dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica
finanza.
2. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio,
industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La società pubblica di progetto e' istituita al solo scopo di realizzare ed
eventualmente gestire l'infrastruttura e partecipare al finanziamento ed e' organismo di
diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del
presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono
partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso
la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica di progetto di beni
immobili di proprietà o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire
per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla
società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o
diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi
aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e ICI, indotti dalla
infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e
artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le
fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle
norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono
contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro proprietà o
impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.
Art. 173.
Modalità di realizzazione
(art. 6, d.lgs. n. 190/2002)
1. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 53, la realizzazione delle
infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.
Art. 174.
Concessioni relative a infrastrutture
(art. 7, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il
prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono
determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e
costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di
aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto
dell'eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso
soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando
di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario
con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate
esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di
lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di
diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori
sono individuati e regolati dall'articolo 149, comma 3. L'elenco limitativo di tali
imprese e' unito alle candidature per la concessione. Tale elenco e' aggiornato in
funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese.
Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente
generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e
9 dell'articolo 176. Ove il contraente generale sia un'impresa collegata al
concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in
sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà
avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da
146 a 151.
4. E' fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei
lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall'articolo 147,
previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli articoli 56, 57 e 132.
Art. 175.
Promotore
(art. 8, d.lgs. n. 190/2002)
1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, nonche' nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la
lista delle infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare
la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell'articolo 153, precisando,
per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i
promotori possono presentare le proposte nonche' l'ufficio competente a riceverle e presso
il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre la
scadenza del termine. E' comunque facoltà del promotore presentare proposta per opere per
le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153.
3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse ai sensi
dell'articolo 154, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione di impatto
ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 165. A tale
fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio d'impatto ambientale e
quant'altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare, nei
tempi e modi di cui all'articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta, la rimette
al soggetto aggiudicatore ai fini dell'eventuale espletamento di una nuova istruttoria o
per la realizzazione dell'opera con diversa procedura; in ogni caso, sono rimborsati al
promotore i costi della integrazione del progetto richiesta dal soggetto aggiudicatore a
norma del comma 3.
5. La gara di cui all'articolo 155 e' bandita entro un mese dalla delibera di
approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed e' regolata dall'articolo 176.
Art. 176.
Affidamento a contraente generale
(art. 9, d.lgs. n. 190/2002; art. 2, d.lgs. n. 189/2005)
1. Con il contratto di cui all'articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata
esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonche' di adeguata capacità
organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto preliminare o nel
progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, contro un
corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo e alle attività
tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all'approvazione
dello stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori e alla
loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell'opera da
realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle modalità
gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano
degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri
elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme stabilite
tra quest'ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attività necessarie all'approvazione del progetto
definitivo da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) all'approvazione del progetto esecutivo e delle
varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi
competenti in materia di sicurezza nonche' di prevenzione e repressione della
criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori
in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei
soggetti che le realizzano.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della
corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente
capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, per
quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal presente capo e dal
regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva
2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile
regolanti l'appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano gli
articoli 56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e dalle disposizioni
seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti
necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso e
approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore
le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale può proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le
modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di
realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle
varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le
esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o
comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e
sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto
aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di cui al
comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a mezzo della società di
progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti
di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel
presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte II, che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti
della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a
soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta
possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare
i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici;
l'articolo 118 si applica ai predetti subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede
al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese
esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il
contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L'affidamento al contraente generale, nonche' gli affidamenti e subaffidamenti di
lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità
previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli
obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la
inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare
una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario,
nonche' di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da
più soggetti, costituisce una società di progetto in forma di società, anche
consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La società e' regolata dall'articolo
156 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla società possono
partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie,
assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società
così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione,
salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale
restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti del soggetto
aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di
progetto può fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la
restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali
garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il
capitale minimo della società di progetto e' indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della
società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti
del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che
l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo
di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non
abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia avvenire in
qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi alla cessione di crediti
effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal
contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento
del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre 2006, tale quota non può superare
il venti per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara e, in ogni caso, il
saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione
dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la
società di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2410 del codice civile. Il soggetto
aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero
dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal
soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività
della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni.
13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite dai
concessionari a norma dell'articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore sono
cedibili ai sensi dell'articolo 117; la cessione può avere ad oggetto crediti non ancora
liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve
espressamente indicare se la cessione e' effettuata a fronte di un finanziamento senza
rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate
dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla
scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di
cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa
limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento
del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile nessuna
eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai
rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti
derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei
confronti del contraente generale cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento
dell'opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di cui al
comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
a) la garanzia di buon adempimento non e' soggetta alle
riduzioni progressive di cui all'articolo 113; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero
la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento
definitivo del credito non opera se la garanzia non e' ripristinata e la previsione di
riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo
159;
c) il contraente generale ha comunque facoltà di
sostituire la garanzia di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale
caso non si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale di
esecuzione di cui all'articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità per il
garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare
nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale,
scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
a) le modalità e i tempi, nella fase di sviluppo e
approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai
lavori, pertinenti in particolare le prestazioni di cui all'articolo 165, comma 8, e i
lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalità e i tempi per il pagamento dei ratei di
corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell'inizio
dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni di cui
alla lettera a). 20. Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al
perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e),
e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota
forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo
dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale e' tenuto a
recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara,
elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota e' inclusa
nelle somme a disposizione del quadro economico, ed e' unita una relazione di massima che
correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la stima dei
costi. Tale stima e' riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni
tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente
generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a
carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare sia prodotto per iniziativa
del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione,
con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme
a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in
quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.