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---Elaborazione del POS

SCHEDA :: PONTEGGI METALLICI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
• D.P.R. 164/56 artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
• Circolare Ministero del Lavoro 13/82.
• Circolare Ministero del Lavoro 149/85.

RISCHI EVIDENZIATI DALL ’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
• cadute dall’alto;
• punture, tagli, abrasioni;
• scivolamenti, cadute a livello;
•elettrici;
• caduta materiale dall’alto;
• movimentazione manuale dei carichi.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
Generalità, Per il corretto montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio, si prendano in esame le prescrizioni normative contenute nel D.P.R. 164/56 e le indicazioni riportate nel libretto di istruzioni fornito dal fabbricante.Si specifica che per l’impiego di ponteggi metallici fissi, l’impresa deve farsi rilasciare dal fabbricante la copia conforme dell’Autorizzazione Ministeriale, delle istruzioni per le prove di carico, il montaggio, l’impiego e lo smontaggio del ponteggio, e degli schemi-tipo di ponteggio (con l’indicazione dei massimi sovraccarichi, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo di calcolo per ogni singola applicazione). In cantiere deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia dell’attestazione di conformità (art. 30 del D.P.R. 164/56) e copia del disegno esecutivo. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere riportate sul disegno esecutivo, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’astensione dall’obbligo del calcolo.

Ponteggi inferiore ai 20 m. di altezza. Prima di procedere alle operazioni di montaggio è necessario che il responsabile di cantiere elabori il disegno esecutivo del ponteggio al fine di adattare la geometria alla conformazione del fabbricato. Il disegno esecutivo, firmato dal responsabile di cantiere, deve essere sottoscritto anche dal preposto che dovrà sovrintendere alle operazioni di montaggio e osservando tutte le norme di prevenzione di cui al DPR 164/del 7/1/56. Il disegno deve essere conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio, ogni modifica può avvenire solo nell’ambito dello schema tipo e deve essere riportata sul disegno.
Ponteggi superiori ai 20 m. di altezza. Prima di procedere alle operazioni di montaggio, si tiene conto è obbligatorio la predisposizione del progetto che dovrà essere firmato da un ingegnere od architetto abilitato all’esercizio della professione (art. 32 del D.P.R. 164/56).Le operazione di montaggio devono essere eseguite in conformità al progetto sotto la sovrintendenza dal responsabile del cantiere il quale deve assicurarsi che il ponteggio sia montato a regola d’arte e osservando tutte le norme di prevenzione di cui al DPR 164/del 7/1/56.
Tabelloni pubblicitari,gratinacci. È vietato montare sulla struttura del ponteggio tabelloni pubblicitari,gratinacci, teloni apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200Kg. e canali di convogliamento delle macerie , a meno che non si preveda all’aumento rispetto allo schema tipo, del numero di ancoraggi e di diagonali sulla base di un calcolo eseguito da un ingegnere od architetto abilitato all’esercizio della professione,in relazione all’azione del vento presumibile per la zona ove è montato il ponteggio.
USO PROMISCUO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI L’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 30 del D.P.R. 164/1956, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l’impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell’Allegato A della stessa autorizzazione. Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purchè appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell’ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni.

MISURE DI SICUREZZA COLLETTIVA

TECNICHE DI MONTAGGIO, TRASFORMAZIONE E SMONTAGGIO
È necessario dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale Il montaggio del ponteggio utilizzando le misure di protezione collettiva è il più semplice e consiste nella presenza di un piano di lavoro completo di tutti gli elementi di impalcati, a tutti i piani del ponteggio sia in fase di montaggio che di smontaggio e trasformazione in modo da consentire al lavoratore di accedere, uscire, posizionarsi, transitare sui piani di lavoro in modo autonomo senza l’aiuto di altri lavoratori; Preliminarmente il datore di lavoro provvede a far redigere da una persona competente un piano di montaggio, uso, smontaggio e trasformazione, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Il piano può essere generale e integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. L’attività degli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi deve essere coordinata e controllata da un responsabile anche quando non sia applicabile il D.Lgs 494/96. Nell’attività montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, i principali provvedimenti di ordine tecnico organizzativo, al fine della riduzione del rischio caduta dall’alto sono essenzialmente la scrupolosa osservanza delle indicazioni e dello schema riportato nell#146autorizzazione ministeriale o di progetto

MISURE DI PREVENZIONE

Posa del ponteggio
Le modalità di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio .
Depositi materiali La persona individuata dal datore di lavoro procederà identificando le zone operative destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature conformemente a quanto previsto nel P.O.S. e nel P.S.C. Gli elementi stoccati non devono creare pericoli di ribaltamento con conseguente investimento di persone o mezzi.
Area di lavoro le zone interessate al montaggio del ponteggio devono essere interdette alle persone non addette: Divieto di avvicinamento, sosta e transito.
Linee elettriche Verifica che il ponteggio si trovi a più di 5 m da linee elettriche.
Piano di appoggio Predisporre un piano di appoggio idoneo rendendo orrizzontale le zone di terreno sulle quali dovranno appoggiare le basette. Se il terreno non offre sufficienti garanzie di tenuta è necessario predisporre elementi ripartitori dei carichi alla basette. (tavole in legno da 4-5 cm di spessore).
Registro di manutenzione del ponteggio e dei suoi elementi Utilizzare solo elementi del ponteggio idonei (assenza di deformazioni, rotture, ossidazioni e corrosioni che ne pregiudichino la resistenza. Allo scopo predisporre il registro di manutenzione del ponteggio e dei suoi elementi.
Ponteggi misti Non utilizzare ponteggi misti di marche diverse e/o elementi della stessa marca ma facenti parte di diversa autorizzazione.

Tracciamento del ponteggio Eseguire il tracciamento del ponteggio. La distanza del ponteggio dalla facciata non deve essere maggiore di 20 cm. Qualora sia necessario mantenere distanze maggiori è necessario allestire il parapetto anche sul lato interno del ponteggio od utilizzare mensole. Se nel corso dei lavori di montaggio non è possibile rispettare il disegno esecutivo, il montaggio va interrotto e provvedere a far adeguare il disegno esecutivo o il progetto.
Partenza non in piano - coperture Se il terreno o il piano di appoggio non è perfettamente in piano è necessario adottare i piedini regolabili in altezza. Utilizzare basette inclinabili se in dotazione del ponteggio.
Partenza in forte pendenza - tetti a falde Se vi sono forti pendenze sarà necessario predisporre un’idonea opera provvisionale (art.7 del DPR 164/56) quale, per esempio, una struttura opportunamente conformata in tubi e giunti o legno in modo da costituire il piano dal quale partirà il ponteggio vero e proprio. Verificare la resistenza a compressione del piano di appoggio. La struttura deve essere progettata e calcolata per l’uso e gli sforzi a cui è sottoposta. Posare le basette fisse o regolabili e quindi montare gli elementi del ponteggio.
Apparecchi di sollevamento utilizzare la gru a torre di cantiere. In alternativa il ponteggio deve essere idoneo e autorizzato a portare un argano a bandiera per il sollevamento del materiale. è possibile montare un argano a bandiera con portata < 200 kg e sbraccio non superiore a 1,20 m a condizione che sia raddoppiato il montante interessato e sia realizzato un adeguato sistema di ancoraggi. L’argano sarà utilizzato di piano in piano seguendone l’elevazione.
Procedura di montaggio:
• l’argano si deve trovare sempre o sul piano già allestito e protetto o su un campo già allestito e protetto;
• Tramite passamano verticale allestire completamente il primo campo del piano superiore, successivamente montare l’argano al piano superiore in modo che l’operatore possa ricevere il materiale senza sporgersi dal parapetto;
• Qualora si renda necessario la rimozione di protezioni collettive in qualunque punto del ponteggio, il lavoratore dovrà preventivamente dotarsi di DPI d’arresto della caduta e collegarsi ad un punto sicuro. Il lavoro dovrà essere svolto nel minor tempo possibile e subito dopo le protezioni collettiva devono essere immediatamente ripristinate.
• Il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri ed in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile &#egrave importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta;
• Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori;
• All’inizio è necessario tracciare la posizione della struttura e iniziare il montaggio collegando i montanti o cavalletti metallici con le apposite basette fisse o regolabili in altezza, che devono sempre essere utilizzate, ed integrate, quando il ponte poggia sul terreno, da tavoloni di ripartizione del carico;
• Attuato il primo orizzontamento si mettono in opera gli ancoraggi e nel contempo si prevede a controllare la verticalità dei montanti e i loro interassi;
• È importante procedere per ordine,non iniziare il montaggio del piano superiore fino a quando quello su cui si opera non sia stato completato;
• Il sollevamento del materiale necessario alla costruzione (tavole, elementi in ferro, giunti, ecc...) viene generalmente fatto dall’esterno del ponteggio mediante fune e carrucola o con l’ausilio di un elevatore elettrico a bandiera ed è opportuno rinforzare in tale punto il montante e l’ancoraggio del ponteggio alla costruzione;
• Deve essere provvisti per tutta l’estensione dell’impalcato di lavoro, escluso lo spazio necessario al passaggio dei materiali sollevati con apparecchi di sollevamento montati sul ponteggio di un parasassi che deve estendersi in proiezione orizzontale e verticale fuori dall’impalcato per almeno 150 cm. e raccordarsi con l’impalcato regolamentare;
• I parasassi vanno previsti in maniera tale che la distanza massima fra questi e un qualsiasi impalcato utile non sia superiore a 12 m.;
• Sotto ogni ponte di lavoro deve essere presente un sottoponte di sicurezza (realizzato come il ponte), destinato ad arrestare un eventuale caduta di personale dall’impalcato sovrastante (rottura accidentale di una tavola, ecc...).
• Il passaggio delle persone fra un piano di ponteggio e l’altro anche durante il montaggio deve avvenire mediante scale interne ,non poste però in prosecuzione l’una dell’altra; è poi opportuno che le scale siano poste sul lato interno del ponteggio per evitare il rischio di caduta dalla scala all’esterno del ponteggio;
• Gli ancoraggi devono essere realizzati su strutture per mezzo di tubi e giunti, a meno di non ricorrere all’impiego di sistemi più efficaci. L’impiego di vitoni è consentito a condizione che le superfici di contrasto offrono durevoli condizioni di resistenza;
• La disposizione degli ancoraggi dovrà avvenire seguendo il normale progredire del montaggio del ponteggio ed in conformità a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22;
• I piani di lavori , devono avere elementi di tavolato con sezioni ,se di legno, non inferiore 2x20 cm. o 4x30 cm., e posizionati ben accostati fra loro ed evitare parti di sbalzo;
• I Piani di lavoro devono essere provvisti su ciascun lato libero di un parapetto composto di un corrente superiore posto a non meno di m.1, da un corrente intermedio posto a non meno 60 cm. dal piano dell’impalcato e da una tavola fermapiede con il bordo inferiore a contatto con il piano dell’impalcato e di altezza non inferiore a 20 cm.;
• L’ultimo piano praticabile del ponteggio, deve essere munito di parapetto esterno lungo tutto il suo perimetro,posto ad almeno 1 mt di altezza dall’impalcato, dal corrente intermedio fra superiore ed impalcato e dalla tavola fermapiede posta di “costa” ed alta almeno 20 cm. e su tutti i lati in cui vi è pericolo di caduta nel vuoto e alle testate e, se il ponte è staccato dalla costruzione e vi è il rischio di caduta fra ponte e struttura, anche verso l’interno;
• I parapetti vanno realizzati non solo sul lato esterno del ponteggio, ma su tutti i lati in cui vi è pericolo di caduta nel vuoto (quindi certamente alle testate e, se il ponte è staccato dalla costruzione e vi è il rischio di caduta fra ponte e struttura, anche verso l’interno);
• Sulla stessa verticale non può essere installata più piazzola di carico realizzata secondo le modalità indicate nel disegno o schema tipo;
• Il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante apposite calate e spandenti a terra;
• I picchetti dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere disposti uniformemente lungo il perimetro del ponteggio, con calate ogni m 25.0 e comunque all’estremità del ponteggio stesso.;
• Qualora ci siano almeno quattro calate non è necessario che i vari picchetti siano collegati tra loro.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
> verificare che venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile;
> verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materiale non più utilizzabile;
> verificare il transennamento a terra dell’area di tiro:
> verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio;
> verificare costantemente la distanza tra il ponteggio e l’edificio in modo da assicurare, seguendo il disegno esecutivo, la costruzione di impalcati accostati all’opera in costruzione;
> verificare seguendo il normale progredire del montaggio del ponteggio,la verticalità dei montanti , l’orizzontalità dei piani di ponte,la messa in opera degli ancoraggi e delle diagonali in modo da assicurare stabilità del ponteggio;
> evitare il sistema a “passamano” per cui un operatore per ogni piano di ponteggio fa passare il materiale al collega di sopra o di sotto per lo smontaggio, infatti il materiale potrebbe facilmente sfuggire loro di mano;
> accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Se avviene, come d’uso, tramite scale portatili, queste devono essere intrinsecamente sicure e, inoltre, essere vincolate, non in prosecuzione una dell’altra, sporgere di almeno un metro dal piano di arrivo, protette se poste verso la parte esterna del ponteggio;
> evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio;
> non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio;
> abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento;
> procedere ad un controllo più accurato quando si prende in carico un cantiere già avviato, con il ponteggio già installato o in fase di completamento;
> appurarne stabilità e integrità ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione della attività
> verificare il ponteggio è collegato elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche;
> segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

FORMAZIONE ADDETTI
Il D.Lgs 626/94 prevede che l’addetto al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi sia debitamente formato sulla specifica attività. La formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
• la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
• la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
• le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
• le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
• le condizioni di carico ammissibile;
• qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. I lavoratori ed i preposti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 235/03, (19.07.2005) hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro i due anni successivi da tale data.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.
• Limitatamente alla fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici è ammesso l’uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell’impalcato: la cintura di sicurezza, di tipo speciale comprendente un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia, può avere, in deroga all’art. 10 del D.P.R. 164/56, lunghezza fino a m. 2.00 per permettere una maggior ampiezza della zona di lavoro (rif. DM 22.05.92).